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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2467/2024 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SPADA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO DAVIDE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a spese dell'Erario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del Parte_1
gratuito patrocinio comunicato il 29.02.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania ( V
Sezione civile) nel procedimento iscritto al R.G. n. 19415/2015; il ricorrente, dopo aver premesso di aver instaurato un giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla responsabilità
pagina 1 di 4 professionale dell'Avv. Di Paola Nunzio per violazione dell'art. 369 co. 2 c.p.c., evidenziava che tale errore aveva determinato la sua condanna al pagamento delle spese di lite in complessivi € 7000,00 e che, pertanto, non sussisteva la colpa grave, né tantomeno la manifesta infondatezza della domanda,
necessarie entrambe per la revoca del beneficio del gratuito patrocinio;
evidenziando che nel provvedimento con cui era stato definito il giudizio, nulla era stato evidenziato circa l'eventuale carattere temerario della lite ex art. 96 cpc e che lo stesso decidente aveva anche richiesto l'integrazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione del compenso richiesto,
chiedeva dunque la revoca del decreto opposto e liquidarsi i compensi come da nota spese allegata, con vittoria di spese e compensi.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281
sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione attiva di a proporre Parte_1
impugnazione avverso il provvedimento di revoca della ammissione al gratuito patrocinio (cfr. Cass.
civ. n. 21997/2018).
In punto di diritto, occorre aggiungere che in sede di opposizione avverso provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dell'Erario è preclusa al decidente la valutazione sulla decisione afferente il merito della vicenda processuale, perché oggetto del giudizio è l'accertamento dei presupposti per la revoca del beneficio , ovvero nel caso di specie la verifica circa la colpa grave affermata nel decreto impugnato (cfr Cass. civ., sez, II, 4 dicembre 2019 n.31681 : “Il D.P.R. n. 115 del
2002, art. 136, comma 2, inoltre, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito
patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui
venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il
pagina 2 di 4 giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca,
che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza
dell'azione nel merito (Cass., n. 20270 del 2017; Cass. n. 21610 del 2018).”).
Orbene nel caso che occupa non può ritenersi che il ricorrente abbia agito con colpa grave, intesa quale
“ .. accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede, intesa come consapevolezza
dell'infondatezza della domanda o della colpa grave, ovvero come carenza dell'ordinaria diligenza
volta all'acquisizione di detta consapevolezza, che viene in considerazione, a titolo esemplificativo, per
la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata, per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame oppure per la
palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 31681/2019
cit).
In effetti, come osservato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, a prescindere dalle allegazioni circa il merito del ricorso in Cassazione avanzato dall'avv. Di Paola, l'oggettiva violazione da parte di quest'ultimo del disposto di cui all'art. 369 II comma n. 2 cpc ha determinato l'improcedibilità della domanda e la condanna alle spese di lite, con decisione in rito, sicchè non è
ravvisabile la pretestuosità dell'azione giudiziaria, quantomeno non con riguardo all'interezza della domanda proposta.
Il Decreto opposto, pertanto, va revocato e il ricorrente in bonis va ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, sino all'apertura del Fallimento.
Viceversa non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione dei compensi al difensore, che non ha agito personalmente nel presente giudizio: “legittimato a proporre impugnazione contro il
provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è
esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non
anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché
pagina 3 di 4 l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i
due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (cfr.
Cass. Sez. 6 sent. n. 1539 del 27/01/2015); la relativa istanza va dunque presentata al magistrato che ha definitivo il procedimento nel quale il difensore ha svolto la propria attività.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, revoca il decreto impugnato ed ammette al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'Erario, Controparte_1
liquidate in complessivi € 1700,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 17.6.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2467/2024 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SPADA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO DAVIDE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pt Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca di ammissione al Patrocinio a spese dell'Erario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del Parte_1
gratuito patrocinio comunicato il 29.02.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania ( V
Sezione civile) nel procedimento iscritto al R.G. n. 19415/2015; il ricorrente, dopo aver premesso di aver instaurato un giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla responsabilità
pagina 1 di 4 professionale dell'Avv. Di Paola Nunzio per violazione dell'art. 369 co. 2 c.p.c., evidenziava che tale errore aveva determinato la sua condanna al pagamento delle spese di lite in complessivi € 7000,00 e che, pertanto, non sussisteva la colpa grave, né tantomeno la manifesta infondatezza della domanda,
necessarie entrambe per la revoca del beneficio del gratuito patrocinio;
evidenziando che nel provvedimento con cui era stato definito il giudizio, nulla era stato evidenziato circa l'eventuale carattere temerario della lite ex art. 96 cpc e che lo stesso decidente aveva anche richiesto l'integrazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione del compenso richiesto,
chiedeva dunque la revoca del decreto opposto e liquidarsi i compensi come da nota spese allegata, con vittoria di spese e compensi.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281
sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione attiva di a proporre Parte_1
impugnazione avverso il provvedimento di revoca della ammissione al gratuito patrocinio (cfr. Cass.
civ. n. 21997/2018).
In punto di diritto, occorre aggiungere che in sede di opposizione avverso provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dell'Erario è preclusa al decidente la valutazione sulla decisione afferente il merito della vicenda processuale, perché oggetto del giudizio è l'accertamento dei presupposti per la revoca del beneficio , ovvero nel caso di specie la verifica circa la colpa grave affermata nel decreto impugnato (cfr Cass. civ., sez, II, 4 dicembre 2019 n.31681 : “Il D.P.R. n. 115 del
2002, art. 136, comma 2, inoltre, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito
patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui
venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il
pagina 2 di 4 giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca,
che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza
dell'azione nel merito (Cass., n. 20270 del 2017; Cass. n. 21610 del 2018).”).
Orbene nel caso che occupa non può ritenersi che il ricorrente abbia agito con colpa grave, intesa quale
“ .. accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede, intesa come consapevolezza
dell'infondatezza della domanda o della colpa grave, ovvero come carenza dell'ordinaria diligenza
volta all'acquisizione di detta consapevolezza, che viene in considerazione, a titolo esemplificativo, per
la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata, per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame oppure per la
palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 31681/2019
cit).
In effetti, come osservato dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, a prescindere dalle allegazioni circa il merito del ricorso in Cassazione avanzato dall'avv. Di Paola, l'oggettiva violazione da parte di quest'ultimo del disposto di cui all'art. 369 II comma n. 2 cpc ha determinato l'improcedibilità della domanda e la condanna alle spese di lite, con decisione in rito, sicchè non è
ravvisabile la pretestuosità dell'azione giudiziaria, quantomeno non con riguardo all'interezza della domanda proposta.
Il Decreto opposto, pertanto, va revocato e il ricorrente in bonis va ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, sino all'apertura del Fallimento.
Viceversa non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione dei compensi al difensore, che non ha agito personalmente nel presente giudizio: “legittimato a proporre impugnazione contro il
provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è
esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non
anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché
pagina 3 di 4 l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i
due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (cfr.
Cass. Sez. 6 sent. n. 1539 del 27/01/2015); la relativa istanza va dunque presentata al magistrato che ha definitivo il procedimento nel quale il difensore ha svolto la propria attività.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, revoca il decreto impugnato ed ammette al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'Erario, Controparte_1
liquidate in complessivi € 1700,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 17.6.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4