Articolo 682 del Codice penale
Articolo 615 terArticolo 615 quinquies
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1 luglio 1931
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16 ottobre 2013
Art. 682.

(Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato)

Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

((Le disposizioni del primo comma si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.))
Entrata in vigore il 16 ottobre 2013
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