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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 599/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROVIELLO Parte_1 DONATELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CONSOLI Controparte_1 FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 TORINO il 26/12/2011.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21/08/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, condotta in locazione sita in Torino, C.so Brunelleschi 48, venga assegnata alla moglie la quale ha già provveduto alla voltura dell'affitto dal 01.08.2024 e alle spese accessorie e di riscaldamento dal 01.08.2024 che rimarranno a suo esclusivo carico.
PRENDE ATTO che il signor ha già lasciato la casa coniugale e portato via con Controparte_1 sé tutti i suoi effetti personali.
DISPONE che la figlia , nata a [...] in data [...], sia affidata Persona_2 congiuntamente ai genitori con residenza presso la casa della madre.
DISPONE che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità: Per_1
◦ a fine settimana alternati dal sabato alle ore 14,30 sino alla domenica dopo aver consumato la cena;
◦ tutte le settimane, nei due giorni in cui non ha il corso di danza, dalle ore 17,30 sino alla Per_1 sera dopo aver consumato la cena salvo vi siano oggettive indisponibilità della minore, nel qual caso i genitori si organizzeranno per garantire diversamente la frequentazione padre-figlia infrasettimanale;
◦ durante l'intervallo scolastico delle feste natalizie: ad anni alterni dal 24.12 al 31.12 (10,30) con un genitore e dalle 10,30 del 31.12 al 6.01 ore 19,00 con l'altro; per il 2024 dal 24 al 31con la mamma e l'altro periodo con il papà;
◦ Pasqua con un genitore e UE con l'altro genitore ad anni alternati, fermi per i restanti giorni la normale regolamentazione;
◦ compleanno a seconda del genitore che la terrà con sé secondo l'organizzazione del periodo di vacanza estiva;
◦ i ponti verranno fruiti dal genitore che avrà con sé la minore nel weekend che vi è ricompreso;
◦ festività infrasettimanali: con il genitore con il quale per ordinaria spettanza trascorrebbe il solo pomeriggio
◦ per le vacanze estive la figlia minore trascorrerà due settimane consecutive con un genitore con sospensione del diritto di visita e frequentazione dell'altro ma con il diritto di chiamata/videochiamata quotidianamente, il cui periodo va concordato entro il 31.05 di ogni anno;
in caso di mancato accordo, sempre con sospensione del diritto di visita e frequentazione dell'altro genitore ma con diritto di chiamata/videochiamata quotidiana, negli anni pari sarà con il padre dal 1 al 15 agosto Per_1 compresi e con la mamma dal 16 al 31 agosto compresi, al contrario gli anni dispari;
DISPONE che il padre si impegni a versare alla madre la somma mensile di euro 350,00 per il mantenimento della figlia, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. Le parti stabiliscono di comune accordo che saranno a carico di entrambi per il 50% le spese straordinarie documentate sostenute per la figlia relative a spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche, spese ricreative e sportive, secondo quanto previsto dal Protocollo tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino ed anche le spese relative alla scuola di danza frequentata da (retta, abbigliamento necessario e oneri per Per_1 partecipazione ad eventi/stage/gare).
PRENDE ATTO che la madre si assume l'onere di pagare la persona impiegata ad aiutare Per_1
– cui è stata diagnosticata la DSA – nei compiti una volta la settimana (generalmente il sabato mattina).
PRENDE ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a domande di contributo economico e/o di mantenimento. Nello specifico, si da atto che la signora
è attualmente impiegata con contratto a tempo determinato part-time in smart working, Parte_1 mentre il Sig. è un imprenditore edile in fase di chiusura dell'attività. CP_1
PRENDE ATTO che i coniugi ricorrenti danno atto di aver provveduto a definire ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente per cui nulla hanno più reciprocamente a pretendere per titolo alcuno.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dalla madre. Per_1
PRENDE ATTO che il cane, intestato alla NO , resterà in totale gestione alla signora Parte_1 stessa che se ne assumerà in toto costi e oneri di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/9/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 599/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROVIELLO Parte_1 DONATELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CONSOLI Controparte_1 FILIPPO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 TORINO il 26/12/2011.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21/08/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, condotta in locazione sita in Torino, C.so Brunelleschi 48, venga assegnata alla moglie la quale ha già provveduto alla voltura dell'affitto dal 01.08.2024 e alle spese accessorie e di riscaldamento dal 01.08.2024 che rimarranno a suo esclusivo carico.
PRENDE ATTO che il signor ha già lasciato la casa coniugale e portato via con Controparte_1 sé tutti i suoi effetti personali.
DISPONE che la figlia , nata a [...] in data [...], sia affidata Persona_2 congiuntamente ai genitori con residenza presso la casa della madre.
DISPONE che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità: Per_1
◦ a fine settimana alternati dal sabato alle ore 14,30 sino alla domenica dopo aver consumato la cena;
◦ tutte le settimane, nei due giorni in cui non ha il corso di danza, dalle ore 17,30 sino alla Per_1 sera dopo aver consumato la cena salvo vi siano oggettive indisponibilità della minore, nel qual caso i genitori si organizzeranno per garantire diversamente la frequentazione padre-figlia infrasettimanale;
◦ durante l'intervallo scolastico delle feste natalizie: ad anni alterni dal 24.12 al 31.12 (10,30) con un genitore e dalle 10,30 del 31.12 al 6.01 ore 19,00 con l'altro; per il 2024 dal 24 al 31con la mamma e l'altro periodo con il papà;
◦ Pasqua con un genitore e UE con l'altro genitore ad anni alternati, fermi per i restanti giorni la normale regolamentazione;
◦ compleanno a seconda del genitore che la terrà con sé secondo l'organizzazione del periodo di vacanza estiva;
◦ i ponti verranno fruiti dal genitore che avrà con sé la minore nel weekend che vi è ricompreso;
◦ festività infrasettimanali: con il genitore con il quale per ordinaria spettanza trascorrebbe il solo pomeriggio
◦ per le vacanze estive la figlia minore trascorrerà due settimane consecutive con un genitore con sospensione del diritto di visita e frequentazione dell'altro ma con il diritto di chiamata/videochiamata quotidianamente, il cui periodo va concordato entro il 31.05 di ogni anno;
in caso di mancato accordo, sempre con sospensione del diritto di visita e frequentazione dell'altro genitore ma con diritto di chiamata/videochiamata quotidiana, negli anni pari sarà con il padre dal 1 al 15 agosto Per_1 compresi e con la mamma dal 16 al 31 agosto compresi, al contrario gli anni dispari;
DISPONE che il padre si impegni a versare alla madre la somma mensile di euro 350,00 per il mantenimento della figlia, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. Le parti stabiliscono di comune accordo che saranno a carico di entrambi per il 50% le spese straordinarie documentate sostenute per la figlia relative a spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche, spese ricreative e sportive, secondo quanto previsto dal Protocollo tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino ed anche le spese relative alla scuola di danza frequentata da (retta, abbigliamento necessario e oneri per Per_1 partecipazione ad eventi/stage/gare).
PRENDE ATTO che la madre si assume l'onere di pagare la persona impiegata ad aiutare Per_1
– cui è stata diagnosticata la DSA – nei compiti una volta la settimana (generalmente il sabato mattina).
PRENDE ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a domande di contributo economico e/o di mantenimento. Nello specifico, si da atto che la signora
è attualmente impiegata con contratto a tempo determinato part-time in smart working, Parte_1 mentre il Sig. è un imprenditore edile in fase di chiusura dell'attività. CP_1
PRENDE ATTO che i coniugi ricorrenti danno atto di aver provveduto a definire ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra loro esistente per cui nulla hanno più reciprocamente a pretendere per titolo alcuno.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dalla madre. Per_1
PRENDE ATTO che il cane, intestato alla NO , resterà in totale gestione alla signora Parte_1 stessa che se ne assumerà in toto costi e oneri di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/9/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.