Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N___________________SENT
N 1315/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' udienza del 9.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°1315/2024 contenzioso vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.Insalata Giulio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappr eifeso dall' avv S. Graziuso e V. Giroldi
CONVENUTO avente ad oggetto: liquidazione assegno di invalidità ordinaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe, atteso l'esito negativo dell'iter amministrativo, chiedeva che l' fosse giudizialmente condannato a CP_1 liquidare in suo favore la prestazione in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
L' regolarmente citato, chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere atteso che l' aveva provveduto CP_1 alla liquidazione della prestazione richiesta.
All' odierna udienza la causa e' stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti il difensore di parte resistente ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta) che, nelle more del giudizio, è stata liquidata da parte dell' la CP_2 prestazione invocata in ricorso;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Le spese processuali, che vanno poste a carico dell' e CP_1 distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale anche perché la determinazione di liquidazione è stata successiva alla notifica del ricorso introduttivo, vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa (va infatti rilevato che in data 19.9.2023 il ricorrente aveva inviato all' la documentazione relativa CP_1 alla liquidazione della prestazione e che solo in data
16.02.2024 l' provvedeva alla liquidazione della CP_1 prestazione richiesta).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 29.1.2024 da contro così Parte_1 CP_1 provvede:
1- Dichiara cessata la materia del contendere.
2- Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare CP_1 la residua parte, liquidata in complessivi EURO 700,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell' avv Insalata Giulio ex art 93 c.p.c..
Lecce, 9.04.2024
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dr.ssa Francesca Costa)