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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/11/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1709/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
AN GA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Maria CP_1
ZI DA;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 26.11.2025.
Con ricorso depositato in data 27.6.2024 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato, sin dall'anno 1990, alle dipendenze di varie imprese specializzate in lavori di edilizia e carpenteria, con mansioni di operaio edile nonché dal 15.10.2010 alle dipendenze della società cooperativa “GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP” con mansioni di “operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia pubblica e privata”( cfr. all.
1-5 ricorso introduttivo); di essere stato esposto a cattive posture, a continui movimenti degli arti superiori e a sforzi fisici rilevanti, lavorando spesso anche in condizioni climatiche sfavorevoli;
di aver contratto le patologie indicate in atti (discopatie discali lombari multiple (bulging discali L4-L5 ed L5-Sl con impegno del forarne
a destra), tendinopatia bilaterale delle spalle, con lesioni parziali del sovraspinoso e dell'infraspinoso, e tunnel carpale a destra ), ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa. Ciò premesso, esponeva che l' , con comunicazione dell'8.9.2023 ( cfr. all. 13-15 CP_1 fascicolo ricorrente) aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale/l'esistenza delle patologie denunciate in data 25.4.2022 ( cfr. all.
6-12 fascicolo ricorrente) e che a nulla era valsa la proposizione del ricorso amministrativo ( cfr. all 16-21 fascicolo ricorrente).; pertanto concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere la rendita nella misura del 22-23% ovvero in quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Ciò posto, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare l'attendibilità e la non contraddittorietà di entrambi i testi escussi, rivelatasi a conoscenza diretta dei fatti di causa, i quali hanno riferito che l'assicurato, nello svolgimento della propria attività lavorativa di autospurgo, sia civile che industriale, era quotidianamente esposto, per otto ore al giorno,
a posture incongrue “Confermo il terzo capitolo di prova che mi viene letto. Corrisponde al vero che,
l'operazione dello “spurgo dei pozzi neri” si svolgeva in due fasi: nella prima il effettuava lo Parte_1 svuotamento inserendo il tubo di aspirazione all'interno della fossa biologica o del manufatto da svuotare e nella seconda eseguiva la stasatura, un'operazione necessaria a lavare i tubi di scarico. Con tale operazione, si assumevano diverse posture, spesso dovevamo stare con la schiena bassa, o chini sulle ginocchia”.
Inoltre, entrambi i testimoni hanno confermato non solo l'utilizzo di strumenti da lavoro quali picconi ADR: “Confermo il quinto capitolo di prova che mi viene letto. Corrisponde al vero che, quando l'attività di “autospurgo” veniva effettuata presso la centrale “BIOMASSE” di Crotone e Strongoli
(KR), capitava spesso che il materiale aspirato si indurisse, diventandone estremamente difficoltosa l'estrazione dalla cisterna, ed al in questi casi era richiesto di intervenire sul materiale stesso con il piccone oltre Parte_2 che con operazioni di lavaggio. Il materiale aspurgato una volta entrato nella cisterna del camion poteva indurirsi e pertanto al momento dello scarico presso biomasse, per il conferimento, il Sig. doveva Parte_2 con il piccone e la pala rimuoverlo in modo energico” ma altresì il sollevamento manuale, senza ausili Testim efficaci, di carichi pesanti dai 30/40 kg ad oltre 500 kg “Confermo il quarto capitolo di prova che mi viene letto. Corrisponde al vero che, durante la prima fase del lavoro di spurgo si aspirava con un tubo di plastica tutto il materiale da rimuovere dal “pozzo nero” e che suddetto tubo, utilizzato a mano nello svolgimento delle mansioni lavorative, quando pieno di liquido arrivava a pesare fino a 30/40 Kg.
Affermo tale circostanza in quanto quando partivano per le operazioni di spurgo la cisterna dell'autospurgo Testim era vuota ed al ritorno, quando era piena, si andava a scaricare al depuratore ”; “Confermo il sesto capitolo di prova che mi viene letto. Corrisponde al vero che, quando l'autospurgo si intasava il si Parte_1 immergeva nella vasca per estrarre a mano il materiale che, a sua volta, con pale e rastrelli veniva caricato nei big bag, sacchi dal peso fino a 500 Kg. Sono a conoscenza del peso del sacco, poiché il medesimo sacco riportava tale cifratura per il peso di contenimento” (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
6.6.2025 da e . Testimone_2 Testimone_3
L'indicazione omogenea delle descritte attività, con particolare riferimento alle movimentazioni del tubo di aspirazione, all'esposizione a posture incongrue, all'utilizzo di picconi nonchè al sollevamento manuale di carichi pesanti, senza ausili efficaci, offrono conferma al fatto che l'assicurato, durante tutto l'orario lavorativo, svolgesse compiti che lo esponevano a “ Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”, nonché a
“Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo” oltre che a “b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci.”.
Tanto rende applicabile, ai fini del riconoscimento dell'origine professionale delle malattie denunciate, la previsione tabellare (e la conseguente presunzione legale) di cui alle voci
M75.1, M51.2 e G56.0 della tabella di “ Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria
e nel'agricoltura” approvata con DM del 10.10.2023, che, rispettivamente nel periodo massimo di indennizzabilità pari a 2 e 1 anni, dalla cessazione delle lavorazioni, mette in relazione causale dette lavorazioni con le neuropatie periferiche che affliggono l'assicurato.
Nel caso in esame, si ravvisano gli elementi della previsione tabellare perché: a) l'assicurato è afflitto dalle citate neuropatie periferiche;
b) è stato adibito alle lavorazioni sopra richiamate;
c) quelle lavorazioni non erano cessate al momento in cui l'assicurato ha denunciato la patologia.
Sicché in assenza di prove contrarie, capaci di superare la presunzione legale della origine professionale, deve convenirsi che le menomazioni del ricorrente rinvengono la loro causa nell'attività lavorativa espletata.
Orbene, nella determinazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio incaricato, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate ha valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale assunta, riconoscendo ( oltre a confermare l'originale professionale di tutte le patologie denunciate) una percentuale di danno biologico a carico dell'assicurato nella misura del 22% “Premesso quanto sopra, si rileva che dall'anamnesi risulta che il signor ha ricoperto, dal 1990 al 2000, la mansione di operaio Parte_1 edile alle dipendenze di diverse aziende operanti nei settori dell'edilizia e della carpenteria. Successivamente, dal 2000 al 2004, ha prestato servizio presso la , impegnata nella realizzazione di CP_2 diaframmi e paratie utilizzate per il contenimento di grandi scavi, tipicamente a sostegno dei terreni nell'ambito della costruzione di gallerie e opere idrauliche. Dal 2005 al 2010 è stato impiegato presso altre imprese specializzate in lavori di edilizia e carpenteria, mentre dal 2010 ad oggi risulta assunto dalla Soc.
Coop. Giovani del 2000 con incarico di addetto ai servizi di autospurgo, svolgendo attività di manutenzione di pozzi neri, reti fognarie, svuotamento fosse biologiche, anche in regime di reperibilità notturna e in situazioni di emergenza. Nello svolgimento di tali mansioni, il lavoratore è stato obbligatoriamente esposto a ripetute posture incongrue (chinato sulle ginocchia o con la schiena piegata), a ripetuti movimenti degli arti superiori e
a sforzi fisici significativi, operando spesso in condizioni climatiche avverse. Nel lavoro fisicamente impegnativo come quello descritto, sono presenti diversi fattori di rischio che possono causare alterazioni osteoarticolari al rachide lombare e agli arti superiori, dovute a sovraccarico biomeccanico durante la giornata lavorativa.
La movimentazione manuale dei carichi, le posture scorrette e le sollecitazioni ripetute della zona lombare contribuiscono in maniera incisiva all'insorgenza di patologie, così come i microtraumi e le posture incongrue generate da attività continuative e ripetitive incidono sulle spalle, gomiti e polsi. Pertanto, secondo il principio civilistico del “più probabile che non”, l'attività svolta dal sig. può essere considerata una Parte_1 causa/concausa delle patologie riscontrate, insieme ad eventuali predisposizioni individuali. Passando all'aspetto meramente valutativo ed utilizzando le tabelle di cui al D.M. del 12/7/2000, si può fare riferimento ai seguenti codici:
• Codice 213: Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12%. Nel caso specifico, sebbene non sia stata riscontrata una ernia lombare, l'esame EMG ha rilevato una "rizopatia bilaterale". Applicando criteri analogico-proporzionali, si può concordare nel riconoscere un tasso di danno biologico dell'8%.
• Codici 227 e 224: agli esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente ma non comprensivi della limitazione funzionale, le tabelle attribuiscono un valore massimo del 4% (codice 227), mentre la "limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi" corrisponde al 3% (codice 224).
Considerando la bilateralità delle menomazioni alle spalle e utilizzando la formula a scalare, il tasso complessivo di danno biologico è pari al 12%.
• Codice 163, relativamente alla sindrome del tunnel carpale. Gli “esiti neurologici di sindromi canalicolari, come il tunnel carpale con lieve compromissione funzionale”, sono valutati fino a un massimo del 7%, variabile
a seconda della mono o bilateralità. Nel caso in questione, essendo una condizione monolaterale documentata dall'EMG del 17/03/2023 presso la U.O. di
Neurologia dell'Ospedale di Crotone ("reperti compatibili con sindrome del tunnel carpale a destra"), si attribuisce un danno biologico pari al 3-4%. Effettuando la somma di tali valori, con criteriologia a scalare, si ritiene equo riconoscere un danno biologico complessivo del 22%. In relazione alla decorrenza, considerando la data degli esami strumentali citati, questa può coincidere con il momento di presentazione delle domande.”
( cfr. relazione tecnica depositata in data 10.10.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Il CTU ha dato altresì puntuale riscontro alle controdeduzioni avanzate dall' avverso CP_1 la bozza di perizia, cui si rimanda.
Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 la rendita corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite – liquidate negli importi minimi a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 1709/2024, così provvede: -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto dalle patologie denunciate, di natura professionale, che ne hanno determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 22% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_1 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL