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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R. N. G. 175/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 retti d dall'Avv. IA Broili del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori Email_1
e ; Email_2
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2
e dall entrambe del Foro di Trieste, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_3
Email_4
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: (da atto introduttivo):1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto fra i coniugi presso il Comune di FO di IP (GO) in data 27/09/1998, atto registrato al nr. 7 anno 1998, parte 2, serie B, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FO di IP di annotare l'emananda sentenza. 2) Disporre a carico della resistente l'assegno di Euro 350,00 mensili a favore del ricorrente quale concorso al mantenimento del figlio 3) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al Persona_1 pagamento delle spese straordinarie inere danna della convenuta al saldo delle spese di lite in caso di opposizione. (da prima memoria): 1) Dichiarare, anche ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto fra i coniugi presso il Comune di FO di IP (GO) in data 27/09/1998, atto registrato al nr. 7 anno 1998, parte 2, serie B,ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
1 FO di IP di annotare l'emananda sentenza. 2) Disporre, anche ex art. 473 bis 22 c.p.c. sentite le parti ed i difensori ed assunte sommarie informazioni mediante escussione/ascolto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a carico della resistente anche previa ordinanza in via temporanea ed urgente l'assegno Persona_1 di Euro 350,00 mensili a favore del ricorrente quale concorso al mantenimento del figlio residente Persona_1 presso il padre e 50% del pagamento delle spese straordinarie inerenti il figlio. 3) Rigettare, a c.p.c. ed anche previa revoca dell'assegno di mantenimento di cui alla omologata separazione, qualsivoglia domanda di natura economica e di assegno divorzile della convenuta nei riguardi del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che improvata ed inammissibile. 4) Con condanna della convenuta al saldo delle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria come da ricorso introduttivo dd. 27.2.2024 e memorie ex art. 473 bis c.p.c. dd. 09.05.2024 e dd. 13.06.2024.
Per parte convenuta: reietta ogni diversa contraria istanza, Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli odierni contraddittori, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare la dovuta annotazione, Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio se e in quanto ancora necessario, Porre a carico PE del l'onere del pagamento di un assegno divorzile in favor nvenuta nella misura di €450,00.- mensili, da PE rivalutarsi annualmente ex indici Istat. Con vittoria delle competenze professionali.
In via istruttoria Disporre l'interpello formale del ricorrente nonché Ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto nelle persone di (FO, via G. Oberdan 3), (Gorizia, via Testimone_1 Tes_2 CP_1
Garibaldi 22), (via Civi cone), IA ( Cor 39), Testimone_3 CP_1 Tes_4 (San Pier D'Isonzo via Pre Tita Falzari 5) sulle seguenti circostanze: 1) Vero che ha superato
[...] Persona_1 di stato e ottenuto l'iscrizione all'albo dei geometri nel 2023, giusto esito pubblicato d ciò preposta in data 2.12.23 e che, dimesso sub 11) viene esibito a conferma? 2) Vero che conseguita l'abilitazione professionale, PE ha concluso il proprio ciclo di studi perché determinato ad avviare la sua rofessionale? 3) Vero che è PE rimasto stabilmente convivente con la madre odierna convenuta sino al mese di marzo 2023? 4) Vero che a tutt'oggi PE frequenta e mantiene regolari contatti con la propria madre, ricevendo da quest'ultima il supporto che via via richied pasti, ecc.)? 5) Vero che nel 2023 sono intercorse tra gli odierni contraddittori le comunicazioni che, dimesse sub 10), vengono esibite a conferma? 6)Vero che la convenuta, diplomatasi presso l'istituto magistrale, nella seconda metà degli anni '90 ha concordato con l'allora suo fidanzato, poi coniuge odierno ricorrente, di svolgere lavori impiegatizi quali la commessa e\o la cassiera anziché dedicarsi alla carriera di insegnante, così da dedicare il proprio tempo libero alla cura e alle necessità della famiglia che si stavano accingendo a creare? 7)Vero che nel 2014, ovvero dopo aver formalizzato la separazione dal coniuge, ha iniziato ad effettuare supplenze a scuola, ottenendo l'assunzione a tempo indeterminato nel 2021? Controparte_1 8)Vero che in costanza di unione coniugale il agente di commercio era quotidianamente impegnato a PE CP_2 raggiungere i propri clienti nelle zone assegnategli enezia Giulia e Vene cui usciva quotidianamente da casa verso le ore 7.00 e vi faceva rientro non prima dell'ora di cena? 9) Vero che nelle giornate di sabato e domenica il PE lavorava in casa (predisponeva preventivi, perfezionava ordini, si relazionava con la casa madre, ecc.), declinando gli parenti e amici sia per effettuare gite fuori porta piuttosto che per organizzare incontri conviviali? 10) Vero che CP_1 si occupava della famiglia e del figlio quando non impegnata al lavoro, gestiva la quotidianità domestica, a
[...] alle feste e agli allenamenti sportivi, interloquiva con gli insegnanti, ecc., il tutto in alternanza con il coniuge se e in PE est'ultimo era presente 11) Vero che nel 2005 la convenuta si è sottoposta ai trattamenti sanitari -sia chirurgici che terapeutici- prescrittile in conseguenza del diagnosticato carcinoma, giusta documentazione dimessa sub 15) e qui esibita a conferma? 12) Vero che i nonni paterni e materni si alternavano nell'accudire quando entrambi i genitori erano PE impegnati al lavoro? 13) Vero che nel 2012, a separazione formalizzata, si è iscritta nelle liste di accesso Controparte_1 alle supplenze per le scuole primarie? 14) Vero che dal 2012 al 2022 tata ripetutamente definita dal Controparte_1 coniuge, sia telefonicamente che di persona piuttosto che a mezzo messaggi, oltrechè per il tramite del figlio una PE
“parassita” una “persona che dovrebbe vergognarsi” per non avere la dignità di liberare l'ex casa coniug hè di affrancarsi economicamente? 15) Vero che nell'ottobre 2021 ha inoltrato alla convenuta i messaggi che, Parte_1 prodotti sub 17), vengono esibiti a conferma? 16) Vero che i ienato l'immobile di via Curiel in San Pier PE d'Isonzo al prezzo di €250.000,00.- giusto contratto che, dimesso sub 16), viene esibito a conferma? 17) Vero che l'ex casa coniugale, casa indipendente con giardino sita in via Curiel 15 a San Pier d'Isonzo, è stata posta in vendita dal per PE il tramite di agenzie immobiliari locali sin dal 2012? 18) Vero che, appresa la notizia della messa in vendita della casa coniugale, la convenuta affermava di essere in ansia per la precarietà della sua condizione abitativa e di temere di esser costretta
2 a liberare l'immobile senza aver reperito altra soluzione abitativa? 19) Vero che negli anni di separazione la convenuta reiteratamente richiedeva al coniuge di indicarle il termine entro il quale avrebbe dovuto rilasciare l'immobile, così da poter reperire altra soluzione abitativa, richieste rimaste tutte senza risposta? In denegata ipotesi di ammissione anche solo parziale della prova testimoniale articolata da parte ricorrente si chiede di essere ammessi a prova contraria a mezzo dei testi indicati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1 da li ritto nei registri di detto Comune all'anno 1998, n. 7, parte 2, serie B). Dall'unione coniugale è nato (n. il 03/04/2001 a Gorizia). Persona_1
Le parti, comparse all'udienza presidenziale del 03/10/2012, si sono separate alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Gorizia del 26/10/2012.
Con ricorso depositato in data 04/03/2024 ha allegato: a) di abitare a Ronchi dei Parte_1 Legionari unitamente alla nuova compagna e al figlio b) che Controparte_3 PE CP_1 vive nell'abitazione di propria pro d'Isonzo, ssa è co
[...] altro immobile e che la stessa è economicamente autosufficiente, essendo insegnante di ruolo e guadagnando uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, c) di essersi occupato durante il matrimonio dell'educazione e della gestione del figlio anche grazie all'aiuto dei propri genitori, modificando PE anche la propria occupazione lavorativa, i dosi con gli insegnanti di durante il percorso PE scolastico del figlio e seguendo questi anche nelle attività sportive;
d) che durante Controparte_1 il matrimonio ha continuato a lavorare, senza prodigarsi nelle faccende fa
Sulla scorta di tali allegazioni il ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissasse un contributo, a proprio favore e a carico della resistente, per il mantenimento del figlio (individuato nella misura di € 350,00 mensili), oltre al pagamento delle PE spese straordinarie al 50
Notificato il decreto e il ricorso, si è costituita in giudizio la quale, nulla Controparte_1 opponendo in merito alla domanda divorzile, ha allegato: a) ch te completato il PE proprio percorso di studi, conseguendo nel 2023 l'abilitazione di Geometra e che, benché lo stesso risiede presso l'abitazione paterna, frequenta liberamente entrambi i genitori, ricevendo da entrambi supporto economico;
b) negando la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente della vita matrimoniale, che il ricorrente dopo la nascita di avviava un'attività di agente di commercio, concordando con la PE resistente che la stessa si sarebbe dedicata alle cure familiari, pur mantenendo un lavoro part time; c) che ciò ha permesso a di dedicarsi con successo al proprio lavoro mentre Parte_1 CP_1 si dedicava al figlio;
d) che i genitori si dedicavano alternativamente alle incombenze familiari e
[...]
e si occupava di seguire nella scuola, nello sport e di Controparte_1 PE accompagnare il figlio alle visite mediche;
e) di aver lavorato, in costanza di matrimonio, tramite impieghi part time e che le principali risorse della famiglia provenivano dall'attività lavorativa del ricorrente, tanto che in sede di separazione consensuale veniva previsto a favore della resistente un cospicuo assegno di mantenimento e altre condizioni economiche favorevoli, alcune delle quali (la distribuzione del prezzo di vendita della casa famigliare come prevista) non sono state integralmente rispettate.
Sulla scorta di tali allegazioni la resistente ha chiesto il rigetto della domanda di contributo al mantenimento del figlio in favore del ricorrente e ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di
€ 450,00 mensili;
Nella propria prima memoria istruttoria il ricorrente ha contestato le allegazioni di controparte, allegando: a) come il figlio risieda stabilmente presso il padre dall'ottobre 2022 e intrattenendosi per i PE pasti, ad eccezione delle volte in cui si reca a dormire dallo zio paterno o dalla propria fidanzata, Per_2 come abbia raramente pernottato presso la madre;
b) come la nte sia economicamente autosufficiente;
c) come la stessa abbia sempre lavorato in costanza di matrimonio anche dopo la nascita del figlio senza rinunciare allo sviluppo della propria carriera per dedicarsi al ménage famigliare, al PE
3 quale provvedevano la di lui madre o una collaboratrice domestica;
c) che in merito Parte_1 al mancato rispetto degli accordi di separazione rispetto alla vendita dell'immobile, CP_1 aveva convenuto in giudizio a norma dell'art. 1183, risulta
[...] Parte_1 tanto in primo grado, giusto decreto del 05/07/2019, quanto in appello in data 09/12/2019; d) che al termine delle vicende giudiziarie le parti sottoscrivevano un accordo transattivo in data 21/12/2022, con il versamento, da parte di e in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
60.000,00.
Comparsi i coniugi all'udienza del 19/06/2024, sentite le parti, il Giudice istruttore, ad esito della stessa, in via provvisoria, ha revocato il contributo al mantenimento a carico di e a favore della Parte_1 madre. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenuta la causa sufficientemente istruita, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e, precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa è stata rimessa in collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. per il suo intervento nel presente giudizio.
2. Il ricorso promosso da merita accoglimento nei termini che seguono. Parte_1
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi, comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale all'udienza ex 711 c.p.c., si sono separati il 03/10/2012e la separazione è stata omologata con decreto del 26/10/2012del Tribunale di Gorizia.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, ampiamente protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
A ciò si aggiunga e vivono separati da oltre dieci anni e Parte_1 Controparte_1 hanno manifestato, nel presente giudizio, la comune volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale che ancora li lega: deve pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sul contributo al mantenimento del figlio maggiorenne PE
Sul punto, il Collegio condivide il principio, espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. (cfr. Cass. Civ., sez. I, n.8892/2024). Si ritiene poi come, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, posto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (così Cass. Civ., Sez. I, n.5177/2024).
Nel caso di spece, si osserva in primo luogo come abbia compiuto da poco i 24 anni e Persona_1 abbia completato con successo da qualche hann so di studi, conseguendo nel 2023 l'abilitazione allo svolgimento della professione di geometra, iscrivendosi all'albo dei geometri di Gorizia. Tuttavia, lo stesso non ha ancora iniziato la propria attività professionale e attualmente si sta specializzando quale certificatore APE, dopo aver effettuato un periodo di tirocinio/praticantato.
4 Deve ritenersi che, nel caso di specie, non abbia ancora raggiunto la propria Persona_1 indipendenza economica. Sul punto si osserva come, in talune occasioni, la Giurisprudenza abbia statuito come l'iscrizione all'albo professionale sia indice di intervenuta autosufficienza economica (si richiama sul punto l'ordinanza della Cass. 11472/2021). Occorre tuttavia osservare come il caso oggetto della pronuncia richiamata avesse per oggetto un figlio maggiorenne dell'età di anni 32 da poco abilitato alla professione forense, il quale godeva altresì di un tenore di vita molto elevato (possedeva auto di lusso ed era titolare di una ditta individuale).
Nel caso di specie, invece, si ritiene che, sebbene abbia completato con successo il Persona_1 proprio percorso di studi, abilitandosi poi quale g albo, non abbia ancora del tutto raggiunto la propria autosufficienza economica e che tale situazione non sia imputabile ad una sua inerzia, posto che lo stesso si è attivato diligentemente per conseguire ulteriori abilitazioni al fine di espandere progressivamente le proprie opportunità lavorative. Si deve infatti ritenere, tenuto conto delle condizioni del mercato di lavoro attuali e delle contingenze storiche, che la mera abilitazione professionale non sia di per sé idonea a decretare l'indipendenza economica di un giovane professionista neo-abilitato, atteso che, nell'ambito di qualsiasi libera professione, sovente emergono difficoltà nella fase iniziale legate ai costi di avviamento e al reperimento di una propria clientela. Certo è che tale situazione – come del resto evidenziato nella pronuncia citata – non può protrarsi per troppi anni dal raggiungimento della maggiore età e dal conseguimento del titolo abilitativo.
Ciò chiarito, ritenuti nel caso di specie i presupposti per riconoscere il diritto al mantenimento di PE
si rammenta come Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il
[...] nto del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. Civ., Sez. I, n. 14371/2024).
Sul punto, si osserva come dalle risultanze processuali sebbene frequenti liberamente la madre, PE risulta abitare stabilmente con il padre, il quale provvede al mantenimento diretto del giovane.
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, si osserva come
[...] svolga la professione di agente di commercio, con redditi variabili (reddito netto per anno 2023 Pt_1 120.000,00€, circa € 80.000 per il 2022 e circa € 63.000,00 per il 2021) e sia comproprietario, unitamente all'attuale compagna, dell'immobile in cui vive, pagando altresì mensilmente la rata di mutuo. Dall'estratto di conto corrente dimesso emerge un saldo finale, al 2023, di circa € 50.000 (saldo iniziale € 35.000,00 circa)
Di contro, lavora come insegnante presso una scuola primaria in provincia di Controparte_1 Udine, guadagnando uno stipendio mensile di circa €1.500,00, è proprietaria dell'immobile in cui vive ed è onerata del pagamento di una rata di mutuo di circa € 400,00. Gode inoltre di un saldo conto corrente pari a circa € 13.000,00.
Considerata la collocazione prevalente del figlio presso il padre e alla luce della evidente PE sperequazione reddituale ed economica tra i genitori, si ritiene che debba essere posto un contributo per il mantenimento ordinario del figlio a carico di e a favore di Controparte_1 Parte_1 nella misura di € 150,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Per le stesse ragioni, le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre.
5 Sull'assegno divorzile
Giova premettere che il Tribunale fa proprio e condivide il principio di diritto espresso, all'esito di una pregevole ricostruzione dogmatica, nella nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite he ha affermato come Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., SS. UU., n. 18287/2018).
Si ritiene dunque che l'istituto dell'assegno divorzile svolga la duplice funzione – discendente direttamente dai principi costituzionali di solidarietà sociale – assistenziale (destinata a valere dove la situazione economica e patrimoniale di uno dei coniugi divorziandi non garantisce allo stesso l'autosufficienza) e compensativa (volta in qualche modo a risarcire il coniuge rimasto più debole del sacrificio delle proprio sacrificio professionale finalizzato alla costruzione del tenore di vita famigliare in costanza di matrimonio).
In merito alla riconosciuta funzione assistenziale riconosciuta all'istituto, la Giurisprudenza ha poi chiarito come la stessa comporti la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, n. 3015/2018). Si ritiene poi, che sulla base dei canoni che regolamentano l'onere della prova, debba essere il coniuge richiedente, per il principio di auto responsabilità economica, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica.
In merito alla seconda delle due funzioni individuate, la Giurisprudenza della Cassazione ha avuto poi modo di approfondirne i presupposti, precisando come il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 29920/2022).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate al caso di specie, deve in prima battuta escludersi la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, richiesto in via riconvenzionale dalla resistente nella sua componente assistenziale, atteso che la stessa, come sopra Parte_2 ricostruito, gode di redditi propri idonei a garantirle una esistenza dignitosa, disponendo la stessa altresì di un immobile di proprietà in cui vive.
Circa il presupposto perequativo-compensativo, parimenti mil collegio ritiene insussistenti i presupposti. Nel giudizio è emerso infatti come, in costanza di unione matrimoniale, abbia comunque svolto, con continuità, attività lavorativa (cfr. doc. 14 prodotto da parte resistente), mantenendo redditi analoghi a quelli goduti nel periodo precedente al matrimonio. Inoltre, la richiedente non ha offerto adeguata prova di come il ménage familiare avesse comportato per la stessa la rinuncia ad occasioni lavorative particolari o più remunerative rispetto al percorso professionale formativo precedente.
Pertanto, si ritiene che debba essere rigettata la domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
6 A fronte del valore indeterminato della causa e della sua complessità, si ritiene di applicare i parametri medi dello scaglione di riferimento compreso tra il valore di € 5.200 e € 26.000.
A fronte del riconoscimento di un contributo al mantenimento in misura inferiore di quanto richiesto di parte ricorrente, risultata vittoriosa sul punto, e del rigetto della domanda di assegno divorzile, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, rimanendo i restanti due terzi a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
27/09/1998 in FO IP (atto trascritto nei regi l CP_1 n. 7, parte 2, serie B);
Pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1 non economicamente autosufficiente e a favore di la somma Persona_1 Parte_1 mensile di € 150,00, soggetta a rivalut ersarsi in via a 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste per il 30% a carico di e per il 70% a carico di Controparte_1 [...]
Pt_1
Rigetta la domanda di assegno divorzile svolta da Controparte_1
Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano, previa p 3.384,67 per i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, se e come dovute.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 175/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 retti d dall'Avv. IA Broili del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori Email_1
e ; Email_2
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2
e dall entrambe del Foro di Trieste, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_3
Email_4
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: (da atto introduttivo):1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto fra i coniugi presso il Comune di FO di IP (GO) in data 27/09/1998, atto registrato al nr. 7 anno 1998, parte 2, serie B, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FO di IP di annotare l'emananda sentenza. 2) Disporre a carico della resistente l'assegno di Euro 350,00 mensili a favore del ricorrente quale concorso al mantenimento del figlio 3) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al Persona_1 pagamento delle spese straordinarie inere danna della convenuta al saldo delle spese di lite in caso di opposizione. (da prima memoria): 1) Dichiarare, anche ex art. 473 bis nr. 22 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto fra i coniugi presso il Comune di FO di IP (GO) in data 27/09/1998, atto registrato al nr. 7 anno 1998, parte 2, serie B,ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
1 FO di IP di annotare l'emananda sentenza. 2) Disporre, anche ex art. 473 bis 22 c.p.c. sentite le parti ed i difensori ed assunte sommarie informazioni mediante escussione/ascolto del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente a carico della resistente anche previa ordinanza in via temporanea ed urgente l'assegno Persona_1 di Euro 350,00 mensili a favore del ricorrente quale concorso al mantenimento del figlio residente Persona_1 presso il padre e 50% del pagamento delle spese straordinarie inerenti il figlio. 3) Rigettare, a c.p.c. ed anche previa revoca dell'assegno di mantenimento di cui alla omologata separazione, qualsivoglia domanda di natura economica e di assegno divorzile della convenuta nei riguardi del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che improvata ed inammissibile. 4) Con condanna della convenuta al saldo delle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria come da ricorso introduttivo dd. 27.2.2024 e memorie ex art. 473 bis c.p.c. dd. 09.05.2024 e dd. 13.06.2024.
Per parte convenuta: reietta ogni diversa contraria istanza, Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli odierni contraddittori, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare la dovuta annotazione, Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio se e in quanto ancora necessario, Porre a carico PE del l'onere del pagamento di un assegno divorzile in favor nvenuta nella misura di €450,00.- mensili, da PE rivalutarsi annualmente ex indici Istat. Con vittoria delle competenze professionali.
In via istruttoria Disporre l'interpello formale del ricorrente nonché Ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto nelle persone di (FO, via G. Oberdan 3), (Gorizia, via Testimone_1 Tes_2 CP_1
Garibaldi 22), (via Civi cone), IA ( Cor 39), Testimone_3 CP_1 Tes_4 (San Pier D'Isonzo via Pre Tita Falzari 5) sulle seguenti circostanze: 1) Vero che ha superato
[...] Persona_1 di stato e ottenuto l'iscrizione all'albo dei geometri nel 2023, giusto esito pubblicato d ciò preposta in data 2.12.23 e che, dimesso sub 11) viene esibito a conferma? 2) Vero che conseguita l'abilitazione professionale, PE ha concluso il proprio ciclo di studi perché determinato ad avviare la sua rofessionale? 3) Vero che è PE rimasto stabilmente convivente con la madre odierna convenuta sino al mese di marzo 2023? 4) Vero che a tutt'oggi PE frequenta e mantiene regolari contatti con la propria madre, ricevendo da quest'ultima il supporto che via via richied pasti, ecc.)? 5) Vero che nel 2023 sono intercorse tra gli odierni contraddittori le comunicazioni che, dimesse sub 10), vengono esibite a conferma? 6)Vero che la convenuta, diplomatasi presso l'istituto magistrale, nella seconda metà degli anni '90 ha concordato con l'allora suo fidanzato, poi coniuge odierno ricorrente, di svolgere lavori impiegatizi quali la commessa e\o la cassiera anziché dedicarsi alla carriera di insegnante, così da dedicare il proprio tempo libero alla cura e alle necessità della famiglia che si stavano accingendo a creare? 7)Vero che nel 2014, ovvero dopo aver formalizzato la separazione dal coniuge, ha iniziato ad effettuare supplenze a scuola, ottenendo l'assunzione a tempo indeterminato nel 2021? Controparte_1 8)Vero che in costanza di unione coniugale il agente di commercio era quotidianamente impegnato a PE CP_2 raggiungere i propri clienti nelle zone assegnategli enezia Giulia e Vene cui usciva quotidianamente da casa verso le ore 7.00 e vi faceva rientro non prima dell'ora di cena? 9) Vero che nelle giornate di sabato e domenica il PE lavorava in casa (predisponeva preventivi, perfezionava ordini, si relazionava con la casa madre, ecc.), declinando gli parenti e amici sia per effettuare gite fuori porta piuttosto che per organizzare incontri conviviali? 10) Vero che CP_1 si occupava della famiglia e del figlio quando non impegnata al lavoro, gestiva la quotidianità domestica, a
[...] alle feste e agli allenamenti sportivi, interloquiva con gli insegnanti, ecc., il tutto in alternanza con il coniuge se e in PE est'ultimo era presente 11) Vero che nel 2005 la convenuta si è sottoposta ai trattamenti sanitari -sia chirurgici che terapeutici- prescrittile in conseguenza del diagnosticato carcinoma, giusta documentazione dimessa sub 15) e qui esibita a conferma? 12) Vero che i nonni paterni e materni si alternavano nell'accudire quando entrambi i genitori erano PE impegnati al lavoro? 13) Vero che nel 2012, a separazione formalizzata, si è iscritta nelle liste di accesso Controparte_1 alle supplenze per le scuole primarie? 14) Vero che dal 2012 al 2022 tata ripetutamente definita dal Controparte_1 coniuge, sia telefonicamente che di persona piuttosto che a mezzo messaggi, oltrechè per il tramite del figlio una PE
“parassita” una “persona che dovrebbe vergognarsi” per non avere la dignità di liberare l'ex casa coniug hè di affrancarsi economicamente? 15) Vero che nell'ottobre 2021 ha inoltrato alla convenuta i messaggi che, Parte_1 prodotti sub 17), vengono esibiti a conferma? 16) Vero che i ienato l'immobile di via Curiel in San Pier PE d'Isonzo al prezzo di €250.000,00.- giusto contratto che, dimesso sub 16), viene esibito a conferma? 17) Vero che l'ex casa coniugale, casa indipendente con giardino sita in via Curiel 15 a San Pier d'Isonzo, è stata posta in vendita dal per PE il tramite di agenzie immobiliari locali sin dal 2012? 18) Vero che, appresa la notizia della messa in vendita della casa coniugale, la convenuta affermava di essere in ansia per la precarietà della sua condizione abitativa e di temere di esser costretta
2 a liberare l'immobile senza aver reperito altra soluzione abitativa? 19) Vero che negli anni di separazione la convenuta reiteratamente richiedeva al coniuge di indicarle il termine entro il quale avrebbe dovuto rilasciare l'immobile, così da poter reperire altra soluzione abitativa, richieste rimaste tutte senza risposta? In denegata ipotesi di ammissione anche solo parziale della prova testimoniale articolata da parte ricorrente si chiede di essere ammessi a prova contraria a mezzo dei testi indicati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1 da li ritto nei registri di detto Comune all'anno 1998, n. 7, parte 2, serie B). Dall'unione coniugale è nato (n. il 03/04/2001 a Gorizia). Persona_1
Le parti, comparse all'udienza presidenziale del 03/10/2012, si sono separate alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Gorizia del 26/10/2012.
Con ricorso depositato in data 04/03/2024 ha allegato: a) di abitare a Ronchi dei Parte_1 Legionari unitamente alla nuova compagna e al figlio b) che Controparte_3 PE CP_1 vive nell'abitazione di propria pro d'Isonzo, ssa è co
[...] altro immobile e che la stessa è economicamente autosufficiente, essendo insegnante di ruolo e guadagnando uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, c) di essersi occupato durante il matrimonio dell'educazione e della gestione del figlio anche grazie all'aiuto dei propri genitori, modificando PE anche la propria occupazione lavorativa, i dosi con gli insegnanti di durante il percorso PE scolastico del figlio e seguendo questi anche nelle attività sportive;
d) che durante Controparte_1 il matrimonio ha continuato a lavorare, senza prodigarsi nelle faccende fa
Sulla scorta di tali allegazioni il ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissasse un contributo, a proprio favore e a carico della resistente, per il mantenimento del figlio (individuato nella misura di € 350,00 mensili), oltre al pagamento delle PE spese straordinarie al 50
Notificato il decreto e il ricorso, si è costituita in giudizio la quale, nulla Controparte_1 opponendo in merito alla domanda divorzile, ha allegato: a) ch te completato il PE proprio percorso di studi, conseguendo nel 2023 l'abilitazione di Geometra e che, benché lo stesso risiede presso l'abitazione paterna, frequenta liberamente entrambi i genitori, ricevendo da entrambi supporto economico;
b) negando la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente della vita matrimoniale, che il ricorrente dopo la nascita di avviava un'attività di agente di commercio, concordando con la PE resistente che la stessa si sarebbe dedicata alle cure familiari, pur mantenendo un lavoro part time; c) che ciò ha permesso a di dedicarsi con successo al proprio lavoro mentre Parte_1 CP_1 si dedicava al figlio;
d) che i genitori si dedicavano alternativamente alle incombenze familiari e
[...]
e si occupava di seguire nella scuola, nello sport e di Controparte_1 PE accompagnare il figlio alle visite mediche;
e) di aver lavorato, in costanza di matrimonio, tramite impieghi part time e che le principali risorse della famiglia provenivano dall'attività lavorativa del ricorrente, tanto che in sede di separazione consensuale veniva previsto a favore della resistente un cospicuo assegno di mantenimento e altre condizioni economiche favorevoli, alcune delle quali (la distribuzione del prezzo di vendita della casa famigliare come prevista) non sono state integralmente rispettate.
Sulla scorta di tali allegazioni la resistente ha chiesto il rigetto della domanda di contributo al mantenimento del figlio in favore del ricorrente e ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di
€ 450,00 mensili;
Nella propria prima memoria istruttoria il ricorrente ha contestato le allegazioni di controparte, allegando: a) come il figlio risieda stabilmente presso il padre dall'ottobre 2022 e intrattenendosi per i PE pasti, ad eccezione delle volte in cui si reca a dormire dallo zio paterno o dalla propria fidanzata, Per_2 come abbia raramente pernottato presso la madre;
b) come la nte sia economicamente autosufficiente;
c) come la stessa abbia sempre lavorato in costanza di matrimonio anche dopo la nascita del figlio senza rinunciare allo sviluppo della propria carriera per dedicarsi al ménage famigliare, al PE
3 quale provvedevano la di lui madre o una collaboratrice domestica;
c) che in merito Parte_1 al mancato rispetto degli accordi di separazione rispetto alla vendita dell'immobile, CP_1 aveva convenuto in giudizio a norma dell'art. 1183, risulta
[...] Parte_1 tanto in primo grado, giusto decreto del 05/07/2019, quanto in appello in data 09/12/2019; d) che al termine delle vicende giudiziarie le parti sottoscrivevano un accordo transattivo in data 21/12/2022, con il versamento, da parte di e in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
60.000,00.
Comparsi i coniugi all'udienza del 19/06/2024, sentite le parti, il Giudice istruttore, ad esito della stessa, in via provvisoria, ha revocato il contributo al mantenimento a carico di e a favore della Parte_1 madre. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenuta la causa sufficientemente istruita, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e, precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa è stata rimessa in collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. per il suo intervento nel presente giudizio.
2. Il ricorso promosso da merita accoglimento nei termini che seguono. Parte_1
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi, comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale all'udienza ex 711 c.p.c., si sono separati il 03/10/2012e la separazione è stata omologata con decreto del 26/10/2012del Tribunale di Gorizia.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, ampiamente protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
A ciò si aggiunga e vivono separati da oltre dieci anni e Parte_1 Controparte_1 hanno manifestato, nel presente giudizio, la comune volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale che ancora li lega: deve pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sul contributo al mantenimento del figlio maggiorenne PE
Sul punto, il Collegio condivide il principio, espresso dalla giurisprudenza, secondo il quale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. (cfr. Cass. Civ., sez. I, n.8892/2024). Si ritiene poi come, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, posto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (così Cass. Civ., Sez. I, n.5177/2024).
Nel caso di spece, si osserva in primo luogo come abbia compiuto da poco i 24 anni e Persona_1 abbia completato con successo da qualche hann so di studi, conseguendo nel 2023 l'abilitazione allo svolgimento della professione di geometra, iscrivendosi all'albo dei geometri di Gorizia. Tuttavia, lo stesso non ha ancora iniziato la propria attività professionale e attualmente si sta specializzando quale certificatore APE, dopo aver effettuato un periodo di tirocinio/praticantato.
4 Deve ritenersi che, nel caso di specie, non abbia ancora raggiunto la propria Persona_1 indipendenza economica. Sul punto si osserva come, in talune occasioni, la Giurisprudenza abbia statuito come l'iscrizione all'albo professionale sia indice di intervenuta autosufficienza economica (si richiama sul punto l'ordinanza della Cass. 11472/2021). Occorre tuttavia osservare come il caso oggetto della pronuncia richiamata avesse per oggetto un figlio maggiorenne dell'età di anni 32 da poco abilitato alla professione forense, il quale godeva altresì di un tenore di vita molto elevato (possedeva auto di lusso ed era titolare di una ditta individuale).
Nel caso di specie, invece, si ritiene che, sebbene abbia completato con successo il Persona_1 proprio percorso di studi, abilitandosi poi quale g albo, non abbia ancora del tutto raggiunto la propria autosufficienza economica e che tale situazione non sia imputabile ad una sua inerzia, posto che lo stesso si è attivato diligentemente per conseguire ulteriori abilitazioni al fine di espandere progressivamente le proprie opportunità lavorative. Si deve infatti ritenere, tenuto conto delle condizioni del mercato di lavoro attuali e delle contingenze storiche, che la mera abilitazione professionale non sia di per sé idonea a decretare l'indipendenza economica di un giovane professionista neo-abilitato, atteso che, nell'ambito di qualsiasi libera professione, sovente emergono difficoltà nella fase iniziale legate ai costi di avviamento e al reperimento di una propria clientela. Certo è che tale situazione – come del resto evidenziato nella pronuncia citata – non può protrarsi per troppi anni dal raggiungimento della maggiore età e dal conseguimento del titolo abilitativo.
Ciò chiarito, ritenuti nel caso di specie i presupposti per riconoscere il diritto al mantenimento di PE
si rammenta come Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il
[...] nto del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. Civ., Sez. I, n. 14371/2024).
Sul punto, si osserva come dalle risultanze processuali sebbene frequenti liberamente la madre, PE risulta abitare stabilmente con il padre, il quale provvede al mantenimento diretto del giovane.
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, si osserva come
[...] svolga la professione di agente di commercio, con redditi variabili (reddito netto per anno 2023 Pt_1 120.000,00€, circa € 80.000 per il 2022 e circa € 63.000,00 per il 2021) e sia comproprietario, unitamente all'attuale compagna, dell'immobile in cui vive, pagando altresì mensilmente la rata di mutuo. Dall'estratto di conto corrente dimesso emerge un saldo finale, al 2023, di circa € 50.000 (saldo iniziale € 35.000,00 circa)
Di contro, lavora come insegnante presso una scuola primaria in provincia di Controparte_1 Udine, guadagnando uno stipendio mensile di circa €1.500,00, è proprietaria dell'immobile in cui vive ed è onerata del pagamento di una rata di mutuo di circa € 400,00. Gode inoltre di un saldo conto corrente pari a circa € 13.000,00.
Considerata la collocazione prevalente del figlio presso il padre e alla luce della evidente PE sperequazione reddituale ed economica tra i genitori, si ritiene che debba essere posto un contributo per il mantenimento ordinario del figlio a carico di e a favore di Controparte_1 Parte_1 nella misura di € 150,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Per le stesse ragioni, le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre.
5 Sull'assegno divorzile
Giova premettere che il Tribunale fa proprio e condivide il principio di diritto espresso, all'esito di una pregevole ricostruzione dogmatica, nella nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite he ha affermato come Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., SS. UU., n. 18287/2018).
Si ritiene dunque che l'istituto dell'assegno divorzile svolga la duplice funzione – discendente direttamente dai principi costituzionali di solidarietà sociale – assistenziale (destinata a valere dove la situazione economica e patrimoniale di uno dei coniugi divorziandi non garantisce allo stesso l'autosufficienza) e compensativa (volta in qualche modo a risarcire il coniuge rimasto più debole del sacrificio delle proprio sacrificio professionale finalizzato alla costruzione del tenore di vita famigliare in costanza di matrimonio).
In merito alla riconosciuta funzione assistenziale riconosciuta all'istituto, la Giurisprudenza ha poi chiarito come la stessa comporti la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, n. 3015/2018). Si ritiene poi, che sulla base dei canoni che regolamentano l'onere della prova, debba essere il coniuge richiedente, per il principio di auto responsabilità economica, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica.
In merito alla seconda delle due funzioni individuate, la Giurisprudenza della Cassazione ha avuto poi modo di approfondirne i presupposti, precisando come il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 29920/2022).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate al caso di specie, deve in prima battuta escludersi la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, richiesto in via riconvenzionale dalla resistente nella sua componente assistenziale, atteso che la stessa, come sopra Parte_2 ricostruito, gode di redditi propri idonei a garantirle una esistenza dignitosa, disponendo la stessa altresì di un immobile di proprietà in cui vive.
Circa il presupposto perequativo-compensativo, parimenti mil collegio ritiene insussistenti i presupposti. Nel giudizio è emerso infatti come, in costanza di unione matrimoniale, abbia comunque svolto, con continuità, attività lavorativa (cfr. doc. 14 prodotto da parte resistente), mantenendo redditi analoghi a quelli goduti nel periodo precedente al matrimonio. Inoltre, la richiedente non ha offerto adeguata prova di come il ménage familiare avesse comportato per la stessa la rinuncia ad occasioni lavorative particolari o più remunerative rispetto al percorso professionale formativo precedente.
Pertanto, si ritiene che debba essere rigettata la domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
6 A fronte del valore indeterminato della causa e della sua complessità, si ritiene di applicare i parametri medi dello scaglione di riferimento compreso tra il valore di € 5.200 e € 26.000.
A fronte del riconoscimento di un contributo al mantenimento in misura inferiore di quanto richiesto di parte ricorrente, risultata vittoriosa sul punto, e del rigetto della domanda di assegno divorzile, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, rimanendo i restanti due terzi a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
27/09/1998 in FO IP (atto trascritto nei regi l CP_1 n. 7, parte 2, serie B);
Pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1 non economicamente autosufficiente e a favore di la somma Persona_1 Parte_1 mensile di € 150,00, soggetta a rivalut ersarsi in via a 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste per il 30% a carico di e per il 70% a carico di Controparte_1 [...]
Pt_1
Rigetta la domanda di assegno divorzile svolta da Controparte_1
Condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano, previa p 3.384,67 per i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, se e come dovute.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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