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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1125/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente Relatore dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1125/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TONTO MASSIMO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DI SPIRITO PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver divorziato con sentenza n. 648/2019 pubbl. il
[...]
17/04/2019 per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio delle predette parti, concordate e confermate:
SULLA COLLOCAZIONE:
1) le figlie e rimangono collocate presso la madre;
Per_1 Per_2
SUL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE:
2) il diritto di visita del padre sarà concordato direttamente con le figlie maggiorenni, così come la loro presenza nell'uno o nell'altro nucleo famigliare durante le festività;
pagina 2 di 3 SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
3) il Sig. verserà direttamente alla figlia mediante accredito Parte_1 Per_1 sulla carta poste pay, la somma di € 280,00 al mese;
4) il Sig. verserà, fino a quando la figlia abiterà con la madre, Parte_1 Per_2 mediante accredito sul conto corrente intestato alla , il Controparte_1 mantenimento di € 280,00 mensili;
da quando la ragazza andrà a vivere fuori casa, per motivi universitari, il padre provvederà direttamente a versare l'importo di €
280,00 sulla carta poste pay intestata alla figlia;
Per_2
5) le predette somme saranno sottoposte a rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo rispetto alla data dell'ordinanza;
6) il versamento del mantenimento da parte del padre, per entrambe le figlie in pari data, dovrà essere effettuato tra il giorno 10 ed il giorno 15 di ogni mese;
7) qualora le figlie, dopo gli studi universitari, dovessero tornare a vivere stabilmente presso la madre, l'assegno di mantenimento dovrà essere versato alla e non CP_1 direttamente alle ragazze;
8) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente Relatore dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1125/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI TONTO MASSIMO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DI SPIRITO PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver divorziato con sentenza n. 648/2019 pubbl. il
[...]
17/04/2019 per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio delle predette parti, concordate e confermate:
SULLA COLLOCAZIONE:
1) le figlie e rimangono collocate presso la madre;
Per_1 Per_2
SUL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE:
2) il diritto di visita del padre sarà concordato direttamente con le figlie maggiorenni, così come la loro presenza nell'uno o nell'altro nucleo famigliare durante le festività;
pagina 2 di 3 SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
3) il Sig. verserà direttamente alla figlia mediante accredito Parte_1 Per_1 sulla carta poste pay, la somma di € 280,00 al mese;
4) il Sig. verserà, fino a quando la figlia abiterà con la madre, Parte_1 Per_2 mediante accredito sul conto corrente intestato alla , il Controparte_1 mantenimento di € 280,00 mensili;
da quando la ragazza andrà a vivere fuori casa, per motivi universitari, il padre provvederà direttamente a versare l'importo di €
280,00 sulla carta poste pay intestata alla figlia;
Per_2
5) le predette somme saranno sottoposte a rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo rispetto alla data dell'ordinanza;
6) il versamento del mantenimento da parte del padre, per entrambe le figlie in pari data, dovrà essere effettuato tra il giorno 10 ed il giorno 15 di ogni mese;
7) qualora le figlie, dopo gli studi universitari, dovessero tornare a vivere stabilmente presso la madre, l'assegno di mantenimento dovrà essere versato alla e non CP_1 direttamente alle ragazze;
8) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3