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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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- 2. Caduta in ascensore: la confessione stragiudiziale nega il risarcimentoGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3238/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3238/2020 promossa da:
(c.f. ), residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Marcello Cartone, elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in
Giulianova (TE), alla Via XXIV Maggio, n. 10, giusta procura conferite in calce all'atto di citazione;
- Attrice -
contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Teramo, al Corso Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Di Padova e rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Chiulli, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuto -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt. 2051-2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “Affinché l'Ecc.mo Tribunale di Teramo adito, contrariis reiectis e per i motivi esposti nella superiore narrativa e nell'atto di citazione, Voglia: 1) in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità del per il sinistro verificatosi, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 2051 c.c., e, conseguentemente, condannare lo stesso in persona Controparte_1 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra Parte_2 [
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma di €20.593,90
[...]
(di cui €19.305,00 a titolo di danno non patrimoniale, biologico, temporaneo e permanente;
nonché
€1.288,90 per spese mediche), nonché del danno morale con personalizzazione del danno, ovvero in quella diversa minore somma che dovesse ritenersi di giustizia e da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi;
2) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità del per il sinistro verificatosi, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 2043 c.c., e, conseguentemente, condannare lo stesso in persona Controparte_1 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra Parte_2
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma di €20.593,90
[...]
(di cui €19.305,00 a titolo di danno non patrimoniale, biologico, temporaneo e permanente;
nonché
€1.288,90 per spese mediche), nonché del danno morale, con personalizzazione del danno, ovvero in quella diversa minore somma che dovesse ritenersi di giustizia e da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e compensi del presente giudizio, incluse quelle della C.T.U.; insistendo anche per il rimborso delle somme anticipate dall'attrice per il pagamento del fondo spese per la C.T.U.”.
Convenuto: “- in via principale, rigettare la domanda attorea, poiché non provata, sia nell'an, sia nel quantum e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, stante, oltremodo, la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c., - in Parte_2 via subordinata, accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'Attrice nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma I, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte, previo contenerla nei limiti della CTU svolta, senza aumento per personalizzazione del danno e/o danno morale in quanto chiesti e non provati;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, contenere la stessa e le relative richieste alla reale ed effettiva entità dei danni subiti dalla Danneggiata nei limiti della CTU svolta, senza aumento per personalizzazione del danno e/o danno morale in quanto chiesti e non provati;
sempre con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_2 codesto Tribunale il per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla Controparte_2 medesima patiti in data 5 aprile 2017, alle ore 11:30 circa, allorquando l'attrice, nel mentre deambulava in direzione di marcia ovest- est, sul marciapiede lato sud in Viale Dei Pioppi, ebbe a cadere a causa della frana e sgretolamento della parte di marciapiede interessato.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, che in data 5 aprile 2017, alle ore 11:30 circa, mentre deambulava in direzione di marcia ovest- est, sul marciapiede lato sud in Viale Dei Pioppi in ebbe a cadere a causa della frana e sgretolamento della parte di marciapiede interessato;
CP_1 veniva trasportata in Pronto Soccorso nell'immediato e le veniva diagnosticato un trauma con frattura regione meta - epifisaria radiale distale e associato rima di ipodiafania dello scafoide carpale polare distale sinistro e distorsivo caviglia sinistra;
riteneva pertanto sussistenti i presupposti per la declaratoria di responsabilità dell' , con conseguente diritto al risarcimento dei danni. CP_3
Costituitosi in giudizio, il convenuto, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'infondatezza della domanda per la non sussistenza dei requisiti alla base della domanda risarcitoria.
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza medica, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata resa ex art. 281 sexies c.p.c..
----------
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha formalmente qualificato la propria domanda, CP_ espressamente asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dell' convenuto, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c..
La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi di responsabilità invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative - atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità (oggettiva e non, come ritenuto dall'attrice, per colpa presunta) è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito, (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4,
24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attrice, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare piuttosto all'interno della generale disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n.
5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito. Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n.
15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Osservato, altresì, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è pacificamente applicabile, in astratto, anche alla P.A. (cfr, ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio 2010 n. 1210), applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve anzitutto ritenersi dimostrata la relazione di custodia tra il convenuto e la res, asserita causa del danno, atteso che le l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il marciapiede luogo dell'evento e dall'attrice asserita causa del danno, appartiene al convenuto, trattandosi di una pubblica Via
Comunale.
Ciò detto in ordine alla relazione di fatto con la res, risulta dimostrata la sussistenza del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e lo stesso. Tali elementi risultano dimostrati, dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice e dall'istruttoria orale svolta;
i testi escussi, infatti, con dichiarazioni conformi e prive di contraddizioni, hanno confermato il cedimento e il cattivo stato nel tratto di marciapiede interessato ed il convenuto Ente non ha fornito prova del cd. caso fortuito in alcun modo, inteso quale condotta che deve presentare caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Lo stesso teste di parte convenuta – fiduciario della Società di Servizi che gestiva Tes_1
l'assicurazione del conferma il cedimento del cordolo, pur definendolo “lieve”. Controparte_1
In realtà, i testi oculari , e , tutti indifferenti, Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 riferiscono in modo concorde sulla dinamica del sinistro, trovandosi a transitare nelle vicinanze al momento della caduta: la signora che transitava sul marciapiede, si è spostata all'esterno perché Pt_2
c'erano persone presenti sul passaggio, ma sempre rimanendo sopra al marciapiede e un travertino si è sgretolato sotto i suoi piedi, facendola cadere;
i testi e confermano anche di vedere su Tes_2 Tes_5 quel punto di marciapiede il passaggio degli operai del Comune con ruspe e trattori sopra questo cordolo per transitare nel vicino giardino comunale. La zona era priva di segnalazioni su possibili rischi di cedimento del marciapiede.
Possono dunque ritenersi integrati gli estremi di cui all'art. 2051 c.c, con conseguente diritto dell'attrice ad ottenere il ristoro dei danni subiti in occasione del sinistro de quo.
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, sul piano del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU dott. – il cui Persona_1 elaborato si presenta chiaro ed esaustivo, così da poter essere posto a base della presente decisione - è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, con un periodo di ITT di gg. 60, di ITP al 50% per 20 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 6% in soggetto avente 58 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del 07.2.2017).
Nel determinare la somma spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica dallo stesso subita, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano.
Invero, al di fuori delle aree presidiate dai dispositivi di matrice legislativa, il riferimento obbligato per la liquidazione del danno non patrimoniale rimangono le tabelle milanesi, di recenti aggiornate, fatte proprie anche dalla Suprema Corte la quale, nella decisione n. 12408 del 07.06.2011, confermata anche di recente da Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8532 del 06.05.2020), ha statuito che “i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare a tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, quando manchino criteri stabiliti dalla legge”.
Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano 2024 ne deriva: - ITT gg. 60 x € 115,00 = € 6.900,00 - ITP gg. 20 x € 115,00: 50% = €
1.150,00 per un totale di € 8.050,00 - danno da invalidità permanente 6 % = € 10273,00 per un totale di
€ 18.323,00.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, la richiesta personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del
07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Sicchè, in mancanza di allegazione e prova in tal senso, tale aumento non può esser riconosciuta. Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno esser riconosciuti, invece, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648). Deve, infine esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal ctu, e quantificabili in euro 1.288,90.
Le spese della procedura, ivi comprese le spese relative al C.T.U. (fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente: v., da ultimo, Cassazione 30.1.2019 n 2703), seguono il principio della soccombenza e, vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguendo i parametri medi dello scaglio di riferimento del DM 55/2014 e ss. mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_2
1) in accoglimento della domanda attrice, accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in relazione al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 19611,90, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese in favore di parte attrice che liquida CP_1 ex dm 55/2014 e ss. mm. in € 5077,00 per compensi ed € 278,23 per spese, oltre accesso come per legge dovuti;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di spettanza al CTU, liquidate come in atti.
Così deciso in Teramo il 4.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3238/2020 promossa da:
(c.f. ), residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Marcello Cartone, elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in
Giulianova (TE), alla Via XXIV Maggio, n. 10, giusta procura conferite in calce all'atto di citazione;
- Attrice -
contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Teramo, al Corso Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Di Padova e rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Chiulli, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuto -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt. 2051-2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “Affinché l'Ecc.mo Tribunale di Teramo adito, contrariis reiectis e per i motivi esposti nella superiore narrativa e nell'atto di citazione, Voglia: 1) in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità del per il sinistro verificatosi, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 2051 c.c., e, conseguentemente, condannare lo stesso in persona Controparte_1 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra Parte_2 [
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma di €20.593,90
[...]
(di cui €19.305,00 a titolo di danno non patrimoniale, biologico, temporaneo e permanente;
nonché
€1.288,90 per spese mediche), nonché del danno morale con personalizzazione del danno, ovvero in quella diversa minore somma che dovesse ritenersi di giustizia e da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi;
2) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità del per il sinistro verificatosi, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 2043 c.c., e, conseguentemente, condannare lo stesso in persona Controparte_1 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra Parte_2
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, della somma di €20.593,90
[...]
(di cui €19.305,00 a titolo di danno non patrimoniale, biologico, temporaneo e permanente;
nonché
€1.288,90 per spese mediche), nonché del danno morale, con personalizzazione del danno, ovvero in quella diversa minore somma che dovesse ritenersi di giustizia e da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e compensi del presente giudizio, incluse quelle della C.T.U.; insistendo anche per il rimborso delle somme anticipate dall'attrice per il pagamento del fondo spese per la C.T.U.”.
Convenuto: “- in via principale, rigettare la domanda attorea, poiché non provata, sia nell'an, sia nel quantum e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, stante, oltremodo, la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c., - in Parte_2 via subordinata, accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'Attrice nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma I, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte, previo contenerla nei limiti della CTU svolta, senza aumento per personalizzazione del danno e/o danno morale in quanto chiesti e non provati;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, contenere la stessa e le relative richieste alla reale ed effettiva entità dei danni subiti dalla Danneggiata nei limiti della CTU svolta, senza aumento per personalizzazione del danno e/o danno morale in quanto chiesti e non provati;
sempre con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_2 codesto Tribunale il per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla Controparte_2 medesima patiti in data 5 aprile 2017, alle ore 11:30 circa, allorquando l'attrice, nel mentre deambulava in direzione di marcia ovest- est, sul marciapiede lato sud in Viale Dei Pioppi, ebbe a cadere a causa della frana e sgretolamento della parte di marciapiede interessato.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice, che in data 5 aprile 2017, alle ore 11:30 circa, mentre deambulava in direzione di marcia ovest- est, sul marciapiede lato sud in Viale Dei Pioppi in ebbe a cadere a causa della frana e sgretolamento della parte di marciapiede interessato;
CP_1 veniva trasportata in Pronto Soccorso nell'immediato e le veniva diagnosticato un trauma con frattura regione meta - epifisaria radiale distale e associato rima di ipodiafania dello scafoide carpale polare distale sinistro e distorsivo caviglia sinistra;
riteneva pertanto sussistenti i presupposti per la declaratoria di responsabilità dell' , con conseguente diritto al risarcimento dei danni. CP_3
Costituitosi in giudizio, il convenuto, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'infondatezza della domanda per la non sussistenza dei requisiti alla base della domanda risarcitoria.
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza medica, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata resa ex art. 281 sexies c.p.c..
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La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha formalmente qualificato la propria domanda, CP_ espressamente asserendo che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dell' convenuto, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c..
La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi di responsabilità invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative - atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità (oggettiva e non, come ritenuto dall'attrice, per colpa presunta) è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito, (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Giova inoltre ricordare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4,
24/07/2012, n. 12943).
Nel caso di specie deve ritenersi, in applicazione dei suesposti principi, che ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attrice, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare piuttosto all'interno della generale disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Va osservato che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n.
5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito. Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n.
15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Osservato, altresì, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., è pacificamente applicabile, in astratto, anche alla P.A. (cfr, ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio 2010 n. 1210), applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve anzitutto ritenersi dimostrata la relazione di custodia tra il convenuto e la res, asserita causa del danno, atteso che le l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il marciapiede luogo dell'evento e dall'attrice asserita causa del danno, appartiene al convenuto, trattandosi di una pubblica Via
Comunale.
Ciò detto in ordine alla relazione di fatto con la res, risulta dimostrata la sussistenza del danno ed il nesso causale tra la cosa in custodia e lo stesso. Tali elementi risultano dimostrati, dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice e dall'istruttoria orale svolta;
i testi escussi, infatti, con dichiarazioni conformi e prive di contraddizioni, hanno confermato il cedimento e il cattivo stato nel tratto di marciapiede interessato ed il convenuto Ente non ha fornito prova del cd. caso fortuito in alcun modo, inteso quale condotta che deve presentare caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Lo stesso teste di parte convenuta – fiduciario della Società di Servizi che gestiva Tes_1
l'assicurazione del conferma il cedimento del cordolo, pur definendolo “lieve”. Controparte_1
In realtà, i testi oculari , e , tutti indifferenti, Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 riferiscono in modo concorde sulla dinamica del sinistro, trovandosi a transitare nelle vicinanze al momento della caduta: la signora che transitava sul marciapiede, si è spostata all'esterno perché Pt_2
c'erano persone presenti sul passaggio, ma sempre rimanendo sopra al marciapiede e un travertino si è sgretolato sotto i suoi piedi, facendola cadere;
i testi e confermano anche di vedere su Tes_2 Tes_5 quel punto di marciapiede il passaggio degli operai del Comune con ruspe e trattori sopra questo cordolo per transitare nel vicino giardino comunale. La zona era priva di segnalazioni su possibili rischi di cedimento del marciapiede.
Possono dunque ritenersi integrati gli estremi di cui all'art. 2051 c.c, con conseguente diritto dell'attrice ad ottenere il ristoro dei danni subiti in occasione del sinistro de quo.
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, sul piano del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU dott. – il cui Persona_1 elaborato si presenta chiaro ed esaustivo, così da poter essere posto a base della presente decisione - è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, con un periodo di ITT di gg. 60, di ITP al 50% per 20 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 6% in soggetto avente 58 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del 07.2.2017).
Nel determinare la somma spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica dallo stesso subita, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano.
Invero, al di fuori delle aree presidiate dai dispositivi di matrice legislativa, il riferimento obbligato per la liquidazione del danno non patrimoniale rimangono le tabelle milanesi, di recenti aggiornate, fatte proprie anche dalla Suprema Corte la quale, nella decisione n. 12408 del 07.06.2011, confermata anche di recente da Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8532 del 06.05.2020), ha statuito che “i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare a tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, quando manchino criteri stabiliti dalla legge”.
Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano 2024 ne deriva: - ITT gg. 60 x € 115,00 = € 6.900,00 - ITP gg. 20 x € 115,00: 50% = €
1.150,00 per un totale di € 8.050,00 - danno da invalidità permanente 6 % = € 10273,00 per un totale di
€ 18.323,00.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, la richiesta personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del
07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Sicchè, in mancanza di allegazione e prova in tal senso, tale aumento non può esser riconosciuta. Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria.
Non potranno esser riconosciuti, invece, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648). Deve, infine esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal ctu, e quantificabili in euro 1.288,90.
Le spese della procedura, ivi comprese le spese relative al C.T.U. (fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente: v., da ultimo, Cassazione 30.1.2019 n 2703), seguono il principio della soccombenza e, vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguendo i parametri medi dello scaglio di riferimento del DM 55/2014 e ss. mm.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_2
1) in accoglimento della domanda attrice, accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in relazione al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 19611,90, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese in favore di parte attrice che liquida CP_1 ex dm 55/2014 e ss. mm. in € 5077,00 per compensi ed € 278,23 per spese, oltre accesso come per legge dovuti;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di spettanza al CTU, liquidate come in atti.
Così deciso in Teramo il 4.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)