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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1145/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ex art. 417bis Controparte_1 cpc dai funzionari, dott.ri , , DE LUCA Controparte_2 Controparte_3
NICOLO', BERGONZI LAURA, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti
PREMESSO CHE:
La ricorrente è dipendente del (in seguito MI o ), in qualità Controparte_4 CP_1 di docente in virtù di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo
(doc. 1 fascicolo ricorrente) ed è stata immessa in ruolo in data 1.9.2023.
La predetta si è rivolta al Tribunale di Asti, in funzione di giudice del Lavoro stigmatizzando la violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria, con riferimento al mancato pagina 1 di 7 riconoscimento da parte del convenuto della anzianità di servizio e della CP_1
progressione economica.
Ha chiesto quindi accertarsi il diritto al riconoscimento ai fini economici e giuridici della anzianità di servizio maturata, con la medesima progressione riconosciuta dai CCNL succedutisi nel tempo ai docenti di ruolo, e la condanna del al pagamento delle CP_1
differenze retributive maturate con riferimento al solo periodo del precariato.
Ha chiesto inoltre la ricorrente il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici, anno non preso in considerazione dal in sede di ricostruzione della carriera. CP_1
Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso, negando ogni disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.6.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di riconoscimento dell'anno 2013 insistendo per la sola domanda di corresponsione delle differenze retributive per il periodo del precariato, riducendo la domanda ad € 31.920,08, quantificazione già riconosciuta come contabilmente corretta dal (udienza del 21.2.2025). CP_1
OSSERVA:
1.- La violazione del principio di parità di trattamento contestata nel ricorso è ravvisabile nel caso di specie, sebbene ciò non possa comportare l'accoglimento integrale delle domande attoree.
2. - Va ricordato, con riferimento alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999, recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 – in relazione al fatto che agli assunti a tempo determinato nell'ambito della scuola viene applicato, rispetto agli assunti in ruolo, un trattamento retributivo deteriore per via del mancato riconoscimento, nel caso di reiterazione di contratti, delle previsioni di progressione economica dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo – che la clausola 4 dell'Accordo citato prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro pagina 2 di 7 dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05,
), ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui Persona_1
le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale Per_2 comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola alloro datore di lavoro”.
In tale sentenza, la Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 7999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha inoltre spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che pagina 3 di 7 quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa ... che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C444/09, e C-456/09, che ha Persona_3 Persona_4 ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di servizio.., rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione
d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento ditale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi ditale clausola dell'Accordo Quadro”.
Da ultimo, più in generale, la CGUE ha ancora puntualizzato che la Direttiva 1999/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro”
(sen t. 8.9.2011, C-1 77/10, . Persona_5
Pertanto, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i docenti a tempo determinato ed i docenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di pagina 4 di 7 “ragioni oggettive”, che tuttavia - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia - non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Neppure possono ravvisarsi quelle “ragioni oggettive”, richiamate dalla giurisprudenza eurounitaria, nella specialità del sistema normativo di reclutamento del personale scolastico e di assegnazione delle supplenze, che avrebbe la finalità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale allo studio e all'istruzione (artt. 33 e 34 Cost.), da momento che esse possono essere senza dubbio invocate per sostenere la legittimità, in astratto, del ricorso da parte dell'Amministrazione alle assunzioni a tempo determinato di personale docente, ma non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
3. - Ai medesimi approdi è giunta anche la giurisprudenza interna: la Suprema Corte nella sentenza n. 22558 del 7.11.2016 ha affermato che: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto
a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del
2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (negli stessi termini si esprime anche la sentenza
Cass., Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019). pagina 5 di 7 4. - Nel caso di specie, il convenuto non ha minimamente contestato l'identità di CP_1
mansioni tra quelle svolte dalla ricorrente, assunta a tempo determinato, e quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, e dunque non si possono ravvisare le menzionate
“ragioni oggettive” che sole giustificherebbero il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
È evidente, infatti, che in tali ipotesi, la natura, la frequenza, e la durata delle prestazioni lavorative svolte dal personale assunto con contratto a termine (nonché la correlata maturazione di esperienza professionale) non divergono, di fatto, da quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, con conseguente assimilabilità delle rispettive condizioni.
5. – Alla luce di tutto quanto sopra va accolta la domanda di parte ricorrente sul punto, dovendosi riconoscere alla stessa il diritto all'anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine e, per l'effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato come disciplinata dai C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo.
5.1. – Sulla base del conteggio condiviso dalle parti deve essere riconosciuta la somma di €
31.920,08 maturata nel periodo ricompreso tra il 1.10.2019 e il 31.9.2024 (periodo indicato nei conteggi indicati dal ricorrente e ritenuti corretti da parte resistente), con conseguente pronuncia di condanna a carico del convenuto CP_1
6. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ex D.M.
55/2014, tenuto conto del grado di complessità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto e dell'assenza di istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara il diritto della ricorrente a un trattamento economico che tenga conto dell'anzianità di servizio maturata, nei termini di cui alla motivazione, e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, a pagare a Controparte_4 Parte_1
la somma di € 31.920,08 maturata nel periodo ricompreso tra il 1.10.2019 e il
[...]
31.9.2024, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite liquidate in €
3.689,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dei difensori.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1145/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ex art. 417bis Controparte_1 cpc dai funzionari, dott.ri , , DE LUCA Controparte_2 Controparte_3
NICOLO', BERGONZI LAURA, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti
PREMESSO CHE:
La ricorrente è dipendente del (in seguito MI o ), in qualità Controparte_4 CP_1 di docente in virtù di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo
(doc. 1 fascicolo ricorrente) ed è stata immessa in ruolo in data 1.9.2023.
La predetta si è rivolta al Tribunale di Asti, in funzione di giudice del Lavoro stigmatizzando la violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria, con riferimento al mancato pagina 1 di 7 riconoscimento da parte del convenuto della anzianità di servizio e della CP_1
progressione economica.
Ha chiesto quindi accertarsi il diritto al riconoscimento ai fini economici e giuridici della anzianità di servizio maturata, con la medesima progressione riconosciuta dai CCNL succedutisi nel tempo ai docenti di ruolo, e la condanna del al pagamento delle CP_1
differenze retributive maturate con riferimento al solo periodo del precariato.
Ha chiesto inoltre la ricorrente il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici, anno non preso in considerazione dal in sede di ricostruzione della carriera. CP_1
Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso, negando ogni disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.6.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di riconoscimento dell'anno 2013 insistendo per la sola domanda di corresponsione delle differenze retributive per il periodo del precariato, riducendo la domanda ad € 31.920,08, quantificazione già riconosciuta come contabilmente corretta dal (udienza del 21.2.2025). CP_1
OSSERVA:
1.- La violazione del principio di parità di trattamento contestata nel ricorso è ravvisabile nel caso di specie, sebbene ciò non possa comportare l'accoglimento integrale delle domande attoree.
2. - Va ricordato, con riferimento alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999, recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 – in relazione al fatto che agli assunti a tempo determinato nell'ambito della scuola viene applicato, rispetto agli assunti in ruolo, un trattamento retributivo deteriore per via del mancato riconoscimento, nel caso di reiterazione di contratti, delle previsioni di progressione economica dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo – che la clausola 4 dell'Accordo citato prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro pagina 2 di 7 dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05,
), ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui Persona_1
le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale Per_2 comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola alloro datore di lavoro”.
In tale sentenza, la Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 7999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha inoltre spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che pagina 3 di 7 quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa ... che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C444/09, e C-456/09, che ha Persona_3 Persona_4 ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di servizio.., rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione
d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento ditale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi ditale clausola dell'Accordo Quadro”.
Da ultimo, più in generale, la CGUE ha ancora puntualizzato che la Direttiva 1999/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro”
(sen t. 8.9.2011, C-1 77/10, . Persona_5
Pertanto, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i docenti a tempo determinato ed i docenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di pagina 4 di 7 “ragioni oggettive”, che tuttavia - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia - non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Neppure possono ravvisarsi quelle “ragioni oggettive”, richiamate dalla giurisprudenza eurounitaria, nella specialità del sistema normativo di reclutamento del personale scolastico e di assegnazione delle supplenze, che avrebbe la finalità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale allo studio e all'istruzione (artt. 33 e 34 Cost.), da momento che esse possono essere senza dubbio invocate per sostenere la legittimità, in astratto, del ricorso da parte dell'Amministrazione alle assunzioni a tempo determinato di personale docente, ma non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
3. - Ai medesimi approdi è giunta anche la giurisprudenza interna: la Suprema Corte nella sentenza n. 22558 del 7.11.2016 ha affermato che: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto
a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del
2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (negli stessi termini si esprime anche la sentenza
Cass., Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019). pagina 5 di 7 4. - Nel caso di specie, il convenuto non ha minimamente contestato l'identità di CP_1
mansioni tra quelle svolte dalla ricorrente, assunta a tempo determinato, e quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, e dunque non si possono ravvisare le menzionate
“ragioni oggettive” che sole giustificherebbero il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
È evidente, infatti, che in tali ipotesi, la natura, la frequenza, e la durata delle prestazioni lavorative svolte dal personale assunto con contratto a termine (nonché la correlata maturazione di esperienza professionale) non divergono, di fatto, da quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, con conseguente assimilabilità delle rispettive condizioni.
5. – Alla luce di tutto quanto sopra va accolta la domanda di parte ricorrente sul punto, dovendosi riconoscere alla stessa il diritto all'anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine e, per l'effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato come disciplinata dai C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo.
5.1. – Sulla base del conteggio condiviso dalle parti deve essere riconosciuta la somma di €
31.920,08 maturata nel periodo ricompreso tra il 1.10.2019 e il 31.9.2024 (periodo indicato nei conteggi indicati dal ricorrente e ritenuti corretti da parte resistente), con conseguente pronuncia di condanna a carico del convenuto CP_1
6. – Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ex D.M.
55/2014, tenuto conto del grado di complessità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto e dell'assenza di istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara il diritto della ricorrente a un trattamento economico che tenga conto dell'anzianità di servizio maturata, nei termini di cui alla motivazione, e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, a pagare a Controparte_4 Parte_1
la somma di € 31.920,08 maturata nel periodo ricompreso tra il 1.10.2019 e il
[...]
31.9.2024, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite liquidate in €
3.689,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dei difensori.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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