TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/09/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 96/2023 del R.A.C.C. in data
17/01/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 16/01/2023
d a
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BARRECA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA
CONCILIAZIONE, 19 46100 MANTOVA, presso il difensore avv.
BARRECA GIUSEPPE, attrice c o n t r o
- (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. VIGNA STEFANO, elettivamente domiciliato in Via
Principe Amedeo di Savoia, n. 42/A 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. VIGNA STEFANO;
- Controparte_2
[...]
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. EDERLE STEFANO, elettivamente domiciliato in STRADONE SAN FERMO 13 VERONA presso lo studio dell'avv. EDERLE STEFANO, convenuti
Pag. 1 avente per oggetto: lesione personale, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “IN VIA ISTRUTTORIA Parte_1
previa revoca e/o modifica sia dell'ordinanza dell'11.02.2024 che di quella del 24.09.2024 rimettere la causa in istruttoria ammettendo le istanze istruttorie come formulate nelle memorie ex art. 186/6 c.p.c. e insistendo affinché il Giudice voglia disporre CTU nei termini già richiesti dell'attrice:
“Si chiede ammettersi CTU collegiale al fine di accertare la effettiva natura e l'entità dei danni tutti subiti e subendi da , così come già Parte_1
domandato e per ragioni tutte esposte sia nell'atto introduttivo del presente giudizio che nella memoria n. 1 dimessa ex art. 183/6 c.p.c. in data
08.11.2023” (cfr. memoria n. 2 dimessa ex art. 183/6 c.p.c. dimessa il
9.12.2023).
NEL MERITO accertare e dichiarare nel migliore dei modi la responsabilità esclusiva di con riguardo alla causazione del sinistro stradale Controparte_1
avvenuto il 07.08.2018 a Mantova, così come descritto nella narrativa che precede in quest'atto e, conseguentemente dirsi quest'ultimo e la società
in persona del l.r.p.t. tenuti al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, da
[...]
. Per l'effetto condannare e la società Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t. – rebus sic stantibus – Controparte_2
nel migliore dei modi e in solido tra loro, a corrispondere a Parte_1
le somme dovute per i titoli e le causali di cui alla narrativa che precede in
Pag. 2 quest'atto e/o i diversi importi che saranno determinati in corso di causa o ritenuti di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni anzidetti, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o moratori dal 07.08.2018 e sino al saldo effettivo, da calcolarsi come supra, per tutti i motivi in fatto e in diritto che precedono nella narrativa di cui intra, detratti gli importi che sono già stati corrisposti a (pari a € 78.000,00) e che quest'ultima ha trattenuto a Parte_1
mero titolo di acconto sulle maggior somme dovute”;
- per “in via preliminare: dichiararsi Controparte_1
l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea per le ragioni esposte in narrativa e adottarsi ogni conseguenziale provvedimento;
in principalità: respingersi le domande attore tutte perché infondate in fatto e diritto;
in via subordinata: accertati i fatti per cui è causa, dichiarare la CP_2
Assicurazioni con sede in Verona (VR) via Lungadige Cangrande n. 16 CP_2
Part. I.V.A. tenuta a manlevare il convenuto signor P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...] C.F.: CP_1 C.F._2
e residente in [...], da ogni richiesta risarcitoria della ricorrente, sig.ra nata ON (BZ) il 03.05.1957 Parte_1
C.F.: e residente a [...], da C.F._3
ogni onere o spesa derivante dall'accoglimento della spiegata domanda;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”;
- per Controparte_2
[...]
“Nel merito:
[...]
Pag.
3 -rigettare in toto le domande svolte dall'attrice siccome infondate in fatto ed in diritto oltre che eccessive e non provate per le ragioni dedotte in narrativa, anche singolarmente considerate, ritenendo che l'importo di €
78.000,00 versato da prima del giudizio sia integralmente CP_2
satisfativo dei danni tutti patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa e conseguentemente ritenersi assorbita la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti di;
Controparte_1 CP_2
In ogni caso:
- compensi di lite rifusi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere precisate dalle controparti siccome irrituali e tardive, se ne chiede comunque il rigetto. Si chiede che il Giudice trattenga la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di conclusionali e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice si è rivolta all'intestato Tribunale deducendo che in data 7 agosto
2018, nel mentre percorreva in sella alla sua carrozzina elettrica la strada
Dosso del Corso nel centro abitato del Comune di Mantova, è stata travolta dall'autovettura modello BMW 320D, targata EP051PG di proprietà e condotta da . Controparte_1
Deduceva che il conducente dell'autovettura si fosse immesso senza concedere la dovuta precedenza così da provocare il sinistro per cui è causa.
L'attrice chiede quindi il risarcimento del danno patito a seguito del sinistro per come descritto in atti e ricostruito dagli agenti intervenuti sul luogo del fatto.
Pag. 4 La Polizia Stradale di Ostiglia ha contestato al conducente dell'autovettura la violazione dell'art. 145, commi 6 e 10 del Codice della Strada.
Esponeva l'attrice che, prima del giudizio, la Compagnia di assicurazioni, oggi evocata in giudizio, aveva risarcito i danni materiali alla carrozzina, ma si era rifiutata di risarcire i danni patiti dalla parte a seguito del sinistro, salvo una somma pari ad euro 10.000 “in attesa di stabilizzazione”.
In seguito a diffida, la Compagnia offrire a definizione del sinistro la somma di euro 78.000 da cui dedurre l'acconto di euro 10.000 per complessivi
68.000 euro.
All'esito del procedimento ex art. 696-696 bis cpc incardinato presso questo ufficio, il medico legale esprimeva il seguente giudizio quanto al danno biologico ed al periodo di inabilità totale e temporanea: un periodo di inabilità assoluta di 40 giorni di inabilità totale (equivalente ai periodi di degenza ospedaliera), un mese di temporanea biologica al 75% (stante il divieto di carico prescritto dai medici); due mesi di temporanea biologica al
50% (concessione del carico al 50%) ed due mesi di temporanea biologica minima al 25% quale ulteriore periodo per la stabilizzazione clinica del caso.
L'attrice non concorda con la valutazione a cui giunge la CTU nel procedimento per ATP ed ha rassegnato conclusioni diverse rispetto a quelle cui giunge la CTU soprattutto in punto di danno patrimoniale per le spese da sostenersi per una assistenza domiciliare H24.
La compagnia assicuratrice dava atto che dopo lo svolgimento della CTU nel procedimento per ATP, aveva provveduto a versare la capital somma di euro
78.000 (in due tranches da 10.000 euro in data 10/10/2018 e di euro 68.000 in data 07/05/2020), oltre a rimborsare il costo dei danni riportati dalla
Pag. 5 carrozzina, che l'attrice tratteneva quale acconto sul maggior danno richiesto in questo giudizio.
La causa, documentale, veniva spedita in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
Le domande attoree sono in parte fondate e vanno accolte limitatamente alle seguenti motivazioni.
Il fatto che ha causato il sinistro non è oggetto di contestazione ed è quindi pacifico che il sinistro è stato causato dalla responsabilità esclusiva del convenuto che ha investito l'attrice.
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della
Pag. 6 motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
Quanto al danno risarcibile, vanno qui richiamate le valutazioni svolte dalla
CTU: “Dovendo quindi procedere alla valutazione medico legale del danno biologico patito in occasione del sinistro dell'8.7.18, lo stesso è da valutarsi con esclusivo riferimento agli esiti di frattura femorale esitata in pseudoartrosi, quantificabile nella misura del 20% (vento per cento), secondo le tabelle di valutazione medico legale di cui alle “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico”
(SIMLA, Giuffrè editore, 2016).
Il periodo relativo periodo di temporanea invalidità biologica, sulla scorta di quanto documentato e dell'evoluzione clinica, può essere così indicato:
- 40 giorni di inabilità totale (equivalente al periodo di degenza ospedaliera dall'8.7.18 al 20.7.18, dal 4.10.18 al 16.10.18 e dal 24.4.19 al 10.5.19);
Pag.
7 - un mese di temporanea biologica al 75%;
- due mesi di temporanea biologica al 50%
- due mesi di temporanea biologica minima al 25%”.
Tale valutazione può essere integrata con la valutazione sulla personalizzazione del danno a seguito della sofferenza soggettiva che il sinistro ha causato all'attrice la quale, a seguito del sinistro, ha visto peggiorare le sue già precarie condizioni di salute che l'avevano già vista essere dichiarata invalida al 100% appena pochi mesi prima del sinistro.
La valutazione economica del danno risarcibile va quindi quantificato in complessivi euro 84.900,50 come si evince dal seguente calcolo:
Pag. 8 Poiché però il valore di euro 84.900,50 è calcolato in base alle tabelle del
2024 del Tribunale di Milano, tale importo va devalutato al momento del sinistro e poi maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dapprima fino alla prima data del primo acconto da 10.000 e successivamente fino alla data di pagamento del secondo acconto di euro 68.000 per valutare se residuano ulteriori somme da liquidare.
L'importo devalutato alla data del sinistro è pari ad euro 71.706,50.
Tale importo rivalutato al 10/10/2018 porta ad un valore di euro 71.385,50.
A questo importo va detratto l'acconto di 10.000 euro sicché la residua somma di euro 61.385,50 va maggiorata di rivalutazione ed interessi dal
11/10/2018 al 07/05/2020 per un importo di euro 61.866,70.
Da questa somma vanno ulteriormente detratti i 68.000 euro del secondo acconto sicché nulla resta da risarcire rispetto a quanto versato prima del presente giudizio.
Poiché in atti manca una domanda di restituzione di eventuali somme pagate in eccesso, la presente sentenza non può che prendere atto che prima del sorgere del presente giudizio la Compagnia convenuta ha integralmente versato tutto quello a cui era tenuta sulla base della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-696 bis c.p.c.
Ciò che invece non pare in alcun modo condivisibile è la richiesta di liquidazione di un danno patrimoniale per oltre 650.000 euro parametrato al fatto che l'attrice non potrà più svolgere le attività quotidiane dell'esistenza e quindi avrà bisogno di un aiuto professionale H24 che andrà retribuito fino alla data presunta nella quale l'attrice morirà sulla base degli indici di aspettativa di vita.
Pag. 9 Come ha invece correttamente rilevato la CTU, l'attrice, nel precedente mese di febbraio 2018 e quindi sei mesi prima che fosse coinvolta nel sinistro, era già stata dichiarata totalmente invalida a far data dal 2017 e questo impedisce di ritenere che il sinistro in cui è stata coinvolta ad agosto del 2018 possa aver avuto come conseguenza quella di privarla della sua autonomia avendo semmai concorso a peggiorare la sua situazione di autonomia nella gestione della propria esistenza.
Sul nesso causale tra la situazione fisica e psichica dell'attrice e la necessità di un aiuto H24, la CTU ha svolto queste valutazioni: “Nel febbraio 2018 venne infatti riconosciuta “totalmente invalida” con concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2017, rilevandosi per l'appunto una situazione clinica di particolare gravità nella quale già versava la ricorrente. Tale valutazione trova conferma anche alla luce di quanto riportato dai diversi sanitari che la ebbero in cura in conseguenza del sinistro dell'8.7.18, da cui si evince come già prima del suddetto sinistro, la signora deambulava con utilizzo di roller, solo Pt_1
per brevissimi percorsi (visita fisiatrica del 9.7.18, visita ortopedica del
10.9.18, visita algologica del 14.2.18). Su tale condizione invalidante, si è successivamente inserito l'evento traumatico del luglio 2018, in cui la signora riportò la frattura femorale destra, trattata mediante Pt_1
intervento chirurgico di fissazione interna, evoluta poi in pseudoartrosi, con la conseguente necessità di eseguire un nuovo intervento, consistito nella rimozione del chiodo pertrocanterico, pulizia e decorticazione del focolaio di frattura, innesto osseo e sintesi con placca e viti. Come più sopra accennato, si deve altresì considerare la diagnosi di miastenia gravis posta nel mese di ottobre 2019, patologia che di fatto che ulteriormente aggravato la residua
Pag. 10 capacità di deambulazione della signora . Si tratta di una malattia Pt_1
autoimmune caratterizzata da un'interruzione nella trasmissione dei segnali contrattili tra i nervi e i muscoli. La compromissione di questi stimoli causa la rapida insorgenza di affaticamento e debolezza muscolare più o meno intensa. Il sintomo che caratterizza la è la debolezza Parte_2
muscolare, cui seguono a seconda del gruppo di muscoli interessati, altre manifestazioni cliniche. Le conseguenze includono la difficoltà a eseguire azioni come alzarsi in piedi, salire le scale e tenere la testa sollevata. Si riscontrano altresì difficoltà respiratoria, dovuta all'interessamento dei muscoli del torace, problemi di masticazione e difficoltà di deglutizione
(disfagia) e disartria. Abbiamo quindi da considerare, da un lato la condizione patologica antecedente il sinistro, dall'altro la sopravvenuta patologia neurologica auto-immune, rilevante in quanto ha aggravato lo stato anteriore, di fatto incidendo sulla già compromessa residua funzionalità di deambulazione della stessa. Nel caso in discussione, la signora ha perduto la sua capacità di deambulazione, capacità che Pt_1
però era severamente compromessa già prima del sinistro e che è stata aggravata dalla patologia neurologica autoimmune (miastenia gravis), non potendo riconoscere all'evento traumatico subito dalla stessa nel luglio 2018 un ruolo casule nella perdita della funzione deambulatoria. Per quanto rilevato in sede di operazioni peritali e sulla scorta della documentazione medica, la signora presenta un disturbo Depressivo Parte_1
Maggiore, secondo i criteri diagnostici del DSM V, non ravvisandosi invece la sussistenza di un Disturbo Post Traumatico da Stress. Relativamente all'accertamento del nesso causale tra il disturbo psichico diagnosticato ed il sinistro stradale occorso alla ricorrente, è doveroso puntualizzare quanto
Pag. 11 segue. In occasione della valutazione psichiatrica eseguita in data 11.7.19
(accesso al pronto soccorso di Mantova per ingestione incongrua di Laroxyl
a scopo ipnoinducente), lo specialista che eseguiva la consulenza riportava testualmente “tono dell'umore è in asse, la mimica espressiva e l'affettività normo espressa;
non rilevo ansietà inabilitante. La pz ha effettuato molteplici interventi ortopedici e assume terapia antidolorifica … Dal colloquio con i famigliari non emergono elementi anamnestici di interesse psichiatrico. Non rilevo ulteriori elementi che necessitino un ulteriore accertamento specialistico”. Il mese successivo la signora Parte_1
effettuava valutazione psichiatrica dove era, al contrario, posta diagnosi di
“disturbo post traumatico da stress di media gravità e depressione reattiva”, senza peraltro prescrivere alcuna terapia né farmacologica né sotto forma di supporto psico terapico. Tale valutazione datata 5.8.19 è avvenuta a distanza di tredici mesi dal sinistro, in assenza, durante tale lungo lasso di tempo, di ogni qualsivoglia altra visita specialistica psichiatrica, dovendosi invece rimarcare come la precedente valutazione dell'11.7.19 (poco meno di un mese prima) risultasse negativa. Nuovamente, si evidenzia come la diagnosi di miastenia gravis, di cui la signora ha scoperto di soffrire nell'ottobre
2019, possa invece avere svolto un ruolo rilevante nello sviluppo del disturbo depressivo riscontrato. Tale patologia psichica, sulla scorta di quanto esaminato, pare essere il risultato di un insieme articolato di diversi fattori negativi a cui la signora è stata esposta nel tempo, sia per le protratte Pt_1
sofferenze fisiche conseguenti agli interventi chirurgici a cui fu sottoposta a partire dal 2004, con numerose complicanze, sia per l'essere venuta a conoscenza di essere affetta da patologia auto immune le cui manifestazioni
Pag. 12 cliniche vanno ad incidere su una menomazione deambulatoria che era già gravemente deficitaria”.
Volendo riassumere, la CTU non riconosce alcun nesso causale tra il sinistro ed il maggior bisogno di assistenza domiciliare che giustifichi di addebitare nella sua interezza per euro 650.000 il costo di una badante a favore dell'attrice per tutta la durata presunta della sua vita.
Oltretutto, anche sui risvolti psichiatrici che avrebbe avuto il sinistro, la CTU rileva come a luglio 2019 l'esame della paziente non rilevi nessi causali che invece sono rilevati appena un mese dopo ad agosto 2019.
In questo contesto correttamente la CTU ha escluso un nesso tra l'incidente e la situazione psichiatrica dell'attrice che già aveva una situazione fortemente compromessa a causa di patologie pregresse.
Per vero è la stessa parte attrice che financo nella comparsa conclusionale scrive “Prima del sinistro, era già stata riconosciuta invalida al 100% Pt_1
dall'Ente assistenziale con necessità di assistenza continua e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Dopo l'incidente, ha perso anche questa residuale autonomia”. Perfino il suo consulente di parte prevede come spese prevedibili la minor somma di euro 2.000, mentre non vi è traccia di spese collegate eziologicamente per una badante H24.
Nulla può quindi essere riconosciuto della somma di euro 650.000 per i titoli chiesti dall'attrice.
Tutte le spese del presente procedimento e di quello per ATP dal punto di vista di spese legali vanno interamente compensate tra le parti attesa la reciproca parziale soccombenza, mentre vanno poste a carico delle parti convenute le spese per la CTU svolta nel procedimento per ATP n.
3151/2020 così come liquidato in quel procedimento.
Pag. 13
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara che la compagnia assicuratrice convenuta ha interamente risarcito, prima dell'instaurarsi del presente giudizio, il danno patito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e di quello per ATP, mentre pone a carico delle parti convenute le sole spese per la CTU nel procedimento per ATP n. 3151/2020 così come liquidate in atti;
Così deciso in Mantova, il 23 settembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
Pag. 14