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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6238/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6238/20 R.G. e vertente
TRA in persona dei l. r. p. t., rappresentato e Parte_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Loredana Basile, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Agnese Vuolo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in alla via Nuova Sarno, n. 417; CP_1
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio la assumeva Parte_1 di essere creditrice nei confronti del in virtù di alcune Controparte_1 cessioni di credito intervenute con la Hera Comm S.p.A. e la ENI Gas & LU, delle somme di euro 4.725,28 (quale sorta capitale per fatture cedute) ed euro 920,52 (a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 20/10/2020). Deduceva, altresì, di avere diritto anche alle ulteriori somme maturate per interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, fossero scaduti da almeno sei mesi c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Esponeva, inoltre, di aver ricevuto cessioni di crediti da e Sace Fct S.p.a. (a CP_2 sua volta cessionaria di ENI GAS & LU), aventi ad oggetto fatture, il cui ritardato pagamento aveva generato due note di debito n. 900064 del 24.07.2017 e n. 90001018 del 24.01.2018, con importo di complessivi euro 14.985,35 per interessi moratori, cui pure deduceva di aver diritto insieme al riconoscimento delle ulteriori somme maturate per interessi anatocistici. Riferiva ancora di avere un credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di euro 200,00 in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta, e di euro 2.360,00 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. Concludeva, pertanto, affinché accertato il diritto di credito come specificato in atti, l'Ente convenuto fosse condannato a corrispondere in suo favore le dette somme, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il il quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva: la nullità delle domande attoree ex artt. 163 e 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dell'oggetto; la carenza di legittimazione passiva dell'Ente e della legittimazione attiva della Banca;
ed infine, l'intervenuta prescrizione delle domande di pagamento di cui alle note di debito. Nel merito la convenuta chiedeva di rigettare la domanda avversaria per infondatezza della pretesa creditoria, stante la carenza probatoria della domanda di pagamento azionata. In seguito, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., e il giudizio veniva istruito documentalmente. Infine, all'udienza del 01.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata la spiegata eccezione di nullità dell'atto di citazione. Ed invero, alla luce della formulazione di quest'ultimo, deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa. Vanno, altresì, disattese le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto. Difatti, è ius receptum il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti, fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice. Si perviene a riconoscerla per fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, pertanto legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 11284/2010; Cass. n. 13756/2006). Nella fattispecie in esame, l'eccezione sollevata dalla convenuta attiene non già alla legittimazione attiva e passiva, bensì al merito, avendo essa contestato soltanto l'effettiva titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto sostanziale affermato dall'attore e comunque la corretta identificazione dei soggetti di tale rapporto (ed in particolare, da un lato la convenuta contestava la mancata notifica di un atto di cessione, e dall'altro lato disconosceva le fatture e le note di debito che non sarebbero mai state trasmesse all'ente). Venendo al merito della controversia, la stessa viene decisa in forza del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, che, come noto, consente la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, e dunque, anche prescindendo dall'esame in ordine alla trasmissione degli atti di cessione dei crediti nei confronti dell'Ente. Ebbene, deve rilevarsi che la società attrice non ha fornito la prova della ricorrenza degli elementi costitutivi della domanda proposta. In particolare, sebbene l'azione promossa dalla si fondi sulle Parte_1 cessioni dei crediti nei confronti del convenuto, il fondamento reale ed CP_1 ultimo della pretesa azionata si rinviene nei rapporti obbligatori originari, interessati dai contratti di cessione. In tale prospettiva, appare utile richiamare il noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento di colui che assume debitore è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte, dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. n. 25584/2018). Nel caso che qui occupa non si può ritenere che la società creditrice abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ebbene, l'attrice per adempiere pienamente al proprio onere probatorio, avrebbe dovuto dar prova non solo del rapporto di cessione dei crediti, ma anche della sussistenza di un precedente e originario rapporto obbligatorio con l'Ente. Nel caso di specie parte attrice, cessionaria del credito, ha chiesto la condanna del al pagamento delle fatture e delle note di debito, nonché Controparte_1 delle somme maturate a titolo di interessi moratori ed anatocistici ed al risarcimento danni per mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. Al fine di dimostrare la propria pretesa l'attrice ha prodotto: la copia della cessione del credito per sorta capitale Hera Comm Rep. 37167 del 30/9/19 (v. all. 4 e 4a); la copia della cessione del credito per sorta capitale ENI Gas & LU Rep. 34370 del 10/4/18 (v. all. 5 e 5 a); le note di debito trasmesse (v. all. 6); la copia delle cessioni di credito trasmesse per le note di debito (v. all. 7, 8 e 8°); e il sollecito di pagamento del 6/6/19 (v. all. 9). Successivamente ha integrato la suddetta documentazione, allegando alla seconda memoria ex art. 183: la comunicazione inviata al da Controparte_1 parte di Hera Comm., dove lo informa che a seguito di apposita procedura concorsuale pubblica la stessa è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01.012017 - 31.12.2018 (v. all. 12); la Copia fatture Hera Comm. (v. all. 13); la determina N. 1060 del 18/10/19 (v. all. 14); la determina N. 1236 del 26/11/19 (v. all. 15); l'inoltro delle fatture Hera Comm in formato xml (all. 16-17 e 18); la determina N. 1136 del 12/12/17 (v. all. 19); la copia fatture (v. all. 20); la copia fatture ENI GAS & CP_2
LU (v. all. 21). La tuttavia, ha omesso di depositare i contratti relativi alle forniture che hanno Pt_1 presuntivamente generato i crediti, la cui produzione era indispensabile per assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente, attesa l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto “…avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (v. Cass. n. 299/2016). Invero, gli enti pubblici, anche quando agiscono iure privatorum, nell'esercizio dell'attività negoziale devono rispettare un procedimento amministrativo diviso in fasi, all'esito del quale il contratto si perfeziona ed è idoneo a produrre effetti giuridici solo se è stipulato in forma scritta a pena di nullità ex art. 125 c. 1) e n. 4) c.c. e art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (Cfr. Cass., sent. n. 22778/2019), ed è sottoscritto dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi) (Cfr. Cass. sent. n. 9975/2014). Per cui, il divieto operante per la Pubblica Amministrazione di concludere negozi a mezzo di comportamenti taciti induce a sostenere che sia da ostacolo al perfezionamento del rapporto di somministrazione il mero pagamento delle fatture e bollette della parte pubblica, non essendo detto pagamento atto che possa valere a sostituire l'assenza di forma solenne. Invero, secondo giurisprudenza di legittimità pacifica, la fattura si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, formati unilateralmente da una parte, con la funzione di documentare elementi attinenti all'esecuzione di un rapporto giuridico già costituito (v. Cass. n. 299/2016). A ciò si aggiunga che, nel caso di accordi stipulati dagli Enti locali, è necessario altresì che i relativi contratti siano sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa, a mente dell'articolo 191, comma 1, del T.U.E.L. che dispone che gli enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. Tale comunicazione è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 21208/2017, ha precisato che l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa con il quale “a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione, e viene costituito il vincolo sulle disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 151 TUEL”; in mancanza il contratto è affetto da nullità al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam (v. Cass. 27406/2008). La citata normativa ha carattere inderogabile e la rilevanza esterna, dalla stessa conferita, alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentono di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione del responsabile del procedimento, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto (Cfr. Cass., sezione sesta civile, Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5267). Né vale a fondare la pretesa attorea la circostanza che una delle società cessionarie dei crediti per i quali la ha azionato il giudizio operasse in regime di Pt_1 salvaguardia: l'attrice, per l'esattezza, ha depositato in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., come già detto, “la comunicazione inviata al Controparte_1 da parte di Hera Comm., dove lo informa che a seguito di apposita
[...] procedura concorsuale pubblica la stessa è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2018 (v. all. 12)” A ben vedere, tuttavia la normativa settoriale sul regime di salvaguardia (Legge 125/2007) non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti Locali, di rango costituzionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nel citato art 191 TUEL e, più in generale, ai principi pubblicistici sottesi alle regole dettate in materia di assunzione di spese (finalizzati alla tutela di principi costituzionalmente tutelati, quali quello dell'imparzialità e del buon andamento nell'agire, anche contrattuale, pubblicistico, nonché quello del necessario controllo della spesa pubblica e del contenimento dell'indebitamento). Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018, e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale) e in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d.
“impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire. E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., Ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), atteso che i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. artt. 147-bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile. A ben vedere, inoltre, la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia (Legge 125/2007) dà attuazione ad una direttiva comunitaria, 2009/72/CE, il cui articolo 3, paragrafo 3, prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”. Ebbene, appare evidente che gli enti pubblici territoriali sono senza dubbio estranei tanto alla nozione di “clienti civili” i quali, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva, sono “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, quanto alla nozione di piccole imprese. In definitiva, si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applichino, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese, non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali). Non è stata, quindi, dimostrata dall'attrice l'esistenza di un valido contratto in forma scritta con riferimento ai crediti cedutile dalle società già menzionate né comunque di un valido rapporto obbligatorio tra la società cedente ed il ceduto Controparte_1
con la conseguenza che il convenuto Ente, in assenza della forma prevista
[...] per la validità dei contratti, non può ritenersi vincolato nei confronti dei vari cedenti menzionati in corso di causa e, infine, nei confronti della cessionaria banca. Del pari infondata risulta la domanda concernente il credito di euro 14.985,35 a titolo di interessi moratori di cui alle note di debito (v. all. 6), a causa della carenza probatoria in ordine ai relativi fatti costitutivi. Anche per tale pretesa creditizia, infatti, la parte attrice non ha dato in alcun modo prova della sussistenza di un precedente rapporto obbligatorio tra l'Ente ceduto e la società cedente.
In particolare, la ha azionato i detti importi senza tuttavia produrre i titoli Pt_1 comprovanti il credito capitale sotteso, necessari ad individuare il relativo ammontare nonché il rispettivo termine di adempimento e, quindi, la data in cui avrebbe dovuto decorrere la maturazione degli interessi;
sicché l'asserito - ma non documentato - versamento del corrispettivo della sorte capitale del credito, non può comportare un implicito riconoscimento della sua sussistenza.
Quanto, infine, all'ulteriore pretesa creditizia azionata dalla parte attrice avente ad oggetto gli interessi sia moratori che anatocistici ex art. 1283, si osserva che la natura accessoria degli interessi fa sì che essi seguano la stessa sorte della somma capitale alla quale sono intimamente connessi: se non vi è prova della sussistenza del credito principale che ne è il presupposto, non possono evidentemente sorgere gli accessori. Alla luce delle considerazioni che precedono la pretesa azionata nel presente giudizio deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00, CP_1 oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge Nola, il 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6238/20 R.G. e vertente
TRA in persona dei l. r. p. t., rappresentato e Parte_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Loredana Basile, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52;
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Agnese Vuolo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in alla via Nuova Sarno, n. 417; CP_1
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio la assumeva Parte_1 di essere creditrice nei confronti del in virtù di alcune Controparte_1 cessioni di credito intervenute con la Hera Comm S.p.A. e la ENI Gas & LU, delle somme di euro 4.725,28 (quale sorta capitale per fatture cedute) ed euro 920,52 (a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 20/10/2020). Deduceva, altresì, di avere diritto anche alle ulteriori somme maturate per interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, fossero scaduti da almeno sei mesi c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Esponeva, inoltre, di aver ricevuto cessioni di crediti da e Sace Fct S.p.a. (a CP_2 sua volta cessionaria di ENI GAS & LU), aventi ad oggetto fatture, il cui ritardato pagamento aveva generato due note di debito n. 900064 del 24.07.2017 e n. 90001018 del 24.01.2018, con importo di complessivi euro 14.985,35 per interessi moratori, cui pure deduceva di aver diritto insieme al riconoscimento delle ulteriori somme maturate per interessi anatocistici. Riferiva ancora di avere un credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di euro 200,00 in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta, e di euro 2.360,00 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. Concludeva, pertanto, affinché accertato il diritto di credito come specificato in atti, l'Ente convenuto fosse condannato a corrispondere in suo favore le dette somme, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il il quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva: la nullità delle domande attoree ex artt. 163 e 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dell'oggetto; la carenza di legittimazione passiva dell'Ente e della legittimazione attiva della Banca;
ed infine, l'intervenuta prescrizione delle domande di pagamento di cui alle note di debito. Nel merito la convenuta chiedeva di rigettare la domanda avversaria per infondatezza della pretesa creditoria, stante la carenza probatoria della domanda di pagamento azionata. In seguito, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., e il giudizio veniva istruito documentalmente. Infine, all'udienza del 01.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata la spiegata eccezione di nullità dell'atto di citazione. Ed invero, alla luce della formulazione di quest'ultimo, deve escludersi che manchi un'adeguata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto della stessa. Vanno, altresì, disattese le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto. Difatti, è ius receptum il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti, fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice. Si perviene a riconoscerla per fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, pertanto legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 11284/2010; Cass. n. 13756/2006). Nella fattispecie in esame, l'eccezione sollevata dalla convenuta attiene non già alla legittimazione attiva e passiva, bensì al merito, avendo essa contestato soltanto l'effettiva titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto sostanziale affermato dall'attore e comunque la corretta identificazione dei soggetti di tale rapporto (ed in particolare, da un lato la convenuta contestava la mancata notifica di un atto di cessione, e dall'altro lato disconosceva le fatture e le note di debito che non sarebbero mai state trasmesse all'ente). Venendo al merito della controversia, la stessa viene decisa in forza del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, che, come noto, consente la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, e dunque, anche prescindendo dall'esame in ordine alla trasmissione degli atti di cessione dei crediti nei confronti dell'Ente. Ebbene, deve rilevarsi che la società attrice non ha fornito la prova della ricorrenza degli elementi costitutivi della domanda proposta. In particolare, sebbene l'azione promossa dalla si fondi sulle Parte_1 cessioni dei crediti nei confronti del convenuto, il fondamento reale ed CP_1 ultimo della pretesa azionata si rinviene nei rapporti obbligatori originari, interessati dai contratti di cessione. In tale prospettiva, appare utile richiamare il noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento di colui che assume debitore è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte, dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. n. 25584/2018). Nel caso che qui occupa non si può ritenere che la società creditrice abbia assolto al proprio onere probatorio, fornendo la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ebbene, l'attrice per adempiere pienamente al proprio onere probatorio, avrebbe dovuto dar prova non solo del rapporto di cessione dei crediti, ma anche della sussistenza di un precedente e originario rapporto obbligatorio con l'Ente. Nel caso di specie parte attrice, cessionaria del credito, ha chiesto la condanna del al pagamento delle fatture e delle note di debito, nonché Controparte_1 delle somme maturate a titolo di interessi moratori ed anatocistici ed al risarcimento danni per mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. Al fine di dimostrare la propria pretesa l'attrice ha prodotto: la copia della cessione del credito per sorta capitale Hera Comm Rep. 37167 del 30/9/19 (v. all. 4 e 4a); la copia della cessione del credito per sorta capitale ENI Gas & LU Rep. 34370 del 10/4/18 (v. all. 5 e 5 a); le note di debito trasmesse (v. all. 6); la copia delle cessioni di credito trasmesse per le note di debito (v. all. 7, 8 e 8°); e il sollecito di pagamento del 6/6/19 (v. all. 9). Successivamente ha integrato la suddetta documentazione, allegando alla seconda memoria ex art. 183: la comunicazione inviata al da Controparte_1 parte di Hera Comm., dove lo informa che a seguito di apposita procedura concorsuale pubblica la stessa è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01.012017 - 31.12.2018 (v. all. 12); la Copia fatture Hera Comm. (v. all. 13); la determina N. 1060 del 18/10/19 (v. all. 14); la determina N. 1236 del 26/11/19 (v. all. 15); l'inoltro delle fatture Hera Comm in formato xml (all. 16-17 e 18); la determina N. 1136 del 12/12/17 (v. all. 19); la copia fatture (v. all. 20); la copia fatture ENI GAS & CP_2
LU (v. all. 21). La tuttavia, ha omesso di depositare i contratti relativi alle forniture che hanno Pt_1 presuntivamente generato i crediti, la cui produzione era indispensabile per assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente, attesa l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto “…avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (v. Cass. n. 299/2016). Invero, gli enti pubblici, anche quando agiscono iure privatorum, nell'esercizio dell'attività negoziale devono rispettare un procedimento amministrativo diviso in fasi, all'esito del quale il contratto si perfeziona ed è idoneo a produrre effetti giuridici solo se è stipulato in forma scritta a pena di nullità ex art. 125 c. 1) e n. 4) c.c. e art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (Cfr. Cass., sent. n. 22778/2019), ed è sottoscritto dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi) (Cfr. Cass. sent. n. 9975/2014). Per cui, il divieto operante per la Pubblica Amministrazione di concludere negozi a mezzo di comportamenti taciti induce a sostenere che sia da ostacolo al perfezionamento del rapporto di somministrazione il mero pagamento delle fatture e bollette della parte pubblica, non essendo detto pagamento atto che possa valere a sostituire l'assenza di forma solenne. Invero, secondo giurisprudenza di legittimità pacifica, la fattura si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, formati unilateralmente da una parte, con la funzione di documentare elementi attinenti all'esecuzione di un rapporto giuridico già costituito (v. Cass. n. 299/2016). A ciò si aggiunga che, nel caso di accordi stipulati dagli Enti locali, è necessario altresì che i relativi contratti siano sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa, a mente dell'articolo 191, comma 1, del T.U.E.L. che dispone che gli enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. Tale comunicazione è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 21208/2017, ha precisato che l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa con il quale “a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione, e viene costituito il vincolo sulle disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 151 TUEL”; in mancanza il contratto è affetto da nullità al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam (v. Cass. 27406/2008). La citata normativa ha carattere inderogabile e la rilevanza esterna, dalla stessa conferita, alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentono di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione del responsabile del procedimento, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto (Cfr. Cass., sezione sesta civile, Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5267). Né vale a fondare la pretesa attorea la circostanza che una delle società cessionarie dei crediti per i quali la ha azionato il giudizio operasse in regime di Pt_1 salvaguardia: l'attrice, per l'esattezza, ha depositato in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., come già detto, “la comunicazione inviata al Controparte_1 da parte di Hera Comm., dove lo informa che a seguito di apposita
[...] procedura concorsuale pubblica la stessa è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2018 (v. all. 12)” A ben vedere, tuttavia la normativa settoriale sul regime di salvaguardia (Legge 125/2007) non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti Locali, di rango costituzionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nel citato art 191 TUEL e, più in generale, ai principi pubblicistici sottesi alle regole dettate in materia di assunzione di spese (finalizzati alla tutela di principi costituzionalmente tutelati, quali quello dell'imparzialità e del buon andamento nell'agire, anche contrattuale, pubblicistico, nonché quello del necessario controllo della spesa pubblica e del contenimento dell'indebitamento). Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018, e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale) e in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d.
“impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire. E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., Ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), atteso che i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. artt. 147-bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile. A ben vedere, inoltre, la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia (Legge 125/2007) dà attuazione ad una direttiva comunitaria, 2009/72/CE, il cui articolo 3, paragrafo 3, prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”. Ebbene, appare evidente che gli enti pubblici territoriali sono senza dubbio estranei tanto alla nozione di “clienti civili” i quali, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva, sono “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, quanto alla nozione di piccole imprese. In definitiva, si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applichino, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese, non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali). Non è stata, quindi, dimostrata dall'attrice l'esistenza di un valido contratto in forma scritta con riferimento ai crediti cedutile dalle società già menzionate né comunque di un valido rapporto obbligatorio tra la società cedente ed il ceduto Controparte_1
con la conseguenza che il convenuto Ente, in assenza della forma prevista
[...] per la validità dei contratti, non può ritenersi vincolato nei confronti dei vari cedenti menzionati in corso di causa e, infine, nei confronti della cessionaria banca. Del pari infondata risulta la domanda concernente il credito di euro 14.985,35 a titolo di interessi moratori di cui alle note di debito (v. all. 6), a causa della carenza probatoria in ordine ai relativi fatti costitutivi. Anche per tale pretesa creditizia, infatti, la parte attrice non ha dato in alcun modo prova della sussistenza di un precedente rapporto obbligatorio tra l'Ente ceduto e la società cedente.
In particolare, la ha azionato i detti importi senza tuttavia produrre i titoli Pt_1 comprovanti il credito capitale sotteso, necessari ad individuare il relativo ammontare nonché il rispettivo termine di adempimento e, quindi, la data in cui avrebbe dovuto decorrere la maturazione degli interessi;
sicché l'asserito - ma non documentato - versamento del corrispettivo della sorte capitale del credito, non può comportare un implicito riconoscimento della sua sussistenza.
Quanto, infine, all'ulteriore pretesa creditizia azionata dalla parte attrice avente ad oggetto gli interessi sia moratori che anatocistici ex art. 1283, si osserva che la natura accessoria degli interessi fa sì che essi seguano la stessa sorte della somma capitale alla quale sono intimamente connessi: se non vi è prova della sussistenza del credito principale che ne è il presupposto, non possono evidentemente sorgere gli accessori. Alla luce delle considerazioni che precedono la pretesa azionata nel presente giudizio deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00, CP_1 oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge Nola, il 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi