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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/09/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I ^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da
, in persona del titolare , corrente in Parte_1 Parte_1
EY P.VA , rappresentata e difesa in forza di procura in data 15.2.2023 P.VA_1
dall'avv. Elio Guglielmino presso il cui studio in Ivrea Piazza Freguglia 7 è elettivamente domiciliata,
- Parte appellante - contro
residente in [...], cod. fisc. , rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._1
forza di procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, dall'avv. Sara
Soldati del Foro di Lodi, presso il cui studio in Codogno Via Roma n. 6 è elettivamente domiciliato,
- Parte appellata -
e
, residente in [...], cod. fisc. rappresentata e difesa in Controparte_2 C.F._2
forza di procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, dall'avv. Paola
Gandini del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio in Gallarate Via Olona n. 44 è elettivamente domiciliata, - Parte appellata -
Udienza collegiale di p.c. 17.12.2024
1 Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza
n°391/2022 del Tribunale di Aosta, in via istruttoria: richiamate le opposizioni alle istanze istruttorie avversarie anche per le ragioni dedotte nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. delli 4/1/2021, in ipotesi di loro ammissione ammettersi prove per testi su tutti i capitoli da esso appellante dedotti nella memoria ex art. 183, VI co. n°2 c.p.c., delli 3/12/2020, nonché in materia contraria diretta;
nel merito: accertato e dichiarato il diritto di alle provvigioni Parte_1
di mediazione per l'attività prestata in relazione alla compravendita dell'immobile sito in EY
La Trinitè, loc. Edelboden Superiore 16, Condominio “Walser Hus”, F. 13, part. n°105 sub 10 e 20, condannare e , nella loro rispettiva qualità di venditore ed Controparte_1 Controparte_2
acquirente, a corrispondergliele ciascuno nella misura del 3% sul prezzo di vendita di €. 340.000,00 oltre VA, ovvero in quella diversa misura percentuale da codesta Corte Ecc.ma ritenuta. Condannare
a pagare a parte attrice la somma di €. 1.000,00 - o altra diversa dal Giudice ritenuta Controparte_1
più congrua, anche in via equitativa - in relazione all'attività di sanatoria delle irregolarità urbanistico-edilizie dell'unità immobiliare citata. Respingere domande ed eccezioni avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto. Condannare a restituire all'appellante la somma Controparte_1
di €. 5.782,66 (doc.3) e la somma di €. 5.836,48 (doc.4), quali loro versate Controparte_2
dall' di per spese di lite di I^ grado. Vinte spese e onorari di Parte_1 Parte_1
ambedue i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_1
“… A) In via principale, respingere integralmente le domande avanzate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi diffusamente esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e come accertati nel precedente grado di giudizio, con conseguente integrale conferma della sentenza Tribunale di Aosta n. 391/2022 del 30/12/2022. B)
In via subordinata, nel denegato e non creduto caso in cui la Corte ritenesse anche solo parzialmente fondate le pretese ex adverso avanzate, ridurre ad equità la provvigione pretesa dall' Parte_1
tenendo conto dell'intervento pressoché nullo della medesima nella vendita Parte_1
dell'immobile per cui è causa e del fatto che le provvigioni per la suddetta vendita siano già state integralmente versate da parte venditrice e da parte acquirente all'Agenzia Revalpes Immobiliare.
C) In via istruttoria, ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla memoria ex art.
183 VI co. n. 2 c.p.c. da sottoporsi al teste sig. D) Con vittoria di spese, diritti ed Testimone_1
onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione, in via principale
e nel merito, in virtù delle considerazioni sopra enunciate, dichiarare inammissibile o comunque rigettare perché destituito da ogni fondamento l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza n. 391/2022 emessa dal Tribunale di Aosta nel procedimento
[...]
rubricato RG n. 413/2020 e confermare la sentenza impugnata. Con favore di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione del 2.3.2020, l' aveva convenuto in Parte_1
giudizio e ed aveva allegato di aver ricevuto dal primo, in data Controparte_1 Controparte_2
6.3.2018 (con durata semestrale e rinnovo tacito per ulteriore ed identico periodo), il mandato (con vincolo di esclusività) per promuovere la vendita dell'immobile in EY La Trinité, loc.
Edelboden Superiore 16, (in catasto al F. 13, part. n. 105) per il prezzo di Controparte_3
€ 470.000,00 con possibilità di riduzione ad € 450.000,00.
Convenzionalmente era stato anche precisato che, a carico del venditore, la commissione spettante all'agenzia sarebbe stata pari al 3% del prezzo realizzato con obbligo di pagamento anche nell'ipotesi di vendita successiva alla cessazione del mandato alla cui scadenza l'agenzia avrebbe consegnato l'elenco delle persone contattate.
Il 7.3.2019, aveva conferito nuovo mandato per la vendita ad altra agenzia immobiliare ed il CP_1
giorno 31.5.2019 aveva stipulato con il contratto di compravendita dell'immobile Controparte_2
a suo tempo proposto dall'agenzia . Quest'ultima, ritenendo dovute le provvigioni, aveva Pt_1
formulato richiesta specifica ad entrambi, con anche la richiesta di pagamento, allo della CP_1
somma di € 1.000,00 per le attività relative alla verifica ed al conferimento degli incarichi ai tecnici che avevano proceduto per la regolarizzazione e la sanatoria di alcune difformità urbanistiche, necessarie prima della vendita, ricevendone un diniego. Aveva quindi avviato la negoziazione con entrambe le parti e, all'esito negativo di essa, aveva promosso il giudizio.
Costituendosi, entrambi i convenuti avevano in gran parte confermato la ricostruzione della vicenda allegata ma avevano contestato il diritto dell'agenzia BR alla provvigione sul presupposto che la vendita era intervenuta successivamente alla scadenza del mandato e, soprattutto, nessun intervento che potesse giustificare il riconoscimento della provvigione si era realizzato: il contatto dal quale era scaturita l'operazione era stato infatti quello fra e , Controparte_1 Persona_1
genitore dell'acquirente, che si erano incontrati per ragioni e motivi attinenti alle attività
3 imprenditoriali di entrambi e, casualmente, discutendo della località di EY, avevano concluso la compravendita dell'immobile oggetto della presente controversia.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 391/2022 del Tribunale di Aosta, all'esito di una istruttoria documentale integrata da prove orali, con la quale il primo giudice, dopo aver dato atto dei fatti pacifici (conferimento dell'incarico all'agenzia da parte di il 6.3.2018 per la Pt_1 Controparte_1
durata di sei mesi tacitamente rinnovabile per egual periodo;
prezzo di vendita;
provvigione al 3% del prezzo di vendita;
rimborso spese eventualmente occorse con un massimo di € 350,00) ed aver attentamente valorizzato le varie dichiarazioni testimoniali sia alla luce della documentazione in atti, sia ai rapporti di parentela (testi e , genitori di ) sia Tes_2 Persona_1 Controparte_2
al fatto che il teste era portatore di un diritto esercitabile in causa (il teste , ha Testimone_1
concluso ritenendo che aveva effettivamente visitato una prima volta l'immobile Controparte_2
oggetto di compravendita, durante le vacanze natalizie del 2018 e vi si era nuovamente recata, insieme ai genitori, il 7 marzo 2019, data successiva alla scadenza del mandato all'agenzia ma Pt_1
accompagnata da personale di detta agenzia.
All'esito di quest'ultima visita aveva formulato una proposta di acquisto per € 330.000,00 che, però, non era stata accettata dal venditore.
Il Tribunale di Aosta, richiamati i principi generali in tema di mediazione e, in particolare, di diritto alla provvigione (“… il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso…”), ha ritenuto che la compravendita perfezionata non fosse conseguenza dell'intermediazione dell'agenzia posto che, con il rifiuto della proposta formulata da Pt_1
da parte dello l'indispensabile nesso di causalità che avrebbe giustificato il Controparte_2 CP_1
diritto alla provvigione si era definitivamente interrotto.
Il primo giudice, inoltre, a rafforzare tale convincimento, chiarisce che le parti erano successivamente venute in contatto per “… vicende del tutto estranee all'intervento posto in essere dall'odierna attrice in esecuzione dell'incarico di mediazione affidatole e di per sé sufficienti a consentire
l'avvio di nuove trattative, condotte per il tramite della nuova Agenzia incaricata dal sig. della CP_1
vendita, sino alla conclusione del trasferimento immobiliare a condizioni peraltro comunque diverse da quelle alle quali il primo incarico di mediazione risultava conferito …”.
4 Quanto alla domanda di pagamento della somma di € 1.000,00 richiesta dall'attrice per avere svolto attività utile alla sanatoria delle irregolarità urbanistico – edilizie di cui si era accertata l'esistenza durante il mandato all'agenzia , il Tribunale di Aosta ha ritenuto che dalle prove testimoniali non Pt_1
emergesse alcun rapporto fra i professionisti incaricati delle operazioni e, in ogni caso, che convenzionalmente era stato indicato che per eventuali attività il tetto massimo di spesa, in assenza di autorizzazione formale del venditore, sarebbe dovuto essere quello dei 350 euro.
Rigettata integralmente la domanda, il Tribunale di Aosta ha condannata l'attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in € 4.835,00 a favore di e di € 4.000,00 a favore di Controparte_1 CP_2
.
[...]
L'appello
Con tempestivo atto di citazione, l'agenzia , in persona del suo titolare, Parte_1 Parte_1
, ha proposto appello censurando integralmente la sentenza n. 391/2022 del Tribunale di
[...]
Aosta e contestando la ricostruzione in fatto e le conclusioni in diritto;
dapprima individuando le parti del provvedimento nelle quali è insita la ratio decidendi (il primo giudice “… ha fondato la propria ricostruzione della vicenda sulle circostanze di fatto“concordemente esposte dalle parti convenute”(pag. 5) e che avrebbero “trovato ampia conferma” nell'istruttoria orale;
ha invece negato ogni rilevanza a quanto puntualmente dedotto e documentato da parte attrice…”), quindi contestando la fondatezza che le trattative per la compravendita “… si sarebbero avviate a seguito di contatti commerciali tra lo ed il , padre della convenuta, con totale ininfluenza CP_1 CP_2
quindi di quanto avvenuto precedentemente in conseguenza dell'attività di parte appellante …”.
E tutto ciò, ad avviso dell'appellante, nonostante le riserve espressamente formulate dal primo giudice in relazione alla imparzialità di alcuni testi le cui dichiarazioni, però, erano state completamente valorizzate ai fini della decisione.
Ha quindi domandato alla Corte una differente valutazione dei fatti ma soprattutto una differente valutazione della loro efficienza causale nella compravendita finale, sul presupposto che l'agenzia aveva dato dimostrazione della propria attività di messa in contatto delle parti, della Pt_1
conclusione dell'affare e del fatto che detta attività abbia costituito, in applicazione del noto principio della causalità adeguata, la condicio sine qua non della conclusione dell'affare “… non potendo attribuirsi efficacia causale autonoma -nè tantomeno esclusiva- ai contatti commerciali tra lo ed il , e così neppure al conferimento di incarico di mediazione a Immobiliare CP_1 CP_2
Revalpes, di cui tra l'altro nulla è emerso in causa…”.
Quale conseguenza di ciò, l'appellante ha chiesto alla Corte di Appello l'accertamento del diritto alla provvigione e la condanna degli appellati al suo pagamento.
5 Con altro motivo di gravame, parte appellante ha censurato la decisione del Tribunale di non riconoscere il suo diritto a vedersi riconosciuta l'attività diversa ed ulteriore “… prestata al fine della sanatoria edilizia dell'immobile …”, attività posta in essere su incarico di Controparte_1
successivamente all'accertamento delle irregolarità da sanare.
Infine, quanto alle spese di lite, l'appellante ha dato atto di aver corrisposto, con riserva, la somma di € 5.782,66 a ed € 5.836,48 a e ne ha chiesto la condanna alla ripetizione a seguito CP_1 CP_2
dell'accoglimento del gravame.
Costituendosi nel presente grado, l'appellato ha contestato la fondatezza dei motivi Controparte_1
di gravame e riferito che l'unico incontro avvenuto con l'acquirente, era stato il Controparte_2
giorno della compravendita e che la proposta formulata dalla a seguito della visita del CP_2
7.3.2019, rifiutata dallo era anche intervenuta successivamente alla scadenza del mandato, CP_1
già pacificamente affidato ad altra agenzia.
Bene quindi, sostiene l'appellato, ha concluso il Tribunale di Aosta laddove ha ritenuto che con il rifiuto della proposta a lui sottoposta dall' si fosse interrotto “… in modo deciso ed Parte_1
inequivocabile ogni nesso eziologico tra l'attività di quest'ultima e la successiva conclusione della compravendita …”.
Infondato risulta anche, ad avviso dell'appellato anche il motivo di appello a mezzo del quale CP_1
si è censurata la decisione del Tribunale di non riconoscere alcun diritto per la presunta attività inerente la sanatoria delle difformità urbanistiche rilevate nel corso dell'incarico.
E'infatti emerso dalle deposizioni dei testi che nessuna attività era stata effettuata dall'agenzia mentre, al contrario, i professionisti che hanno ricevuto il mandato erano stati anche Pt_1
regolarmente retribuiti dal committente CP_1
In conclusione, l'appellato con il rigetto dell'appello, chiede che in caso di accoglimento del CP_1
gravame, nella liquidazione della provvigione, si tenga conto “… dell'intervento pressoché nullo dell' nella vendita dell'immobile, della circostanza che le provvigioni per la suddetta Parte_1
vendita siano già state integralmente versate da parte venditrice da parte acquirente all'agenzia
Revalpes Immobiliare…”, riducendo ad equità la provvigione pretesa dall'agenzia . Pt_1
Anche l'appellata si è costituita nel presente grado e ha allegato di aver visionato Controparte_2
l'immobile “… durante le vacanze di carnevale …” insieme al “… quando l'incarico alla Pt_1
mediazione era già stato tolto all'odierno attore …” ed ha confermato che “… poiché il prezzo indicato dal signor BR era troppo alto e la trattativa non poteva più essere portata avanti essendo il signor BR impossibilitato all'incarico, la signora abbandonò Controparte_2
6 l'interesse all'acquisto…” ritrovandosi poi del tutto casualmente, ad acquistare il medesimo immobile dopo che il genitore aveva conosciuto, per motivi lavorativi, il venditore CP_1
Ha quindi dato atto di aver versato all'agenzia Revalpes la provvigione, ha evidenziato che non può esserle richiesto di pagare a due mediatori la provvigione per la stessa operazione e ha concluso per il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
L'agenzia si duole del fatto che il Tribunale di Aosta abbia Parte_1 Parte_1
rigettato la domanda di accertamento del diritto alla provvigione ex art. 1755 CC, in merito all'affare che e hanno concluso stipulando, il 31.5.2019, la compravendita Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile in EY La Trinitè, località Edelboden Superiore di proprietà del primo, nonostante la fattiva attività di intermediazione dell'agenzia.
Nello specifico, si contesta la conclusione cui il primo giudice è pervenuto laddove ha ritenuto che il rifiuto dell'offerta (formulata dalla nel marzo 2019) da parte del venditore, abbia CP_2
determinato l'interruzione del nesso causale che rappresenta il presupposto indispensabile affinchè la conclusione dell'operazione possa ricondursi al suo intervento.
E' noto che il mediatore è un operatore specializzato e risulta in atti che l'agenzia possiede i Pt_1
titoli richiesti dalla legge.
In esecuzione dell'incarico conferito ad essa il 6.3.2018 da l'agente ha provveduto Controparte_1
(anche) a verificare le condizioni urbanistiche dell'immobile accertando l'esistenza di problematiche che, ai fini della conclusione della futura compravendita, dovevano essere risolte.
E' pacifico che il venditore abbia, effettivamente, provveduto, su segnalazione dell'agenzia CP_1
, a conferire incarico a due professionisti per la risoluzione di dette problematiche. Pt_1
Ciò peraltro non consente di accogliere la domanda residuale di condanna dell'appellato al CP_1
pagamento della somma di € 1.000,00, stante la genericità di essa e la circostanza che, come detto,
l'attività espletata in tal senso dall'agenzia rientra fra quelle che, in base ai generali principi Pt_1
di correttezza e buona fede nello svolgimento dell'incarico, il mediatore deve porre in essere (art. 1759 CC).
Ciò che deve invece essere rivalutata in questa sede di appello, è l'adeguatezza causale dell'intervento dell'appellante nella conclusione della compravendita fra e Pt_1 Controparte_1
che, ad avviso del Tribunale di Aosta, non sussisterebbe per essersi interrotto il Controparte_2
nesso di causalità “… a seguito del rifiuto opposto dal signor alla proposta di acquisto CP_1
dell'immobile … formulata infine, pur dopo la scadenza dell'incarico stesso, al prezzo offerto di €
7 330.000 …” perché “… le stesse parti risultano essere venute successivamente in contatto a seguito di vicende del tutto estranee all'intervento … dell'attrice …”.
La Corte ritiene di non condividere tale argomentazione e ciò in base all'applicazione dei principi ormai consolidati in materia ed alla luce delle allegazioni in fatto, della cronologia degli accadimenti e delle dichiarazioni testimoniali.
E' principio noto quello per il quale per il riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, CC, è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall' intervento del mediatore (c.d. causalità adeguata), senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a privare "ex post" di tale qualità l'operato del primo (cfr., ex multis, Cass.
5.1.2024 n. 403).
Quindi, ancora, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice ed anche che il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, con la conclusione che la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l' identità dell'affare proposto con quello concluso (Cass. n. 7626 del 2023; Cass. n. 3165 del 2023; Cass. n. 27185 del
2022; Cass. n. 11443 del 2022; Cass. n. 22426 del 2020).
Le allegazioni e gli atti di causa conducono ad alcune conclusioni: che ha conferito incarico CP_1
all' per la ricerca di acquirenti per l'immobile di sua proprietà in Parte_1
EY La Trinitè il 6.3.2018; che l'agenzia ( ) nell'espletamento del mandato ha effettuato Pt_1
le verifiche urbanistiche utili a consentire la regolarità della futura vendita;
che l'agenzia ha fatto visitare l'immobile, nel corso del mandato, alla (durante le feste natalizie 2018); che la CP_2
si era mostrata interessata riservandosi di visitare nuovamente l'immobile con i genitori CP_2
(deposizione della teste l'unica, fra quelli sentiti sul punto, obiettivamente imparziale); Tes_3
che all'esito di tale visita con i genitori il 7.3.2019, aveva confermato il suo interesse all'acquisto formulando una offerta di € 330.000,00 che era stata rifiutata dal venditore il quale, però, CP_1
senza alcuna apprezzabile motivazione, ha accettato, a distanza di neppure tre mesi, praticamente la stessa offerta;
deve infatti essere sottolineato che non è significativa la differenza fra € 330.000,00 ed € 340.000,00 laddove la pretesa iniziale del venditore era ben superiore: € 470.000/450.000.
Né, ai fini di una decisione che neghi il diritto dell'appellante alla provvigione, convince la consequenzialità degli eventi (visita ed offerta rifiutata del marzo 2019, conclusione dell'affare
8 sostanzialmente allo stesso prezzo offerto tramite la prima agenzia, a maggio 2019 fra le stesse parti messe in relazione dalla prima agenzia) e l'asserita “causalità” dell'incontro fra il venditore ed il padre dell'acquirente, soggetto, il primo, che, oltretutto, non acquisterà.
E d'altra parte è del tutto chiaro che “… il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l' identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.”(Cass. sez. 2, n. 11127/2022).
Il Tribunale di Aosta, benché abbia rilevato la “incongruenza” dell'allegazione della circa la CP_2
sua prima visita all'immobile (ha sempre affermato in causa di aver visitato l'immobile solo a marzo
2019: cfr. comparsa di costituzione in primo grado alla pag. 1 e costituzione appello alla pag. 4) ed abbia correttamente evidenziato la necessità di valutare con prudenza, in considerazione dei legami parentali esistenti, le testimonianze dei genitori della stessa , non ha conferito sufficiente CP_2
importanza alla complessiva valutazione delle deposizioni testimoniali (ivi compresa la contraddittorietà delle ripetute dichiarazioni di circa la visita, da parte della figlia Persona_1
, unicamente a marzo 2019, dichiarazione contrastante soprattutto con la mail a firma di CP_2
del 9.3.2019), in particolare non ha valorizzato ciò che la teste ha chiaramente CP_2 Tes_3
affermato: la visita dell'immobile durante le vacanze natalizie 2018, il manifestato interesse di all'acquisto, la richiesta di nuova visita alla presenza dei genitori e l'accettazione Controparte_2
della provvigione al 3%.
Orbene se la ricostruzione in fatto è quella appena delineata, affermare che il nesso di causalità si sarebbe interrotto per il rifiuto della proposta di acquisto ad € 330.000,00, a fronte della conclusione dell'affare, due mesi dopo, fra le stesse parti e sostanzialmente per lo stesso corrispettivo, non è, per i motivi esposti, conclusione condivisibile.
L'appello, sul punto, deve quindi essere accolto e e , devono essere Controparte_1 Controparte_2
condannati a pagare, ciascuno, all' la provvigione pari al 3% del prezzo Parte_1
della compravendita dell'immobile in Gressonay La Trinitè località Edelboden Superiore, oggetto
9 della stipula rogito notaio (rep. 69207 e racc. 33210) del 31.5.2019, quindi, ciascuno, Persona_2
€ 10.200,00 oltre VA se dovuta.
Spese processuali
Le spese processuali dei due gradi di giudizio si pongono a carico delle parti appellate,
[...]
e , in applicazione del principio della soccombenza, ritenendosi non CP_1 Controparte_2
influente ai detti fini il mancato accoglimento della domanda di pagamento della somma di €
1.000,00 a favore dell'appellante . Parte_1
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della complessità delle questioni sottoposte alla Corte nonché dall'attività svolta dalle parti, le spese si liquidano come segue:
per il primo grado: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado €
5.077,00; per il secondo grado: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e, stante l'assenza di fase istruttoria in appello, € 1.911,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado € 3.966,00;
Il tutto oltre spese generali al 15%, VA e CPA, e rimborso delle spese documentate.
Dato atto che parte appellante ha versato a il 19.1.2023, la somma di € 5.782,66 ed Controparte_1
a il 10.3.2023, la somma di € 5.836,48 a titolo di rimborso spese legali liquidate Controparte_2
con la sentenza impugnata (Tribunale di Aosta n. 391/2022) e con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello, formulando espressa domanda in tal senso, entrambe le parti appellate devono essere condannate anche alla ripetizione delle dette somme.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del titolare avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Aosta n. 391/2022 pubblicata il 30.12.2022 nei confronti di Controparte_1
e , in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale Controparte_2
di Aosta 391/2022 pubblicata il 30.12.2022:
1.condanna e al pagamento, ciascuno, a favore della Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del titolare, della somma di € 10.200,00 a titolo di Parte_1
provvigioni;
2.condanna e , in solido, al rimborso delle spese del primo grado Controparte_1 Controparte_2
del giudizio, a favore della in persona del titolare, che Parte_1
10 liquida in € 5.077,00 oltre VA e CPA, oltre alle spese documentate ed alle spese forfettarie in misura del 15%;
3. conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
4. condanna e , in solido, al rimborso delle spese del presente grado Controparte_1 Controparte_2
del giudizio, a favore della in persona del titolare, che Parte_1
liquida in euro € 3.966,00 oltre VA e CPA, oltre alle spese documentate ed alle spese forfettarie in misura del 15%;
5.condanna a ripetere a favore dell' in Controparte_1 Parte_1
persona del titolare, la somma di € 5.782,66, versata in data 19.1.2023;
6.condanna a ripetere a favore dell' Controparte_2 Parte_1
in persona del titolare, la somma di € 5.836,48, versata in data 10.3.2023.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott.ssa Gabriella Ratti
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I ^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da
, in persona del titolare , corrente in Parte_1 Parte_1
EY P.VA , rappresentata e difesa in forza di procura in data 15.2.2023 P.VA_1
dall'avv. Elio Guglielmino presso il cui studio in Ivrea Piazza Freguglia 7 è elettivamente domiciliata,
- Parte appellante - contro
residente in [...], cod. fisc. , rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._1
forza di procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, dall'avv. Sara
Soldati del Foro di Lodi, presso il cui studio in Codogno Via Roma n. 6 è elettivamente domiciliato,
- Parte appellata -
e
, residente in [...], cod. fisc. rappresentata e difesa in Controparte_2 C.F._2
forza di procura in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, dall'avv. Paola
Gandini del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio in Gallarate Via Olona n. 44 è elettivamente domiciliata, - Parte appellata -
Udienza collegiale di p.c. 17.12.2024
1 Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza
n°391/2022 del Tribunale di Aosta, in via istruttoria: richiamate le opposizioni alle istanze istruttorie avversarie anche per le ragioni dedotte nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. delli 4/1/2021, in ipotesi di loro ammissione ammettersi prove per testi su tutti i capitoli da esso appellante dedotti nella memoria ex art. 183, VI co. n°2 c.p.c., delli 3/12/2020, nonché in materia contraria diretta;
nel merito: accertato e dichiarato il diritto di alle provvigioni Parte_1
di mediazione per l'attività prestata in relazione alla compravendita dell'immobile sito in EY
La Trinitè, loc. Edelboden Superiore 16, Condominio “Walser Hus”, F. 13, part. n°105 sub 10 e 20, condannare e , nella loro rispettiva qualità di venditore ed Controparte_1 Controparte_2
acquirente, a corrispondergliele ciascuno nella misura del 3% sul prezzo di vendita di €. 340.000,00 oltre VA, ovvero in quella diversa misura percentuale da codesta Corte Ecc.ma ritenuta. Condannare
a pagare a parte attrice la somma di €. 1.000,00 - o altra diversa dal Giudice ritenuta Controparte_1
più congrua, anche in via equitativa - in relazione all'attività di sanatoria delle irregolarità urbanistico-edilizie dell'unità immobiliare citata. Respingere domande ed eccezioni avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto. Condannare a restituire all'appellante la somma Controparte_1
di €. 5.782,66 (doc.3) e la somma di €. 5.836,48 (doc.4), quali loro versate Controparte_2
dall' di per spese di lite di I^ grado. Vinte spese e onorari di Parte_1 Parte_1
ambedue i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_1
“… A) In via principale, respingere integralmente le domande avanzate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi diffusamente esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e come accertati nel precedente grado di giudizio, con conseguente integrale conferma della sentenza Tribunale di Aosta n. 391/2022 del 30/12/2022. B)
In via subordinata, nel denegato e non creduto caso in cui la Corte ritenesse anche solo parzialmente fondate le pretese ex adverso avanzate, ridurre ad equità la provvigione pretesa dall' Parte_1
tenendo conto dell'intervento pressoché nullo della medesima nella vendita Parte_1
dell'immobile per cui è causa e del fatto che le provvigioni per la suddetta vendita siano già state integralmente versate da parte venditrice e da parte acquirente all'Agenzia Revalpes Immobiliare.
C) In via istruttoria, ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla memoria ex art.
183 VI co. n. 2 c.p.c. da sottoporsi al teste sig. D) Con vittoria di spese, diritti ed Testimone_1
onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione, in via principale
e nel merito, in virtù delle considerazioni sopra enunciate, dichiarare inammissibile o comunque rigettare perché destituito da ogni fondamento l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza n. 391/2022 emessa dal Tribunale di Aosta nel procedimento
[...]
rubricato RG n. 413/2020 e confermare la sentenza impugnata. Con favore di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione del 2.3.2020, l' aveva convenuto in Parte_1
giudizio e ed aveva allegato di aver ricevuto dal primo, in data Controparte_1 Controparte_2
6.3.2018 (con durata semestrale e rinnovo tacito per ulteriore ed identico periodo), il mandato (con vincolo di esclusività) per promuovere la vendita dell'immobile in EY La Trinité, loc.
Edelboden Superiore 16, (in catasto al F. 13, part. n. 105) per il prezzo di Controparte_3
€ 470.000,00 con possibilità di riduzione ad € 450.000,00.
Convenzionalmente era stato anche precisato che, a carico del venditore, la commissione spettante all'agenzia sarebbe stata pari al 3% del prezzo realizzato con obbligo di pagamento anche nell'ipotesi di vendita successiva alla cessazione del mandato alla cui scadenza l'agenzia avrebbe consegnato l'elenco delle persone contattate.
Il 7.3.2019, aveva conferito nuovo mandato per la vendita ad altra agenzia immobiliare ed il CP_1
giorno 31.5.2019 aveva stipulato con il contratto di compravendita dell'immobile Controparte_2
a suo tempo proposto dall'agenzia . Quest'ultima, ritenendo dovute le provvigioni, aveva Pt_1
formulato richiesta specifica ad entrambi, con anche la richiesta di pagamento, allo della CP_1
somma di € 1.000,00 per le attività relative alla verifica ed al conferimento degli incarichi ai tecnici che avevano proceduto per la regolarizzazione e la sanatoria di alcune difformità urbanistiche, necessarie prima della vendita, ricevendone un diniego. Aveva quindi avviato la negoziazione con entrambe le parti e, all'esito negativo di essa, aveva promosso il giudizio.
Costituendosi, entrambi i convenuti avevano in gran parte confermato la ricostruzione della vicenda allegata ma avevano contestato il diritto dell'agenzia BR alla provvigione sul presupposto che la vendita era intervenuta successivamente alla scadenza del mandato e, soprattutto, nessun intervento che potesse giustificare il riconoscimento della provvigione si era realizzato: il contatto dal quale era scaturita l'operazione era stato infatti quello fra e , Controparte_1 Persona_1
genitore dell'acquirente, che si erano incontrati per ragioni e motivi attinenti alle attività
3 imprenditoriali di entrambi e, casualmente, discutendo della località di EY, avevano concluso la compravendita dell'immobile oggetto della presente controversia.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 391/2022 del Tribunale di Aosta, all'esito di una istruttoria documentale integrata da prove orali, con la quale il primo giudice, dopo aver dato atto dei fatti pacifici (conferimento dell'incarico all'agenzia da parte di il 6.3.2018 per la Pt_1 Controparte_1
durata di sei mesi tacitamente rinnovabile per egual periodo;
prezzo di vendita;
provvigione al 3% del prezzo di vendita;
rimborso spese eventualmente occorse con un massimo di € 350,00) ed aver attentamente valorizzato le varie dichiarazioni testimoniali sia alla luce della documentazione in atti, sia ai rapporti di parentela (testi e , genitori di ) sia Tes_2 Persona_1 Controparte_2
al fatto che il teste era portatore di un diritto esercitabile in causa (il teste , ha Testimone_1
concluso ritenendo che aveva effettivamente visitato una prima volta l'immobile Controparte_2
oggetto di compravendita, durante le vacanze natalizie del 2018 e vi si era nuovamente recata, insieme ai genitori, il 7 marzo 2019, data successiva alla scadenza del mandato all'agenzia ma Pt_1
accompagnata da personale di detta agenzia.
All'esito di quest'ultima visita aveva formulato una proposta di acquisto per € 330.000,00 che, però, non era stata accettata dal venditore.
Il Tribunale di Aosta, richiamati i principi generali in tema di mediazione e, in particolare, di diritto alla provvigione (“… il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso…”), ha ritenuto che la compravendita perfezionata non fosse conseguenza dell'intermediazione dell'agenzia posto che, con il rifiuto della proposta formulata da Pt_1
da parte dello l'indispensabile nesso di causalità che avrebbe giustificato il Controparte_2 CP_1
diritto alla provvigione si era definitivamente interrotto.
Il primo giudice, inoltre, a rafforzare tale convincimento, chiarisce che le parti erano successivamente venute in contatto per “… vicende del tutto estranee all'intervento posto in essere dall'odierna attrice in esecuzione dell'incarico di mediazione affidatole e di per sé sufficienti a consentire
l'avvio di nuove trattative, condotte per il tramite della nuova Agenzia incaricata dal sig. della CP_1
vendita, sino alla conclusione del trasferimento immobiliare a condizioni peraltro comunque diverse da quelle alle quali il primo incarico di mediazione risultava conferito …”.
4 Quanto alla domanda di pagamento della somma di € 1.000,00 richiesta dall'attrice per avere svolto attività utile alla sanatoria delle irregolarità urbanistico – edilizie di cui si era accertata l'esistenza durante il mandato all'agenzia , il Tribunale di Aosta ha ritenuto che dalle prove testimoniali non Pt_1
emergesse alcun rapporto fra i professionisti incaricati delle operazioni e, in ogni caso, che convenzionalmente era stato indicato che per eventuali attività il tetto massimo di spesa, in assenza di autorizzazione formale del venditore, sarebbe dovuto essere quello dei 350 euro.
Rigettata integralmente la domanda, il Tribunale di Aosta ha condannata l'attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in € 4.835,00 a favore di e di € 4.000,00 a favore di Controparte_1 CP_2
.
[...]
L'appello
Con tempestivo atto di citazione, l'agenzia , in persona del suo titolare, Parte_1 Parte_1
, ha proposto appello censurando integralmente la sentenza n. 391/2022 del Tribunale di
[...]
Aosta e contestando la ricostruzione in fatto e le conclusioni in diritto;
dapprima individuando le parti del provvedimento nelle quali è insita la ratio decidendi (il primo giudice “… ha fondato la propria ricostruzione della vicenda sulle circostanze di fatto“concordemente esposte dalle parti convenute”(pag. 5) e che avrebbero “trovato ampia conferma” nell'istruttoria orale;
ha invece negato ogni rilevanza a quanto puntualmente dedotto e documentato da parte attrice…”), quindi contestando la fondatezza che le trattative per la compravendita “… si sarebbero avviate a seguito di contatti commerciali tra lo ed il , padre della convenuta, con totale ininfluenza CP_1 CP_2
quindi di quanto avvenuto precedentemente in conseguenza dell'attività di parte appellante …”.
E tutto ciò, ad avviso dell'appellante, nonostante le riserve espressamente formulate dal primo giudice in relazione alla imparzialità di alcuni testi le cui dichiarazioni, però, erano state completamente valorizzate ai fini della decisione.
Ha quindi domandato alla Corte una differente valutazione dei fatti ma soprattutto una differente valutazione della loro efficienza causale nella compravendita finale, sul presupposto che l'agenzia aveva dato dimostrazione della propria attività di messa in contatto delle parti, della Pt_1
conclusione dell'affare e del fatto che detta attività abbia costituito, in applicazione del noto principio della causalità adeguata, la condicio sine qua non della conclusione dell'affare “… non potendo attribuirsi efficacia causale autonoma -nè tantomeno esclusiva- ai contatti commerciali tra lo ed il , e così neppure al conferimento di incarico di mediazione a Immobiliare CP_1 CP_2
Revalpes, di cui tra l'altro nulla è emerso in causa…”.
Quale conseguenza di ciò, l'appellante ha chiesto alla Corte di Appello l'accertamento del diritto alla provvigione e la condanna degli appellati al suo pagamento.
5 Con altro motivo di gravame, parte appellante ha censurato la decisione del Tribunale di non riconoscere il suo diritto a vedersi riconosciuta l'attività diversa ed ulteriore “… prestata al fine della sanatoria edilizia dell'immobile …”, attività posta in essere su incarico di Controparte_1
successivamente all'accertamento delle irregolarità da sanare.
Infine, quanto alle spese di lite, l'appellante ha dato atto di aver corrisposto, con riserva, la somma di € 5.782,66 a ed € 5.836,48 a e ne ha chiesto la condanna alla ripetizione a seguito CP_1 CP_2
dell'accoglimento del gravame.
Costituendosi nel presente grado, l'appellato ha contestato la fondatezza dei motivi Controparte_1
di gravame e riferito che l'unico incontro avvenuto con l'acquirente, era stato il Controparte_2
giorno della compravendita e che la proposta formulata dalla a seguito della visita del CP_2
7.3.2019, rifiutata dallo era anche intervenuta successivamente alla scadenza del mandato, CP_1
già pacificamente affidato ad altra agenzia.
Bene quindi, sostiene l'appellato, ha concluso il Tribunale di Aosta laddove ha ritenuto che con il rifiuto della proposta a lui sottoposta dall' si fosse interrotto “… in modo deciso ed Parte_1
inequivocabile ogni nesso eziologico tra l'attività di quest'ultima e la successiva conclusione della compravendita …”.
Infondato risulta anche, ad avviso dell'appellato anche il motivo di appello a mezzo del quale CP_1
si è censurata la decisione del Tribunale di non riconoscere alcun diritto per la presunta attività inerente la sanatoria delle difformità urbanistiche rilevate nel corso dell'incarico.
E'infatti emerso dalle deposizioni dei testi che nessuna attività era stata effettuata dall'agenzia mentre, al contrario, i professionisti che hanno ricevuto il mandato erano stati anche Pt_1
regolarmente retribuiti dal committente CP_1
In conclusione, l'appellato con il rigetto dell'appello, chiede che in caso di accoglimento del CP_1
gravame, nella liquidazione della provvigione, si tenga conto “… dell'intervento pressoché nullo dell' nella vendita dell'immobile, della circostanza che le provvigioni per la suddetta Parte_1
vendita siano già state integralmente versate da parte venditrice da parte acquirente all'agenzia
Revalpes Immobiliare…”, riducendo ad equità la provvigione pretesa dall'agenzia . Pt_1
Anche l'appellata si è costituita nel presente grado e ha allegato di aver visionato Controparte_2
l'immobile “… durante le vacanze di carnevale …” insieme al “… quando l'incarico alla Pt_1
mediazione era già stato tolto all'odierno attore …” ed ha confermato che “… poiché il prezzo indicato dal signor BR era troppo alto e la trattativa non poteva più essere portata avanti essendo il signor BR impossibilitato all'incarico, la signora abbandonò Controparte_2
6 l'interesse all'acquisto…” ritrovandosi poi del tutto casualmente, ad acquistare il medesimo immobile dopo che il genitore aveva conosciuto, per motivi lavorativi, il venditore CP_1
Ha quindi dato atto di aver versato all'agenzia Revalpes la provvigione, ha evidenziato che non può esserle richiesto di pagare a due mediatori la provvigione per la stessa operazione e ha concluso per il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
L'agenzia si duole del fatto che il Tribunale di Aosta abbia Parte_1 Parte_1
rigettato la domanda di accertamento del diritto alla provvigione ex art. 1755 CC, in merito all'affare che e hanno concluso stipulando, il 31.5.2019, la compravendita Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile in EY La Trinitè, località Edelboden Superiore di proprietà del primo, nonostante la fattiva attività di intermediazione dell'agenzia.
Nello specifico, si contesta la conclusione cui il primo giudice è pervenuto laddove ha ritenuto che il rifiuto dell'offerta (formulata dalla nel marzo 2019) da parte del venditore, abbia CP_2
determinato l'interruzione del nesso causale che rappresenta il presupposto indispensabile affinchè la conclusione dell'operazione possa ricondursi al suo intervento.
E' noto che il mediatore è un operatore specializzato e risulta in atti che l'agenzia possiede i Pt_1
titoli richiesti dalla legge.
In esecuzione dell'incarico conferito ad essa il 6.3.2018 da l'agente ha provveduto Controparte_1
(anche) a verificare le condizioni urbanistiche dell'immobile accertando l'esistenza di problematiche che, ai fini della conclusione della futura compravendita, dovevano essere risolte.
E' pacifico che il venditore abbia, effettivamente, provveduto, su segnalazione dell'agenzia CP_1
, a conferire incarico a due professionisti per la risoluzione di dette problematiche. Pt_1
Ciò peraltro non consente di accogliere la domanda residuale di condanna dell'appellato al CP_1
pagamento della somma di € 1.000,00, stante la genericità di essa e la circostanza che, come detto,
l'attività espletata in tal senso dall'agenzia rientra fra quelle che, in base ai generali principi Pt_1
di correttezza e buona fede nello svolgimento dell'incarico, il mediatore deve porre in essere (art. 1759 CC).
Ciò che deve invece essere rivalutata in questa sede di appello, è l'adeguatezza causale dell'intervento dell'appellante nella conclusione della compravendita fra e Pt_1 Controparte_1
che, ad avviso del Tribunale di Aosta, non sussisterebbe per essersi interrotto il Controparte_2
nesso di causalità “… a seguito del rifiuto opposto dal signor alla proposta di acquisto CP_1
dell'immobile … formulata infine, pur dopo la scadenza dell'incarico stesso, al prezzo offerto di €
7 330.000 …” perché “… le stesse parti risultano essere venute successivamente in contatto a seguito di vicende del tutto estranee all'intervento … dell'attrice …”.
La Corte ritiene di non condividere tale argomentazione e ciò in base all'applicazione dei principi ormai consolidati in materia ed alla luce delle allegazioni in fatto, della cronologia degli accadimenti e delle dichiarazioni testimoniali.
E' principio noto quello per il quale per il riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, CC, è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall' intervento del mediatore (c.d. causalità adeguata), senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a privare "ex post" di tale qualità l'operato del primo (cfr., ex multis, Cass.
5.1.2024 n. 403).
Quindi, ancora, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice ed anche che il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, con la conclusione che la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l' identità dell'affare proposto con quello concluso (Cass. n. 7626 del 2023; Cass. n. 3165 del 2023; Cass. n. 27185 del
2022; Cass. n. 11443 del 2022; Cass. n. 22426 del 2020).
Le allegazioni e gli atti di causa conducono ad alcune conclusioni: che ha conferito incarico CP_1
all' per la ricerca di acquirenti per l'immobile di sua proprietà in Parte_1
EY La Trinitè il 6.3.2018; che l'agenzia ( ) nell'espletamento del mandato ha effettuato Pt_1
le verifiche urbanistiche utili a consentire la regolarità della futura vendita;
che l'agenzia ha fatto visitare l'immobile, nel corso del mandato, alla (durante le feste natalizie 2018); che la CP_2
si era mostrata interessata riservandosi di visitare nuovamente l'immobile con i genitori CP_2
(deposizione della teste l'unica, fra quelli sentiti sul punto, obiettivamente imparziale); Tes_3
che all'esito di tale visita con i genitori il 7.3.2019, aveva confermato il suo interesse all'acquisto formulando una offerta di € 330.000,00 che era stata rifiutata dal venditore il quale, però, CP_1
senza alcuna apprezzabile motivazione, ha accettato, a distanza di neppure tre mesi, praticamente la stessa offerta;
deve infatti essere sottolineato che non è significativa la differenza fra € 330.000,00 ed € 340.000,00 laddove la pretesa iniziale del venditore era ben superiore: € 470.000/450.000.
Né, ai fini di una decisione che neghi il diritto dell'appellante alla provvigione, convince la consequenzialità degli eventi (visita ed offerta rifiutata del marzo 2019, conclusione dell'affare
8 sostanzialmente allo stesso prezzo offerto tramite la prima agenzia, a maggio 2019 fra le stesse parti messe in relazione dalla prima agenzia) e l'asserita “causalità” dell'incontro fra il venditore ed il padre dell'acquirente, soggetto, il primo, che, oltretutto, non acquisterà.
E d'altra parte è del tutto chiaro che “… il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l' identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.”(Cass. sez. 2, n. 11127/2022).
Il Tribunale di Aosta, benché abbia rilevato la “incongruenza” dell'allegazione della circa la CP_2
sua prima visita all'immobile (ha sempre affermato in causa di aver visitato l'immobile solo a marzo
2019: cfr. comparsa di costituzione in primo grado alla pag. 1 e costituzione appello alla pag. 4) ed abbia correttamente evidenziato la necessità di valutare con prudenza, in considerazione dei legami parentali esistenti, le testimonianze dei genitori della stessa , non ha conferito sufficiente CP_2
importanza alla complessiva valutazione delle deposizioni testimoniali (ivi compresa la contraddittorietà delle ripetute dichiarazioni di circa la visita, da parte della figlia Persona_1
, unicamente a marzo 2019, dichiarazione contrastante soprattutto con la mail a firma di CP_2
del 9.3.2019), in particolare non ha valorizzato ciò che la teste ha chiaramente CP_2 Tes_3
affermato: la visita dell'immobile durante le vacanze natalizie 2018, il manifestato interesse di all'acquisto, la richiesta di nuova visita alla presenza dei genitori e l'accettazione Controparte_2
della provvigione al 3%.
Orbene se la ricostruzione in fatto è quella appena delineata, affermare che il nesso di causalità si sarebbe interrotto per il rifiuto della proposta di acquisto ad € 330.000,00, a fronte della conclusione dell'affare, due mesi dopo, fra le stesse parti e sostanzialmente per lo stesso corrispettivo, non è, per i motivi esposti, conclusione condivisibile.
L'appello, sul punto, deve quindi essere accolto e e , devono essere Controparte_1 Controparte_2
condannati a pagare, ciascuno, all' la provvigione pari al 3% del prezzo Parte_1
della compravendita dell'immobile in Gressonay La Trinitè località Edelboden Superiore, oggetto
9 della stipula rogito notaio (rep. 69207 e racc. 33210) del 31.5.2019, quindi, ciascuno, Persona_2
€ 10.200,00 oltre VA se dovuta.
Spese processuali
Le spese processuali dei due gradi di giudizio si pongono a carico delle parti appellate,
[...]
e , in applicazione del principio della soccombenza, ritenendosi non CP_1 Controparte_2
influente ai detti fini il mancato accoglimento della domanda di pagamento della somma di €
1.000,00 a favore dell'appellante . Parte_1
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della complessità delle questioni sottoposte alla Corte nonché dall'attività svolta dalle parti, le spese si liquidano come segue:
per il primo grado: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado €
5.077,00; per il secondo grado: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e, stante l'assenza di fase istruttoria in appello, € 1.911,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado € 3.966,00;
Il tutto oltre spese generali al 15%, VA e CPA, e rimborso delle spese documentate.
Dato atto che parte appellante ha versato a il 19.1.2023, la somma di € 5.782,66 ed Controparte_1
a il 10.3.2023, la somma di € 5.836,48 a titolo di rimborso spese legali liquidate Controparte_2
con la sentenza impugnata (Tribunale di Aosta n. 391/2022) e con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello, formulando espressa domanda in tal senso, entrambe le parti appellate devono essere condannate anche alla ripetizione delle dette somme.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del titolare avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Aosta n. 391/2022 pubblicata il 30.12.2022 nei confronti di Controparte_1
e , in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale Controparte_2
di Aosta 391/2022 pubblicata il 30.12.2022:
1.condanna e al pagamento, ciascuno, a favore della Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del titolare, della somma di € 10.200,00 a titolo di Parte_1
provvigioni;
2.condanna e , in solido, al rimborso delle spese del primo grado Controparte_1 Controparte_2
del giudizio, a favore della in persona del titolare, che Parte_1
10 liquida in € 5.077,00 oltre VA e CPA, oltre alle spese documentate ed alle spese forfettarie in misura del 15%;
3. conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
4. condanna e , in solido, al rimborso delle spese del presente grado Controparte_1 Controparte_2
del giudizio, a favore della in persona del titolare, che Parte_1
liquida in euro € 3.966,00 oltre VA e CPA, oltre alle spese documentate ed alle spese forfettarie in misura del 15%;
5.condanna a ripetere a favore dell' in Controparte_1 Parte_1
persona del titolare, la somma di € 5.782,66, versata in data 19.1.2023;
6.condanna a ripetere a favore dell' Controparte_2 Parte_1
in persona del titolare, la somma di € 5.836,48, versata in data 10.3.2023.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott.ssa Gabriella Ratti
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