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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/11/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.: 1926 /2020
Tribunale Ordinario di Lagonegro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito della udienza del 7/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1926/2020 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. STAVOLA SA domicilia in VIA FERRARIA 80 84036 SALA CONSILINA;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento retribuzioni e TFR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2020, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Parte_1 società Prodotti Tipici di Qualità RL (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., dal 02/06/2019 al P.IVA_1 31/12/2019; 2) per l'effetto, condannare la società Prodotti Tipici di Qualità RL (c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., al pagamento degli importi dovuti alla sig.ra a titolo di retribuzione (dovuta e non corrisposta), Parte_1 differenze retributive ed altre indennità, tredicesima, quattordicesima, ferie non godute, festività non godute, a far data da agosto 2019 e fino a dicembre 2019 per la somma complessiva di euro 10.942,40 o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo consulente tecnico di ufficio di cui, sin d'ora e nell'ipotesi di contestazione si chiede la nomina, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) condannare la società Prodotti Tipici di Qualità RL (c.f. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 p.t., al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di CTU, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo luglio 2019 al dicembre 2019; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.” La società convenuta non si costituiva in giudizio. Nel corso del giudizio parte ricorrente depositava al fascicolo telematico visura camerale della società resistente, dalla quale emergeva la DICHIARAZIONE di , come da provvedimento del Tribunale di Catania n. 135/22 del CP_1 21.06.2022 G.d. Dr. Sebastiano Cassaniti. A seguito di riassunzione del giudizio, non si costituiva la Curatela del fallimento. In esito al deposito telematico di note scritte da parte della ricorrente, la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza ex art. 127 ter cpc.
Il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nel caso di specie, è intervenuto, nel corso del giudizio, il fallimento della Controparte_1
. Orbene, la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna o la domanda di condanna al
[...]
1 pagamento proposta contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto la stessa è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. ( oggi Articolo 201 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), restando peraltro esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita. In particolare, infatti, qualsiasi pretesa della parte - quindi, anche in termini di garanzia e manleva - nei confronti del soggetto fallito non può che essere accertata in sede fallimentare, nel rispetto dei principi di universalità e di concorsualità validi nell'ambito della procedura concorsuale del fallimento (“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes” (cfr. Cass. sent. n. 24156/2018, nonché conformi Cass. sent. n. 8782/2012 e Cass. sent. n. 9461/2020). Ne deriva l'inammissibilità e/o improcedibilità delle eventuali domande finalizzate alla condanna proposte nei confronti della curatela fallimentare e, dunque, nei confronti del fallimento della in sede di cognizione Controparte_1 ordinaria, essendo l'unico rimedio legislativamente previsto e consentito l'insinuazione allo stato passivo del relativo fallimento ( che nel caso di specie, peraltro, non risulta sia, nelle more, avvenuta).
Alla luce di tutto quanto esposto, e rilevato che il non si è costituito in corso di causa, nulla va disposto CP_1 per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Lagonegro, 4.11.2025
Il Giudice del Lavoro
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Tribunale Ordinario di Lagonegro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito della udienza del 7/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1926/2020 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. STAVOLA SA domicilia in VIA FERRARIA 80 84036 SALA CONSILINA;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento retribuzioni e TFR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2020, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Parte_1 società Prodotti Tipici di Qualità RL (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., dal 02/06/2019 al P.IVA_1 31/12/2019; 2) per l'effetto, condannare la società Prodotti Tipici di Qualità RL (c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., al pagamento degli importi dovuti alla sig.ra a titolo di retribuzione (dovuta e non corrisposta), Parte_1 differenze retributive ed altre indennità, tredicesima, quattordicesima, ferie non godute, festività non godute, a far data da agosto 2019 e fino a dicembre 2019 per la somma complessiva di euro 10.942,40 o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo consulente tecnico di ufficio di cui, sin d'ora e nell'ipotesi di contestazione si chiede la nomina, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) condannare la società Prodotti Tipici di Qualità RL (c.f. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 p.t., al risarcimento del danno da quantificarsi, per il tramite di CTU, per la mancata corresponsione dei contributi dovuti per il periodo luglio 2019 al dicembre 2019; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.” La società convenuta non si costituiva in giudizio. Nel corso del giudizio parte ricorrente depositava al fascicolo telematico visura camerale della società resistente, dalla quale emergeva la DICHIARAZIONE di , come da provvedimento del Tribunale di Catania n. 135/22 del CP_1 21.06.2022 G.d. Dr. Sebastiano Cassaniti. A seguito di riassunzione del giudizio, non si costituiva la Curatela del fallimento. In esito al deposito telematico di note scritte da parte della ricorrente, la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza ex art. 127 ter cpc.
Il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nel caso di specie, è intervenuto, nel corso del giudizio, il fallimento della Controparte_1
. Orbene, la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna o la domanda di condanna al
[...]
1 pagamento proposta contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto la stessa è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. ( oggi Articolo 201 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), restando peraltro esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita. In particolare, infatti, qualsiasi pretesa della parte - quindi, anche in termini di garanzia e manleva - nei confronti del soggetto fallito non può che essere accertata in sede fallimentare, nel rispetto dei principi di universalità e di concorsualità validi nell'ambito della procedura concorsuale del fallimento (“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes” (cfr. Cass. sent. n. 24156/2018, nonché conformi Cass. sent. n. 8782/2012 e Cass. sent. n. 9461/2020). Ne deriva l'inammissibilità e/o improcedibilità delle eventuali domande finalizzate alla condanna proposte nei confronti della curatela fallimentare e, dunque, nei confronti del fallimento della in sede di cognizione Controparte_1 ordinaria, essendo l'unico rimedio legislativamente previsto e consentito l'insinuazione allo stato passivo del relativo fallimento ( che nel caso di specie, peraltro, non risulta sia, nelle more, avvenuta).
Alla luce di tutto quanto esposto, e rilevato che il non si è costituito in corso di causa, nulla va disposto CP_1 per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Lagonegro, 4.11.2025
Il Giudice del Lavoro
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