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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15840 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38820 Ruolo Generale dell'anno 2023, e rimessa al Collegio per la decisione a seguito dell'udienza cartolare del 09.09.2025, vertente
TRA
N. 481/2021 (C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del curatore Dott.ssa elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Persona_1
Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio legale dell'Avv. Lorenzo Parroni, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._1
Convenuto contumace
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, per i motivi di cui in narrativa: A) in via principale: accertato e dichiarato che il convenuto sig. , è Controparte_1
1 responsabile ex art 2392 e art. 2394 c.c., nonché ex art. 146 L.F., o in subordine ex art. 2043 c.c., per i danni subiti dalla società e dai relativi creditori sociali e, Parte_1 per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di € 470.793,62, pari al patrimonio attivo sottratto dall'odierno convenuto, ovvero in quella somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, ove dovuti, nella misura di legge dalla data della decisione al saldo. B) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
N. 481/2021 conveniva in giudizio , esponendo:
[...] Controparte_1
- che il convenuto, già socio della società in bonis al 75%, era stato nominato amministratore unico il 05.11.2010, carica ricoperta sino al 12.12.2016, allorché il Tribunale di Roma ne aveva ordinato la cancellazione dalle iscrizioni presso il registro delle imprese, ex art. 2191 c.c. e art. 17,
D.P.R. 581/1995;
- che il convenuto, in data 20.09.2005, era stato cancellato dai residenti del Comune di Roma, in ragione della sua irreperibilità;
- che, dunque, l'iscrizione della nomina del quale amministratore unico contrastava CP_1 con il disposto di cui all'art. 2383 c.c.;
- che, in data 30.05.2020, il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo scioglimento di diritto della per continua inattività dell'assemblea ex art. 2484 c.c., con contestuale nomina Parte_1 di un liquidatore, a seguito del procedimento instaurato dall'altra socia titolare del 25% del capitale sociale;
- che, invero, l'ultimo bilancio depositato era risalente all'esercizio chiuso il 31.12.2009;
- che il liquidatore non era riuscito a ottenere il passaggio di consegne dall'ex amministratore, né era entrato nella disponibilità della documentazione societaria e contabile;
- che il 24.12.2020 l' aveva notificato un avviso di Controparte_2 accertamento introduttivo, per l'anno di imposta 2014, avente origine da alcuni controlli, con il quale veniva richiesto il pagamento di imposte IVA, IRES e IRAP per € 1.053.279,00, nonché di sanzioni per € 234.180,05 e di interessi al 31.10.2024 per € 234.180,05;
- che, dunque, anche a seguito di ulteriori controlli che avevano reso evidente l'esistenza di altri due atti di accertamento, il liquidatore aveva convocato l'assemblea dei soci, con il seguente ordine del giorno “a) fatti di rilievo della liquidazione;
b) situazione debitoria della società, anche
a seguito della notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento
2 TK3036701396/2020 per l'anno 2012; c) fallimento in proprio della società; d) varie ed eventuali.”;
- che, tuttavia, i soci non si erano presentati e, pertanto, il liquidatore aveva presentato in proprio ricorso per il fallimento della società;
- che, a seguito di declaratoria di fallimento, il curatore aveva riscontrato la presenza di fatture di vendita e note di credito emesse tra il 2019 e il 2020 da parte di alcune società, per un valore totale di € 470.793,62;
- che, durante un incontro intercorso tra il curatore e il , quest'ultimo aveva dichiarato CP_1 di aver utilizzato la società poi fallita per acquistare e vendere autoveicoli, provvedendo a incassare le somme in un c/c personale, in quanto era certo di agire ancora quale amministratore della società in bonis;
- che il convenuto aveva anche asserito di non aver predisposto gli adempimenti fiscali, in quanto privo di supporto di consulenza professionale a causa della carenza di disponibilità economiche;
- che l'unico veicolo ancora di proprietà della società, su espressa affermazione del , CP_1 era in uso al collaboratore occasionale, nonostante da indagini eseguite presso il PRA era emerso come la società era intestataria di altri 42 veicoli, i quali né erano stati fisicamente rinvenuti – salvo due -, né erano stati mai consegnati al curatore;
- che, nonostante vari solleciti, il convenuto non aveva mai consegnato una relazione dettagliata afferente a tutte le singole operazioni eseguite nel 2019 e nel 2020, limitandosi ad affermare di non aver mai utilizzato i conti intestati alla fallita sin dal 2014;
- che gli acquirenti delle auto compravendute nel 2019 e nel 2020 avevano dichiarato di aver versato il prezzo di vendita direttamente sul conto corrente intestato al , come da espressa CP_1 richiesta, nonostante egli non fosse più amministratore della società alienante;
- che la somma totale incassata dal a seguito delle compravendite non era mai stata CP_1 rinvenuta dal curatore;
- che, apertasi la procedura fallimentare, i creditori avevano avanzato domande di insinuazione al passivo per complessivi € 4.852.968,55;
- che, in definitiva, il convenuto era responsabile ex artt. 2392 e 2394 c.c. nei confronti della società in bonis e dei suoi creditori per aver distratto il patrimonio sociale in proprio favore;
- che, dunque, il convenuto doveva essere condannato al risarcimento di tutti i danni cagionati, anche al limite ai sensi dell'art. 2043 c.c., quantificati in euro 470.793,62, soma pari agli importi
3 indebitamente sottratti alla società per come evincibile dalle fatture rinvenute nel cassetto fiscale della società e come dallo stesso convenuto confermato.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, per i motivi di cui in narrativa: A) in via principale: accertato e dichiarato che il convenuto sig.
, è responsabile ex art 2392 e art. 2394 c.c., nonché ex art. 146 L.F., o in Controparte_1 subordine ex art. 2043 c.c., per i danni subiti dalla società e dai Parte_1 relativi creditori sociali e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di € 470.793,62, pari al patrimonio attivo sottratto dall'odierno convenuto, ovvero in quella somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, ove dovuti, nella misura di legge dalla data della decisione al saldo. B) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto rimaneva contumace.
La causa, ritenuta inammissibile l'istanza di prova orale formulata dalla parte attrice con memoria di cui all'art. 171 ter, n. 2, c.p.c., era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte e, dopo l'assegnazione alla parte attrice del termine perentorio di cui all'art. 189 c.p.c. (come riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) per il deposito delle conclusioni e della comparsa conclusionale, all'udienza cartolare del 09.09.2025 veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
Osserva il Collegio che la domanda attorea è fondata nei limiti seguito indicati.
È costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cass. civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale
è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società
(artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (artt. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, premesso che, gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili
4 verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto, quindi, valere direttamente dalla società cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392
c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass. civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua
5 funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).
Tale impianto è stato confermato dalla giurisprudenza anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina del c.d. diritto societario (cfr. Cass. civile, sez. I, 21 luglio 2010, n. 17121; cfr., altresì, da ultimo, Trib. Milano, sez. VIII, 18 gennaio 2011, n. 501).
Ciò precisato i fatti di mala gestio contestati al convenuto dalla parte attrice sono stati corroborati, nel corso del giudizio, dalla documentazione prodotta dalla Curatela, dalla quale emerge la responsabilità del , quale ex amministratore della per gli atti CP_1 Controparte_3 distrattivi posti in essere nel 2019-2020.
In particolare, il convenuto, nonostante fosse decaduto dalla carica di amministratore della
[...]
a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 12.12.2016 (R.G. 1249/2016 CP_3
V.G.) - con il quale veniva disposta la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione nel registro delle imprese relativa alla sua nomina alla carica di amministratore unico ai sensi degli artt. 2191 c.c. e
17 del D.P.R. 581/1995 - agiva in nome e per conto della società, concludendo la vendita di almeno n. 14 auto usate, per le quali emetteva le fatture elettroniche, intestate a quest'ultima, rinvenute dal
Curatore fallimentare nel cassetto fiscale della società (all.
6. e 7 parte attrice), e procedeva all'incasso del prezzo delle compravendite sul proprio conto corrente personale.
Tali circostanze risultano dimostrate, ex actis, in primo luogo, dalle stesse dichiarazioni confessorie rese, al riguardo, dal durante l'audizione del 6.9.2021 tenutasi innanzi al CP_1
Curatore fallimentare (all. 8 parte attrice) e nella relazione consegnata a quest'ultimo durante l'audizione del 21.9.2021 (all. 15 parte attrice). In particolare, in tale relazione il convenuto dichiarava che la rimaneva inattiva dall'anno 2013, finché la sua attività in qualità Parte_1 di amministratore riprendeva nell'anno 2019 “con regolare emissione, in buona fede, di fatture elettroniche ed è proseguita nel 2020. In ordine a ciò specifico che nell'anno 2020 ho svolto attività, peraltro interfacciandomi con intermediari quali finanziarie, filiali ACI e Motorizzazione, sino a quando non ho appreso della nomina di un liquidatore giudiziale avvenuta in data 30 luglio
2020”.
Inoltre, la condotta illecita distrattiva sopra descritta veniva confermata dai riscontri provenienti dagli acquirenti delle vetture, intestatari delle fatture elettroniche, i quali, oltre a confermare di aver acquistato le auto usate interfacciandosi unicamente con il , qualificatosi quale CP_1
Amministratore Unico della allegavano le distinte di pagamento del prezzo Parte_1
6 convenuto per le vendite, dalle quali si evince come la corresponsione avveniva - su richiesta del medesimo convenuto - sul conto corrente al medesimo intestato, e non su Controparte_4 conti intestati alla società fallita, come peraltro affermato dallo stesso nella dichiarazione CP_1 rilasciata ad uno degli acquirenti in data 29.10.2019 (all. 15 parte attrice).
Senza considerare che il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito in sede stragiudiziale alcuna relazione dettagliata sulle compravendite avvenute negli anni 2019 e 2020, nonostante la richiesta del Curatore, e che le somme derivanti dal pagamento dei prezzi non sono mai state rivenute nell'attivo patrimoniale della società nell'ambito della procedura fallimentare, con conseguente pregiudizio per i creditori sociali ammessi al passivo.
Infine, nessun bilancio della società risulta approvato e depositato sin dal 2009, come sempre riconosciuto dallo stesso nella relazione consegnata al curatore fallimentare. CP_1
Il danno patrimoniale causato dal convenuto alla ed ai creditori Parte_1 sociali attraverso le condotte sopra contestate può essere identificato e quantificato negli importi incassati direttamente dal convenuto negli anni 2019 e 2020 in conseguenza delle vendite delle auto usate, ricavabili dalle fatture elettroniche rinvenute nel cassetto fiscale della società (all. 6 e 7 parte attrice).
Tali somme sono state dettagliatamente indicate nella tabella riportata nella narrativa dell'atto di citazione, dalla quale si evince che l'importo distratto dal dal patrimonio societario e, CP_1 quindi, il danno patrimoniale risarcibile nei confronti della società fallita e dei creditori sociali, è pari ad € 470.793,62, quale sommatoria delle fatture e delle note di credito emesse negli anni 2019
e 2020 per la vendita delle auto.
Al riguardo si osserva che, come correttamente evidenziato dalla Curatela attrice,
l'individuazione specifica e la relativa quantificazione del danno risarcibile in conseguenza degli specifici atti di mala gestio ascrivibili all'amministratore è conforme all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 9100/2015, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento (…)”.
In conclusione, quindi, il danno accertato quale conseguenza della condotta distrattiva del
[...]
va quantificato in € 470.793,62 e il convenuto deve essere condannato al pagamento della CP_1 relativa somma.
7 Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2393 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n.
3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta alla Curatela attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 470.793,62 va, quindi, maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data della dichiarazione di fallimento (23.6.2021), momento in cui può dirsi conclamato il danno.
Non spettano all'attore, per contro, gli interessi compensativi, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, ed essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr. Cass. n. 18564/2018; Cass. n. 12452/2003). Onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dall'attore.
Per contro, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, dell'attività difensiva espletata e del comportamento processuale delle parti, vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in favore dell'Erario, essendo il privo di fondi, come attestato in atti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
8 1) in accoglimento delle domande attoree, condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento, in favore del n. 481/2021, della Parte_1 Controparte_5 somma risarcitoria di € 470.793,62, oltre alla rivalutazione dal 23.6.2021 e agli interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Erario, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38820 Ruolo Generale dell'anno 2023, e rimessa al Collegio per la decisione a seguito dell'udienza cartolare del 09.09.2025, vertente
TRA
N. 481/2021 (C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del curatore Dott.ssa elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Persona_1
Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio legale dell'Avv. Lorenzo Parroni, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._1
Convenuto contumace
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, per i motivi di cui in narrativa: A) in via principale: accertato e dichiarato che il convenuto sig. , è Controparte_1
1 responsabile ex art 2392 e art. 2394 c.c., nonché ex art. 146 L.F., o in subordine ex art. 2043 c.c., per i danni subiti dalla società e dai relativi creditori sociali e, Parte_1 per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di € 470.793,62, pari al patrimonio attivo sottratto dall'odierno convenuto, ovvero in quella somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, ove dovuti, nella misura di legge dalla data della decisione al saldo. B) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
N. 481/2021 conveniva in giudizio , esponendo:
[...] Controparte_1
- che il convenuto, già socio della società in bonis al 75%, era stato nominato amministratore unico il 05.11.2010, carica ricoperta sino al 12.12.2016, allorché il Tribunale di Roma ne aveva ordinato la cancellazione dalle iscrizioni presso il registro delle imprese, ex art. 2191 c.c. e art. 17,
D.P.R. 581/1995;
- che il convenuto, in data 20.09.2005, era stato cancellato dai residenti del Comune di Roma, in ragione della sua irreperibilità;
- che, dunque, l'iscrizione della nomina del quale amministratore unico contrastava CP_1 con il disposto di cui all'art. 2383 c.c.;
- che, in data 30.05.2020, il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo scioglimento di diritto della per continua inattività dell'assemblea ex art. 2484 c.c., con contestuale nomina Parte_1 di un liquidatore, a seguito del procedimento instaurato dall'altra socia titolare del 25% del capitale sociale;
- che, invero, l'ultimo bilancio depositato era risalente all'esercizio chiuso il 31.12.2009;
- che il liquidatore non era riuscito a ottenere il passaggio di consegne dall'ex amministratore, né era entrato nella disponibilità della documentazione societaria e contabile;
- che il 24.12.2020 l' aveva notificato un avviso di Controparte_2 accertamento introduttivo, per l'anno di imposta 2014, avente origine da alcuni controlli, con il quale veniva richiesto il pagamento di imposte IVA, IRES e IRAP per € 1.053.279,00, nonché di sanzioni per € 234.180,05 e di interessi al 31.10.2024 per € 234.180,05;
- che, dunque, anche a seguito di ulteriori controlli che avevano reso evidente l'esistenza di altri due atti di accertamento, il liquidatore aveva convocato l'assemblea dei soci, con il seguente ordine del giorno “a) fatti di rilievo della liquidazione;
b) situazione debitoria della società, anche
a seguito della notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento
2 TK3036701396/2020 per l'anno 2012; c) fallimento in proprio della società; d) varie ed eventuali.”;
- che, tuttavia, i soci non si erano presentati e, pertanto, il liquidatore aveva presentato in proprio ricorso per il fallimento della società;
- che, a seguito di declaratoria di fallimento, il curatore aveva riscontrato la presenza di fatture di vendita e note di credito emesse tra il 2019 e il 2020 da parte di alcune società, per un valore totale di € 470.793,62;
- che, durante un incontro intercorso tra il curatore e il , quest'ultimo aveva dichiarato CP_1 di aver utilizzato la società poi fallita per acquistare e vendere autoveicoli, provvedendo a incassare le somme in un c/c personale, in quanto era certo di agire ancora quale amministratore della società in bonis;
- che il convenuto aveva anche asserito di non aver predisposto gli adempimenti fiscali, in quanto privo di supporto di consulenza professionale a causa della carenza di disponibilità economiche;
- che l'unico veicolo ancora di proprietà della società, su espressa affermazione del , CP_1 era in uso al collaboratore occasionale, nonostante da indagini eseguite presso il PRA era emerso come la società era intestataria di altri 42 veicoli, i quali né erano stati fisicamente rinvenuti – salvo due -, né erano stati mai consegnati al curatore;
- che, nonostante vari solleciti, il convenuto non aveva mai consegnato una relazione dettagliata afferente a tutte le singole operazioni eseguite nel 2019 e nel 2020, limitandosi ad affermare di non aver mai utilizzato i conti intestati alla fallita sin dal 2014;
- che gli acquirenti delle auto compravendute nel 2019 e nel 2020 avevano dichiarato di aver versato il prezzo di vendita direttamente sul conto corrente intestato al , come da espressa CP_1 richiesta, nonostante egli non fosse più amministratore della società alienante;
- che la somma totale incassata dal a seguito delle compravendite non era mai stata CP_1 rinvenuta dal curatore;
- che, apertasi la procedura fallimentare, i creditori avevano avanzato domande di insinuazione al passivo per complessivi € 4.852.968,55;
- che, in definitiva, il convenuto era responsabile ex artt. 2392 e 2394 c.c. nei confronti della società in bonis e dei suoi creditori per aver distratto il patrimonio sociale in proprio favore;
- che, dunque, il convenuto doveva essere condannato al risarcimento di tutti i danni cagionati, anche al limite ai sensi dell'art. 2043 c.c., quantificati in euro 470.793,62, soma pari agli importi
3 indebitamente sottratti alla società per come evincibile dalle fatture rinvenute nel cassetto fiscale della società e come dallo stesso convenuto confermato.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, per i motivi di cui in narrativa: A) in via principale: accertato e dichiarato che il convenuto sig.
, è responsabile ex art 2392 e art. 2394 c.c., nonché ex art. 146 L.F., o in Controparte_1 subordine ex art. 2043 c.c., per i danni subiti dalla società e dai Parte_1 relativi creditori sociali e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di € 470.793,62, pari al patrimonio attivo sottratto dall'odierno convenuto, ovvero in quella somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, ove dovuti, nella misura di legge dalla data della decisione al saldo. B) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, il convenuto rimaneva contumace.
La causa, ritenuta inammissibile l'istanza di prova orale formulata dalla parte attrice con memoria di cui all'art. 171 ter, n. 2, c.p.c., era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte e, dopo l'assegnazione alla parte attrice del termine perentorio di cui all'art. 189 c.p.c. (come riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) per il deposito delle conclusioni e della comparsa conclusionale, all'udienza cartolare del 09.09.2025 veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
Osserva il Collegio che la domanda attorea è fondata nei limiti seguito indicati.
È costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cass. civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale
è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società
(artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (artt. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità, premesso che, gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili
4 verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto, quindi, valere direttamente dalla società cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392
c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cass. civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua
5 funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).
Tale impianto è stato confermato dalla giurisprudenza anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina del c.d. diritto societario (cfr. Cass. civile, sez. I, 21 luglio 2010, n. 17121; cfr., altresì, da ultimo, Trib. Milano, sez. VIII, 18 gennaio 2011, n. 501).
Ciò precisato i fatti di mala gestio contestati al convenuto dalla parte attrice sono stati corroborati, nel corso del giudizio, dalla documentazione prodotta dalla Curatela, dalla quale emerge la responsabilità del , quale ex amministratore della per gli atti CP_1 Controparte_3 distrattivi posti in essere nel 2019-2020.
In particolare, il convenuto, nonostante fosse decaduto dalla carica di amministratore della
[...]
a seguito del provvedimento del Tribunale di Roma del 12.12.2016 (R.G. 1249/2016 CP_3
V.G.) - con il quale veniva disposta la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione nel registro delle imprese relativa alla sua nomina alla carica di amministratore unico ai sensi degli artt. 2191 c.c. e
17 del D.P.R. 581/1995 - agiva in nome e per conto della società, concludendo la vendita di almeno n. 14 auto usate, per le quali emetteva le fatture elettroniche, intestate a quest'ultima, rinvenute dal
Curatore fallimentare nel cassetto fiscale della società (all.
6. e 7 parte attrice), e procedeva all'incasso del prezzo delle compravendite sul proprio conto corrente personale.
Tali circostanze risultano dimostrate, ex actis, in primo luogo, dalle stesse dichiarazioni confessorie rese, al riguardo, dal durante l'audizione del 6.9.2021 tenutasi innanzi al CP_1
Curatore fallimentare (all. 8 parte attrice) e nella relazione consegnata a quest'ultimo durante l'audizione del 21.9.2021 (all. 15 parte attrice). In particolare, in tale relazione il convenuto dichiarava che la rimaneva inattiva dall'anno 2013, finché la sua attività in qualità Parte_1 di amministratore riprendeva nell'anno 2019 “con regolare emissione, in buona fede, di fatture elettroniche ed è proseguita nel 2020. In ordine a ciò specifico che nell'anno 2020 ho svolto attività, peraltro interfacciandomi con intermediari quali finanziarie, filiali ACI e Motorizzazione, sino a quando non ho appreso della nomina di un liquidatore giudiziale avvenuta in data 30 luglio
2020”.
Inoltre, la condotta illecita distrattiva sopra descritta veniva confermata dai riscontri provenienti dagli acquirenti delle vetture, intestatari delle fatture elettroniche, i quali, oltre a confermare di aver acquistato le auto usate interfacciandosi unicamente con il , qualificatosi quale CP_1
Amministratore Unico della allegavano le distinte di pagamento del prezzo Parte_1
6 convenuto per le vendite, dalle quali si evince come la corresponsione avveniva - su richiesta del medesimo convenuto - sul conto corrente al medesimo intestato, e non su Controparte_4 conti intestati alla società fallita, come peraltro affermato dallo stesso nella dichiarazione CP_1 rilasciata ad uno degli acquirenti in data 29.10.2019 (all. 15 parte attrice).
Senza considerare che il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito in sede stragiudiziale alcuna relazione dettagliata sulle compravendite avvenute negli anni 2019 e 2020, nonostante la richiesta del Curatore, e che le somme derivanti dal pagamento dei prezzi non sono mai state rivenute nell'attivo patrimoniale della società nell'ambito della procedura fallimentare, con conseguente pregiudizio per i creditori sociali ammessi al passivo.
Infine, nessun bilancio della società risulta approvato e depositato sin dal 2009, come sempre riconosciuto dallo stesso nella relazione consegnata al curatore fallimentare. CP_1
Il danno patrimoniale causato dal convenuto alla ed ai creditori Parte_1 sociali attraverso le condotte sopra contestate può essere identificato e quantificato negli importi incassati direttamente dal convenuto negli anni 2019 e 2020 in conseguenza delle vendite delle auto usate, ricavabili dalle fatture elettroniche rinvenute nel cassetto fiscale della società (all. 6 e 7 parte attrice).
Tali somme sono state dettagliatamente indicate nella tabella riportata nella narrativa dell'atto di citazione, dalla quale si evince che l'importo distratto dal dal patrimonio societario e, CP_1 quindi, il danno patrimoniale risarcibile nei confronti della società fallita e dei creditori sociali, è pari ad € 470.793,62, quale sommatoria delle fatture e delle note di credito emesse negli anni 2019
e 2020 per la vendita delle auto.
Al riguardo si osserva che, come correttamente evidenziato dalla Curatela attrice,
l'individuazione specifica e la relativa quantificazione del danno risarcibile in conseguenza degli specifici atti di mala gestio ascrivibili all'amministratore è conforme all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 9100/2015, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento (…)”.
In conclusione, quindi, il danno accertato quale conseguenza della condotta distrattiva del
[...]
va quantificato in € 470.793,62 e il convenuto deve essere condannato al pagamento della CP_1 relativa somma.
7 Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2393 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n.
3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta alla Curatela attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 470.793,62 va, quindi, maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data della dichiarazione di fallimento (23.6.2021), momento in cui può dirsi conclamato il danno.
Non spettano all'attore, per contro, gli interessi compensativi, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, ed essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr. Cass. n. 18564/2018; Cass. n. 12452/2003). Onere che, nel caso di specie, non è stato assolto dall'attore.
Per contro, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, dell'attività difensiva espletata e del comportamento processuale delle parti, vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in favore dell'Erario, essendo il privo di fondi, come attestato in atti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
8 1) in accoglimento delle domande attoree, condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento, in favore del n. 481/2021, della Parte_1 Controparte_5 somma risarcitoria di € 470.793,62, oltre alla rivalutazione dal 23.6.2021 e agli interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Erario, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
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