CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guiglia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 311 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 257 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 236 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62 IMU 2024
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guiglia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 310 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 256 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 238 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 181 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112/2023 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 492/2025 depositato il
31/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento iscritto al n. 306/2025 R.G., Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnavano gli atti di accertamenti n. 311 IMU 2019, n. 257 IMU 2020, n. 236 IMU 2021, n. 182 IMU 2022, n. 113 IMU 2023 e n. 62 IMU
2024, con i quali il Comune di Guiglia ha preteso l'imposta con riferimento a due pertinenze accatastate separatamente dall'abitazione. La ripresa comunale è giustificata dal fatto che unitamente all'abitazione e, quindi, non oggetto di autonomo accatastamento, vi sono altre 5 pertinenze e la normativa IMU consente di considerane solo tre, una per ogni categoria catastale C/6, C/2 e C/7.
Gli atti di accertamento sono impugnati con i seguenti motivi: Vizio di notifica, Carenza di motivazione,
Assenza di contraddittorio preventivo, Errata applicazione della normativa IMU con riferimento alle pertinenze.
Pertanto, i ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: “ Si chiede di volersi pronunciare in merito alle doglianze di parte e pertanto di volere dichiarare a- in via preliminare il vizio di notifica, in via principale: la nullità dell'atto per carenza di motivazione ovvero viziati per assenza di contraddittorio preventivo, la nullità dell'atto per errata applicazione della normativa IMU con riferimento alle pertinenze;
in subordine l'insussistenza nel merito delle pretese del Comune di Guiglia e annullamento dell'atto notificato. Rimborso spese..”
Si costituisce l'Amministrazione comunale resistendo ed assumendo l'infondatezza di ogni motivo del ricorso, chiedendo la conferma degli atti impugnati.
Parte ricorrente depositava breve repliche.
All'udienza in data 29 Ottobre 2025 in Camera di Consiglio il Giudice Monocratico tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico dell'intestata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le motivazioni e la documentazione prodotta dalle parti.
Si premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Gli atti di accertamento sono legittimi e pertanto il ricorso va rigettato.
Con riferimento al vizio di notifica, non esistono preclusioni alla notifica di più atti in un'unica busta, essendo la notifica finalizzata a portare nella sfera di conoscenza del destinatario atti di accertamento perfetti, ma ancora privi di efficacia, che si acquista appunto con la conoscenza legale del destinatario. Il ricorrente, impugnando nei termini gli atti di accertamento ha avuto piena cognizione degli atti di accertamento, sicché la notifica ha prodotto i suoi effetti.
Inoltre, la notifica con raccomandata A/R, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale sia con riferimento alle cartelle di pagamento che agli atti di accertamento comunali, essendo espressamente prevista dall'articolo 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, prevede meno garanzie rispetto alla notifica mediante atto giudiziario di cui alla legge n. 890 del 1982, essendo sufficiente la mera firma dell'avviso di ricevimento, che attesta, salva querela di falso, che l'atto è stato consegnato a soggetto legittimato a ricevere la raccomandata (Cassazione n. 21789/2025, tra le tante).
Non sussiste neanche la carenza di motivazione, avendo la parte ben compreso le ragioni della pretesa comunale, a nulla rilevando l'irrituale indicazione a mano dei motivi, non essendo prevista dalla legge alcuna forma obbligatoria, ma solo di contenuto, sicché non può annullarsi un atto per una causa non espressamente contemplata dal legislatore (principi ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità cfr. ad ultimum Cass. sez trib. 4-1-2025 n. 121 e Cass sez. V, ordinanza 11-8-2025 n. 23102).
Anche il motivo afferente la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è infondato essendo l'atto impugnato un atto di mera liquidazione sulla base dei dati catastali, e come tale espressamente escluso dall'art.
6-bis, legge n. 212 del 2000.
Va ricordato che la normativa riconosce l'esenzione IMU oltre all'abitazione principale anche alle sue pertinenze, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Secondo la normativa IMU, “Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/ 2, C/ 6 e C/ 7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo” (art. 13, comma 2, dl n. 201/2011 vigente fino al 2019 e art. 1, comma 741, lett. b), legge 160/2019 in vigore dal 2020).
Orbene, come evidenziato dal Comune, le planimetrie catastali dell'abitazione evidenziano che sono state accatastate unitamente a questa una cantina, due lavanderie e due soffitte, rientranti nella categoria C/2
(se accatastate autonomamente). I locali pertinenziali in totale sono quindi sette (sei per il contribuente) sicché il garage (C/6) e una cantina (C/2) per Ricorrente_1 e il garage (C/6) per Nominativo_1 non possono considerarsi pertinenziali ai fini IMU e quindi esclusi dall'imposta, in quanto la normativa concede il beneficio per un massimo di tre pertinenze.
Il fatto che le pertinenze C/2 siano accatastate unitariamente all'abitazione non rileva ai fini dell'esenzione atteso che il chiaro dettato normativo impone di considerare nel limite massimo delle pertinenze esentabili non solo quelle accatastate autonomamente, ma anche quelle “iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”, prescrizione normativa questa che, se si accedesse alla tesi della ricorrente, non potrebbe trovare mai applicazione e sarebbe priva di significato. Né può attribuirsi rilievo al fatto che detti locali siano o meno accessibili direttamente dall'abitazione dovendosi avere riguardo esclusivamente alla destinazione dichiarata in catasto ed al fatto che per la loro altezza non possono considerarsi vani abitativi. In conclusione, come già ripetutamente affermato da questa Corte in casi analoghi la normativa speciale Imu non prevede affatto di considerare nel limite massimo delle pertinenze esenti stabili soltanto quelle accatastate autonomamente;
e poiché nel caso di specie sono stati accatastati unitariamente all'abitazione principale altri locali pertinenziali che sarebbero accatastati nella categoria C/2 non possono essere considerate esentabile le 'ulteriore pertinenze già accatastate separatamente (vedi CTR Piemonte sentenza n.
383.1.2024 del 11-7-2024, CTR Liguria sentenza n.
7.1.2024 del 5-1-2024, CTR Veneto sentenza n.
561.05.2024 del 9.7.2024, CGT Prato sentenza 149.02.2024 del 30.9.2024.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e confermati i provvedimenti impugnati.
Ogni altra eccezione non espressamente trattata si considera assorbita dalle motivazioni supra riportate.
Ricorrono i presupposti, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di legittimità e che sulla materia vi sono contrastanti orientamenti di merito, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e conferma i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Manda alla Segreteria per le notifiche del caso. Così deciso in Modena, lì 29 Ottobre 2025 Il Giudice monocratico Relatore/Estensore Guicciardi Dott.ssa
LL
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guiglia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 311 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 257 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 236 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 182 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62 IMU 2024
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Guiglia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 310 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 256 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 238 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 181 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112/2023 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 492/2025 depositato il
31/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento iscritto al n. 306/2025 R.G., Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnavano gli atti di accertamenti n. 311 IMU 2019, n. 257 IMU 2020, n. 236 IMU 2021, n. 182 IMU 2022, n. 113 IMU 2023 e n. 62 IMU
2024, con i quali il Comune di Guiglia ha preteso l'imposta con riferimento a due pertinenze accatastate separatamente dall'abitazione. La ripresa comunale è giustificata dal fatto che unitamente all'abitazione e, quindi, non oggetto di autonomo accatastamento, vi sono altre 5 pertinenze e la normativa IMU consente di considerane solo tre, una per ogni categoria catastale C/6, C/2 e C/7.
Gli atti di accertamento sono impugnati con i seguenti motivi: Vizio di notifica, Carenza di motivazione,
Assenza di contraddittorio preventivo, Errata applicazione della normativa IMU con riferimento alle pertinenze.
Pertanto, i ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: “ Si chiede di volersi pronunciare in merito alle doglianze di parte e pertanto di volere dichiarare a- in via preliminare il vizio di notifica, in via principale: la nullità dell'atto per carenza di motivazione ovvero viziati per assenza di contraddittorio preventivo, la nullità dell'atto per errata applicazione della normativa IMU con riferimento alle pertinenze;
in subordine l'insussistenza nel merito delle pretese del Comune di Guiglia e annullamento dell'atto notificato. Rimborso spese..”
Si costituisce l'Amministrazione comunale resistendo ed assumendo l'infondatezza di ogni motivo del ricorso, chiedendo la conferma degli atti impugnati.
Parte ricorrente depositava breve repliche.
All'udienza in data 29 Ottobre 2025 in Camera di Consiglio il Giudice Monocratico tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico dell'intestata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le motivazioni e la documentazione prodotta dalle parti.
Si premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
Gli atti di accertamento sono legittimi e pertanto il ricorso va rigettato.
Con riferimento al vizio di notifica, non esistono preclusioni alla notifica di più atti in un'unica busta, essendo la notifica finalizzata a portare nella sfera di conoscenza del destinatario atti di accertamento perfetti, ma ancora privi di efficacia, che si acquista appunto con la conoscenza legale del destinatario. Il ricorrente, impugnando nei termini gli atti di accertamento ha avuto piena cognizione degli atti di accertamento, sicché la notifica ha prodotto i suoi effetti.
Inoltre, la notifica con raccomandata A/R, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale sia con riferimento alle cartelle di pagamento che agli atti di accertamento comunali, essendo espressamente prevista dall'articolo 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, prevede meno garanzie rispetto alla notifica mediante atto giudiziario di cui alla legge n. 890 del 1982, essendo sufficiente la mera firma dell'avviso di ricevimento, che attesta, salva querela di falso, che l'atto è stato consegnato a soggetto legittimato a ricevere la raccomandata (Cassazione n. 21789/2025, tra le tante).
Non sussiste neanche la carenza di motivazione, avendo la parte ben compreso le ragioni della pretesa comunale, a nulla rilevando l'irrituale indicazione a mano dei motivi, non essendo prevista dalla legge alcuna forma obbligatoria, ma solo di contenuto, sicché non può annullarsi un atto per una causa non espressamente contemplata dal legislatore (principi ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità cfr. ad ultimum Cass. sez trib. 4-1-2025 n. 121 e Cass sez. V, ordinanza 11-8-2025 n. 23102).
Anche il motivo afferente la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è infondato essendo l'atto impugnato un atto di mera liquidazione sulla base dei dati catastali, e come tale espressamente escluso dall'art.
6-bis, legge n. 212 del 2000.
Va ricordato che la normativa riconosce l'esenzione IMU oltre all'abitazione principale anche alle sue pertinenze, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Secondo la normativa IMU, “Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/ 2, C/ 6 e C/ 7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo” (art. 13, comma 2, dl n. 201/2011 vigente fino al 2019 e art. 1, comma 741, lett. b), legge 160/2019 in vigore dal 2020).
Orbene, come evidenziato dal Comune, le planimetrie catastali dell'abitazione evidenziano che sono state accatastate unitamente a questa una cantina, due lavanderie e due soffitte, rientranti nella categoria C/2
(se accatastate autonomamente). I locali pertinenziali in totale sono quindi sette (sei per il contribuente) sicché il garage (C/6) e una cantina (C/2) per Ricorrente_1 e il garage (C/6) per Nominativo_1 non possono considerarsi pertinenziali ai fini IMU e quindi esclusi dall'imposta, in quanto la normativa concede il beneficio per un massimo di tre pertinenze.
Il fatto che le pertinenze C/2 siano accatastate unitariamente all'abitazione non rileva ai fini dell'esenzione atteso che il chiaro dettato normativo impone di considerare nel limite massimo delle pertinenze esentabili non solo quelle accatastate autonomamente, ma anche quelle “iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”, prescrizione normativa questa che, se si accedesse alla tesi della ricorrente, non potrebbe trovare mai applicazione e sarebbe priva di significato. Né può attribuirsi rilievo al fatto che detti locali siano o meno accessibili direttamente dall'abitazione dovendosi avere riguardo esclusivamente alla destinazione dichiarata in catasto ed al fatto che per la loro altezza non possono considerarsi vani abitativi. In conclusione, come già ripetutamente affermato da questa Corte in casi analoghi la normativa speciale Imu non prevede affatto di considerare nel limite massimo delle pertinenze esenti stabili soltanto quelle accatastate autonomamente;
e poiché nel caso di specie sono stati accatastati unitariamente all'abitazione principale altri locali pertinenziali che sarebbero accatastati nella categoria C/2 non possono essere considerate esentabile le 'ulteriore pertinenze già accatastate separatamente (vedi CTR Piemonte sentenza n.
383.1.2024 del 11-7-2024, CTR Liguria sentenza n.
7.1.2024 del 5-1-2024, CTR Veneto sentenza n.
561.05.2024 del 9.7.2024, CGT Prato sentenza 149.02.2024 del 30.9.2024.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e confermati i provvedimenti impugnati.
Ogni altra eccezione non espressamente trattata si considera assorbita dalle motivazioni supra riportate.
Ricorrono i presupposti, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di legittimità e che sulla materia vi sono contrastanti orientamenti di merito, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e conferma i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Manda alla Segreteria per le notifiche del caso. Così deciso in Modena, lì 29 Ottobre 2025 Il Giudice monocratico Relatore/Estensore Guicciardi Dott.ssa
LL