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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1015/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA con sede in Via dei Parte_1
Vestini snc, 66100, Chieti, in persona del legale rappresentante e Direttore Generale, dott. Pt_2
elettivamente domiciliata in Casalbordino (CH), alla Via A. Vespucci n. 18, presso e nello
[...] studio dell'avv. Marco Fanghella che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 3.6.2021 depositata nel giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), via L. De Crecchio n. 90 presso CP_1 lo studio legale dell'avv. Marcella Rossi che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 459 pubblicata in data 8.8.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< … - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 459/2023, resa dal Tribunale di Chieti, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Alessandro Chiauzzi, nell'ambito del giudizio R.G. n.
464/2021, pubblicata l'08/08/2023, notificata il 07/09/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “respinta ogni diversa domanda ed eccezione: - dichiarare quindi inammissibile o con qualsiasi altra statuizione rigettare, perché infondata in fatto
e in diritto e comunque non provata, la domanda proposta dalla sig.ra con atto di CP_1
citazione del 03/03/2021; - con vittoria di spese processuali e salvo ogni altro diritto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. … >>
Appellata:
<< … si conclude affinché la Corte d'Appello adita, Voglia in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso ex art.348 bis c.p.c., nel merito, rigettare, comunque tutte le conclusioni avverse, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n.459/2023 del
Tribunale di Chieti. Con vittoria di spese e compenso del doppio grado del giudizio. … >>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Chieti ha accolto la domanda risarcitoria proposta da – la quale, lamentando danni, patrimoniali e non, conseguenti alle cure CP_1
ricevute nel corso della degenza presso l'Ospedale civile Renzetti di Lanciano dal 6 al 13 settembre
2017 ed, in particolare, a seguito dell'anestesia spinale con blocco peri-midollare eseguita prima di eseguire il parto cesareo che aveva provocato lesioni all'arto inferiore sinistro anche con ripercussioni psicologiche – ed ha, pertanto, condannato la convenuta Controparte_2
Cont (di seguito, per brevità, al pagamento in favore della prima della complessiva
[...]
somma di € 26.000,00, oltre interessi corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli di
Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del fatto
(settembre 2017) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza, nonché al rimborso delle spese del giudizio.
1.1. A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto le conclusioni della c.t.u. medico legale collegiale la quale, riconosciuto il nesso di causalità tra la menomazione della e l'anestesia CP_1
praticata presso la predetta struttura sanitaria, ha appurato una invalidità permanente “conseguente a complicanza della procedura anestesiologica in oggetto (anestesia loco regionale per parto cesareo, ricovero 6 settembre 2017)” quantificabile nella misura del 10% e, in termini di maggior danno, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 15, al 75% di giorni 20 e al 50% di giorni 40. Cont 2. Avverso tale decisione, la ha proposto appello invocando la riforma della sentenza impugnata. A fondamento del gravame, l'azienda sanitaria ha articolato le doglianze di seguito riassunte.
2.1. Il Tribunale ha valutato in modo erroneo e contraddittorio le risultanze processuali. In particolare, l'anestesia locoregionale effettuata sulla paziente in occasione del ricovero per il parto cesareo è stata eseguita in modo adeguato e corretto e i disturbi avvertiti dalla medesima, ossia dolore al piede e alla gamba sinistra con perdita di forza e comparsa di parestesie, andavano imputate a problematiche e/o patologie preesistenti o comunque concorrenti di cui la paziente è risultata essere affetta. In tal senso, depongono gli esami e gli accertamenti eseguiti dopo il parto cesareo e soprattutto le varie consulenze effettuate appena dopo la comparsa dei disturbi accusati dalla paziente ed invero:
1) dall'esame RM Rachide lombosacrale senza mezzo di contrasto eseguito in data 11/09/2017 la risultava essere affetta tra le altre patologie di: - lieve riduzione in altezza del disco CP_1
intersomatico L5-S1; - minima salienza discale circonferenziale mediana posteriore L3-L4 ed L4-L5;
- altezza del soma vertebrale D12 (riferimento osseo) … con aspetto rigonfio, di natura non univoca, potendo essere espressione di alterazione di natura vascolare;
non è possibile tuttavia escludere con certezza l'ipotesi di lesione di natura infiammatoria;
2) dall'esame elettromiografico eseguito in data
28/09/2017 la medesima, all'esame ad ago, mostrava assenza di attività spontanea in tutti i muscoli esaminati con presenza di quadro ridotto con UM polifasiche ed alta frequenza sui mm. ad innervazione L5 sinistra;
3) dai reperti elettrofisiologici eseguiti emergeva la compatibilità con la lesione parziale della radice L5 a sinistra); 4) dalla consulenza neurologica effettuata in data Contr 09/09/2017 “...L' al momento mostra: deficit dorsiflemana piede sx e...una ipoestema dolorifica
...L5 ; l'obiettività neurologica depone più per un interessamento della radice L5 che di una compressione dello SPE (sigla che sta ad indicare appunto la sindrome dell'arteria spinale anteriore)”. Sulla scorta di tali accertamenti clinici appare evidente, dunque, che l'evento dannoso denunciato dall'attrice non è da ricondursi al gonfiore riscontrato in corrispondenza della vertebra
D12 come affermato nella sentenza impugnata e quindi all'operato dei sanitari che hanno praticato l'anestesia locoregionale, bensì ad una patologia preesistente e concorrente di cui la paziente è risultata essere affetta ovvero della lesione riscontrata sulla radice della vertebra L5 come evidenziato negli esami di RM e di Elettromiografico eseguiti e confermati poi in sede di accertamento neurologico, che ha comportato una compressione midollare con conseguente limitazione di movimento dell'arto inferiore sinistro della paziente. Si tratta di evidenze che emergono dalla cartella clinica, non contestata, la quale fa prova fino a querela di falso. Ne segue che non è risultato provato il nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta dei sanitari che era onere della danneggiata dimostrare.
2.2. La ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado si è rivelata parziale oltre che intrisa di errori e contraddizioni. Gli ausiliari hanno omesso di riferire in ordine alla condotta tenuta dai sanitari in occasione dell'intervento di parto cesareo effettuato sulla paziente e cioè se questi avessero operato correttamente attenendosi alle legis (sic) artis e ai protocolli sanitari vigenti. Inoltre, senza alcuna plausibile spiegazione essi non hanno fornito una spiegazione del perché i disturbi avvertiti dalla paziente dovessero essere connessi e/o conseguenti più ad una compressione dello SPE e quindi alla anestesia locoregionale praticata dai sanitari in corrispondenza del D12, piuttosto che ad una lesione della radice di L5 come individuata dagli esami Rm e da quelli elettrofisiologici eseguiti sulla paziente e poi ulteriormente accertati e confermati dallo specialista neurologo in sede di consulenza neurologica. Seguendo il criterio del “più probabile che non”, i c.t.u. avrebbero dovuto esplicitare, in termini analitici, il ragionamento probatorio indispensabile ai fini della corroborazione, sul piano probabilistico, dell'affermazione consistita nel rilievo della preponderanza dell'evidenza del nesso di causa tra il comportamento contrattuale della convenuta rispetto alle conseguenze dannose dedotte dalla paziente. Inoltre, non corrisponde al vero quanto riportato a p. 6 della sentenza impugnata, ossia che i risultati dell'esame obiettivo neurologico eseguito dai c.t.u. sulla periziata avrebbero evidenziato la sindrome dell'arteria spinale anteriore;
al contrario, l'esame obiettivo neurologico svolto in corso di ctu evidenziava soltanto: “la persistenza di una emisindrome sensitivo-motoria sinistra (moderato slivellamento al a sinistra, sfumato slivellamento dell'arto superiore alla prova delle Per_1
braccia tese, a sinistra), con marcia autonoma, ma con riferite sensazioni parestesiche e di Per_2 cedimento dell'arto inferiore” e null'altro.
2.3. Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che il giudice di prime cure ha violato la legge, applicando in maniera non corretta l'art. 1218 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, gli artt. 6 e 7 L. n. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria, gli artt. 40 e 41 c.p. in tema di nesso di causalità e dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, in una fattispecie in cui non sussisteva affatto una responsabilità professionale dei sanitari che hanno effettuato l'intervento di parto cesareo all'attrice nel settembre del 2017. Se avesse tenuto in considerazione le circostanze allegate e provate in giudizio il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione che l'intervento di parto cesareo e con esso la procedura anestetica locoregionale effettuata erano stati perfettamente conformi alla migliore scienza medica e ai protocolli sanitari esistenti, e che pertanto l'evento lesivo non è stato determinato dal comportamento dei sanitari, bensì da altra patologia preesistente e concorrente nella persona della paziente
3. Mediante deposito di comparsa, si è costituita eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza.
4. Sulle conclusioni delle parti come innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 13.11.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto, al di là della loro ridondante formulazione, essi ineriscono tutti al profilo del nesso di causalità.
5.1. L'azienda sanitaria appellante, dopo che nel giudizio di primo grado, pur negando il nesso di causalità tra danno lamentato e operato dei sanitari, non aveva avanzato (neppure per il tramite dei propri ctp) specifiche critiche alle conclusioni rassegnate dai ctu, le ha contestate con il gravame sotto il profilo dell'errata individuazione della eziopatogenesi delle lesioni, da non ritenersi, come si è sopra evidenziato, ascrivibili al parto cesareo e all'anestesia praticata, bensì alle pregresse imperfette condizioni di salute della paziente. Tutto ciò risulta ammissibile non essendo stata introdotta con l'impugnazione alcuna ragione di indagine da parte del giudice di appello diversa da quella già esplorata in primo grado, essendo soltanto (molto) diversa la misura del loro approfondimento e la prospettiva impugnatoria della loro formulazione. I motivi di appello, facendo rilevare l'insussistenza della prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e, quindi, sollecitando a riguardo i poteri ufficiosi del giudice, costituiscono delle mere difese (cfr. sul tema Cass. 24991/2014). Segnatamente
i rilievi critici alla ctu, qualora, come nella fattispecie, non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., e non introducano, come si è detto, nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove e si riferiscano invece all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano, quindi, volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta anche in appello (così, da ultimo, Cass. ss.uu. 5624/2022).
5.2. Orbene, sul tema in esame, giova evidenziare che il criterio che presiede all'accertamento del nesso di causalità, in ambito civilistico, è quello della “preponderanza dell'evidenza” o del "più probabile che non" che è conformato ad uno standard di “certezza probabilistica” che non va ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana;
nel senso anzidetto cfr. Cass. ss. uu. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008
e, tra le altre, più di recente, Cass. 26304/2021). In altri termini, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza ragionevolmente certa della prima (come in ambito penalistico), ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico, ossia non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
dunque, anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause (tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema
Corte; cfr., oltre alla citate sentenze delle SS. UU., le successive pronunce n. 11789/2016 per l'affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre “meno improbabili cause”; n. 3390/2015, per l'affermazione del principio della “probabilità relativa”, ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso;
n. 15991/2011 per l'affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. “probabilità relativa”, non la probabilità statistica;
n. 25805/2024 nel senso chela valutazione deve essere altresì logica, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione).
5.3. Tanto premesso, i dati medico-legali salienti del caso in esame sono i seguenti:
a) nell'immediato decorso post-operatorio (parto cesareo in anestesia locoregionale eseguito in data 6.9.2017) la paziente manifestava una disestesia tattile-dolorifica molto intensa anche con impotenza funzionale dell'arto inferiore sinistro e del cingolo pelvico;
sintomatologia protrattasi nei giorni successivi per tutto il tempo del ricovero, trattata con terapia farmacologica e indagata dai sanitari con esami specifici (sulle predette circostanze v. diario clinico, pp. 4 e ss. ctu e le dichiarazioni concordi dei testimoni di parte attrice, , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
; la ha riferito che, al momento somministrazione della anestesia spinale, Tes_4 CP_1 all'atto dell'introduzione dell'ago, avvertiva un dolore lancinante da cui conseguiva un forte scatto, con sensazione di scariche elettriche all'arto inferiore sinistro, verificatosi nuovamente una seconda volta, quando la scossa avvertita ha attraversato l'intero arto sinistro al di sotto del ginocchio, fino alla caviglia ed al piede (tali circostanze non sono contestate in modo specifico;
v. atto di citazione in primo grado, ctp allegata in atti nonché dichiarazioni de relato ex parte dei testi sopraindicati);
b) la RMN lombo-sacrale effettuata nel corso del ricovero in data 11.09.2017 documenta una focale alterazione di segnale con aspetto rigonfio, in sede centro-midollare paramediana sinistra, a livello D12, possibile espressione di lesione vascolare midollare che è una possibile complicanza post anestesia locoregionale;
più nello specifico, la sindrome dell'arteria spinale anteriore deriva da una complicazione che coinvolge l'arteria spinale anteriore causando ischemia ai due terzi anteriori del midollo spinale e ciò è stato segnalato più comunemente con interventi sul dolore neuroassiale, in particolare iniezioni di steroidi epidurali transforaminali, ma plausibilmente verificabile anche con procedure paravertebrali o procedure anestetiche neuroassiali durante le quali l'ago viene posizionato lateralmente nello spazio interlaminare (v. ctu, pp. 4-7); l'evoluzione della patologia, nei casi più favorevoli, consente di recuperare motilità e sensibilità con persistenza di compromissione piramidale sottolesionale e segni di interessamento del secondo motoneurone a livello della lesione (v. p. 7-8 ibidem), come è dato riscontrare nel caso in esame dove il miglioramento del quadro clinico (la RNM non documenta più evidenti lesioni midollari) è accompagnata da una persistente ipoestesia dell'arto inferiore sinistro con sensazione di debolezza motoria (v. p. 4 ibidem).
c) la all'epoca del fatto di anni 36 e alla seconda gravidanza, non soffriva di alcuna CP_1
preesistente patologia né era stata sottoposta a precedenti interventi chirurgici (se non il precedente parto cesareo del primogenito sempre con anestesia spinale, ma in quel caso senza che si verificasse alcuna conseguenza) come risulta sia alla cartella preoperatoria (v. pp.
8-18 della cartella clinica) sia dalle chiare dichiarazioni dei testimoni sopraindicati, tra cui in particolare la dott.ssa , Testimone_3
suo medico di famiglia, la quale, appunto, rispondendo sul cap. 1, ha escluso preesistenti problemi o patologia della sua assistita (v. verbale dell'udienza del 22.12.2021); né vi sono elementi attestanti una pregressa sintomatologia vertebrale–midollare della medesima.
5.4. Alla luce di quanto innanzi esposto, è, allora, condivisibile la seguente conclusione dei ctu:
<In conclusione, è possibile affermare che sussiste una menomazione della integrità fisica della
Signora verificatasi, in evidente relazione temporale di causa e con inequivocabile CP_1
correlato anatomo-clinico, in seguito ad anestesia locoregionale, in una paziente con assenza di dimostrati fattori predisponenti>>. Considerate sia la compatibilità del quadro anatomo-clinico con la lesione midollare accertata con la RNM dell'11.9.2017 sia la correlazione cronologica, in termini di immediatezza, tra l'anestesia spinale e la insorgenza dei primi sintomi, persistiti per tutto il ricovero e soltanto in seguito ridottisi, nonché l'assenza di preesistenti fattori di rischio specifici, le predette conclusioni appaiono logiche e non viziate da errori di diritto.
5.3. Riprendendo le considerazioni generali innanzi svolte, è il caso di aggiungere che la prova del nesso di causalità può essere fornita anche attraverso presunzioni (v. Cass. 26091/2023 ove, in al senso, è valorizzata l'assenza di fattori di rischio specifici, l'epoca d'insorgenza della malattia e la mancata evidenza di eventuali cause alternative;
v., altresì, Cass. 26907/2020 ove è stato censurato l'omessa valutazione della rilevanza degli elementi acquisiti sotto il profilo della prova presuntiva) e, certamente, da questo punto di vista rivestono una rilevanza fondamentale il rapporto d'immediatezza temporale tra l'esecuzione della anestesia spinale e la sintomatologia accusata dalla paziente la quale non ne aveva prima mai sofferto.
5.4. Venendo alle contestazioni formulate con l'atto di appello, il riferimento alle emergenze degli esami diagnostici svolti dopo il parto cesareo nel corso del ricovero non coglie nel segno poiché proprio dalle stesse si evince chiaramente la lesione al soma vertebrale D12 approfondita dai ctu (v. RNM in data 11.9.2017 ore 12.27, p. 64/128 della cartella clinica, mentre risultano insignificanti sia
“la lieve riduzione in altezza del disco intersomatico in L5-S1” nonché “la minima salienza discale circonferenziale intersomatico in L5-S1” a cui, peraltro, né i ctu né i ctp né lo stesso appellante ha potuto ricollegare i disturbi avvertiti dalla e “ … all'esame ad ago l'assenza di attività CP_1
spontanea in tutti i muscoli esaminati con presenza di quadro ridotto con UM polifasiche ad alta frequenza sui mm. ad innervazione L5 sinistra … deficit a carico della dorsiflessione del piede sinistro … “ (v. esame elettromiografico del 28.9.2017 ore 13.06, pp. 70-73/128 ibidem), oltre che la insorgenza e il persistere della lamentata perestesia all'arto inferiore sinistro (v. pp. 77-78 ibidem). In altri termini, si ricava la conferma degli assunti della parte appellata e non la loro negazione. Né può darsi rilievo al referto della consulenza neurologica del 9.9.2017, ore 12:00, secondo la quale <la obiettività neurologica depone più per un interessamento della radice L5 che una compromissione dello SPE;
per definizione diagnostica opportuno completamento con RNM rachide L5 senza mdc ed esame EMG …>>, perché trattasi di una mera valutazione da parte del personale della stessa struttura sanitaria appellante (dunque, la cartella clinica sul punto non ha forza di prova privilegiata) effettuata prima dell'approfondimento diagnostico sopra richiamato (RNM dell'11.9.2017), che invece è stato preso in debita considerazione dai ctu. Costoro, peraltro, hanno menzionato anche la RNM eseguita in data 28.11.2017 che documentava il decorso favorevole del danno midollare D12 da vasospasmo non evidenziando più evidenti lesioni midollari.
5.5. Inoltre, l'assunto secondo il quale i disturbi accusati dall'appellata fossero riconducibili
“alla lesione riscontrata sulla radice della vertebra L5” e non invece al “gonfiore riscontrato in corrispondenza della vertebra D12 come affermato nella sentenza impugnata” è inconferente. In primo luogo, in nessun esame si fa riferimento ad una “lesione alla vertebra L5” (né tanto meno nel referto dell'esame elettromiografico del 28.9.2017 sopra trascritto). In secondo luogo, ammesso che possa definirsi così, l'appellante non afferma chiaramente che si tratta di una lesione preesistente e, comunque, ciò non risulta in alcun modo dalla documentazione sanitaria agli atti (tanto che l'appellata e il ctp della stessa nella relazione in atti affermano che si tratta di una ulteriore conseguenza dannosa della anestesia spinale) ed è anzi smentito dalle comprovate buone condizioni di salute della paziente prima del ricovero;
del resto, non è neppure chiaro se nel praticare l'anestesia sia stata effettuata una sola iniezione o siano state effettuate due iniezioni;
in quest'ultimo senso si è espressa l'appellata, in questo grado del giudizio (v. pp.
4-5 comparsa di costituzione) rimarcando di avere sentito, una prima volta, un dolore lancinante con sensazioni di scatto all'arto sinistro inferiore, e una seconda volta, accusando una scossa fino alla caviglia e al piede sinistro (circostanza confermata dai testimoni che hanno riferito de relato ex parte). 5.6. Più in generale, affrontando così anche la doglianza dell'omessa indagine da parte dei ctu dell'operato dei sanitari – cioè sull'omesso accertamento se in concreto costoro avessero rispettato le leges artis e i protocolli sanitari del tempo –, la Corte osserva che, una volta dimostrato da parte del paziente/danneggiato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'operato dei sanitari (come nella specie è dato riscontrare alla luce di quanto innanzi esposto), è onere della struttura sanitaria provare l'esatto adempimento della prestazione sanitaria ovvero che, pur sussistendo l'inadempimento, esso non è stato eziologicamente rilevante (v., in tal senso, Cass. ss.uu. 577/2008); in altri termini, provato il nesso di causalità, anche attraverso presunzioni, tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso consistente nella lesione della salute, era ed è onere della struttura sanitaria, odierna appellante, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (o l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa non imputabile alla medesima (così, tra le altre, Cass. 26907/2020 e, più di
Cont recente, la sopra citata Cass. 10050/2022). E nel caso di specie, la non ha né dedotto in modo specifico né soprattutto provato l'esecuzione della anestesia spinale in rigorosa conformità alle regole della migliore scienza medica.
6. In conclusione, l'appello va respinto a conferma della sentenza impugnata.
6.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del d.m. 55/2015, aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto della documentazione versata in atti, scaglione conforme al decisum, valori medi per tutte le fasi esclusa quella di trattazione/istruttoria per la quale è congruo riconoscere i valori minimi essendo stato il procedimento rimesso in decisione alla prima udienza.
6.2. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_3 [...]
le spese del grado che liquida in € 4.888,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa CP_1
come per legge, per compenso;
3) dichiara che le parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli) Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)