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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/15374
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 15374/2023 promossa da:
, nato il [...], in [...]; , Parte_1 Controparte_1 nato l'[...], in [...]; nato il [...], in [...]; Persona_1
nato il [...], in [...]; Parte_2 Parte_3 nata il [...], in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Baciucco (C.F.
) del Foro di Perugia, con studio legale in Perugia, Piazza Danti n. 7 C.F._1
( fax 075/5728162) come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così statuire:
- Accertare e dichiarare lo status di cittadina/o italiana/o dei ricorrenti, come in epigrafe identificati, in quanto tutti discendenti di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al e, Controparte_2 per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni di legge alle autorità consolari competenti;
- In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] Persona_2
in Borgomasino – Torino (cfr. doc. in atti n. 2), emigrato in Argentina alla fine del 1800, dove decedeva nell'anno 1936 (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino argentino come dimostrato dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte
Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“Certifico: che nel Registro Nazionale di Elettori, nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni, ed argentini naturalizzati dagli anni
Per_ diciotto, non di trova registrato fino alla data o o , nato il [...] Per_2 Per_2 Per_2 in ITALIA – Torino, Borgomasino. Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24/1/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 05/02/1907, si sposava nella città di Santa Fe (Argentina) con Persona_2 [...]
(doc.05) e in costanza di tale matrimonio nasceva nella città di Buenos Aires in data CP_3 03/03/1916 (cfr. doc. in atti n. 6), la quale a sua volta il 21/12/1940 si univa in Persona_4
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_5
- dalla già menzionata unione nascevano due figli legittimi: nata l'[...] Persona_6
in Santa Fe - Argentina (cfr. doc. in atti n. 8) e nato il [...] (cfr. doc. in atti Parte_4
n. 9);
- in data 19/09/1970 si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_6 Persona_7
in atti n. 10) e da tale unione nascevano in General VI (Argentina) tre figli, odierni ricorrenti:
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 11), nato il Persona_1 Parte_2
16/01/1976 (cfr. doc. in atti n. 12) e nata il [...] (cfr. doc. in atti n. Parte_3
13);
- in data 06/10/1975, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_8 Persona_9
doc. in atti n. 14) e da detta unione nascevano in La PL (Argentina) due figli, odierni ricorrenti:
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 15) e nato il Controparte_1 Parte_1
07/04/1982 (cfr. doc. in atti n. 16).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di morte nel quale si legge che Persona_2 fosse“di cittadinanza italiana, di anni 33, di stato civile coniugato, di professione falegname” (cfr. doc. in atti n. 4). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_2
cittadinanza alla figlia nata in [...] - Argentina in data 3/05/1916 (cfr. Per_4 Persona_4
doc. in atti n. 6), la quale si univa in matrimonio con cittadino argentino, in Persona_5
data 21/12/1940 in Argentina (cfr. doc. in atti n. 7).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_2
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Persona_4
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia di Persona_4
cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , , Parte_1 Controparte_1
Persona_1 Parte_2 Parte_3
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] nel Comune di Borgomasino Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità
d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. La figlia nasceva, infatti, a Buenos Aires in Persona_4
Argentina in data 3/05/1916 (cfr. doc. in atti n. 6).
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura, come indicata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nato il [...], in [...]; , nato l'[...], in [...]; Controparte_1
nato il [...], in [...]; Persona_1 Parte_2
nato il [...], in [...]; nata il [...], in [...] il Parte_3
diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 24.1.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 15374/2023 promossa da:
, nato il [...], in [...]; , Parte_1 Controparte_1 nato l'[...], in [...]; nato il [...], in [...]; Persona_1
nato il [...], in [...]; Parte_2 Parte_3 nata il [...], in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Baciucco (C.F.
) del Foro di Perugia, con studio legale in Perugia, Piazza Danti n. 7 C.F._1
( fax 075/5728162) come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così statuire:
- Accertare e dichiarare lo status di cittadina/o italiana/o dei ricorrenti, come in epigrafe identificati, in quanto tutti discendenti di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al e, Controparte_2 per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni di legge alle autorità consolari competenti;
- In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] Persona_2
in Borgomasino – Torino (cfr. doc. in atti n. 2), emigrato in Argentina alla fine del 1800, dove decedeva nell'anno 1936 (cfr. doc. in atti n. 3), senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino argentino come dimostrato dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte
Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“Certifico: che nel Registro Nazionale di Elettori, nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni, ed argentini naturalizzati dagli anni
Per_ diciotto, non di trova registrato fino alla data o o , nato il [...] Per_2 Per_2 Per_2 in ITALIA – Torino, Borgomasino. Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24/1/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 05/02/1907, si sposava nella città di Santa Fe (Argentina) con Persona_2 [...]
(doc.05) e in costanza di tale matrimonio nasceva nella città di Buenos Aires in data CP_3 03/03/1916 (cfr. doc. in atti n. 6), la quale a sua volta il 21/12/1940 si univa in Persona_4
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_5
- dalla già menzionata unione nascevano due figli legittimi: nata l'[...] Persona_6
in Santa Fe - Argentina (cfr. doc. in atti n. 8) e nato il [...] (cfr. doc. in atti Parte_4
n. 9);
- in data 19/09/1970 si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_6 Persona_7
in atti n. 10) e da tale unione nascevano in General VI (Argentina) tre figli, odierni ricorrenti:
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 11), nato il Persona_1 Parte_2
16/01/1976 (cfr. doc. in atti n. 12) e nata il [...] (cfr. doc. in atti n. Parte_3
13);
- in data 06/10/1975, si univa in matrimonio con (cfr. Persona_8 Persona_9
doc. in atti n. 14) e da detta unione nascevano in La PL (Argentina) due figli, odierni ricorrenti:
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 15) e nato il Controparte_1 Parte_1
07/04/1982 (cfr. doc. in atti n. 16).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di morte nel quale si legge che Persona_2 fosse“di cittadinanza italiana, di anni 33, di stato civile coniugato, di professione falegname” (cfr. doc. in atti n. 4). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_2
cittadinanza alla figlia nata in [...] - Argentina in data 3/05/1916 (cfr. Per_4 Persona_4
doc. in atti n. 6), la quale si univa in matrimonio con cittadino argentino, in Persona_5
data 21/12/1940 in Argentina (cfr. doc. in atti n. 7).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_2
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Persona_4
sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia di Persona_4
cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , , Parte_1 Controparte_1
Persona_1 Parte_2 Parte_3
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] nel Comune di Borgomasino Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità
d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. La figlia nasceva, infatti, a Buenos Aires in Persona_4
Argentina in data 3/05/1916 (cfr. doc. in atti n. 6).
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura, come indicata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nato il [...], in [...]; , nato l'[...], in [...]; Controparte_1
nato il [...], in [...]; Persona_1 Parte_2
nato il [...], in [...]; nata il [...], in [...] il Parte_3
diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 24.1.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio