Rigetto
Sentenza 22 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/07/2025, n. 6293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6293 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06293/2025REG.PROV.COLL.
N. 09637/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9637 del 2024, proposto dalla società Immobiliare 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Venturi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cassino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 2059 del 2022 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società Immobiliare 2000 S.r.l. ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2059 del 2022, con cui questa Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sull’appello proposto dal Comune di Cassino avverso la sentenza n. 320 del 2021 del T.a.r. Lazio - Latina, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato – nell’ambito di un ricorso originariamente proposto avverso il silenzio – dalla medesima società Immobiliare 2000 S.r.l. per l’annullamento del provvedimento dell’anzidetto Comune del 7 agosto 2020, recante il diniego del permesso di costruire con riferimento a un opificio, da realizzarsi in Via Sferracavallo - Via Lago, per la produzione di materiali di finitura per l’edilizia, poi modificato in un fabbricato con destinazione commerciale-artigianale.
2. In punto di fatto, occorre premettere – in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede – che la vicenda oggetto del presente giudizio di ottemperanza trae origine dalla sopra richiamata pronuncia del T.a.r. Lazio - Latina n. 320 del 2021, con cui il predetto Tribunale aveva ritenuto che si fosse formato un provvedimento tacito di silenzio assenso sull’istanza del 23 luglio 2015 prot. n. 35509, poi integrata il 5 luglio 2016 e il 23 marzo 2017, presentata dalla società Immobiliare 2000 S.r.l. per il rilascio del permesso di costruire relativo al già menzionato opificio industriale, da realizzare sull’area catastalmente distinta al foglio 9, mappali 44, 425, 426, 665, 300 e 131, della quale l’anzidetta società aveva ottenuto l’assegnazione giusta delibera n. 97 del 20 maggio 2015 del C.d.A. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Cosilam), stipulando con tale Consorzio, in data 23 giugno 2015, la convenzione prevista dal relativo regolamento.
Sulla scorta della ritenuta formazione del silenzio assenso, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso principale avverso il silenzio e ha, invece, accolto il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che il provvedimento di diniego del 7 agosto 2020 fosse inefficace, ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , della l. n. 241 del 1990 e ha conseguentemente affermato che il Comune di Cassino, alla luce del nulla osta rilasciato dal Cosilam e come effetto conformativo della sentenza, fosse tenuto al rilascio del titolo edilizio richiesto, ai sensi dell’art. 7, comma 8, l.r. Lazio n. 13 del 1997.
Tuttavia, con la sentenza n. 2059 del 2022, della cui ottemperanza si tratta, questa Sezione del Consiglio di Stato (nonostante quanto risulta dal dispositivo, ove si legge “ lo rigetta ai sensi di cui in parte motiva ”) ha espressamente accolto il motivo di appello formulato dal Comune di Cassino relativo alla formazione del silenzio assenso, affermando che “ l’unico motivo di ricorso proposto dal Comune per contestare che si fosse formato un provvedimento tacito per silenzio-assenso è fondato ” e ha, poi, esaminato i motivi del ricorso originario, ritenendo che: “ spetta esclusivamente al Consorzio, attraverso il rilascio del nulla osta, verificare la conformità dell'intervento edilizio da assentire con le NTA ed il Comune non può che prendere atto del provvedimento del Consorzio, che è l’unico ente a poter valutare la compatibilità dell'intervento edilizio rispetto alle previsioni del piano, rivestendo la potestà del Consorzio natura obbligatoria e carattere vincolante per il Comune ”.
Il Consiglio di Stato ha, dunque, concluso affermando quanto segue: “ A fronte del rilascio del nulla osta da parte del Consorzio, dunque, il Comune si doveva limitare a prenderne atto ed a verificare la mera legittimità formale della documentazione presentata ”.
3. Dopo la pronuncia della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 2059 del 2022, la società Immobiliare 2000 S.r.l., con atto stragiudiziale del 25 aprile 2022, ha diffidato il Comune di Cassino “ ad adottare ogni atto e/o provvedimento necessario al rilascio del permesso a costruire a favore della Soc. Immobiliare 2000 S.r.l. relativo ai Lavori di costruzione di un fabbricato a destinazione commerciale-artigianale in loc. Via sferracavallo - Via Lago di cui all'istanza del 23.7.2015 come successivamente integrata e modificata ”, ma l’amministrazione è rimasta inerte.
4. A fronte dell’inerzia del Comune, pertanto, la società Immobiliare 2000 S.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, chiedendo che venisse assegnato al Comune un termine per provvedere, che fosse nominato un commissario ad acta e che fosse comminata la penalità di mora, tenuto conto della condotta “ estremamente dilatoria ” del Comune medesimo.
Secondo la società ricorrente, infatti, sarebbe configurabile, in capo al Comune, l’obbligo conformativo avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire, in quanto il Consiglio di Stato, pur negando l’intervenuta formazione del silenzio assenso, ha ritenuto che il Comune di Cassino dovesse limitarsi a “ prendere atto del provvedimento del Consorzio, che è l’unico ente a poter valutare la compatibilità dell'intervento edilizio rispetto alle previsioni del piano ”.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Cassino, eccependo l’inammissibilità per genericità del ricorso in ottemperanza e, comunque, la sua infondatezza nel merito, sostenendo, in particolare, che nella sentenza n. 2059 del 2022 del Consiglio di Stato non sarebbe ravvisabile alcuna statuizione in ordine all’obbligatorietà del rilascio del permesso di costruire.
Sotto un ulteriore profilo, il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso poiché, nelle more del giudizio, dapprima, è stata notificata la nota prot. n. 12740 del 25 febbraio 2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, in quanto il progetto proposto dalla società Immobiliare 2000 S.r.l. risulta “ del tutto incompatibile con la disciplina vincolistica di natura idrogeologica che interessa l’area specifica nella quale il progetto stesso è destinato ad essere realizzato ” e, successivamente, in data 19 marzo 2025, è stato adottato il provvedimento prot. n. 17886, con cui l’amministrazione comunale ha disposto il diniego del permesso di costruire richiesto, in ragione della già menzionata incompatibilità con il piano stralcio per l’assetto idrogeologico-rischio idraulico dell’Autorità di bacino dell’Appennino meridionale e con i vincoli e le limitazioni ivi prescritte, nel quale rientra l’area ove è prevista la realizzazione del progetto in questione.
Tale provvedimento, peraltro, è stato impugnato davanti al T.a.r. Lazio - Latina, con ricorso notificato il 15 maggio 2025.
Per tali ragioni, dunque, secondo l’amministrazione resistente, il ricorso sarebbe inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
6. La società ricorrente, a sua volta, ha chiesto, in via di eccezione, che sia dichiarata la nullità della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 e del successivo provvedimento di diniego prot. n. 17886 del 19 marzo 2025, sostenendo che il Comune di Cassino avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del provvedimento del Consorzio, posto che la sentenza del Consiglio di Stato aveva rilevato che “ spetta esclusivamente al Consorzio, attraverso il rilascio del nulla osta, verificare la conformità dell’intervento edilizio da assentire con le NTA ed il Comune non può che prendere atto del provvedimento del Consorzio, che è l’unico ente a poter valutare la compatibilità dell'intervento edilizio rispetto alle previsioni del piano, rivestendo la potestà del Consorzio natura obbligatoria e carattere vincolante per il Comune ” e che “ a fronte del rilascio del nulla osta da parte del Consorzio, dunque, il Comune si doveva limitare a prenderne atto ed a verificare la mera legittimità formale della documentazione presentata ”.
7. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 3 luglio 2025 – reputa che il ricorso non sia fondato nel merito per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono, con la precisazione che la domanda espressamente proposta dalla ricorrente in via di eccezione per la dichiarazione di nullità dei provvedimenti adottati nel corso del giudizio non consente al Collegio di dichiarare il ricorso improcedibile, potendosi pertanto prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dal Comune.
8. Con il provvedimento di diniego prot. n. 17886 del 19 marzo 2025 il Comune di Cassino ha, infatti, concluso il procedimento attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, rispetto al quale non è ravvisabile l’eccepita nullità per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 2059 del 2022.
Ritiene, in proposito, il Collegio che dalla motivazione della sentenza della cui ottemperanza si tratta non sia possibile desumere un vincolo conformativo che imponga in via immediata e diretta al Comune di Cassino il rilascio del titolo edilizio richiesto dalla società Immobiliare 2000 S.r.l..
Infatti, come risulta da pagina 5 della sentenza, la Sezione ha anzitutto escluso che sull’istanza de qua si fosse formato il silenzio assenso, avendo chiarito che “ l’unico motivo di ricorso proposto dal Comune per contestare che si fosse formato un provvedimento tacito per silenzio-assenso è fondato ”. Ciò posto, risulta dirimente che la sentenza della cui ottemperanza si tratta si sia limitata ad affermare che il Comune era tenuto a prendere atto della valutazione del Consorzio avuto esclusivo riguardo alla conformità dell’intervento oggetto dell’istanza di permesso di costruire con le N.T.A. del Comune di Cassino, senza ulteriori precisazioni.
In tal senso, risulta decisivo, in particolare, quanto affermato dal Consiglio di Stato alle pagine 6 e 7 della sentenza della cui ottemperanza si tratta, ove è stato precisato che “ spetta esclusivamente al Consorzio, attraverso il rilascio del nulla osta, verificare la conformità dell’intervento edilizio da assentire con le N.T.A. ed il Comune non può che prendere atto del provvedimento del Consorzio, che è l’unico ente a poter valutare la compatibilità dell’intervento edilizio rispetto alle previsioni del piano, rivestendo la potestà del Consorzio natura obbligatoria e carattere vincolante per il Comune ” ed, altresì, che, a fronte del rilascio del nulla osta da parte del Consorzio, “ il Comune si doveva limitare a prenderne atto ed a verificare la mera legittimità formale della documentazione presentata ”.
In altri termini, dunque, il vincolo conformativo derivante da tale sentenza preclude al Comune di Cassino le sole valutazioni di carattere edilizio e urbanistico, ma non impone, di per sé, il rilascio del permesso di costruire.
Conseguentemente, il provvedimento di diniego prot. n. 17886 del 19 marzo 2025 – di cui è stata eccepita la nullità – non risulta adottato in violazione o elusione del giudicato, poiché si fonda su un profilo estraneo al perimetro del giudicato stesso, posto che riguarda non già la conformità dell’intervento con le N.T.A., bensì il diverso profilo dell’incompatibilità con il piano stralcio per l’assetto idrogeologico-rischio idraulico dell’Autorità di bacino dell’Appennino meridionale, che, per l’appunto, riguarda un aspetto che non è stato preso in considerazione dalla pronuncia della cui ottemperanza si tratta (e, d’altra parte, tale diniego è già stato impugnato dall’odierna ricorrente anche in sede di cognizione).
9. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto del ricorso in ottemperanza, non essendo configurabile la prospettata nullità del provvedimento di diniego adottato dal Comune.
10. In considerazione della circostanza che il diniego prot. n. 17886 del 19 marzo 2025 è intervenuto soltanto nel corso del presente giudizio, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO