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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 28 del ruolo generale dell'anno 2023
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
PAOLO MASTROMARINO ( ), elettivamente domiciliato presso lo Studio C.F._2
del difensore in VIA ROSSINI 44 SEREGNO;
APPELLANTE
contro
( ) e per essa quale sua procuratrice CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio degli Avv.ti DANIELE G. DISCEPOLO ( e
[...] C.F._3
GABRIELE PRAVETTONI FARINELLI ( ), con domicilio eletto presso lo C.F._4
Studio dei difensori in VIA VENTI SETTEMBRE 12 20123 MILANO;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 353 del 20-22.6.2022 del Tribunale di Piacenza
oggetto: Fideiussione
CONCLUSIONI
Parte appellante: nella via principale, nel merito: accertare e dichiarare che l'azione di surrogazione proposta dalla ricorrente per decreto, parte appellata in questo giudizio, genera un diritto di credito corrispondente alla somma di euro 2.966,63 diversamente da quanto statuito dal Giudice di prime cure nella propria sentenza;
accertare e dichiarare l'estinzione del preteso debito dedotto da controparte nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo opposto, in conseguenza dell'intervenuto pagamento della somma di euro 2.966,63 versata nelle mani di Controparte_2 mediante bonifico bancario eseguito il 30 dicembre 2020 (all.
4 - al fascicolo di primo grado);
[...]
- condannare, a ripetere nelle mani di la somma Controparte_2 Parte_1 non dovuta di € 1.492,10 versata a il 29.06.2022, oltre interessi dal Controparte_2 pagamento al saldo. In ogni caso: con il favore totale delle spese e dei compensi professionali del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Parte appellata: Respingere l'appello principale e, per l'effetto, confermare integralmente la
Sentenza n. 353/2022 del 22/06/2022 (R.G. 1336/2020, Repert. n. 648/2022) che ha definito il giudizio di primo grado, con la statuizione di condanna nei confronti del Sig. Parte_1
, nella propria qualità di garante della debitrice principale FINALI CARPENTERIE
[...]
S.R.L., al pagamento in favore di ora della CP_1 Controparte_2 residua somma pari ad euro 1.482,425 (già tenuto conto dell'importo pari ad Euro 2.966,63, versato in corso di causa) oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 353/2022 il Tribunale di Piacenza in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revocava il d.i. n. 340/2020 e condannava l'opponente a pagare a favore Parte_1 dell'opposta la minor somma di € 1.482,42 (già detratto l'importo versato in corso di causa di €
2.966,63); spese secondo soccombenza.
Il Tribunale evidenziava che la questione in esame riguardava i rapporti interni fra due fideiussori di cui, ciascuno autonomamente dall'altro garante, aveva prestato garanzia a favore del medesimo debitore (Carpenterie Finali Srl) e per lo stesso debito (finanziamento di € 150.000,00 concesso da
; rilevava che le garanzie erano state prestate in momenti diversi e in percentuali CP_3
2 diverse (UN Emilia-Romagna Società Cooperativa ar.l. fino al 50% e Parte_1
per il 100% del debito) e che il debitore principale era stato sottoposto a procedura concorsuale, di talché aveva escusso uno dei fideiussori e segnatamente UN per il 50% del credito CP_3
vantato e pertanto, quest'ultima aveva corrisposto alla creditrice la somma di € 9.169,60. In seguito, di detto importo la cessionaria pretendeva in surroga nei confronti dell'altro Controparte_2
fideiussore, , la restituzione dell'intero prezzo a cui lo aveva acquistato da Parte_1
UN, cioè € 8.898,11.
Il Tribunale, dato atto che l'opponente non contestava l'an, ma solo il quantum e che entrambe le parti erano concordi nell'escludere l'applicazione della disciplina dei co-fideiussori, ovvero l'art. 1954 c.c. ritenendo, entrambe, che si tratti di un'ipotesi di fideiussioni plurime, ovvero ciascuna autonoma e senza alcun collegamento negoziale con l'altra, rilevava che “vertendosi in materia di fideiussioni plurime, alla luce di quanto prospettato dalle stesse parti, non potendosi quindi applicare né l'art. 1299 cod. civ. né l'art. 1954 cc, in mancanza di una fonte dell'obbligazione unica per tutti i fideiussori, a favore di che ha pagato opera in questo caso la surrogazione Controparte_2
nei diritti del creditore, esercitabile ex art 1204 cc anche nei confronti del garante (…) con il Pt_1
che, se i fideiussori sono due, è realizzato lo stesso risultato del regresso, (…) il fideiussore che esercita il diritto di surroga può recuperare l'intero tranne la quota di sua spettanza, perché nei limiti di questa ha pagato un debito a lui pertinente-non essendovi evidenza di una diversa ripartizione interna tra gli obblighi dei due fideiussori, e in aderenza a quanto esposto nella pronuncia citata, avendo la UN pagato euro 9.169,60, somma da ridursi ad Euro 8.898,11 in quanto corrispondente al credito ceduto a , l'importo dovuto dal sig. risulta pari ad Euro Controparte_2 Pt_1
4.449,055.”.
Proponeva appello , contestando il solo quantum della condanna ed il criterio Parte_1
con cui il primo giudice lo aveva individuato e confermava che detto importo doveva essere determinato nella somma dallo stesso indicata e versata in primo grado, ovvero € 2.966,63.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva e per essa contestando il fondamento dell'appello CP_1 Controparte_2
di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e precisava comunque che, per quanto ritenesse, a sua volta, errata la decisione di primo grado, non intendeva proporre appello incidentale alla stessa.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 14.05.2024
_____________ ____ _______________
3 Con il primo e unico motivo, l'appellante si duole del conteggio del primo giudice che, sostiene, se fosse stato eseguito con i corretti criteri avrebbe condotto ad individuare l'importo su cui l'appellata aveva titolo per agire in surroga, nella somma già versata dal nel corso del precedente grado. Pt_1
L'appello è infondato.
Come ricorda la SC “Il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti, fondati su titoli ed aventi effetti giuridici diversi: l'azione di regresso è un diritto autonomo che, ai sensi dell'articolo 1299 c.c. (ndr norma generale che disciplina il regresso tra condebitori nelle obbligazioni solidali) facoltizza il debitore solidale che abbia pagato l'intero debito di agire per la ripetizione nei confronti degli altri condebitori solidali, per la parte di ciascuno di essi o, nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nel suo interesse esclusivo, per l'intero. La surrogazione nel creditore non si configura invece come diritto autonomo, ma realizza una successione nel lato attivo del rapporto, che rimane sempre il medesimo; l'art. 1203 c.c., n. 3, prevede la surrogazione legale a vantaggio del solvens che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.” (così Cass. Sez. II 4.5.2023 n. 11652; conf. CA Ancona Sez. II, 17.4.2024
n. 618).
Pertanto, la surroga consiste nel subentro nella posizione del creditore per effetto del pagamento da parte di un terzo (solvens). È regolata dagli artt. 1201 e ss. c.c.; in particolare l'art. 1203 n. 3 c.c. la prevede ex lege a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, cioè del garante. Costituiscono fattispecie tipiche di surrogazione legale del garante la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, art.1916
c.c., e la surroga del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore, art. 1949 c.c.
Il regresso consiste, invece, nel diritto di ripetizione di quanto pagato o da pagarsi e presuppone la solidarietà dell'obbligazione adempiuta es. art.1299 c.c. (debitori in solido), art. 2055 c.c. (solidarietà nel risarcimento del danno), art. 1950 c.c. (regresso del fideiussore), art. 2871 c.c. (regresso del terzo datore di ipoteca).
In tema di fideiussione, mentre è previsto espressamente il regresso del fideiussore contro il debitore principale art. 1950 c.c. e anche contro gli altri fideiussori art. 1954 c.c. (solidarietà fra confideiussori) la surroga è prevista espressamente solo nei confronti del debitore principale art. 1949 c.c. La surroga del fideiussore nei cfr. degli altri garanti è riconducibile tuttavia all'art. 1203 n. 3 c.c. (a favore di chi essendo tenuto a pagare con altri o per altri al pagamento aveva interesse di soddisfarlo) e all'art.1204
c.c. Nei rapporti tra più fideiussori della stessa obbligazione, quindi, il fideiussore solvens ha diritto di regresso ex art. 1954 c.c. verso il confideiussore oppure può surrogarsi nella posizione del creditore verso l'altro fideiussore ex artt. 1203 n.3/ 1204 c.c.
4 Le due diverse surroghe del fideiussore (art. 1949 e art. 1204 c.c.) corrispondono, però, a due fattispecie affatto diverse, quanto a titolo e pretesa, dovendosi distinguere tra confideiussioni e fideiussioni autonome. Sulla distinzione è chiarissima Cass. civ. Sez. sez. III, 2.4.2002 n. 4632 “Se più persone hanno prestato fideiussione per il medesimo debitore e per lo stesso debito, bisogna distinguere la confideiussione, che si ha quando la garanzia è costituita da più fideiussori, anche se non con unico atto, ma con l'intento di prestarla insieme, dalle fideiussioni plurime, che si hanno quando esse sono prestate separatamente e senza un volontario collegamento fra loro: nel primo caso, che dà luogo a un'obbligazione solidale, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri condebitori (ex art. 1954 c.c.), mentre nel secondo caso, in mancanza di un vincolo solidale, può operare in suo favore solo lo strumento della surrogazione legale (ex art. 1203 c.c.).” La diversità tra le due ipotesi riverbera anche sul petitum che è di diversa ampiezza, perché nel caso di plurime e distinte obbligazioni fideiussorie il fideiussore solvens, subentrando nella posizione attiva che faceva capo al creditore, può agire nei cfr. anche di uno soltanto degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto pagato, detratta soltanto la sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente) mentre nel regresso verso il confideiussore può agire soltanto pro quota, cioè nei limiti della quota interna del confideiussore (cfr. Cass.
7.4.1998 n. 3575 richiamata da Cass. 2002 sopra cit.). Quanto all'entità della pretesa, pertanto, va affermato il principio che il fideiussore che ha pagato potrà agire in regresso nei cfr. degli altri confideiussori obbligati solidali per le rispettive quote di ciascuno ex artt. 1299-1954 c.c., che, se non risulta diversamente si presumono uguali (1298 c.c.). Se invece non c'è solidarietà passiva e le diverse garanzie sono autonome e indipendenti, il fideiussore potrà agire in surroga, facendo valere verso l'altro fideiussore solo “la parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico” (cfr. Cass. Sez. III,
28/07/2017, n. 18782).
Nel caso che ci occupa, è pacifico che la fideiussione di è del tutto autonoma dalla garanzia di Pt_1
UNIFIDI e che subentrando nella posizione di UNIFIDI per effetto della cessione del CP_2
credito, abbia agito in monitorio verso esercitando la surroga del fideiussore verso l'altro Pt_1
fideiussore (autonomo).
L'appello nel ribadire la prospettazione di primo grado, si fonda sulla premessa sbagliata e fuorviante per cui il fideiussore solvens subentra al creditore nei diritti verso il debitore principale, con il quale ex art 1949 c.c. il fideiussore solvens è legato da solidarietà, mentre qui è esercitata la surroga rispetto ai diritti del creditore verso l'altro fideiussore e si pone il diverso problema se si tratti di fideiussione autonoma o di confideiussione, con le diverse conseguenze delineate sul quantum; le percentuali di garanzia verso il creditore (50% UN e 100% Finali) ineriscono al diverso rapporto obbligatorio dei garanti verso il creditore, che qui non è in rilievo, vertendosi del diverso rapporto tra più
5 fideiussori per la medesima obbligazione e, specificamente, della surroga del fideiussore autonomo rispetto all'altro fideiussore;
non può quindi tenersi conto delle diverse quote di garanzia prestate dai diversi fideiussori nei confronti del creditore, con fideiussioni autonome e scollegate l'una dall'altra.
Ne consegue che bene ha fatto il primo giudice ad affermare che il fideiussore solvens può chiedere la ripetizione di quanto pagato detratta la propria quota, che in mancanza di evidenza di una diversa ripartizione interna, comporta che il fideiussore solvens può ripetere solo la metà di quanto pagato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m. tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 353/2022 del Parte_1
Tribunale di Piacenza e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 353/2022 del 22/06/2022
CONDANNA a rifondere a e per essa Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente grado, che liquida in € 1.923,00 per Controparte_2
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 28 del ruolo generale dell'anno 2023
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
PAOLO MASTROMARINO ( ), elettivamente domiciliato presso lo Studio C.F._2
del difensore in VIA ROSSINI 44 SEREGNO;
APPELLANTE
contro
( ) e per essa quale sua procuratrice CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio degli Avv.ti DANIELE G. DISCEPOLO ( e
[...] C.F._3
GABRIELE PRAVETTONI FARINELLI ( ), con domicilio eletto presso lo C.F._4
Studio dei difensori in VIA VENTI SETTEMBRE 12 20123 MILANO;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 353 del 20-22.6.2022 del Tribunale di Piacenza
oggetto: Fideiussione
CONCLUSIONI
Parte appellante: nella via principale, nel merito: accertare e dichiarare che l'azione di surrogazione proposta dalla ricorrente per decreto, parte appellata in questo giudizio, genera un diritto di credito corrispondente alla somma di euro 2.966,63 diversamente da quanto statuito dal Giudice di prime cure nella propria sentenza;
accertare e dichiarare l'estinzione del preteso debito dedotto da controparte nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo opposto, in conseguenza dell'intervenuto pagamento della somma di euro 2.966,63 versata nelle mani di Controparte_2 mediante bonifico bancario eseguito il 30 dicembre 2020 (all.
4 - al fascicolo di primo grado);
[...]
- condannare, a ripetere nelle mani di la somma Controparte_2 Parte_1 non dovuta di € 1.492,10 versata a il 29.06.2022, oltre interessi dal Controparte_2 pagamento al saldo. In ogni caso: con il favore totale delle spese e dei compensi professionali del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Parte appellata: Respingere l'appello principale e, per l'effetto, confermare integralmente la
Sentenza n. 353/2022 del 22/06/2022 (R.G. 1336/2020, Repert. n. 648/2022) che ha definito il giudizio di primo grado, con la statuizione di condanna nei confronti del Sig. Parte_1
, nella propria qualità di garante della debitrice principale FINALI CARPENTERIE
[...]
S.R.L., al pagamento in favore di ora della CP_1 Controparte_2 residua somma pari ad euro 1.482,425 (già tenuto conto dell'importo pari ad Euro 2.966,63, versato in corso di causa) oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 353/2022 il Tribunale di Piacenza in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revocava il d.i. n. 340/2020 e condannava l'opponente a pagare a favore Parte_1 dell'opposta la minor somma di € 1.482,42 (già detratto l'importo versato in corso di causa di €
2.966,63); spese secondo soccombenza.
Il Tribunale evidenziava che la questione in esame riguardava i rapporti interni fra due fideiussori di cui, ciascuno autonomamente dall'altro garante, aveva prestato garanzia a favore del medesimo debitore (Carpenterie Finali Srl) e per lo stesso debito (finanziamento di € 150.000,00 concesso da
; rilevava che le garanzie erano state prestate in momenti diversi e in percentuali CP_3
2 diverse (UN Emilia-Romagna Società Cooperativa ar.l. fino al 50% e Parte_1
per il 100% del debito) e che il debitore principale era stato sottoposto a procedura concorsuale, di talché aveva escusso uno dei fideiussori e segnatamente UN per il 50% del credito CP_3
vantato e pertanto, quest'ultima aveva corrisposto alla creditrice la somma di € 9.169,60. In seguito, di detto importo la cessionaria pretendeva in surroga nei confronti dell'altro Controparte_2
fideiussore, , la restituzione dell'intero prezzo a cui lo aveva acquistato da Parte_1
UN, cioè € 8.898,11.
Il Tribunale, dato atto che l'opponente non contestava l'an, ma solo il quantum e che entrambe le parti erano concordi nell'escludere l'applicazione della disciplina dei co-fideiussori, ovvero l'art. 1954 c.c. ritenendo, entrambe, che si tratti di un'ipotesi di fideiussioni plurime, ovvero ciascuna autonoma e senza alcun collegamento negoziale con l'altra, rilevava che “vertendosi in materia di fideiussioni plurime, alla luce di quanto prospettato dalle stesse parti, non potendosi quindi applicare né l'art. 1299 cod. civ. né l'art. 1954 cc, in mancanza di una fonte dell'obbligazione unica per tutti i fideiussori, a favore di che ha pagato opera in questo caso la surrogazione Controparte_2
nei diritti del creditore, esercitabile ex art 1204 cc anche nei confronti del garante (…) con il Pt_1
che, se i fideiussori sono due, è realizzato lo stesso risultato del regresso, (…) il fideiussore che esercita il diritto di surroga può recuperare l'intero tranne la quota di sua spettanza, perché nei limiti di questa ha pagato un debito a lui pertinente-non essendovi evidenza di una diversa ripartizione interna tra gli obblighi dei due fideiussori, e in aderenza a quanto esposto nella pronuncia citata, avendo la UN pagato euro 9.169,60, somma da ridursi ad Euro 8.898,11 in quanto corrispondente al credito ceduto a , l'importo dovuto dal sig. risulta pari ad Euro Controparte_2 Pt_1
4.449,055.”.
Proponeva appello , contestando il solo quantum della condanna ed il criterio Parte_1
con cui il primo giudice lo aveva individuato e confermava che detto importo doveva essere determinato nella somma dallo stesso indicata e versata in primo grado, ovvero € 2.966,63.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva e per essa contestando il fondamento dell'appello CP_1 Controparte_2
di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e precisava comunque che, per quanto ritenesse, a sua volta, errata la decisione di primo grado, non intendeva proporre appello incidentale alla stessa.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 14.05.2024
_____________ ____ _______________
3 Con il primo e unico motivo, l'appellante si duole del conteggio del primo giudice che, sostiene, se fosse stato eseguito con i corretti criteri avrebbe condotto ad individuare l'importo su cui l'appellata aveva titolo per agire in surroga, nella somma già versata dal nel corso del precedente grado. Pt_1
L'appello è infondato.
Come ricorda la SC “Il diritto di regresso e quello di surrogazione sono diritti distinti, fondati su titoli ed aventi effetti giuridici diversi: l'azione di regresso è un diritto autonomo che, ai sensi dell'articolo 1299 c.c. (ndr norma generale che disciplina il regresso tra condebitori nelle obbligazioni solidali) facoltizza il debitore solidale che abbia pagato l'intero debito di agire per la ripetizione nei confronti degli altri condebitori solidali, per la parte di ciascuno di essi o, nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nel suo interesse esclusivo, per l'intero. La surrogazione nel creditore non si configura invece come diritto autonomo, ma realizza una successione nel lato attivo del rapporto, che rimane sempre il medesimo; l'art. 1203 c.c., n. 3, prevede la surrogazione legale a vantaggio del solvens che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.” (così Cass. Sez. II 4.5.2023 n. 11652; conf. CA Ancona Sez. II, 17.4.2024
n. 618).
Pertanto, la surroga consiste nel subentro nella posizione del creditore per effetto del pagamento da parte di un terzo (solvens). È regolata dagli artt. 1201 e ss. c.c.; in particolare l'art. 1203 n. 3 c.c. la prevede ex lege a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, cioè del garante. Costituiscono fattispecie tipiche di surrogazione legale del garante la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, art.1916
c.c., e la surroga del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore, art. 1949 c.c.
Il regresso consiste, invece, nel diritto di ripetizione di quanto pagato o da pagarsi e presuppone la solidarietà dell'obbligazione adempiuta es. art.1299 c.c. (debitori in solido), art. 2055 c.c. (solidarietà nel risarcimento del danno), art. 1950 c.c. (regresso del fideiussore), art. 2871 c.c. (regresso del terzo datore di ipoteca).
In tema di fideiussione, mentre è previsto espressamente il regresso del fideiussore contro il debitore principale art. 1950 c.c. e anche contro gli altri fideiussori art. 1954 c.c. (solidarietà fra confideiussori) la surroga è prevista espressamente solo nei confronti del debitore principale art. 1949 c.c. La surroga del fideiussore nei cfr. degli altri garanti è riconducibile tuttavia all'art. 1203 n. 3 c.c. (a favore di chi essendo tenuto a pagare con altri o per altri al pagamento aveva interesse di soddisfarlo) e all'art.1204
c.c. Nei rapporti tra più fideiussori della stessa obbligazione, quindi, il fideiussore solvens ha diritto di regresso ex art. 1954 c.c. verso il confideiussore oppure può surrogarsi nella posizione del creditore verso l'altro fideiussore ex artt. 1203 n.3/ 1204 c.c.
4 Le due diverse surroghe del fideiussore (art. 1949 e art. 1204 c.c.) corrispondono, però, a due fattispecie affatto diverse, quanto a titolo e pretesa, dovendosi distinguere tra confideiussioni e fideiussioni autonome. Sulla distinzione è chiarissima Cass. civ. Sez. sez. III, 2.4.2002 n. 4632 “Se più persone hanno prestato fideiussione per il medesimo debitore e per lo stesso debito, bisogna distinguere la confideiussione, che si ha quando la garanzia è costituita da più fideiussori, anche se non con unico atto, ma con l'intento di prestarla insieme, dalle fideiussioni plurime, che si hanno quando esse sono prestate separatamente e senza un volontario collegamento fra loro: nel primo caso, che dà luogo a un'obbligazione solidale, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri condebitori (ex art. 1954 c.c.), mentre nel secondo caso, in mancanza di un vincolo solidale, può operare in suo favore solo lo strumento della surrogazione legale (ex art. 1203 c.c.).” La diversità tra le due ipotesi riverbera anche sul petitum che è di diversa ampiezza, perché nel caso di plurime e distinte obbligazioni fideiussorie il fideiussore solvens, subentrando nella posizione attiva che faceva capo al creditore, può agire nei cfr. anche di uno soltanto degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto pagato, detratta soltanto la sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente) mentre nel regresso verso il confideiussore può agire soltanto pro quota, cioè nei limiti della quota interna del confideiussore (cfr. Cass.
7.4.1998 n. 3575 richiamata da Cass. 2002 sopra cit.). Quanto all'entità della pretesa, pertanto, va affermato il principio che il fideiussore che ha pagato potrà agire in regresso nei cfr. degli altri confideiussori obbligati solidali per le rispettive quote di ciascuno ex artt. 1299-1954 c.c., che, se non risulta diversamente si presumono uguali (1298 c.c.). Se invece non c'è solidarietà passiva e le diverse garanzie sono autonome e indipendenti, il fideiussore potrà agire in surroga, facendo valere verso l'altro fideiussore solo “la parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico” (cfr. Cass. Sez. III,
28/07/2017, n. 18782).
Nel caso che ci occupa, è pacifico che la fideiussione di è del tutto autonoma dalla garanzia di Pt_1
UNIFIDI e che subentrando nella posizione di UNIFIDI per effetto della cessione del CP_2
credito, abbia agito in monitorio verso esercitando la surroga del fideiussore verso l'altro Pt_1
fideiussore (autonomo).
L'appello nel ribadire la prospettazione di primo grado, si fonda sulla premessa sbagliata e fuorviante per cui il fideiussore solvens subentra al creditore nei diritti verso il debitore principale, con il quale ex art 1949 c.c. il fideiussore solvens è legato da solidarietà, mentre qui è esercitata la surroga rispetto ai diritti del creditore verso l'altro fideiussore e si pone il diverso problema se si tratti di fideiussione autonoma o di confideiussione, con le diverse conseguenze delineate sul quantum; le percentuali di garanzia verso il creditore (50% UN e 100% Finali) ineriscono al diverso rapporto obbligatorio dei garanti verso il creditore, che qui non è in rilievo, vertendosi del diverso rapporto tra più
5 fideiussori per la medesima obbligazione e, specificamente, della surroga del fideiussore autonomo rispetto all'altro fideiussore;
non può quindi tenersi conto delle diverse quote di garanzia prestate dai diversi fideiussori nei confronti del creditore, con fideiussioni autonome e scollegate l'una dall'altra.
Ne consegue che bene ha fatto il primo giudice ad affermare che il fideiussore solvens può chiedere la ripetizione di quanto pagato detratta la propria quota, che in mancanza di evidenza di una diversa ripartizione interna, comporta che il fideiussore solvens può ripetere solo la metà di quanto pagato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m. tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 353/2022 del Parte_1
Tribunale di Piacenza e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 353/2022 del 22/06/2022
CONDANNA a rifondere a e per essa Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente grado, che liquida in € 1.923,00 per Controparte_2
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
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