Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'udienza del 23 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 455/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, nato a [...] il [...] – CF. Parte_1
– ed ivi residente in [...] rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Valentina Maria Siclari, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in alla Via Alimena, in persona del Commissario Straordinario, legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino, giusta procura in atti;
-resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.01.2022, il ricorrente in epigrafe lamentava il mancato pagamento -da parte dell' della remunerazione prevista per i CP_2 turni di guardia festivi svolti dal ricorrente ex art. 26 co. 5 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 triennio 2016 -2018. In particolare, deduceva:
- di prestare la propria attività lavorativa presso l' Controparte_1 in qualità di Dirigente Medico presso lo Spoke Corigliano -Rossano U.O. C di Anestesia e Rianimazione;
- che l'azienda retribuiva i suddetti turni nella misura di €. 17,82 per ogni turno anziché nella misura di euro 100,00 per come previsto dal contratto 2016-2018 siglato in data 19.12.2019 art.26 comma 5; Eccepiva, pertanto, di aver diritto all'adeguamento della retribuzione, nella misura di € 1.900,00, al netto di quanto già corrisposto dalla resistente. Si costituiva in giudizio l' che contestava con varie argomentazioni la CP_3 domanda del ricorrente. In particolare, evidenziava di aver corrisposto le somme dovute per le guardie notturne (pari ad € 100,00) e la somma di € 17,82 per il lavoro reso nei giorni festivi. Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza, senza necessità di attività istruttoria, all'esito della discussione delle parti.
******* Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. La causa concerne il preteso diritto ad ottenere il pagamento della remunerazione prevista per i turni di guardia festivi svolti dal ricorrente ex art. 26 co. 5 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 triennio 2016 -2018. Sul punto si osserva come il thema decidendum riguardi la corretta applicazione del CCNL area sanità triennio 2016-2018 del 19/12/2019, che all'art. 26 comma 5, prevede che “la remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda (…) è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario o fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1 (indennità per servizio notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia”. Dalla lettura del suddetto articolo appare inequivocabile, non prestandosi alla possibilità di diversa interpretazione, il fatto che anche la remunerazione delle guardie festive e non solo quelle notturne sia pari ad euro 100,00 per tutti i reparti ed euro 120,00 per i medesimi turni svolti in Pronto soccorso. Difatti, come si evince dalle buste paga prodotte in atti, la stessa azienda riconosce ai dirigenti medici in servizio presso tutte le unità operative la remunerazione di euro 100,00 per ogni turno notturno come previsto dal CCNL. Tuttavia, la stessa azienda risulta non aver riconosciuto, al pari del turno notturno, la remunerazione del turno di guardia festivo contemplato anch'esso nell'art. 26 co 5 e riconoscendo solo l'indennità di turno di euro 17,82 prevista dall'art. 98 co. 2 del medesimo contratto, che deve essere invece, cumulata con la remunerazione prevista nel citato art. 26 co.
5. Alla luce di ciò, la linea difensiva dell' non coglie nel segno: la norma è chiara nel prevedere che debba essere corrisposta la somma aggiuntiva di € 100,00 sia per le guardie notturne (circostanza che l' conferma essere avvenuta e non contestata dal ricorrente) sia per le guardie rese in giorni festivi, per le quali l' sostiene di aver corrisposto la minor somma di € 17,82. Quanto alla prova dei turni espletati, questa risulta fornita dal ricorrente con la produzione in atti delle buste paga, che costituiscono documento ufficiale rilasciato al lavoratore dal suo datore di lavoro, dalle quali si evince non solo il numero dei turni di guardia festivi svolti ma anche la remunerazione erogata al turno stesso da parte dell'azienda, ovvero viene corrisposta la sola indennità per ogni turno pari ad euro 17,82, prevista dall'art. 98 comma 2 del medesimo CCNL, in luogo delle euro 100,00 per tutti i reparti ed euro 120,00 per i medesimi turni svolti in Pronto soccorso, previste da contratto art.26 comma 5. La circostanza risulta confermata, peraltro, dalla stessa produzione documentale offerta dall' Quanto all'eccezione sollevata dall' con riferimento alla mancata predisposizione del tetto massimo entro cui effettuare le guardie festive e notturne, deve evidenziarsi che la mancata previsione del predetto tetto non può incidere sulla remunerazione dei turni, peraltro contrattualmente prevista. In ogni caso va evidenziato che i turni notturni, per espressa ammissione dell'azienda sanitaria sono stati corrisposti nella misura indicata da contratto di € 100,00, con conseguente possibilità da parte della resistente di corrispondere il dovuto anche per i turni svolti nei giorni festivi. Quanto al conteggio delle somme pretese in questa sede di giudizio, l' non contesta specificamente le somme richieste, limitandosi a sostenere di aver corrisposto il dovuto per ogni mese. Ma come detto, dalla documentazione depositata risulta che le somme corrisposte per i turni di guardia festivi siano state pari alla somma di € 17,82 in luogo della maggiore di € 100,00 per turno, con conseguente accoglimento del ricorso anche in unto di quantificazione, non essendo stata formulata alcuna specifica contestazione dei conteggi, che risultano, peraltro, corretti. La domanda deve, quindi, essere accolta con condanna dell' convenuta al CP_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.900,00. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in considerazione del basso grado di complessità della materia trattata, nonché della totale assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'adeguamento Parte_1 retributivo per le presenze di servizio dei turni di guardia fe l gennaio 2020 a novembre 2020; - per l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrispondere al Controparte_3 ricorrente la somma lora di € 1.900,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo per il periodo gennaio 2020 – novembre 2020;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, le spese di lite, che si Controparte_4 liquidano in compl ompensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge. Castrovillari, 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone