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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/09/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 418/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. BITETTI BRUNO, dall'avv. LOIACONO ANTONELLA e dall'avv. MADDALONI RAFFAELLA
RECLAMANTE
E
, assistito e difeso dall'Avv. ARISTONE LOLA Controparte_1
RECLAMATO
Avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 178/2024 in data 16 settembre 2024 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di primo grado ha respinto l'opposizione della e confermato l'ordinanza emessa in sede sommaria con la quale il Pt_1
Tribunale ha annullato il licenziamento, comminato nei confronti di CP_1 per inidoneità permanente alla mansione di operaio generico, condannando la
[...] società datrice di lavoro alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
In particolare, il primo giudice, a fronte della accertata inidoneità del lavoratore alla mansione di operaio generico, ha ribadito che “l'adibizione del ricorrente alle mansioni impiegatizie di addetto al call center, riconducibili al profilo di Operatore della mobilità, parametro 138 - per come emergente dal documento M allegato al ricorso (Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 23 luglio 1976 per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione del 27.11.2000) e come pacificamente ritenuto dalla stessa società opponente - rappresenti accomodamento ragionevole, in quanto compatibile con le residue capacità lavorative dello stesso e non implicante un onere finanziario spropositato (la cui sussistenza peraltro non è stata specificamente dedotta dalla società a fronte delle deduzioni del lavoratore al riguardo), se si considera come in tale settore il piano programma per il triennio 2022-2024 prevede un potenziamento non comportante incrementi di organico. Si tratta, dunque, di una modifica organizzativa appropriata e ragionevole idonea a salvaguardare il posto di lavoro del a CP_1 fronte della quale vengono in esame mere aspettative (e non diritti soggettivi) di aspiranti non specificamente individuati nel piano programma succitato.”
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 16 settembre 2024, ha proposto reclamo la con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024, chiedendone la Pt_1 riforma ed evidenziando la erronea e/o mancata valutazione, da parte del primo giudice, delle deduzioni e della documentazione riguardante la possibile adibizione del lavoratore all'attività di addetto al call center, stante l'assenza di posti disponibili, avendo il Tribunale infondatamente ritenuto che il potesse essere adibito a CP_1 tale attività, nonostante fosse stato documentalmente provato che l'organico aziendale adibito a tale specifica attività fosse al completo né fossero previste assunzioni e/o promozioni dal Piano Programma 2022/2024.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Nella lettera con la quale ha intimato il licenziamento a Pt_1 Controparte_1 in data 01/06/202? , avente ad oggetto: esonero dal servizio per inidoneità-pensione di invalidità specifica n. 2130922200027, si legge “In riscontro alla nota dell'Inps di Pescara……si comunica che la scrivente…non ha posti disponibili in organico per assegnarla in altre attività lavorative. Pertanto Le comunichiamo che ella sarà esonerato dal servizio con decorrenza 22 giugno ultimo giorno lavorativo 21 giugno…”.
Il recesso, in particolare, è intervenuto per sopraggiunta inidoneità del lavoratore, all'esito di una articolata vicenda lavorativa che, come emerge dalla documentazione versata in atti, può essere ricostruita nei seguenti termini:
pag. 2/9 - in data 1.11.2012 il veniva assunto, a seguito di cambio azienda, ex CP_1 art. 20 comma 2 lett. C) del R.D. 148/1931 All. A), con contratto full time a tempo indeterminato e con profilo professionale di operatore di esercizio (par. 158), come da comunicazione del 26 ottobre 2012;
- in data 18.04.2016, a seguito di infortunio sul lavoro, veniva sottoposto a visita sanitaria all'esito della quale il medico competente dichiarava il medesimo temporaneamente non idoneo alla mansione specifica e idoneo alla mansione di addetto al rifornimento carburanti;
- tale giudizio di inidoneità veniva confermato, in via definitiva, in data 27.05.2016, a seguito di accertamento presso la struttura sanitaria di RFI;
- la società procedeva alla temporanea ricollocazione del lavoratore presso l'Area Tecnica, destinandolo al controllo degli accessi, come da dichiarazione dell'08.08.2016;
- in data 13.10.2016 il veniva, quindi, sottoposto a visita medica e CP_1 dichiarato idoneo alla mansione di addetto alla portineria;
- alla luce di tale giudizio la società procedeva alla modifica del profilo del lavoratore da quello di operatore di esercizio parametro 158 a quello di collaboratore di esercizio parametro 129, trasferendolo, in via sperimentale, dall'Area Tecnica alla Unità di gestione e controllo prodotti, con compiti di svuotamento delle macchine emettitrici;
- in data 26.10.2017 il medico competente confermava l'idoneità alla mansione di svuotamento delle emettitrici;
- in data 26.04.2018 il lavoratore veniva sottoposto a nuova visita medica all'esito della quale veniva adibito temporaneamente alla vendita di titoli di trasporto ed informazioni al pubblico presso la biglietteria di Pescara;
- con ordine di servizio del 28.09.2018 la società disponeva il cambio di mansione del lavoratore, al fine di poterlo assegnare al magazzino e per tale motivo il ricorrente veniva trasferito, dal dicembre 2018, alla struttura logistica (magazzino ricambi) presso l'Area Tecnica di Pescara, con profilo professionale di operatore generico (par. 116);
- in data 10.04.2019 il lavoratore veniva quindi sottoposto a visita medica di idoneità e in quella sede veniva dichiarato idoneo alla mansione specifica di Addetto distributore pezzi magazzino;
- in data 08.05.2020 egli veniva giudicato idoneo, ma con limitazioni (no guida mezzi aziendali, no uso scale anche se basse, no MCC), alle attività di pulizia del piazzale;
pag. 3/9 - con ordine di servizio in pari data il lavoratore veniva trasferito presso la sede di Lanciano, località Torre della Madonna, con mansioni di operatore generico;
- in data 24.02.2021 egli veniva nuovamente sottoposto a visita d'idoneità per le mansioni di addetto alla piccola manutenzione e veniva dichiarato idoneo con prescrizioni (no uso scale, no pesi superiori ai 5 kg);
- in data 12.05.2021 veniva sottoposto a visita sanitaria all'esito della quale il medico competente lo dichiarava temporaneamente non idoneo alla mansione di operatore generico e, dunque, non idoneo neppure all'attività di pulizia del piazzale;
- in data 28.03.2022 la struttura sanitaria di RFI lo giudicava “non idoneo a operaio generico in via definitiva”;
- tale giudizio veniva confermato, in data 30.03.2022, anche dal medico competente aziendale, che lo riteneva “non idoneo permanentemente” alla mansione specifica di addetto alla piccola manutenzione;
- con comunicazione del 01.06.2022 – come già sopra anticipato - veniva disposto l'esonero definitivo del lavoratore dal servizio per inidoneità, con decorrenza dal 22.06.2022 (cfr. allegato 22 al fascicolo TUA della fase sommaria), stante l'assenza di posti disponibili in organico, in ragione del fabbisogno organizzativo aziendale previsto dal Dipartimento Infrastrutture Trasporti della Regione Abruzzo, per assegnare il lavoratore ad altre attività.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi, in materia di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, per cui:
- come in ogni ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604 del 1966, l'onere della prova della sussistenza delle giustificazioni nell'esercizio del potere di recesso spetta al datore di lavoro a mente dell'art. 5 della stessa legge. Nella specie il datore di lavoro deve provare la sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore e l'impossibilità di ricollocarlo in altre posizioni lavorative per l'espletamento di mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute.
- spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. n. 27792 del 2017) e, trattandosi di prova negativa la stessa può essere fornita mediante la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018 e Cass. n. 23789 del 2019).
pag. 4/9 - in caso di lavoratore che si trovi in una condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione Europea, in applicazione dell'art. 3 comma 3 bis del D. Lgs. n. 216 del 2003, a questi tradizionali oneri si aggiunge quello distinto relativo all'adempimento dell'obbligo di “accomodamento ragionevole”, ossia di aver ricercato soluzioni ragionevoli che potessero evitare il licenziamento causato dalla disabilità, senza che sia richiesto al lavoratore un onere di collaborazione nell'individuazione delle possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro.
La Corte di Giustizia in particolare ha chiarito che il concetto di "soluzioni ragionevoli" deve essere inteso nel senso di eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione dei disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (sentenze dell'11 aprile 2013, HK C- Per_1
335/11 e C-337/11, punto 54; del 4 luglio 2013, Commissione/Italia, C-312/11, punto 59; dell'11 settembre 2019, DW, C- 397/18, punto 64).
L'art. 5 della direttiva Europea in materia conferma che il datore di lavoro è obbligato a ricercare soluzioni ragionevoli, salvo che i provvedimenti appropriati richiedano "un onere finanziario sproporzionato", specificando poi che "tale soluzione non è sproporzionata allorchè l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili". (..) non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro.
A tale riguardo, nel caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che il , nel CP_1 corso del rapporto di lavoro, ha ricoperto diverse posizioni, quali quelle di autista di bus, addetto alla portineria, addetto al servizio della biglietteria sugli autobus, all'attività di scassettamento e piccola manutenzione, addetto alla biglietteria presso la stazione, addetto al magazzino, addetto alle pulizie del piazzale.
La società appellante, con i motivi di gravame, ha anzitutto evidenziato l'impossibilità del repechage del dipendente, divenuto fisicamente inidoneo, per assenza di posti disponibili o di posti compatibili con le residue capacità lavorative, per come emergenti dal giudizio medico espresso, facendo riferimento alla incompatibilità delle mansioni di operaio con le limitazioni mediche previste, rilevando, in particolare che il , CP_1 all'atto del suo licenziamento, era inquadrato come Operatore Generico, par. 116 vigente CCNL autoferrotranvieri e svolgeva le mansioni di supporto alla manutenzione rotabili Lanciano presso la residenza di Lanciano e, ripercorrendo la declaratoria del profilo di Operatore Generico, evidenziando come lo stesso non risulta chiamato a svolgere attività di biglietteria e/o call center, riconducibili al profilo di Operatore della mobilità, ma mansioni più semplici e richiedenti competenze generiche. Esaminando
pag. 5/9 infatti il predetto profilo di Operatore della mobilità par. 138, la reclamante ha sottolineato come trattasi di profilo superiore rispetto a quello da ultimo attribuito al lavoratore, il che in re ipsa attesta che il lavoratore non è provvisto delle competenze per svolgere le mansioni di addetto al call center.
L'assunto non è condivisibile.
Non vi è dubbio che, in materia di onere di ricollocazione del lavoratore inidoneo – e quindi di sopravvenuta impossibilità della prestazione – l'onere datoriale di ricollocazione ha per oggetto mansioni equivalenti o, in subordine, anche inferiori. Nel caso di specie, ciò si è verificato quando il lavoratore, in possesso del parametro 158 all'atto dell'assunzione, è stato via via assegnato allo svolgimento di una serie di mansioni, così come sopra descritte, tutte riconducibili a parametri inferiori – rispettivamente al parametro 129 prima e 116 da ultimo – rispetto a quello 158 di appartenenza.
A tale riguardo, va osservato che le varie visite mediche, a cui il lavoratore è stato Parte sottoposto da , si sono rese necessarie a causa di continui mutamenti di mansioni, anche per trasferimenti, rilievi disciplinari ed altre esigenze, ad eccezione che nel febbraio 2016, quando lo stesso è rientrato in servizio, vittima di un incidente stradale e per questo è stato dichiarato non idoneo alla mansione specifica di operatore di esercizio.
Occorre a questo punto rilevare che, se è legittima la ricollocazione in mansioni inferiori, perché giustificata dalla sopravvenuta inidoneità del dipendente in quelle di appartenenza, tuttavia detta ricollocazione non comporta di per sé una modifica in peius dell'inquadramento contrattuale, mantenendo il lavoratore il quello di appartenenza salvo da parte sua, per necessità, lo svolgimento di mansioni inferiori.
In tal senso vanno intesi i provvedimenti con i quali la società ha proceduto alla ricollocazione del lavoratore dal profilo di operatore di esercizio parametro 158, rispettivamente a quello di collaboratore di esercizio parametro 129 e poi di operatore generico parametro 116, vale a dire unicamente con riferimento all'individuazione delle mansioni via via attribuite allo stesso, per effetto ed in conseguenza della sua inidoneità.
Nel caso in esame, dunque, provenendo il dal superiore parametro 158, non CP_1 sussiste alcun ostacolo nel prendere in considerazione lo svolgimento di mansioni corrispondenti al parametro 138 di Operatore della Mobilità, inferiore e non superiore a quello di inquadramento dello stesso, ferma restando la compatibilità delle predette mansioni con le sue condizioni di salute, compatibilità che, nella specie, non è contestata anzi è pacificamente riconosciuta.
Il documento Q allegato dalla datrice di lavoro – con riguardo all'organico aziendale al 31.5.2022 – riporta, per il suddetto parametro 138 profilo di Operatore della Mobilità, 48 unità di cui 6 adibiti alla attività di call center. L'Allegato 3 – 3a (Piano annuale analitico delle assunzioni/promozioni 2022-2024) pag. 76-83 esclude per il triennio pag. 6/9 2022-2024 in relazione al parametro 138 profilo Operatore della mobilità assunzioni interne o esterne e promozioni, ma, a pagina 22, prevede il potenziamento del call center.
Nel corso dell'udienza di comparizione delle parti, come peraltro risultante anche nell'atto di appello, il legale rappresentante della società reclamante ha riferito testualmente che “Per quanto riguarda i dati che emergono dal piano dell'azienda 2022/2024 si sottolinea che per quanto riguarda le mansioni di call center nel 2021 è stata pubblicata una manifestazione d'interesse per 4 operatori rispetto al quale il lavoratore non è stato preso in considerazione perchè non aveva il parametro richiesto”.
E' pur vero che solo in data 9.3.2022 veniva emesso l'Ods n. 101,recante i nominativi dei quattro lavoratori che venivano assegnati con contratto full time al Call Center di Pescara e che a quella data il era ancora formalmente idoneo e impiegato CP_1 nelle mansioni da ultimo svolte prima del licenziamento – infatti solamente il 28.3.2022 RFI lo dichiarava inidoneo alle mansioni di operaio generico, giudizio confermato il 30.03.2022 dal medico competente – tuttavia non può non rilevarsi come la richiesta di valutazione della idoneità del era stata già inoltrata in precedenza. Anzi, per CP_1 la precisione, in data 12 maggio 2021 il veniva sottoposto a visita sanitaria CP_1 all'esito della quale il medico competente già dichiarava il medesimo
“temporaneamente non idoneo” alla mansione di operatore generico e quindi non idoneo all'attività di pulizia del piazzale, come da certificato di idoneità del 20.05.2021 (Doc. 16 all. fascicolo fase sommaria).
Va inoltre aggiunto che se i posti di call center sono stati coperti appena prima della sopravvenuta inidoneità del occupati da addetti provenienti dalla CP_1 biglietteria, a copertura dei 4 pensionamenti previsti presso il call center stesso, contestualmente si è anche proceduto al passaggio da part time a full time dei restanti operatori in servizio presso la biglietteria.
L'ulteriore circostanza che, anche nel 2023, l'azienda ha emanato una nuova manifestazione di interesse, sebbene rivolta ai soli operatori della mobilità, per la copertura di un ulteriore posto resosi vacante presso il servizio di call center, assegnandovi l'unica persona che aveva presentato manifestazione d'interesse, offre dimostrazione del fatto che in tali avvicendamenti nella copertura dei posti del call center la datrice di lavoro bene avrebbe potuto considerare la posizione del , CP_1 il quale, con originario inquadramento nel parametro 158, bene avrebbe potuto trovare una giusta collocazione mediante ragionevoli aggiustamenti.
Non risulta peraltro che, rispetto al predetto, sia stata compiuta alcuna valutazione comparativa dei 4 addetti alla biglietteria che avevano formulato la manifestazione di interesse, affermando sbrigativamente l'azienda che il lavoratore non è stato preso in considerazione perchè non aveva il parametro richiesto.
pag. 7/9 Né è stata presa in considerazione l'eventualità che almeno un posto lasciato libero presso la biglietteria dagli operatori trasferiti al call center potesse essere rioccupato dal stesso. CP_1
Va infatti tenuto conto che la nozione di «soluzioni ragionevoli» fa riferimento a «provvedimenti appropriati» che il datore di lavoro è tenuto a prendere «in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione» e in conformità con il principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla nostra Carta Costituzionale all'art. 3, secondo comma.
L'accomodamento ragionevole rappresenta pertanto un obbligo di contenuto positivo che può richiedere una condotta attiva del datore in qualsivoglia fase del rapporto di lavoro.
La valutazione infatti deve avvenire a valle di tutti gli interessi coinvolti, in particolare quello del disabile a conservare un'occupazione confacente con il suo stato di salute e del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile per l'impresa e senza pregiudizio per altri lavoratori.
Nel caso in esame, neanche potrebbe ravvisarsi un pregiudizio per altri lavoratori, atteso che l'ulteriore intervenuto passaggio di alcuni da part time a full time, ha integrato semmai un evidente beneficio per gli interessati, rispetto alla loro condizione di partenza, sacrificando totalmente il posto di lavoro del . CP_1
Parte Neppure acquista rilevanza la nuova politica aziendale, asseritamente adottata da , cui pure si fa cenno nell'atto di appello – cioè di dare precedenza, con riguardo alla collocazione presso il servizio di Call Center, al personale proveniente dalla biglietteria, già inquadrato con par. 138 e profilo di operatore della mobilità, trattandosi di personale maggiormente qualificato e con esperienza nel contatto con il pubblico – in presenza di altro interesse, parimenti meritevole di tutela – in assenza di altre alternative – ad adibirvi lavoratori dichiarati inidonei, non risultando peraltro offerta alcuna prova circa la minore qualificazione o esperienza del stesso. CP_1
Correttamente dunque il primo giudice ha ritenuto che, essendo il datore di lavoro tenuto ad eseguire ogni possibile tentativo di adattamento organizzativo per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, nel caso concreto, “l'adibizione del ricorrente alle mansioni impiegatizie di addetto al call center, riconducibili al profilo di Operatore della mobilità, parametro 138 rappresenti accomodamento ragionevole, in quanto compatibile con le residue capacità lavorative dello stesso e non implicante un onere finanziario spropositato (la cui sussistenza peraltro non è stata specificamente dedotta dalla società a fronte delle deduzioni del lavoratore al riguardo), se si considera come in tale settore il piano programma per il triennio 2022-2024 prevede un potenziamento non comportante incrementi di organico. Si tratta, dunque, di una modifica organizzativa appropriata e ragionevole idonea a
pag. 8/9 salvaguardare il posto di lavoro del a fronte della quale vengono in esame CP_1 mere aspettative (e non diritti soggettivi) di aspiranti non specificamente individuati nel piano programma succitato”.
In definitiva pertanto il reclamo deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
PQM
- Rigetta il reclamo.
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473, Pt_1 oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 418/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso Parte_1 dall'Avv. BITETTI BRUNO, dall'avv. LOIACONO ANTONELLA e dall'avv. MADDALONI RAFFAELLA
RECLAMANTE
E
, assistito e difeso dall'Avv. ARISTONE LOLA Controparte_1
RECLAMATO
Avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 178/2024 in data 16 settembre 2024 del Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di primo grado ha respinto l'opposizione della e confermato l'ordinanza emessa in sede sommaria con la quale il Pt_1
Tribunale ha annullato il licenziamento, comminato nei confronti di CP_1 per inidoneità permanente alla mansione di operaio generico, condannando la
[...] società datrice di lavoro alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
In particolare, il primo giudice, a fronte della accertata inidoneità del lavoratore alla mansione di operaio generico, ha ribadito che “l'adibizione del ricorrente alle mansioni impiegatizie di addetto al call center, riconducibili al profilo di Operatore della mobilità, parametro 138 - per come emergente dal documento M allegato al ricorso (Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 23 luglio 1976 per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione del 27.11.2000) e come pacificamente ritenuto dalla stessa società opponente - rappresenti accomodamento ragionevole, in quanto compatibile con le residue capacità lavorative dello stesso e non implicante un onere finanziario spropositato (la cui sussistenza peraltro non è stata specificamente dedotta dalla società a fronte delle deduzioni del lavoratore al riguardo), se si considera come in tale settore il piano programma per il triennio 2022-2024 prevede un potenziamento non comportante incrementi di organico. Si tratta, dunque, di una modifica organizzativa appropriata e ragionevole idonea a salvaguardare il posto di lavoro del a CP_1 fronte della quale vengono in esame mere aspettative (e non diritti soggettivi) di aspiranti non specificamente individuati nel piano programma succitato.”
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 16 settembre 2024, ha proposto reclamo la con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024, chiedendone la Pt_1 riforma ed evidenziando la erronea e/o mancata valutazione, da parte del primo giudice, delle deduzioni e della documentazione riguardante la possibile adibizione del lavoratore all'attività di addetto al call center, stante l'assenza di posti disponibili, avendo il Tribunale infondatamente ritenuto che il potesse essere adibito a CP_1 tale attività, nonostante fosse stato documentalmente provato che l'organico aziendale adibito a tale specifica attività fosse al completo né fossero previste assunzioni e/o promozioni dal Piano Programma 2022/2024.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Nella lettera con la quale ha intimato il licenziamento a Pt_1 Controparte_1 in data 01/06/202? , avente ad oggetto: esonero dal servizio per inidoneità-pensione di invalidità specifica n. 2130922200027, si legge “In riscontro alla nota dell'Inps di Pescara……si comunica che la scrivente…non ha posti disponibili in organico per assegnarla in altre attività lavorative. Pertanto Le comunichiamo che ella sarà esonerato dal servizio con decorrenza 22 giugno ultimo giorno lavorativo 21 giugno…”.
Il recesso, in particolare, è intervenuto per sopraggiunta inidoneità del lavoratore, all'esito di una articolata vicenda lavorativa che, come emerge dalla documentazione versata in atti, può essere ricostruita nei seguenti termini:
pag. 2/9 - in data 1.11.2012 il veniva assunto, a seguito di cambio azienda, ex CP_1 art. 20 comma 2 lett. C) del R.D. 148/1931 All. A), con contratto full time a tempo indeterminato e con profilo professionale di operatore di esercizio (par. 158), come da comunicazione del 26 ottobre 2012;
- in data 18.04.2016, a seguito di infortunio sul lavoro, veniva sottoposto a visita sanitaria all'esito della quale il medico competente dichiarava il medesimo temporaneamente non idoneo alla mansione specifica e idoneo alla mansione di addetto al rifornimento carburanti;
- tale giudizio di inidoneità veniva confermato, in via definitiva, in data 27.05.2016, a seguito di accertamento presso la struttura sanitaria di RFI;
- la società procedeva alla temporanea ricollocazione del lavoratore presso l'Area Tecnica, destinandolo al controllo degli accessi, come da dichiarazione dell'08.08.2016;
- in data 13.10.2016 il veniva, quindi, sottoposto a visita medica e CP_1 dichiarato idoneo alla mansione di addetto alla portineria;
- alla luce di tale giudizio la società procedeva alla modifica del profilo del lavoratore da quello di operatore di esercizio parametro 158 a quello di collaboratore di esercizio parametro 129, trasferendolo, in via sperimentale, dall'Area Tecnica alla Unità di gestione e controllo prodotti, con compiti di svuotamento delle macchine emettitrici;
- in data 26.10.2017 il medico competente confermava l'idoneità alla mansione di svuotamento delle emettitrici;
- in data 26.04.2018 il lavoratore veniva sottoposto a nuova visita medica all'esito della quale veniva adibito temporaneamente alla vendita di titoli di trasporto ed informazioni al pubblico presso la biglietteria di Pescara;
- con ordine di servizio del 28.09.2018 la società disponeva il cambio di mansione del lavoratore, al fine di poterlo assegnare al magazzino e per tale motivo il ricorrente veniva trasferito, dal dicembre 2018, alla struttura logistica (magazzino ricambi) presso l'Area Tecnica di Pescara, con profilo professionale di operatore generico (par. 116);
- in data 10.04.2019 il lavoratore veniva quindi sottoposto a visita medica di idoneità e in quella sede veniva dichiarato idoneo alla mansione specifica di Addetto distributore pezzi magazzino;
- in data 08.05.2020 egli veniva giudicato idoneo, ma con limitazioni (no guida mezzi aziendali, no uso scale anche se basse, no MCC), alle attività di pulizia del piazzale;
pag. 3/9 - con ordine di servizio in pari data il lavoratore veniva trasferito presso la sede di Lanciano, località Torre della Madonna, con mansioni di operatore generico;
- in data 24.02.2021 egli veniva nuovamente sottoposto a visita d'idoneità per le mansioni di addetto alla piccola manutenzione e veniva dichiarato idoneo con prescrizioni (no uso scale, no pesi superiori ai 5 kg);
- in data 12.05.2021 veniva sottoposto a visita sanitaria all'esito della quale il medico competente lo dichiarava temporaneamente non idoneo alla mansione di operatore generico e, dunque, non idoneo neppure all'attività di pulizia del piazzale;
- in data 28.03.2022 la struttura sanitaria di RFI lo giudicava “non idoneo a operaio generico in via definitiva”;
- tale giudizio veniva confermato, in data 30.03.2022, anche dal medico competente aziendale, che lo riteneva “non idoneo permanentemente” alla mansione specifica di addetto alla piccola manutenzione;
- con comunicazione del 01.06.2022 – come già sopra anticipato - veniva disposto l'esonero definitivo del lavoratore dal servizio per inidoneità, con decorrenza dal 22.06.2022 (cfr. allegato 22 al fascicolo TUA della fase sommaria), stante l'assenza di posti disponibili in organico, in ragione del fabbisogno organizzativo aziendale previsto dal Dipartimento Infrastrutture Trasporti della Regione Abruzzo, per assegnare il lavoratore ad altre attività.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi, in materia di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, per cui:
- come in ogni ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604 del 1966, l'onere della prova della sussistenza delle giustificazioni nell'esercizio del potere di recesso spetta al datore di lavoro a mente dell'art. 5 della stessa legge. Nella specie il datore di lavoro deve provare la sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore e l'impossibilità di ricollocarlo in altre posizioni lavorative per l'espletamento di mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute.
- spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. n. 27792 del 2017) e, trattandosi di prova negativa la stessa può essere fornita mediante la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018 e Cass. n. 23789 del 2019).
pag. 4/9 - in caso di lavoratore che si trovi in una condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione Europea, in applicazione dell'art. 3 comma 3 bis del D. Lgs. n. 216 del 2003, a questi tradizionali oneri si aggiunge quello distinto relativo all'adempimento dell'obbligo di “accomodamento ragionevole”, ossia di aver ricercato soluzioni ragionevoli che potessero evitare il licenziamento causato dalla disabilità, senza che sia richiesto al lavoratore un onere di collaborazione nell'individuazione delle possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro.
La Corte di Giustizia in particolare ha chiarito che il concetto di "soluzioni ragionevoli" deve essere inteso nel senso di eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione dei disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (sentenze dell'11 aprile 2013, HK C- Per_1
335/11 e C-337/11, punto 54; del 4 luglio 2013, Commissione/Italia, C-312/11, punto 59; dell'11 settembre 2019, DW, C- 397/18, punto 64).
L'art. 5 della direttiva Europea in materia conferma che il datore di lavoro è obbligato a ricercare soluzioni ragionevoli, salvo che i provvedimenti appropriati richiedano "un onere finanziario sproporzionato", specificando poi che "tale soluzione non è sproporzionata allorchè l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili". (..) non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro.
A tale riguardo, nel caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che il , nel CP_1 corso del rapporto di lavoro, ha ricoperto diverse posizioni, quali quelle di autista di bus, addetto alla portineria, addetto al servizio della biglietteria sugli autobus, all'attività di scassettamento e piccola manutenzione, addetto alla biglietteria presso la stazione, addetto al magazzino, addetto alle pulizie del piazzale.
La società appellante, con i motivi di gravame, ha anzitutto evidenziato l'impossibilità del repechage del dipendente, divenuto fisicamente inidoneo, per assenza di posti disponibili o di posti compatibili con le residue capacità lavorative, per come emergenti dal giudizio medico espresso, facendo riferimento alla incompatibilità delle mansioni di operaio con le limitazioni mediche previste, rilevando, in particolare che il , CP_1 all'atto del suo licenziamento, era inquadrato come Operatore Generico, par. 116 vigente CCNL autoferrotranvieri e svolgeva le mansioni di supporto alla manutenzione rotabili Lanciano presso la residenza di Lanciano e, ripercorrendo la declaratoria del profilo di Operatore Generico, evidenziando come lo stesso non risulta chiamato a svolgere attività di biglietteria e/o call center, riconducibili al profilo di Operatore della mobilità, ma mansioni più semplici e richiedenti competenze generiche. Esaminando
pag. 5/9 infatti il predetto profilo di Operatore della mobilità par. 138, la reclamante ha sottolineato come trattasi di profilo superiore rispetto a quello da ultimo attribuito al lavoratore, il che in re ipsa attesta che il lavoratore non è provvisto delle competenze per svolgere le mansioni di addetto al call center.
L'assunto non è condivisibile.
Non vi è dubbio che, in materia di onere di ricollocazione del lavoratore inidoneo – e quindi di sopravvenuta impossibilità della prestazione – l'onere datoriale di ricollocazione ha per oggetto mansioni equivalenti o, in subordine, anche inferiori. Nel caso di specie, ciò si è verificato quando il lavoratore, in possesso del parametro 158 all'atto dell'assunzione, è stato via via assegnato allo svolgimento di una serie di mansioni, così come sopra descritte, tutte riconducibili a parametri inferiori – rispettivamente al parametro 129 prima e 116 da ultimo – rispetto a quello 158 di appartenenza.
A tale riguardo, va osservato che le varie visite mediche, a cui il lavoratore è stato Parte sottoposto da , si sono rese necessarie a causa di continui mutamenti di mansioni, anche per trasferimenti, rilievi disciplinari ed altre esigenze, ad eccezione che nel febbraio 2016, quando lo stesso è rientrato in servizio, vittima di un incidente stradale e per questo è stato dichiarato non idoneo alla mansione specifica di operatore di esercizio.
Occorre a questo punto rilevare che, se è legittima la ricollocazione in mansioni inferiori, perché giustificata dalla sopravvenuta inidoneità del dipendente in quelle di appartenenza, tuttavia detta ricollocazione non comporta di per sé una modifica in peius dell'inquadramento contrattuale, mantenendo il lavoratore il quello di appartenenza salvo da parte sua, per necessità, lo svolgimento di mansioni inferiori.
In tal senso vanno intesi i provvedimenti con i quali la società ha proceduto alla ricollocazione del lavoratore dal profilo di operatore di esercizio parametro 158, rispettivamente a quello di collaboratore di esercizio parametro 129 e poi di operatore generico parametro 116, vale a dire unicamente con riferimento all'individuazione delle mansioni via via attribuite allo stesso, per effetto ed in conseguenza della sua inidoneità.
Nel caso in esame, dunque, provenendo il dal superiore parametro 158, non CP_1 sussiste alcun ostacolo nel prendere in considerazione lo svolgimento di mansioni corrispondenti al parametro 138 di Operatore della Mobilità, inferiore e non superiore a quello di inquadramento dello stesso, ferma restando la compatibilità delle predette mansioni con le sue condizioni di salute, compatibilità che, nella specie, non è contestata anzi è pacificamente riconosciuta.
Il documento Q allegato dalla datrice di lavoro – con riguardo all'organico aziendale al 31.5.2022 – riporta, per il suddetto parametro 138 profilo di Operatore della Mobilità, 48 unità di cui 6 adibiti alla attività di call center. L'Allegato 3 – 3a (Piano annuale analitico delle assunzioni/promozioni 2022-2024) pag. 76-83 esclude per il triennio pag. 6/9 2022-2024 in relazione al parametro 138 profilo Operatore della mobilità assunzioni interne o esterne e promozioni, ma, a pagina 22, prevede il potenziamento del call center.
Nel corso dell'udienza di comparizione delle parti, come peraltro risultante anche nell'atto di appello, il legale rappresentante della società reclamante ha riferito testualmente che “Per quanto riguarda i dati che emergono dal piano dell'azienda 2022/2024 si sottolinea che per quanto riguarda le mansioni di call center nel 2021 è stata pubblicata una manifestazione d'interesse per 4 operatori rispetto al quale il lavoratore non è stato preso in considerazione perchè non aveva il parametro richiesto”.
E' pur vero che solo in data 9.3.2022 veniva emesso l'Ods n. 101,recante i nominativi dei quattro lavoratori che venivano assegnati con contratto full time al Call Center di Pescara e che a quella data il era ancora formalmente idoneo e impiegato CP_1 nelle mansioni da ultimo svolte prima del licenziamento – infatti solamente il 28.3.2022 RFI lo dichiarava inidoneo alle mansioni di operaio generico, giudizio confermato il 30.03.2022 dal medico competente – tuttavia non può non rilevarsi come la richiesta di valutazione della idoneità del era stata già inoltrata in precedenza. Anzi, per CP_1 la precisione, in data 12 maggio 2021 il veniva sottoposto a visita sanitaria CP_1 all'esito della quale il medico competente già dichiarava il medesimo
“temporaneamente non idoneo” alla mansione di operatore generico e quindi non idoneo all'attività di pulizia del piazzale, come da certificato di idoneità del 20.05.2021 (Doc. 16 all. fascicolo fase sommaria).
Va inoltre aggiunto che se i posti di call center sono stati coperti appena prima della sopravvenuta inidoneità del occupati da addetti provenienti dalla CP_1 biglietteria, a copertura dei 4 pensionamenti previsti presso il call center stesso, contestualmente si è anche proceduto al passaggio da part time a full time dei restanti operatori in servizio presso la biglietteria.
L'ulteriore circostanza che, anche nel 2023, l'azienda ha emanato una nuova manifestazione di interesse, sebbene rivolta ai soli operatori della mobilità, per la copertura di un ulteriore posto resosi vacante presso il servizio di call center, assegnandovi l'unica persona che aveva presentato manifestazione d'interesse, offre dimostrazione del fatto che in tali avvicendamenti nella copertura dei posti del call center la datrice di lavoro bene avrebbe potuto considerare la posizione del , CP_1 il quale, con originario inquadramento nel parametro 158, bene avrebbe potuto trovare una giusta collocazione mediante ragionevoli aggiustamenti.
Non risulta peraltro che, rispetto al predetto, sia stata compiuta alcuna valutazione comparativa dei 4 addetti alla biglietteria che avevano formulato la manifestazione di interesse, affermando sbrigativamente l'azienda che il lavoratore non è stato preso in considerazione perchè non aveva il parametro richiesto.
pag. 7/9 Né è stata presa in considerazione l'eventualità che almeno un posto lasciato libero presso la biglietteria dagli operatori trasferiti al call center potesse essere rioccupato dal stesso. CP_1
Va infatti tenuto conto che la nozione di «soluzioni ragionevoli» fa riferimento a «provvedimenti appropriati» che il datore di lavoro è tenuto a prendere «in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione» e in conformità con il principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla nostra Carta Costituzionale all'art. 3, secondo comma.
L'accomodamento ragionevole rappresenta pertanto un obbligo di contenuto positivo che può richiedere una condotta attiva del datore in qualsivoglia fase del rapporto di lavoro.
La valutazione infatti deve avvenire a valle di tutti gli interessi coinvolti, in particolare quello del disabile a conservare un'occupazione confacente con il suo stato di salute e del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile per l'impresa e senza pregiudizio per altri lavoratori.
Nel caso in esame, neanche potrebbe ravvisarsi un pregiudizio per altri lavoratori, atteso che l'ulteriore intervenuto passaggio di alcuni da part time a full time, ha integrato semmai un evidente beneficio per gli interessati, rispetto alla loro condizione di partenza, sacrificando totalmente il posto di lavoro del . CP_1
Parte Neppure acquista rilevanza la nuova politica aziendale, asseritamente adottata da , cui pure si fa cenno nell'atto di appello – cioè di dare precedenza, con riguardo alla collocazione presso il servizio di Call Center, al personale proveniente dalla biglietteria, già inquadrato con par. 138 e profilo di operatore della mobilità, trattandosi di personale maggiormente qualificato e con esperienza nel contatto con il pubblico – in presenza di altro interesse, parimenti meritevole di tutela – in assenza di altre alternative – ad adibirvi lavoratori dichiarati inidonei, non risultando peraltro offerta alcuna prova circa la minore qualificazione o esperienza del stesso. CP_1
Correttamente dunque il primo giudice ha ritenuto che, essendo il datore di lavoro tenuto ad eseguire ogni possibile tentativo di adattamento organizzativo per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, nel caso concreto, “l'adibizione del ricorrente alle mansioni impiegatizie di addetto al call center, riconducibili al profilo di Operatore della mobilità, parametro 138 rappresenti accomodamento ragionevole, in quanto compatibile con le residue capacità lavorative dello stesso e non implicante un onere finanziario spropositato (la cui sussistenza peraltro non è stata specificamente dedotta dalla società a fronte delle deduzioni del lavoratore al riguardo), se si considera come in tale settore il piano programma per il triennio 2022-2024 prevede un potenziamento non comportante incrementi di organico. Si tratta, dunque, di una modifica organizzativa appropriata e ragionevole idonea a
pag. 8/9 salvaguardare il posto di lavoro del a fronte della quale vengono in esame CP_1 mere aspettative (e non diritti soggettivi) di aspiranti non specificamente individuati nel piano programma succitato”.
In definitiva pertanto il reclamo deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
PQM
- Rigetta il reclamo.
- Condanna alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473, Pt_1 oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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