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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente
Opp.D.I n. SENTENZA 1416/22
nella causa civile iscritta al n.5121/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difeso daIl'Avv. Giuseppe Gravilli Parte_1
mandato in atti
Attrice opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pietro Sidoti mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo ex art.650 c.p.c. del
17.07.2014 regolarmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1416/22 avente ad oggetto pagamento retei finanziamento insoluti.
Sostanzialmente parte opponente eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito asseriva l'estinzione del diritto per intervenuto pagamento transattivo.
Con comparsa di risposta si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall'
opponente. 2
Deduceva la società opposta che a seguito dell'apparente inadempimento della opponente si vedeva costretta a tutelare le proprie ragioni creditorie in via monitoria, mediante la richiesta del decreto ingiuntivo in oggetto (
n.1416/22) regolarmente notificato, non opposto, e conseguentemente munito di formula esecutiva.
Con atto di precetto del 14.09.2023 e successivo pignoramento presso terzi del 05.12.2023 veniva portato ad esecuzione il predetto decreto ingiuntivo.
Tuttavia, a seguito delle difese della parte opponente con atto del 26.09.2024
la intrapresa procedura esecutiva veniva abbandonata.
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali,
veniva rinviata all'udienza del 16.06.2025 per la discussione
Motivi della decisione
L'opponente, con l'opposizione proposta, di fatto contestava la regolarità
della notifica del decreto ingiuntivo , mentre, nel merito asseriva l'avvento pagamento delle somme portate dal provvedimento monitorio in quanto oggetto di precedente decreto ingiuntivo (n.550/2015) conclusasi con atto di transazione a cui veniva dato regolare adempimento con il pagamento di quanto stabilito a totale definizione della transazione stessa .
Versava in atti atto di transazione del 17.03.2017 e n.9 copie bonifici attestanti il pagamento di quanto portato nel predetto atto di transazione (
€.7.000,00=)
La società opposta, versava in atti atto di rinuncia alla procedura esecutiva n.595/ 2024 intrapresa con il decreto ingiuntivo in oggetto n.1416/22.
La dichiarata rinuncia alla procedura esecutiva, da parte della società opposta,
rende superfluo l'esame delle eccezioni e questioni, 3
pure sollevate dalle parti e fa venir meno venir meno l'interesse ad una pronuncia da parte di questo Giudicante pertanto, viene dichiarata la cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, il comportamento tenuto dalle parti processuali giustificano la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza deduzione ed eccezione disattesa cosi provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto Ingiuntivo n.1416/2022 del 06.07.2022
3) dichiara l'estinzione del giudizio.
4) Spese compensate.
Lecce, 16.06.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente
Opp.D.I n. SENTENZA 1416/22
nella causa civile iscritta al n.5121/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difeso daIl'Avv. Giuseppe Gravilli Parte_1
mandato in atti
Attrice opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pietro Sidoti mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo ex art.650 c.p.c. del
17.07.2014 regolarmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1416/22 avente ad oggetto pagamento retei finanziamento insoluti.
Sostanzialmente parte opponente eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito asseriva l'estinzione del diritto per intervenuto pagamento transattivo.
Con comparsa di risposta si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall'
opponente. 2
Deduceva la società opposta che a seguito dell'apparente inadempimento della opponente si vedeva costretta a tutelare le proprie ragioni creditorie in via monitoria, mediante la richiesta del decreto ingiuntivo in oggetto (
n.1416/22) regolarmente notificato, non opposto, e conseguentemente munito di formula esecutiva.
Con atto di precetto del 14.09.2023 e successivo pignoramento presso terzi del 05.12.2023 veniva portato ad esecuzione il predetto decreto ingiuntivo.
Tuttavia, a seguito delle difese della parte opponente con atto del 26.09.2024
la intrapresa procedura esecutiva veniva abbandonata.
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali,
veniva rinviata all'udienza del 16.06.2025 per la discussione
Motivi della decisione
L'opponente, con l'opposizione proposta, di fatto contestava la regolarità
della notifica del decreto ingiuntivo , mentre, nel merito asseriva l'avvento pagamento delle somme portate dal provvedimento monitorio in quanto oggetto di precedente decreto ingiuntivo (n.550/2015) conclusasi con atto di transazione a cui veniva dato regolare adempimento con il pagamento di quanto stabilito a totale definizione della transazione stessa .
Versava in atti atto di transazione del 17.03.2017 e n.9 copie bonifici attestanti il pagamento di quanto portato nel predetto atto di transazione (
€.7.000,00=)
La società opposta, versava in atti atto di rinuncia alla procedura esecutiva n.595/ 2024 intrapresa con il decreto ingiuntivo in oggetto n.1416/22.
La dichiarata rinuncia alla procedura esecutiva, da parte della società opposta,
rende superfluo l'esame delle eccezioni e questioni, 3
pure sollevate dalle parti e fa venir meno venir meno l'interesse ad una pronuncia da parte di questo Giudicante pertanto, viene dichiarata la cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, il comportamento tenuto dalle parti processuali giustificano la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza deduzione ed eccezione disattesa cosi provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto Ingiuntivo n.1416/2022 del 06.07.2022
3) dichiara l'estinzione del giudizio.
4) Spese compensate.
Lecce, 16.06.2025 Il G.O. Marilena Caroppo