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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2025
N. R.G. 18/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3570/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr. DI LEO, pubblicata in data 11/07/2024, promossa da:
con l'avv. CATERINA ANGELA SANTANOCETO, elettivamente in MILANO, Pt_1
via Savarè n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'ente contro con l'avv. SILVIA BALESTRO e l'avv. GIULIA Controparte_1
MORONI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in MILANO, Corso Italia 8, 20122;
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
Pagina 1 in riforma della sentenza n. 3570 /2024 del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro, depositata in data 11 luglio 2024, preso atto del rimborso della contribuzione volontaria dichiarare sul punto la cessazione della materia del contendere, respingendo, di contro, integralmente tutte le ulteriori domande formulate nei confronti dell' in quanto Pt_1
infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria, ove occorra, senza inversione di oneri probatori che non competono, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado, qui da intendersi, per comodità espositiva, integralmente richiamate e trascritte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito
1. rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza di primo grado, per Pt_1
tutte le ragioni di cui alla presente memoria;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.
In via istruttoria, si ritiene la causa di natura documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano con sentenza pubblicata in data 11.7.2024 ha accolto il ricorso con il quale la signora aveva adito il giudice del lavoro deducendo quanto Controparte_1
segue:
-di avere presentato una prima domanda di pensione il 25 maggio 2022, indicando come decorrenza il 22 marzo 2022 (data di compimento dei 67 anni);
-che la domanda era stata respinta con la seguente motivazione “Non risultano almeno n. 780 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.07.1970 al
31.12.1964 n. 764 settimane di contributi;
-preso atto che dalle certificazioni risultava il versamento di 764 settimane anziché 780 Pt_1
come richiesto, di avere effettuato versamenti volontari di ulteriori 25 settimane;
-di aver presentato una seconda domanda di pensione il 28 aprile 2023 nella quale per errore aveva indicato la decorrenza del luglio 2023 e non invece effettuato la scelta (pure prevista)
Pagina 2 che la pensione di vecchiaia venisse liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti contributivi e di età;
-che aveva accolto tale seconda la domanda con la decorrenza 1° luglio 2023, indicata Pt_1 dalla nell'istanza. CP_1
Tutto ciò premesso in fatto, con il ricorso depositato avanti il Tribunale di CP_1
Milano ha impugnato il provvedimento che riconosceva la pensione con decorrenza da luglio
2023, sostenendo che al giorno della presentazione della (prima) domanda amministrativa per la pensione del 25 maggio 2022 risultava già in possesso di 784 settimane contributive alla data del 1994 e ha domandato di:
“1. accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire la Controparte_1
pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° aprile 2022, per tutte le ragioni di cui in diritto;
2. condannare l' a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 8.095,10 lordi ovvero il Pt_1
diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di pensione di vecchiaia per il periodo 1° aprile
2022 – 30 giugno 2023;
3. accertare e dichiarare l'indebito versamento dei contributi volontari da parte della signora per € 1.847,24; Controparte_1 per l'effetto
4. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso dell'importo di € 1.847,24;
5. condannare l' a rimborsare alla ricorrente l'importo di € 1.847,24”. Pt_1
Si è ritualmente costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone Pt_1 primariamente l'improponibilità, in difetto di una precedente domanda amministrativa.
Nel merito, l' ha richiamato quanto già dedotto con provvedimento del 30 maggio CP_2
2022 tramite il quale veniva ribadito alla che “non risultano almeno n. 780 CP_1
contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.07.1970 al
31.12.1994 764 contributi settimanali”. Ha dichiarato poi che in data 28 aprile 2023 la
Signora tramite Ente di Patronato, aveva inoltrato altra domanda di pensione di CP_1
vecchiaia indicando espressamente nel campo decorrenza la data del 1° luglio 2023 e che, preso atto di tale indicazione, l' aveva riconosciuto la prestazione a partire dalla suddetta Pt_1
data, dal momento che il requisito contributivo (780 ctr) sarebbe stato, infatti, raggiunto solo a giugno 2023, in seguito al riconoscimento di contribuzione figurativa a titolo di maternità.
Il giudice di prime cure, verificata l'impossibilità conciliativa, ha accolto il ricorso, così disponendo “In ordine alle domande attrici, accerta il diritto della ricorrente alla decorrenza della pensione dal 1° aprile 2022 e condanna l' a corrispondere alla stessa l'importo di Pt_1
Pagina 3 € 8.095,10 lordi, a titolo di pensione di vecchiaia per il periodo 1° aprile 2022 – 30 giugno
2023;
3. accerta l'indebito versamento dei contributi volontari da parte di
[...] per € 1.847,24 e condanna l' a rimborsare alla medesima tale CP_1 Pt_1
importo.
Il tutto con l'aggiunta della maggior somma tra la rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite alla ricorrente per la somma di euro 1500, Pt_1
oltre 15% per spese forfettarie oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari”.
Il primo giudice, in particolare:
- ha rigettato preliminarmente l'eccezione di improponibilità sollevata dall'ente, accertando che la aveva presentato istanza amministrativa in data 25 maggio 2022, con CP_1
effetto retroattivo per la decorrenza al 22 Marzo 2022 e, dunque, dal 1° aprile 2022
- ha evidenziato che risultava pacifica, in quanto non contestata, l'affermazione attorea che in tale data la risultasse in possesso di 784 settimane contributive alla data del CP_1
1994.
- ha ritenuto che la seconda domanda amministrativa del 28 Aprile 2023 (doc. 1 res.) era solo conseguenza dell'errore dell'ente e irrilevante, dovendo riconoscersi il diritto sin dalla prima richiesta amministrativa”
Ha altresì rilevato che “la ricorrente è stata indotta ingiustificatamente a versare la contribuzione volontaria, che non era, a tal punto, necessaria dovendosi accogliere la domanda amministrativa del 25 maggio 2022, in quanto vi erano i presupposti”
Il primo giudice ha, pertanto, riconosciuto “il diritto della ricorrente alla pensione fin da tale domanda amministrativa del 25 maggio 2022, con effetto dal 1° aprile 2022, e ha condannato ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 1432/71 alla restituzione sia della contribuzione Pt_1
volontaria suddetta, sia al versamento pensionistico fin dalla data di decorrenza corretta della pensione dall'1 Aprile 2022, non risultando poi dette dovute somme contestate nella loro entità, se non genericamente “cosicché si devono reputare non controversi, a tal punto, i conteggi attorei”.
con atto depositato in data 09/01/25 ha proposto appello, insistendo per la riforma della Pt_1
sentenza di primo grado, ribadendo che controparte non avrebbe potuto conseguire il diritto a pensione dal 1° aprile 2022, come asserito in sentenza, in quanto alla data della respinta
Pagina 4 domanda (maggio 2022) la era in possesso di 764 contributi. Il requisito CP_1
contributivo (780) sarebbe stato raggiunto, infatti, solo a giugno 2023, in seguito al riconoscimento di contribuzione figurativa a titolo di maternità, ed infatti l'istituto aveva accolto la domanda di pensione presentata dalla il 28/04/2023 con decorrenza CP_1
luglio 2023.
Ha riproposto quindi pedissequamente le difese tutte già svolte in primo grado:
-In via preliminare e/o pregiudiziale: improponibilità della domanda giudiziale per assenza della preventiva domanda amministrativa
ha ribadito che controparte non aveva mai presentato una domanda di pensione di Pt_1
vecchiaia chiedendo espressamente la liquidazione della prestazione a decorrere dal perfezionarsi di tutti i presupposti di legge, ma aveva inviato all'ente missiva in cui veniva espressamente indicato il dies a quo da cui chiedeva la liquidazione della relativa prestazione
(luglio 2023). Ha richiamato, a supporto di quanto sostenuto, la giurisprudenza concorde nel ritenere che la domanda giudiziale contro l'Ente previdenziale può essere proposta soltanto dopo la preventiva presentazione della istanza amministrativa, munita di tutti i dati e documenti necessari, al fine di consentire all'Ente predetto di adottare una formale pronuncia sulla richiesta stessa. Tale istanza, infatti, essendo finalizzata a provocare la determinazione, esplicita od implicita (silenzio-rifiuto), dell'Ente competente al riconoscimento del beneficio invocato, costituisce un presupposto processuale dell'azione, la quale, in difetto, è quindi improponibile, sussistendo una temporanea carenza di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 37, 1° comma, c.p.c., per essere devoluta la questione ancora in via esclusiva alla P.A. (Cass. Sez. Un. n. 7269/94; cfr. anche sez. lav. n. 2608/84; n. 5687/82; n. 3581/82; n.
3400/82; n. 438/84; n. 1280/84; n. 1407/84; n. 8575/90; n. 8111/92; 16.1.1996, n. 317;
6372/03; 18265/03; 11756/04, n. 9865/95 e n. 6931/96).
- Solo per tuziorismo difensivo, in subordine e senza che ciò comporti in alcun modo rinuncia alla superiore eccezione, dirimente, nel merito ha dedotto la legittimità della condotta Pt_1 dell'ente ribadendo che se un errore vi era stato questo era attribuibile solo alla CP_1
medesima ed in primis al Patronato da cui era assistita, che doveva conoscere la normativa in materia ed orientare la cliente nella compilazione della domanda amministrativa corretta.
- In ogni caso, rammenta che costituisce onere della parte che si afferma titolare del Pt_1
diritto al pagamento della prestazione pensionistica con una certa decorrenza, dimostrarne la sussistenza di tutti i presupposti di legge, circostanza non integrata nel caso in ispecie;
di guisa che il ricorso andrà rigettato, quanto meno, per difetto di allegazione e/o prova.
Pagina 5 Con memoria depositata in data 18/04/25 si è costituita in giudizio Controparte_1
insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
Parte appellata ribadisce la correttezza della ricostruzione offerta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che aveva dimostrato che già all'epoca della prima domanda di pensione (del 25.5.2022) la stessa era in possesso del requisito contributivo, sebbene all' Pt_1
non risultasse registrato correttamente. Sostiene infatti che se i contributi figurativi della maternità del 1984 fossero stati registrati correttamente, l'ammontare delle 780 settimane sarebbe risultato integrato e la domanda sarebbe stata accolta (e, lamenta parte appellata, tale mancato accredito che aveva determinato il rigetto da parte dell' della prima domanda CP_2 non poteva in alcun modo essere imputabile alla stessa, ma all'ente).
Il raggiungimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia già all'epoca della prima domanda, conclude la è documentale e risultava CP_1 dall'estratto conto previdenziale (doc. 2 fascicolo primo grado – estratto conto previdenziale), che attestava che al 31.12.1994 la stessa aveva maturato 784 settimane di contribuzione, raggiungendo - ed anzi superando - il requisito delle 780 settimane necessarie.
All'udienza del 7 maggio 2025 la Corte, all'esito della discussione, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va dato atto che nel ricorso in appello riferisce di aver già restituito a Pt_1
gli importi versati a titolo di contribuzione volontaria, così come disposto nella CP_1
sentenza impugnata, che sul punto è diventata definitiva.
L'appello è nel merito infondato e va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata
L'eccezione di improponibilità per mancanza di domanda amministrativa di pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti di legge non coglie nel segno.
Va infatti rilevato che con la prima domanda di pensione presentata il 26.5.2022 (doc 3 fasc. I grado ricorrente) ha chiesto la decorrenza retroattiva (“questa domanda è CP_1 riferita alla pensione minima con legge dei 15 anni di contributi (retroattiva)”, e ha indicato quale decorrenza il 22 marzo 2022, data di compimento del 67° anno di età.
Come osservato dal primo giudice è poi irrilevante che nella seconda domanda l'appellata abbia indicato la diversa decorrenza del luglio 2023, in quanto, come si dirà, già al momento della prima domanda era in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia CP_1
Pagina 6 ed è stata sollecitata ad effettuare i versamenti volontari ulteriori e a presentare una successiva domanda da un errato provvedimento dell'ente.
Risulta infatti provato che alla data della prima istanza del 25 maggio 2022 era CP_1
effettivamente in possesso del requisito contributivo di 780 settimane di contributi (784 settimane), che tuttavia non emergeva dalla posizione previdenziale solo perché non Pt_1
aveva correttamente valorìzzato i contributi figurativi della maternità del 1984.
La circostanza è stata ritenuta provata dal primo giudice in quanto non contestata da si Pt_1 legge infatti nella sentenza impugnata “con la memoria di costituzione dell'ente, non risulta in contestazione l'affermazione attorea che al giorno della Controparte_1
presentazione della domanda amministrativa del 25 maggio 2022 (doc. 3 ric.), risultava in possesso di 784 settimane contributive alla data del 1994”.
In ogni caso, risulta provata dai documenti in atti dai quali emerge:
- che negli Ecocert emessi il 31.1.2023 (doc 5) e il 22.2.2023 (doc 6) non è valorizzato il periodo di maternità del 1984;
- che nell'estratto conto previdenziale al 31.12.1994 ( doc 2) è riportato che aveva maturato 784 settimane di contribuzione, superando - il requisito CP_1
delle 780 settimane necessarie.
- Che nell'estratto contributivo (doc 10) risultano in particolare:
11 settimane di maternità dal 15 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983;
7 settimane di lavoro dipendente dal 1° gennaio 1984 al 14 settembre 1984;
30 settimane di maternità dal 1° settembre 1984 al 1984
- che i cedolini maternità da gennaio a settembre 1984 (doc 12) attestano il versamento dei contributi per maternità (astensione obbligatoria + congedo parentale) relativo all'anno 1984
Ne consegue che la corretta registrazione dei contributi avrebbe comportato l'accoglimento della prima domanda e di evitare i successivi versamenti volontari nel 2023
Se si considera il profilo sostanziale deve ritenersi quindi corretta la decorrenza dalla maturazione dei requisiti dal 1.04.22.
Irrilevante deve ritenersi la successiva domanda, che riporta la decorrenza dal luglio 2023 anziché dalla data di maturazione dei requisiti, in quanto resasi necessaria a seguito dell'erroneo rigetto della prima istanza. Va a tale proposito ricordato che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non e necessaria la formalistica compilazione dei moduli
Pagina 7 predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda Pt_1
consenta di individuare la prestazione richiesta affinche la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”. ( Cass. 14412/2019)
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, va confermata integralmente la sentenza impugnata restando assorbito e superato ogni ulteriore aspetto, in lite dedotto.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione le spese di lite del grado sono state determinate in € 20.000,00 anziché in €
2000,00. A seguito di istanza congiunta delle parti si è pertanto provveduto ad emendare tale errore materiale con ordinanza in data 25.5.2025 dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “20.000,00”, deve intendersi e ritenersi scritto “ 2.000,00”.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. n. 3570/24 del Tribunale di Milano- sezione lavoro-
Condanna a rimborsare le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 20.000,00 Pt_1
oltre oneri di legge e spese generali forfettarie al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 07/05/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 8
N. R.G. 18/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3570/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr. DI LEO, pubblicata in data 11/07/2024, promossa da:
con l'avv. CATERINA ANGELA SANTANOCETO, elettivamente in MILANO, Pt_1
via Savarè n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'ente contro con l'avv. SILVIA BALESTRO e l'avv. GIULIA Controparte_1
MORONI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in MILANO, Corso Italia 8, 20122;
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
Pagina 1 in riforma della sentenza n. 3570 /2024 del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro, depositata in data 11 luglio 2024, preso atto del rimborso della contribuzione volontaria dichiarare sul punto la cessazione della materia del contendere, respingendo, di contro, integralmente tutte le ulteriori domande formulate nei confronti dell' in quanto Pt_1
infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria, ove occorra, senza inversione di oneri probatori che non competono, si reiterano le istanze istruttorie formulate in primo grado, qui da intendersi, per comodità espositiva, integralmente richiamate e trascritte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito
1. rigettare l'appello proposto da confermando la sentenza di primo grado, per Pt_1
tutte le ragioni di cui alla presente memoria;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.
In via istruttoria, si ritiene la causa di natura documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano con sentenza pubblicata in data 11.7.2024 ha accolto il ricorso con il quale la signora aveva adito il giudice del lavoro deducendo quanto Controparte_1
segue:
-di avere presentato una prima domanda di pensione il 25 maggio 2022, indicando come decorrenza il 22 marzo 2022 (data di compimento dei 67 anni);
-che la domanda era stata respinta con la seguente motivazione “Non risultano almeno n. 780 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.07.1970 al
31.12.1964 n. 764 settimane di contributi;
-preso atto che dalle certificazioni risultava il versamento di 764 settimane anziché 780 Pt_1
come richiesto, di avere effettuato versamenti volontari di ulteriori 25 settimane;
-di aver presentato una seconda domanda di pensione il 28 aprile 2023 nella quale per errore aveva indicato la decorrenza del luglio 2023 e non invece effettuato la scelta (pure prevista)
Pagina 2 che la pensione di vecchiaia venisse liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti contributivi e di età;
-che aveva accolto tale seconda la domanda con la decorrenza 1° luglio 2023, indicata Pt_1 dalla nell'istanza. CP_1
Tutto ciò premesso in fatto, con il ricorso depositato avanti il Tribunale di CP_1
Milano ha impugnato il provvedimento che riconosceva la pensione con decorrenza da luglio
2023, sostenendo che al giorno della presentazione della (prima) domanda amministrativa per la pensione del 25 maggio 2022 risultava già in possesso di 784 settimane contributive alla data del 1994 e ha domandato di:
“1. accertare e dichiarare il diritto della signora a percepire la Controparte_1
pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° aprile 2022, per tutte le ragioni di cui in diritto;
2. condannare l' a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 8.095,10 lordi ovvero il Pt_1
diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di pensione di vecchiaia per il periodo 1° aprile
2022 – 30 giugno 2023;
3. accertare e dichiarare l'indebito versamento dei contributi volontari da parte della signora per € 1.847,24; Controparte_1 per l'effetto
4. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso dell'importo di € 1.847,24;
5. condannare l' a rimborsare alla ricorrente l'importo di € 1.847,24”. Pt_1
Si è ritualmente costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone Pt_1 primariamente l'improponibilità, in difetto di una precedente domanda amministrativa.
Nel merito, l' ha richiamato quanto già dedotto con provvedimento del 30 maggio CP_2
2022 tramite il quale veniva ribadito alla che “non risultano almeno n. 780 CP_1
contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.07.1970 al
31.12.1994 764 contributi settimanali”. Ha dichiarato poi che in data 28 aprile 2023 la
Signora tramite Ente di Patronato, aveva inoltrato altra domanda di pensione di CP_1
vecchiaia indicando espressamente nel campo decorrenza la data del 1° luglio 2023 e che, preso atto di tale indicazione, l' aveva riconosciuto la prestazione a partire dalla suddetta Pt_1
data, dal momento che il requisito contributivo (780 ctr) sarebbe stato, infatti, raggiunto solo a giugno 2023, in seguito al riconoscimento di contribuzione figurativa a titolo di maternità.
Il giudice di prime cure, verificata l'impossibilità conciliativa, ha accolto il ricorso, così disponendo “In ordine alle domande attrici, accerta il diritto della ricorrente alla decorrenza della pensione dal 1° aprile 2022 e condanna l' a corrispondere alla stessa l'importo di Pt_1
Pagina 3 € 8.095,10 lordi, a titolo di pensione di vecchiaia per il periodo 1° aprile 2022 – 30 giugno
2023;
3. accerta l'indebito versamento dei contributi volontari da parte di
[...] per € 1.847,24 e condanna l' a rimborsare alla medesima tale CP_1 Pt_1
importo.
Il tutto con l'aggiunta della maggior somma tra la rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite alla ricorrente per la somma di euro 1500, Pt_1
oltre 15% per spese forfettarie oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari”.
Il primo giudice, in particolare:
- ha rigettato preliminarmente l'eccezione di improponibilità sollevata dall'ente, accertando che la aveva presentato istanza amministrativa in data 25 maggio 2022, con CP_1
effetto retroattivo per la decorrenza al 22 Marzo 2022 e, dunque, dal 1° aprile 2022
- ha evidenziato che risultava pacifica, in quanto non contestata, l'affermazione attorea che in tale data la risultasse in possesso di 784 settimane contributive alla data del CP_1
1994.
- ha ritenuto che la seconda domanda amministrativa del 28 Aprile 2023 (doc. 1 res.) era solo conseguenza dell'errore dell'ente e irrilevante, dovendo riconoscersi il diritto sin dalla prima richiesta amministrativa”
Ha altresì rilevato che “la ricorrente è stata indotta ingiustificatamente a versare la contribuzione volontaria, che non era, a tal punto, necessaria dovendosi accogliere la domanda amministrativa del 25 maggio 2022, in quanto vi erano i presupposti”
Il primo giudice ha, pertanto, riconosciuto “il diritto della ricorrente alla pensione fin da tale domanda amministrativa del 25 maggio 2022, con effetto dal 1° aprile 2022, e ha condannato ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 1432/71 alla restituzione sia della contribuzione Pt_1
volontaria suddetta, sia al versamento pensionistico fin dalla data di decorrenza corretta della pensione dall'1 Aprile 2022, non risultando poi dette dovute somme contestate nella loro entità, se non genericamente “cosicché si devono reputare non controversi, a tal punto, i conteggi attorei”.
con atto depositato in data 09/01/25 ha proposto appello, insistendo per la riforma della Pt_1
sentenza di primo grado, ribadendo che controparte non avrebbe potuto conseguire il diritto a pensione dal 1° aprile 2022, come asserito in sentenza, in quanto alla data della respinta
Pagina 4 domanda (maggio 2022) la era in possesso di 764 contributi. Il requisito CP_1
contributivo (780) sarebbe stato raggiunto, infatti, solo a giugno 2023, in seguito al riconoscimento di contribuzione figurativa a titolo di maternità, ed infatti l'istituto aveva accolto la domanda di pensione presentata dalla il 28/04/2023 con decorrenza CP_1
luglio 2023.
Ha riproposto quindi pedissequamente le difese tutte già svolte in primo grado:
-In via preliminare e/o pregiudiziale: improponibilità della domanda giudiziale per assenza della preventiva domanda amministrativa
ha ribadito che controparte non aveva mai presentato una domanda di pensione di Pt_1
vecchiaia chiedendo espressamente la liquidazione della prestazione a decorrere dal perfezionarsi di tutti i presupposti di legge, ma aveva inviato all'ente missiva in cui veniva espressamente indicato il dies a quo da cui chiedeva la liquidazione della relativa prestazione
(luglio 2023). Ha richiamato, a supporto di quanto sostenuto, la giurisprudenza concorde nel ritenere che la domanda giudiziale contro l'Ente previdenziale può essere proposta soltanto dopo la preventiva presentazione della istanza amministrativa, munita di tutti i dati e documenti necessari, al fine di consentire all'Ente predetto di adottare una formale pronuncia sulla richiesta stessa. Tale istanza, infatti, essendo finalizzata a provocare la determinazione, esplicita od implicita (silenzio-rifiuto), dell'Ente competente al riconoscimento del beneficio invocato, costituisce un presupposto processuale dell'azione, la quale, in difetto, è quindi improponibile, sussistendo una temporanea carenza di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 37, 1° comma, c.p.c., per essere devoluta la questione ancora in via esclusiva alla P.A. (Cass. Sez. Un. n. 7269/94; cfr. anche sez. lav. n. 2608/84; n. 5687/82; n. 3581/82; n.
3400/82; n. 438/84; n. 1280/84; n. 1407/84; n. 8575/90; n. 8111/92; 16.1.1996, n. 317;
6372/03; 18265/03; 11756/04, n. 9865/95 e n. 6931/96).
- Solo per tuziorismo difensivo, in subordine e senza che ciò comporti in alcun modo rinuncia alla superiore eccezione, dirimente, nel merito ha dedotto la legittimità della condotta Pt_1 dell'ente ribadendo che se un errore vi era stato questo era attribuibile solo alla CP_1
medesima ed in primis al Patronato da cui era assistita, che doveva conoscere la normativa in materia ed orientare la cliente nella compilazione della domanda amministrativa corretta.
- In ogni caso, rammenta che costituisce onere della parte che si afferma titolare del Pt_1
diritto al pagamento della prestazione pensionistica con una certa decorrenza, dimostrarne la sussistenza di tutti i presupposti di legge, circostanza non integrata nel caso in ispecie;
di guisa che il ricorso andrà rigettato, quanto meno, per difetto di allegazione e/o prova.
Pagina 5 Con memoria depositata in data 18/04/25 si è costituita in giudizio Controparte_1
insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
Parte appellata ribadisce la correttezza della ricostruzione offerta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che aveva dimostrato che già all'epoca della prima domanda di pensione (del 25.5.2022) la stessa era in possesso del requisito contributivo, sebbene all' Pt_1
non risultasse registrato correttamente. Sostiene infatti che se i contributi figurativi della maternità del 1984 fossero stati registrati correttamente, l'ammontare delle 780 settimane sarebbe risultato integrato e la domanda sarebbe stata accolta (e, lamenta parte appellata, tale mancato accredito che aveva determinato il rigetto da parte dell' della prima domanda CP_2 non poteva in alcun modo essere imputabile alla stessa, ma all'ente).
Il raggiungimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia già all'epoca della prima domanda, conclude la è documentale e risultava CP_1 dall'estratto conto previdenziale (doc. 2 fascicolo primo grado – estratto conto previdenziale), che attestava che al 31.12.1994 la stessa aveva maturato 784 settimane di contribuzione, raggiungendo - ed anzi superando - il requisito delle 780 settimane necessarie.
All'udienza del 7 maggio 2025 la Corte, all'esito della discussione, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va dato atto che nel ricorso in appello riferisce di aver già restituito a Pt_1
gli importi versati a titolo di contribuzione volontaria, così come disposto nella CP_1
sentenza impugnata, che sul punto è diventata definitiva.
L'appello è nel merito infondato e va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata
L'eccezione di improponibilità per mancanza di domanda amministrativa di pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti di legge non coglie nel segno.
Va infatti rilevato che con la prima domanda di pensione presentata il 26.5.2022 (doc 3 fasc. I grado ricorrente) ha chiesto la decorrenza retroattiva (“questa domanda è CP_1 riferita alla pensione minima con legge dei 15 anni di contributi (retroattiva)”, e ha indicato quale decorrenza il 22 marzo 2022, data di compimento del 67° anno di età.
Come osservato dal primo giudice è poi irrilevante che nella seconda domanda l'appellata abbia indicato la diversa decorrenza del luglio 2023, in quanto, come si dirà, già al momento della prima domanda era in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia CP_1
Pagina 6 ed è stata sollecitata ad effettuare i versamenti volontari ulteriori e a presentare una successiva domanda da un errato provvedimento dell'ente.
Risulta infatti provato che alla data della prima istanza del 25 maggio 2022 era CP_1
effettivamente in possesso del requisito contributivo di 780 settimane di contributi (784 settimane), che tuttavia non emergeva dalla posizione previdenziale solo perché non Pt_1
aveva correttamente valorìzzato i contributi figurativi della maternità del 1984.
La circostanza è stata ritenuta provata dal primo giudice in quanto non contestata da si Pt_1 legge infatti nella sentenza impugnata “con la memoria di costituzione dell'ente, non risulta in contestazione l'affermazione attorea che al giorno della Controparte_1
presentazione della domanda amministrativa del 25 maggio 2022 (doc. 3 ric.), risultava in possesso di 784 settimane contributive alla data del 1994”.
In ogni caso, risulta provata dai documenti in atti dai quali emerge:
- che negli Ecocert emessi il 31.1.2023 (doc 5) e il 22.2.2023 (doc 6) non è valorizzato il periodo di maternità del 1984;
- che nell'estratto conto previdenziale al 31.12.1994 ( doc 2) è riportato che aveva maturato 784 settimane di contribuzione, superando - il requisito CP_1
delle 780 settimane necessarie.
- Che nell'estratto contributivo (doc 10) risultano in particolare:
11 settimane di maternità dal 15 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983;
7 settimane di lavoro dipendente dal 1° gennaio 1984 al 14 settembre 1984;
30 settimane di maternità dal 1° settembre 1984 al 1984
- che i cedolini maternità da gennaio a settembre 1984 (doc 12) attestano il versamento dei contributi per maternità (astensione obbligatoria + congedo parentale) relativo all'anno 1984
Ne consegue che la corretta registrazione dei contributi avrebbe comportato l'accoglimento della prima domanda e di evitare i successivi versamenti volontari nel 2023
Se si considera il profilo sostanziale deve ritenersi quindi corretta la decorrenza dalla maturazione dei requisiti dal 1.04.22.
Irrilevante deve ritenersi la successiva domanda, che riporta la decorrenza dal luglio 2023 anziché dalla data di maturazione dei requisiti, in quanto resasi necessaria a seguito dell'erroneo rigetto della prima istanza. Va a tale proposito ricordato che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non e necessaria la formalistica compilazione dei moduli
Pagina 7 predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda Pt_1
consenta di individuare la prestazione richiesta affinche la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”. ( Cass. 14412/2019)
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, va confermata integralmente la sentenza impugnata restando assorbito e superato ogni ulteriore aspetto, in lite dedotto.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione le spese di lite del grado sono state determinate in € 20.000,00 anziché in €
2000,00. A seguito di istanza congiunta delle parti si è pertanto provveduto ad emendare tale errore materiale con ordinanza in data 25.5.2025 dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “20.000,00”, deve intendersi e ritenersi scritto “ 2.000,00”.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. n. 3570/24 del Tribunale di Milano- sezione lavoro-
Condanna a rimborsare le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 20.000,00 Pt_1
oltre oneri di legge e spese generali forfettarie al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 07/05/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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