Articolo 19 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Articolo 18Articolo 20
Versione
14 luglio 2009
Art. 19. (Informazione al Parlamento sulle attivita' della banca dati
nazionale del DNA e del laboratorio centrale
per la medesima banca dati) 1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attivita' svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonche' in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009