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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 509/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NI – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente-
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice rel. ed est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 509 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Stronati, C.F._1
presso il cui studio in Roma alla Via Pomponio Leto n. 2 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniel Gizzi, presso il cui studio in
HI d'NI (IS) alla via Borgo San Biase n. 20 è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di NI.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.5.2025, da intendersi integralmente richiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.7.2024, proponeva domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in NI in data 2.7.1995 e trascritto nei Registri dello
Stato civile al n. 36, parte 2, serie A, dell'anno 1995. Esponeva, in particolare, che dalla predetta unione nasceva un figlio ( , nato a Persona_1
NI il 22.2.1996).
I coniugi, tuttavia, atteso il deterioramento della comunione spirituale e materiale, si separavano consensualmente, con provvedimento omologato in data 22 novembre 2006 dal Tribunale di
NI, procedimento n. r.g. 760/2006.
Non essendovi stata riconciliazione ed alla luce dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, la adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: “pronunciare lo Pt_1
scioglimento del matrimonio, senza condizioni, provvedendo ciascuno dei coniugi alle proprie esigenze e senza provvedimenti di alcun tipo per il figlio , maggiorenne e autosufficiente Per_1 economicamente. Con ordine all'Ufficiale di Stato civile presso il Comune di NI di annotare
l'emanando provvedimento di scioglimento del matrimonio”.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di scioglimento, CP_1 chiedendo “pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza condizioni, provvedendo ciascuno dei coniugi alle proprie esigenze e senza provvedimenti di alcun tipo per il figlio , Per_1 maggiorenne ed autosufficiente. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di
HI d'NI di annotare l'emanando provvedimento di scioglimento del matrimonio.”.
Ascoltata la parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza di discussione il G.I riservava la causa in decisione al Collegio senza termini.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di
NI del 22.11.2006.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n
74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le spese di giudizio, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a NI in data 2.7.1995 dalle parti in causa, trascritto nei registri dello stato civile del comune di NI al n. 36, parte 2, serie A, dell'anno 1995;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in NI nella Camera di Consiglio del 13.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NI – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari - Presidente-
Dott.ssa Elvira Puleio - Giudice -
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice rel. ed est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 509 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Claudio Stronati, C.F._1
presso il cui studio in Roma alla Via Pomponio Leto n. 2 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniel Gizzi, presso il cui studio in
HI d'NI (IS) alla via Borgo San Biase n. 20 è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di NI.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.5.2025, da intendersi integralmente richiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.7.2024, proponeva domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in NI in data 2.7.1995 e trascritto nei Registri dello
Stato civile al n. 36, parte 2, serie A, dell'anno 1995. Esponeva, in particolare, che dalla predetta unione nasceva un figlio ( , nato a Persona_1
NI il 22.2.1996).
I coniugi, tuttavia, atteso il deterioramento della comunione spirituale e materiale, si separavano consensualmente, con provvedimento omologato in data 22 novembre 2006 dal Tribunale di
NI, procedimento n. r.g. 760/2006.
Non essendovi stata riconciliazione ed alla luce dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, la adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: “pronunciare lo Pt_1
scioglimento del matrimonio, senza condizioni, provvedendo ciascuno dei coniugi alle proprie esigenze e senza provvedimenti di alcun tipo per il figlio , maggiorenne e autosufficiente Per_1 economicamente. Con ordine all'Ufficiale di Stato civile presso il Comune di NI di annotare
l'emanando provvedimento di scioglimento del matrimonio”.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di scioglimento, CP_1 chiedendo “pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza condizioni, provvedendo ciascuno dei coniugi alle proprie esigenze e senza provvedimenti di alcun tipo per il figlio , Per_1 maggiorenne ed autosufficiente. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di
HI d'NI di annotare l'emanando provvedimento di scioglimento del matrimonio.”.
Ascoltata la parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza di discussione il G.I riservava la causa in decisione al Collegio senza termini.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di
NI del 22.11.2006.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n
74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le spese di giudizio, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a NI in data 2.7.1995 dalle parti in causa, trascritto nei registri dello stato civile del comune di NI al n. 36, parte 2, serie A, dell'anno 1995;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in NI nella Camera di Consiglio del 13.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari