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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2638 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MAGGI GIORGIO e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA VITTORIO VENETO, 20 27049 STRADELLA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Stradella, in data 25/04/2006, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Stradella alla
Parte II, Serie A n. 2, dell'anno 2006; separati consensualmente con verbale in data 26.02.2018 e relativo decreto di omologa del 08.3.2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Stradella (PV) in data 25.04.2006 tra e Parte_1
, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N.2, Parte_2
Parte II, anno 2006, Serie A alle seguenti condizioni:
a) il figlio maggiorenne , che frequenta il 5^anno di scuola superiore presso Per_1
l'Istituto Professionale IPSIA a Stradella, economicamente non autosufficiente e con residenza prevalente e di riferimento presso la madre vede il padre quando vuole e senza particolari vincoli o programmazioni;
b) il marito corrisponderà direttamente al figlio maggiorenne – entro la prima decade di ogni mese e quale concorso al suo mantenimento - l'assegno mensile di €. 150,00, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
l'importo del contributo al mantenimento ordinario tiene conto del fatto che la madre, come concordato con il padre, percepirà il 100% dell'assegno unico e provvederà al sostanziale mantenimento del figlio;
c) le spese mediche non coperte dal S.S.N. – comprese quelle odontoiatriche, ortodontiche ed oculistiche- le spese ludiche, ricreative, sportive, scolastiche e parascolastiche che occorressero al figlio -purchè previamente concordate e successivamente documentate- verranno sopportate dai genitori nella ragione del 50% ciascuno;
così che il rimborso pro quota a favore del genitore che le ha anticipate dovrà avvenire entro dieci giorni dalla consegna del giustificativo di spesa in osservanza della regolamentazione di cui al protocollo n.2323/16 del 09.11.2016 adottato dall'Intestato Tribunale in accordo con il COA di Pavia da intendersi qui integralmente richiamato;
d) ogni altra questione economica è già stata definita dai coniugi che si impegnano ad osservare il contenuto delle condizioni di divorzio qui concordate sin dal dì del deposito del ricorso avanti il Tribunale di Pavia;
e) i coniugi rinunziano reciprocamente ad ogni pretesa in ordine all'assegno divorzile;
f) i coniugi si concedono reciproca autorizzazione ai fini del rilascio dei documenti validi per il loro espatrio;
g) le spese legali del presente giudizio saranno interamente pagate da . Parte_2
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stradella (PV), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sul relativo atto di matrimonio – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 legge n.898/1970 - ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n.
1238 e successive modificazioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
23.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli
Pag. 2 di 4 oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 08.3.2018 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 26.02.2018. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
da n Stradella il giorno 25/04/2006 (atto n. 2, parte Pt_1 Parte_2
II, serie A, anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2638 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MAGGI GIORGIO e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA VITTORIO VENETO, 20 27049 STRADELLA
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Stradella, in data 25/04/2006, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Stradella alla
Parte II, Serie A n. 2, dell'anno 2006; separati consensualmente con verbale in data 26.02.2018 e relativo decreto di omologa del 08.3.2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Stradella (PV) in data 25.04.2006 tra e Parte_1
, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N.2, Parte_2
Parte II, anno 2006, Serie A alle seguenti condizioni:
a) il figlio maggiorenne , che frequenta il 5^anno di scuola superiore presso Per_1
l'Istituto Professionale IPSIA a Stradella, economicamente non autosufficiente e con residenza prevalente e di riferimento presso la madre vede il padre quando vuole e senza particolari vincoli o programmazioni;
b) il marito corrisponderà direttamente al figlio maggiorenne – entro la prima decade di ogni mese e quale concorso al suo mantenimento - l'assegno mensile di €. 150,00, rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
l'importo del contributo al mantenimento ordinario tiene conto del fatto che la madre, come concordato con il padre, percepirà il 100% dell'assegno unico e provvederà al sostanziale mantenimento del figlio;
c) le spese mediche non coperte dal S.S.N. – comprese quelle odontoiatriche, ortodontiche ed oculistiche- le spese ludiche, ricreative, sportive, scolastiche e parascolastiche che occorressero al figlio -purchè previamente concordate e successivamente documentate- verranno sopportate dai genitori nella ragione del 50% ciascuno;
così che il rimborso pro quota a favore del genitore che le ha anticipate dovrà avvenire entro dieci giorni dalla consegna del giustificativo di spesa in osservanza della regolamentazione di cui al protocollo n.2323/16 del 09.11.2016 adottato dall'Intestato Tribunale in accordo con il COA di Pavia da intendersi qui integralmente richiamato;
d) ogni altra questione economica è già stata definita dai coniugi che si impegnano ad osservare il contenuto delle condizioni di divorzio qui concordate sin dal dì del deposito del ricorso avanti il Tribunale di Pavia;
e) i coniugi rinunziano reciprocamente ad ogni pretesa in ordine all'assegno divorzile;
f) i coniugi si concedono reciproca autorizzazione ai fini del rilascio dei documenti validi per il loro espatrio;
g) le spese legali del presente giudizio saranno interamente pagate da . Parte_2
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stradella (PV), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sul relativo atto di matrimonio – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 legge n.898/1970 - ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n.
1238 e successive modificazioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
23.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli
Pag. 2 di 4 oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 08.3.2018 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 26.02.2018. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
da n Stradella il giorno 25/04/2006 (atto n. 2, parte Pt_1 Parte_2
II, serie A, anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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