Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 950/2022
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 4.2.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
Sono comparsi:
per l'appellante l'avv. Samanta Barbabella in sostituzione dell'avv.
BELLUMORI ANNA
L'avv. Barbabella si riporta all'atto di appello di cui chiede l'accoglimento. Si riporta alle note illustrative ed a tutti gli scritti difensivi.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
Il giudice all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da seguente dispositivo di cui dà lettura alla pubblica udienza e contestuale deposito della relativa motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta al n. R.G. 950/2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1342/2021, depositata in data 14.1.2022 CP_1
e non notificata, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
n.q. legale rapp.te p.t. della , rapp.to e Parte_2 Parte_1
difeso, in virtù di procura in calce al ricorso in appello, dall' avv. Anna
Bellumori, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Via Flaminia
357.
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., sedente come in atti;
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 4.2.2025 con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, impugnava Parte_2
la sentenza del Giudice di Pace di , della dott.ssa Stefania Maria Luce CP_1
Stasi, n. 1342/2021, depositata in data 14.1.2022 e non notificata, al fine di ottenerne l'integrale riforma.
A tal fine, deduceva il difetto di omessa pronuncia della sentenza impugnata in ordine ai vizi eccepiti dei verbali di accertamento. Deduceva, altresì, l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva fondato il rigetto sulla fede privilegiata dei verbali con conseguente ingiusta condanna alle spese.
Non si costituiva la , ritualmente citata in giudizio e Controparte_1
2 non comparsa.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.2.2025, svoltasi la discussione orale della causa, il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo letto in pubblica udienza e deposito contestuale della relativa motivazione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della CP_1
ritualmente citata in giudizio e non comparsa.
[...]
Nel merito, l'appello è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
Ed invero erra il giudice di prime cure laddove ritiene accertata la violazione di cui all'art. 179 comma 2 cds di cui ai verbali n. 70/17221444,
70/17221445, 70/16409660, 70/17221447, per aver il conducente del mezzo circolato privo della scheda tachigrafica nelle giornate del 18.5.2020, 19.5.2020,
22.5.2020, 28.5.2020, con accertamento compiuto in data 3.6.2020.
Orbene in tema di onere della prova nelle opposizioni ad ordinanza ingiunzione vale il principio per cui: “ nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” ( cfr. Cass, civ, 10921/19).
Precisa ancora la giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova predetto che “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art.
6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché
3 il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo
d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari” (Cass. 24691/2018).
È pur vero tuttavia che in presenza di un illecito omissivo: “ Tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta” ( cfr. Cass. civ. Sezioni Unite 20930/09).
Nel caso in esame gli accertatori contestavano la condotta di circolazione priva della scheda tachigrafica avvenuta in data anteriore (18.5.2020, 19.5.2020,
22.5.2020, 28.5.2020) rispetto a quella in cui era elevato il verbale di accertamento (3.6.2020).
Orbene i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.
Nel caso di specie la mancanza della scheda tachigrafica non era constatata personalmente dai verbalizzanti al momento del controllo, ma era ricavata, presumibilmente, dall'analisi di dati del cronotachigrafo digitale.
Tale analisi, pertanto è avvenuta ex post, ma non è indicato sulla scorta di quale procedimento sia stato possibile estrapolare i dati riferiti ad un periodo antecedente né verificarne la corretta modalità di estrazione.
I verbali n. 70/17221444, 70/17221445, 70/16409660, 70/17221447, pertanto devono essere annullati in difetto di prova da parte dell'amministrazione della sussistenza del fatto costitutivo della condotta sanzionata.
In ordine all'accertamento di cui al verbale n. 70/17221441, ove era contestato il superamento del limite di velocità prescritto, preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione relativa alla mancata esatta individuazione del
4 kilometraggio della strada cui è venuta l'infrazione, vizio dedotto in primo grado e reiterato dall'appellante nell'odierno giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico
(ndr quindi del Kilometrggio per le ss) non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione (Cass. 29.4.2005 n. 8535).”
Invero nel caso di specie, il verbale de quo ben indica il kilometraggio della strada stradale dove risulta essere avvenuta l'infrazione, indicando precisamente il km 48 della ss 148 Comune di Aprilia Carreggiata Nord violazione del 3.06.2020 ore 11.10 permettendo pertanto di ritenere infondata l'eccezione sotto tale profilo.
Tuttavia il verbale deve essere annullato sotto diverso profilo.
Invero il tachigrafo non è uno strumento deputato all'accertamento del superamento dei limiti di velocità da parte degli agenti verbalizzanti. Ed infatti, in ossequio al principio di legalità, la modalità di accertamento del superamento del limite di velocità è demandata al legislatore che ha previsto l'utilizzo di apparecchiature omologate e periodicamente verificate (autovelox, tutor).
Nel caso di specie, invece, la avvenuta indiretta rilevazione del superamento della velocità tramite cronotachigrafo esula dalle modalità di accertamento disposte dalla legge in materia nonché è basata su uno strumento privo dei requisiti di legge e tecnici.
Sul punto la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con la sentenza 9 settembre 2021, causa C-906/ sull'interpretazione dell'art. 3, lett.
a) e dell'art. 19, par. 2, del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia di trasporto su strada e utilizzo dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti.
Il considerando 17 del Regolamento CE n. 561/2006, disciplina i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di
5 concorrenza tra le diverse tipologie di trasporto via terra, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il Regolamento, inoltre, mira a ottimizzare il controllo e l'applicazione delle disposizioni da parte degli Stati membri nonché a promuovere la comune adozione di best practices nel settore dei trasporti su strada.
La normativa comunitaria, pertanto, prevede l'utilizzo del tachigrafo solamente per controllare le pause ed i turni di riposo, e non per elevare infrazioni al superamento dei limiti di velocità.
Anche il Ministero dei Trasporti ha precisato che dalla lettura dei dati del tachigrafo possano essere sanzionate le violazioni ai limiti di velocità imposti dalle Istituzioni locali nelle strade urbane o nella viabilità secondaria, ma “solo in relazione a condotte di guida di cui l'organo accertatore abbia avuto diretto riscontro o che siano riferibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili ad uno specifico luogo”.
Nel caso di specie non risultando dal verbale che l'accertamento non sia derivato unicamente dall'esame dei dati del cronotachigrafo, il verbale n.
n.70/17221441 deve essere annullato.
Ne discende, altresì l'annullamento del verbale n. n.70/17221442, con cui era sanzionato il vettore per aver consentito la circolazione del conducente oltre i imiti di legge, il cui presupposto di fatto costitutivo è che sia accertato che il conducente circolasse superando il limite di velocità.
Con il verbale n. 70/17221443 emesso ai sensi dell'art. 19 della legge
727/78, era contestato all'autista dell'azienda la mancanza in quantità sufficiente, all'atto del controllo, del rullino di carta stampa predisposto al controllo della registrazione cartacea dei tempi di guida o dei due rullini di scorta per la stampa dei dati tachigrafici, con applicazione della sanzione prevista.
Orbene la disciplina normativa di origine comunitaria concernente le rilevazioni effettuate, sia mediante cronotachigrafo digitale, sia mediante cronotachigrafo analogico, ha come obiettivo la sicurezza stradale in generale ed il miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti cui si applica e
6 prevede un insieme di misure, relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché il loro controllo, la cui osservanza deve essere garantita dagli
Stati membri mediante l'applicazione di un regime sanzionatorio per qualsivoglia violazione dei medesimi, per cui gli obiettivi del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione.
Nel caso in cui il veicolo adibito al trasporto su strada sia dotato di un apparecchio di controllo analogico, tali dati sono registrati su un foglio di registrazione inserito nell'apparecchio.
Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo digitale, invece, detti dati sono memorizzati sulla carta del conducente e l'art. 15, paragrafo 2, del Regolamento n. 3821/85 dispone che i conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo, e che il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente.
L' art. 36 del Regolamento UE 165/2014 indica le registrazioni che devono essere in possesso del conducente, in particolare : “Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli: i) la sua carta di conducente;
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006; iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico”.
Invece, il comma 3 dell'art. 179 del Codice della strada sanziona il “Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo: a. Sprovvisto di cronotachigrafo. b. Sprovvisto dei “fogli di registrazione” (i dischi cronotachigrafi cartacei necessari ai cronotachigrafi di generazione analogica per registrare le attività del conducente,
7 le velocità e lo spazio percorso). c. Con cronotachigrafo manomesso o non funzionante.
In altre parole, la “ratio” della normativa in esame intende perseguire chi impedisce la registrazione delle attività, impedendo di fatto il successivo controllo. Infatti, analizzando le ipotesi sopra elencate appare chiaro che un veicolo senza cronotachigrafo non potrà registrare alcunché.
Analogamente, in caso di cronotachigrafo analogico, ancorché il veicolo sia dotato del cronotachigrafo, senza i “fogli di registrazione” (i dischi) il cronotachigrafo sarà privo del supporto su cui registrare e, quindi, non potrà tenere traccia delle attività del veicolo e del conducente.
Infine, in caso di cronotachigrafo presente ma non funzionante o manomesso, quale che sia il modello (analogico o digitale), le registrazioni potranno essere assenti o falsate. In questi casi, pertanto, troverebbero applicazione le ipotesi sanzionatori previste dall'art. 179 del Codice della strada.
Nel caso in specie, invece, il cronotachigrafo digitale era presente sul veicolo, perfettamente funzionante e aveva registrato regolarmente (non risultando prova contraria sul punto).
Il cronotachigrafo digitale non registra su supporti cartacei, ma direttamente nella sua “memoria elettronica” ed in formato digitale.
Sul cronotachigrafo digitale, quindi, il controllo è possibile accedendo alle registrazioni memorizzate, inoltre, la stampa su supporto cartaceo (“rullini di carta stampa” come vengono chiamati nei verbali) è solo una delle modalità per estrarre e leggere i dati ma non l'unica poiché e possibile lo scarico delle registrazioni attraverso gli appositi dispositivi, ai fini del controllo sulle attività del veicolo e del conducente.
In alternativa, qualora per l'organo accertatore non fosse possibile scaricare i dati in alcun modo, essendo stati comunque oggetto di registrazione, è sempre possibile attivare la procedura prevista dalla normativa del Codice della strada, chiedendo di portare in esibizione la documentazione cartacea attestante la registrazione dei tempi di guida e di riposo non scaricabile in occasione del controllo.
8 Pertanto ha errato il giudice di prime cure laddove ha ritenuto integrata la violazione della norma perchè il conducente circolava sprovvisto di sufficiente quantità di carta per la corretta stampa dell'attività cronotachigrafica (ai sensi dell'art. 19 della L.727/78), con conseguente annullamento del verbale n.
70/17221443.
In conseguenza deve altresì essere annullato il verbale n. 70/16409659 di contestazione della violazione dell'art. 179 comma 3 cds ai danni del titolare della licenza trasporto, per aver consentito la circolazione del veicolo privo di sufficiente carta da stampa, essendo venuto meno il presupposto costitutivo.
Pertanto, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, l'appello deve essere accolto ed i verbali impugnati annullati.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi in ragione della interpretazione adeguatrice delle norme alla nuova tecnologia digitale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe:
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
b) accoglie l'appello e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza n.
1342/2021 Giudice di pace di , annulla i verbali n.70/17221441 CP_1
n.70/17221442, n.70/17221443, n.70/17221444, n.70/17221445,
n.70/17221447, 70/16409660 n. 70/16409659 emessi tutti il 3.06.2020 dalla Polizia Stradale di;
CP_1
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Latina il 4.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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