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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/11/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. MA IU - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 1084/2025 V.G., instaurata congiuntamente da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Luciano C.F._2
SG
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto, depositato il 24.9.2025 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
24.9.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la figlia minore Per_1 Pt_1
e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle
[...] Parte_2 condizioni indicate in ricorso.
All'udienza 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte effettuato il 3.11.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 5.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 8.10.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
1 Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.1404/2019 del 4.2.2019 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Crotone il 4.8.2012 tra e (trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2 predetto dell'anno 2012 parte II serie A numero 4) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 6 novembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
MA IU RD Alessandra UL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. IU dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. MA IU - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 1084/2025 V.G., instaurata congiuntamente da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Luciano C.F._2
SG
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto, depositato il 24.9.2025 e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
24.9.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la figlia minore Per_1 Pt_1
e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle
[...] Parte_2 condizioni indicate in ricorso.
All'udienza 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte effettuato il 3.11.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 5.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 8.10.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
1 Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.1404/2019 del 4.2.2019 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Crotone il 4.8.2012 tra e (trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2 predetto dell'anno 2012 parte II serie A numero 4) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 6 novembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
MA IU RD Alessandra UL
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