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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
6772 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n.6772/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto da parte attrice, società “
[...]
con contratto di locazione finanziaria, c.d. Controparte_1
“Leasing”, n. 007100483 del 26.01.2018 la società concedeva in Controparte_2
“leasing” all'attrice il veicolo Land Rover Velar 2.0, tg. FM562XJ, assicurato con polizza n. 360785233, scadenza 12.03.2020; che in data Controparte_3
1 29.05.2019, alle ore 19:30 circa, il suddetto veicolo condotto dal sig. QiQi Xu, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale lungo la SS42, in territorio di Cividate
Camuno (BS), all'altezza del Km 83; che il sinistro di specie era stato causato dal veicolo Fiat Scudo, tg. GD845GE, di proprietà e condotto dal sig. CP_4
, assicurato con la compagnia assicuratrice polizza n.
[...] CP_5
444560123, il quale percorrendo la SS42 con direzione Lovere/Bergamo, invadeva all'improvviso la corsia riservata all'opposto senso di marcia, andando ad investire il veicolo attoreo che sopraggiungeva, sospingendolo contro una terza vettura;
che a causa delle lesioni riportate nel sinistro, il conducente sig. veniva Per_1
trasportato al P.S. dell'Ospedale di Esine (BS), da cui veniva dimesso con una prognosi di otto giorni per contusioni multiple;
che in conseguenza dell'urto, il veicolo Land Rover Velar 2.0, tg. FM562XJ risultava distrutto nella parte anteriore, con grave compromissione degli organi principali del motore e delle trasmissioni, nonché di tutti gli airbags come da foto;
che risultando la riparazione antieconomica, il veicolo veniva demolito come da certificato di rottamazione;
che in data 21.06.2019 la società “ Controparte_1
inviava tramite il proprio legale richiesta di risarcimento danni ex art. 148 C.d.A.
alla compagnia assicuratrice del responsabile civile , ossia Controparte_4
e per conoscenza alla propria compagnia assicurativa CP_5 CP_3
che la compagnia assicuratrice liquidava solo il danno alla
[...] CP_5
2 persona, mentre la richiesta risarcitoria del danno patrimoniale relativo al veicolo de quo veniva rigettata per difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice,
essendo il veicolo per cui è causa di proprietà della società locatrice CP_2
come da relativo contratto di “leasing”; che in data 21.10.2019 la
[...]
compagnia assicurativa stante la riparazione antieconomica del CP_5
mezzo Land Rover Velar 2.0, tg. FM562XJ come da perizia della stessa compagnia assicurativa, formulava un'offerta risarcitoria per il suddetto veicolo di euro
27.600,00, tenuto conto del valore commerciale del veicolo pari euro 48.000,00 ed al netto del valore del relitto;
che in data 12.12.2019 liquidava quindi la somma di euro 27.600,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a mezzo assegno bancario, alla intestataria al PRA del veicolo Land Rover Velar 2.0, tg. FM562XJ, cioè direttamente alla società che la compagnia Controparte_2 CP_5
indicava, altresì, la possibilità di vendita del relitto ad un rivenditore individuato per la somma di euro 20.400,00, possibilità che veniva però rifiutata dalla intestataria del veicolo de quo, cioè la società che decideva di CP_2
procedere autonomamente con la rottamazione comunicando in data 24.01.2020 alla odierna attrice la risoluzione del contratto di leasing indicando un saldo a debito in capo alla stessa di euro 947,10; che l'attrice versava quindi alla società la somma indicata di euro 947,10 nonchè le rate previste del CP_2
contratto di locazione finanziaria dalla data del sinistro alla data della
3 rottamazione pari a euro 4.734,40; che l'attrice subiva, quindi, un grave danno economico, consistente non solo nel mancato utilizzo del veicolo in leasing distrutto a causa del sinistro e conseguentemente demolito ma anche nel fatto di aver pagato le suddette rate ed il saldo, oltre ad euro 20.400,00 pari al valore del relitto dell'autoveicolo Land Rover Velar 2.0, ad euro 1.384,70 a titolo di spese per il soccorso stradale, recupero del mezzo incidentato, custodia e demolizione come da fattura n. 1772020 della ditta , euro 682,48 a titolo di premio Controparte_6
assicurativo non goduto sulla polizza n. 360785233; euro 2.037,57 a CP_3
titolo di spese legali per attività stragiudiziale del legale di parte attrice, per la somma complessiva di euro 30.386,25; che nonostante le reiterate richieste di parte attrice la compagnia assicuratrice non versava altre somme a titolo CP_5
di risarcimento del danno, che in data 02.03.2020 l'attrice inviava tramite i propri legali invito ad aderire alla negoziazione assistita che restava senza esito, per cui agiva in giudizio innanzi a questo Tribunale citando la compagnia assicuratrice in persona del suo legale rappresentante p.t, la compagnia CP_5
assicuratrice in persona del suo legale rappresentante p.t ed il sig. Controparte_3
chiedendo in via principale e nel merito che fosse dichiarata la Controparte_4
responsabilità esclusiva del sig. per il sinistro sopra indicato e, Controparte_4
conseguentemente, la condanna dei convenuti, in via esclusiva e/o in solido tra loro, a pagare all'attrice tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è
4 causa quantificati in euro 30.386,25 per le ragioni esposte in narrativa, ovvero quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata accertata in corso di causa,
o che il Giudice adito avrebbe ritenuto di determinare in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo nonché la condanna delle parti convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia di legge;
rilevato che si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice dell'autoveicolo
Fiat Scudo, tg. GD845GE, di proprietà e condotto dal sig. , Controparte_4
contestando le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto, ne eccepiva anche l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva di parte attrice per essere proprietaria del veicolo per cui è causa la società CP_2
e non già la società , precisando che la Controparte_1
società locatrice proprietaria del veicolo aveva già incassato la somma di 27.400,00 euro da essa compagnia assicuratrice e che la medesima si era poi CP_5
opposta alla vendita del relitto proposta da eccepiva altresì che parte CP_5
attrice non aveva riscattato il bene al termine del contratto di locazione finanziaria posto che il contratto si era risolto anticipatamente a seguito del sinistro per cui è causa e che conseguentemente la società attrice non aveva mai acquisito la proprietà dell'autoveicolo, rilevando infine che nessuna obbligazione indennitaria poteva essere pretesa da parte attrice nei confronti della propria
5 compagnia assicuratrice, società posto che trattandosi di scontro Controparte_3
tra più di due veicoli legittimato passivamente è il responsabile civile del sinistro e non è applicabile la procedura di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni;
rilevato che, nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano la compagnia assicuratrice di parte attrice, , né il signor Controparte_3 CP_4
per cui con ordinanza 10.01.2020 il Giudice ne dichiarava la contumacia;
[...]
rilevato che il giudice istruttore concedeva quindi termini alle parti ex art. 183 co.
6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e repliche e successivamente, rilevato che “le prove orali dedotte riguardano tutte circostanze già risultanti pacificamente
dalla documentazione prodotta, riguardando la causa essenzialmente questioni di
diritto” (valutazione confermata in questa sede), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato quanto all'incidente stradale del 29.05.2019 che è
pacifica la responsabilità esclusiva di che, alla guida del Controparte_4
veicolo Fiat Scudo, tg. GD845GE, di proprietà dello stesso e assicurato con CP_5
polizza n. 444560123 di ha invaso la corsia riservata all'opposto senso
[...] CP_7
di marcia scontrandosi frontalmente con il veicolo Land Rover Velar 2.0, tg.
FM562XJ condotto da , con ciò causando altresì l'urto con un terzo veicolo;
Per_1
6 rilevato che nessuna contestazione relativa alla colpa è stata sollevata dalla compagnia assicuratrice del società , tant'è che la stessa, CP_4 CP_5
come riconosciuto da parte attrice, ha provveduto a risarcire a Per_1
conducente dell'autoveicolo Land Rover Velar 2.0 i danni alla persona e a versare a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 27.600,00 che veniva liquidata direttamente al leasing proprietario del mezzo mentre quanto al Controparte_2
relitto, nonostante l'offerta di , la società proprietaria, cioè la società CP_5 [...]
, decideva di procedere autonomamente con la rottamazione;
CP_2
rilevato quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice che, quale mera utilizzatrice dell'autoveicolo in questione in forza del citato contratto di leasing, posto che non ha mai acquisito la proprietà dell'autoveicolo, essa ha diritto al rimborso delle spese di soccorso stradale, custodia e rottamazione del veicolo da essa direttamente sostenute come da fattura n.17/202 (cfr. doc.12 di parte attrice), somma che rivalutata ad oggi con gli interessi ammonta ad euro
1.808,00 nonché al rimborso della spesa relativa al premio assicurativo da essa pagato per l'autoveicolo per la parte di premio relativa al periodo per cui non goduto dell'autovettura a causa del sinistro (cfr. polizza assicurazione CP_3
- doc. 2 parte attrice) somma che rivalutata ad oggi con gli interessi ammonta
[...]
ad euro 892,00;
7 rilevato quanto alle altre voci di danno indicate da parte attrice, per quanto riguarda la domanda relativa al risarcimento relativo al valore ante-sinistro dell'autoveicolo, importo che non sarebbe stato corrisposto dall'assicurazione, che parte attrice è all'evidenza carente di legittimazione attiva essendo legittimato eventualmente a chiedere detto risarcimento il proprietario dell'autoveicolo, nel caso di specie quindi la società di leasing e non certo l'utilizzatore, il quale a seguito della risoluzione anticipata del contratto di leasing, non ha riscattato il veicolo in leasing e quindi non ne è mai divenuto proprietario;
rilevato per le altre voci di danno relative alla rate di leasing pagate dopo l'incidente ed al relativo saldo del contratto di leasing, che è evidente che detti pagamenti non possono essere considerati come un “danno” risarcibile da parte dell'assicurazione dell'autoveicolo responsabile dell'incidente, inerendo piuttosto i rapporti tra concedente e utilizzatore cui era ed è estranea;
CP_5
ritenuto quanto alle spese legali stragiudiziali sostenute da parte attrice, che non vi è alcun elemento per poter ritenere che esse siano state necessarie e soprattutto che esse possano essere addebitate al comportamento tenuto dalla società assicuratrice;
CP_5
rilevato quanto alla domanda di rimborso di una quota dell'anticipo versato dall'utilizzatore società all'atto della CP_1 Controparte_1
sottoscrizione del contratto di leasing, che trattasi di domanda nuova, come
8 prontamente eccepito dalla convenuta nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2
c.p.c., in quanto proposta da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. e riguardando una specifica voce di danno mai proposta né indicata prima;
ritenuto comunque che in ogni caso la domanda risulta infondata riguardando le condizioni contrattuali relative al citato contratto di leasing che certo non possono essere imputate ad , che era e resta estranea al contratto di leasing;
CP_5
ritenuto per il resto che non emerge alcun elemento di responsabilità a carico della società assicuratrice della società attrice, , estranea alla vicenda;
Controparte_3
ritenuto perciò che la società e vanno condannati CP_5 Controparte_4
in solido a pagare a parte attrice società Controparte_1
la somma di euro 2.700,00 con gli interessi legali sulla somma così
[...]
determinata da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo, nonché per il principio della soccombenza, le spese legali che si liquidano come in dispositivo presi come riferimento i parametri relativi al valore di causa accertato, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
ritenuto infine che, all'evidenza, non sussistono i presupposti per la pronuncia ex art.96 cpc nei confronti dei convenuti;
P.Q.M.
9 il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) condanna la società di assicurazioni e in solido CP_5 Controparte_4
tra loro a pagare alla società la Controparte_1
somma di euro 2.700,00 con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi sino al saldo effettivo;
b) rigetta per il resto;
c) condanna la società di assicurazioni e in solido CP_5 Controparte_4
tra loro a rimborsare alla società le Controparte_1
spese legali che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi professionali ed euro
545,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Brescia, il 2 ottobre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n.6772/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto da parte attrice, società “
[...]
con contratto di locazione finanziaria, c.d. Controparte_1
“Leasing”, n. 007100483 del 26.01.2018 la società concedeva in Controparte_2
“leasing” all'attrice il veicolo Land Rover Velar 2.0, tg. FM562XJ, assicurato con polizza n. 360785233, scadenza 12.03.2020; che in data Controparte_3
1 29.05.2019, alle ore 19:30 circa, il suddetto veicolo condotto dal sig. QiQi Xu, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale lungo la SS42, in territorio di Cividate
Camuno (BS), all'altezza del Km 83; che il sinistro di specie era stato causato dal veicolo Fiat Scudo, tg. GD845GE, di proprietà e condotto dal sig. CP_4
, assicurato con la compagnia assicuratrice polizza n.
[...] CP_5
444560123, il quale percorrendo la SS42 con direzione Lovere/Bergamo, invadeva all'improvviso la corsia riservata all'opposto senso di marcia, andando ad investire il veicolo attoreo che sopraggiungeva, sospingendolo contro una terza vettura;
che a causa delle lesioni riportate nel sinistro, il conducente sig. veniva Per_1
trasportato al P.S. dell'Ospedale di Esine (BS), da cui veniva dimesso con una prognosi di otto giorni per contusioni multiple;
che in conseguenza dell'urto, il veicolo Land Rover Velar 2.0, tg. FM562XJ risultava distrutto nella parte anteriore, con grave compromissione degli organi principali del motore e delle trasmissioni, nonché di tutti gli airbags come da foto;
che risultando la riparazione antieconomica, il veicolo veniva demolito come da certificato di rottamazione;
che in data 21.06.2019 la società “ Controparte_1
inviava tramite il proprio legale richiesta di risarcimento danni ex art. 148 C.d.A.
alla compagnia assicuratrice del responsabile civile , ossia Controparte_4
e per conoscenza alla propria compagnia assicurativa CP_5 CP_3
che la compagnia assicuratrice liquidava solo il danno alla
[...] CP_5
2 persona, mentre la richiesta risarcitoria del danno patrimoniale relativo al veicolo de quo veniva rigettata per difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice,
essendo il veicolo per cui è causa di proprietà della società locatrice CP_2
come da relativo contratto di “leasing”; che in data 21.10.2019 la
[...]
compagnia assicurativa stante la riparazione antieconomica del CP_5
mezzo Land Rover Velar 2.0, tg. FM562XJ come da perizia della stessa compagnia assicurativa, formulava un'offerta risarcitoria per il suddetto veicolo di euro
27.600,00, tenuto conto del valore commerciale del veicolo pari euro 48.000,00 ed al netto del valore del relitto;
che in data 12.12.2019 liquidava quindi la somma di euro 27.600,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a mezzo assegno bancario, alla intestataria al PRA del veicolo Land Rover Velar 2.0, tg. FM562XJ, cioè direttamente alla società che la compagnia Controparte_2 CP_5
indicava, altresì, la possibilità di vendita del relitto ad un rivenditore individuato per la somma di euro 20.400,00, possibilità che veniva però rifiutata dalla intestataria del veicolo de quo, cioè la società che decideva di CP_2
procedere autonomamente con la rottamazione comunicando in data 24.01.2020 alla odierna attrice la risoluzione del contratto di leasing indicando un saldo a debito in capo alla stessa di euro 947,10; che l'attrice versava quindi alla società la somma indicata di euro 947,10 nonchè le rate previste del CP_2
contratto di locazione finanziaria dalla data del sinistro alla data della
3 rottamazione pari a euro 4.734,40; che l'attrice subiva, quindi, un grave danno economico, consistente non solo nel mancato utilizzo del veicolo in leasing distrutto a causa del sinistro e conseguentemente demolito ma anche nel fatto di aver pagato le suddette rate ed il saldo, oltre ad euro 20.400,00 pari al valore del relitto dell'autoveicolo Land Rover Velar 2.0, ad euro 1.384,70 a titolo di spese per il soccorso stradale, recupero del mezzo incidentato, custodia e demolizione come da fattura n. 1772020 della ditta , euro 682,48 a titolo di premio Controparte_6
assicurativo non goduto sulla polizza n. 360785233; euro 2.037,57 a CP_3
titolo di spese legali per attività stragiudiziale del legale di parte attrice, per la somma complessiva di euro 30.386,25; che nonostante le reiterate richieste di parte attrice la compagnia assicuratrice non versava altre somme a titolo CP_5
di risarcimento del danno, che in data 02.03.2020 l'attrice inviava tramite i propri legali invito ad aderire alla negoziazione assistita che restava senza esito, per cui agiva in giudizio innanzi a questo Tribunale citando la compagnia assicuratrice in persona del suo legale rappresentante p.t, la compagnia CP_5
assicuratrice in persona del suo legale rappresentante p.t ed il sig. Controparte_3
chiedendo in via principale e nel merito che fosse dichiarata la Controparte_4
responsabilità esclusiva del sig. per il sinistro sopra indicato e, Controparte_4
conseguentemente, la condanna dei convenuti, in via esclusiva e/o in solido tra loro, a pagare all'attrice tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è
4 causa quantificati in euro 30.386,25 per le ragioni esposte in narrativa, ovvero quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata accertata in corso di causa,
o che il Giudice adito avrebbe ritenuto di determinare in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo nonché la condanna delle parti convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia di legge;
rilevato che si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice dell'autoveicolo
Fiat Scudo, tg. GD845GE, di proprietà e condotto dal sig. , Controparte_4
contestando le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto, ne eccepiva anche l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva di parte attrice per essere proprietaria del veicolo per cui è causa la società CP_2
e non già la società , precisando che la Controparte_1
società locatrice proprietaria del veicolo aveva già incassato la somma di 27.400,00 euro da essa compagnia assicuratrice e che la medesima si era poi CP_5
opposta alla vendita del relitto proposta da eccepiva altresì che parte CP_5
attrice non aveva riscattato il bene al termine del contratto di locazione finanziaria posto che il contratto si era risolto anticipatamente a seguito del sinistro per cui è causa e che conseguentemente la società attrice non aveva mai acquisito la proprietà dell'autoveicolo, rilevando infine che nessuna obbligazione indennitaria poteva essere pretesa da parte attrice nei confronti della propria
5 compagnia assicuratrice, società posto che trattandosi di scontro Controparte_3
tra più di due veicoli legittimato passivamente è il responsabile civile del sinistro e non è applicabile la procedura di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni;
rilevato che, nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano la compagnia assicuratrice di parte attrice, , né il signor Controparte_3 CP_4
per cui con ordinanza 10.01.2020 il Giudice ne dichiarava la contumacia;
[...]
rilevato che il giudice istruttore concedeva quindi termini alle parti ex art. 183 co.
6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e repliche e successivamente, rilevato che “le prove orali dedotte riguardano tutte circostanze già risultanti pacificamente
dalla documentazione prodotta, riguardando la causa essenzialmente questioni di
diritto” (valutazione confermata in questa sede), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato quanto all'incidente stradale del 29.05.2019 che è
pacifica la responsabilità esclusiva di che, alla guida del Controparte_4
veicolo Fiat Scudo, tg. GD845GE, di proprietà dello stesso e assicurato con CP_5
polizza n. 444560123 di ha invaso la corsia riservata all'opposto senso
[...] CP_7
di marcia scontrandosi frontalmente con il veicolo Land Rover Velar 2.0, tg.
FM562XJ condotto da , con ciò causando altresì l'urto con un terzo veicolo;
Per_1
6 rilevato che nessuna contestazione relativa alla colpa è stata sollevata dalla compagnia assicuratrice del società , tant'è che la stessa, CP_4 CP_5
come riconosciuto da parte attrice, ha provveduto a risarcire a Per_1
conducente dell'autoveicolo Land Rover Velar 2.0 i danni alla persona e a versare a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 27.600,00 che veniva liquidata direttamente al leasing proprietario del mezzo mentre quanto al Controparte_2
relitto, nonostante l'offerta di , la società proprietaria, cioè la società CP_5 [...]
, decideva di procedere autonomamente con la rottamazione;
CP_2
rilevato quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice che, quale mera utilizzatrice dell'autoveicolo in questione in forza del citato contratto di leasing, posto che non ha mai acquisito la proprietà dell'autoveicolo, essa ha diritto al rimborso delle spese di soccorso stradale, custodia e rottamazione del veicolo da essa direttamente sostenute come da fattura n.17/202 (cfr. doc.12 di parte attrice), somma che rivalutata ad oggi con gli interessi ammonta ad euro
1.808,00 nonché al rimborso della spesa relativa al premio assicurativo da essa pagato per l'autoveicolo per la parte di premio relativa al periodo per cui non goduto dell'autovettura a causa del sinistro (cfr. polizza assicurazione CP_3
- doc. 2 parte attrice) somma che rivalutata ad oggi con gli interessi ammonta
[...]
ad euro 892,00;
7 rilevato quanto alle altre voci di danno indicate da parte attrice, per quanto riguarda la domanda relativa al risarcimento relativo al valore ante-sinistro dell'autoveicolo, importo che non sarebbe stato corrisposto dall'assicurazione, che parte attrice è all'evidenza carente di legittimazione attiva essendo legittimato eventualmente a chiedere detto risarcimento il proprietario dell'autoveicolo, nel caso di specie quindi la società di leasing e non certo l'utilizzatore, il quale a seguito della risoluzione anticipata del contratto di leasing, non ha riscattato il veicolo in leasing e quindi non ne è mai divenuto proprietario;
rilevato per le altre voci di danno relative alla rate di leasing pagate dopo l'incidente ed al relativo saldo del contratto di leasing, che è evidente che detti pagamenti non possono essere considerati come un “danno” risarcibile da parte dell'assicurazione dell'autoveicolo responsabile dell'incidente, inerendo piuttosto i rapporti tra concedente e utilizzatore cui era ed è estranea;
CP_5
ritenuto quanto alle spese legali stragiudiziali sostenute da parte attrice, che non vi è alcun elemento per poter ritenere che esse siano state necessarie e soprattutto che esse possano essere addebitate al comportamento tenuto dalla società assicuratrice;
CP_5
rilevato quanto alla domanda di rimborso di una quota dell'anticipo versato dall'utilizzatore società all'atto della CP_1 Controparte_1
sottoscrizione del contratto di leasing, che trattasi di domanda nuova, come
8 prontamente eccepito dalla convenuta nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2
c.p.c., in quanto proposta da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. e riguardando una specifica voce di danno mai proposta né indicata prima;
ritenuto comunque che in ogni caso la domanda risulta infondata riguardando le condizioni contrattuali relative al citato contratto di leasing che certo non possono essere imputate ad , che era e resta estranea al contratto di leasing;
CP_5
ritenuto per il resto che non emerge alcun elemento di responsabilità a carico della società assicuratrice della società attrice, , estranea alla vicenda;
Controparte_3
ritenuto perciò che la società e vanno condannati CP_5 Controparte_4
in solido a pagare a parte attrice società Controparte_1
la somma di euro 2.700,00 con gli interessi legali sulla somma così
[...]
determinata da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo, nonché per il principio della soccombenza, le spese legali che si liquidano come in dispositivo presi come riferimento i parametri relativi al valore di causa accertato, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
ritenuto infine che, all'evidenza, non sussistono i presupposti per la pronuncia ex art.96 cpc nei confronti dei convenuti;
P.Q.M.
9 il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) condanna la società di assicurazioni e in solido CP_5 Controparte_4
tra loro a pagare alla società la Controparte_1
somma di euro 2.700,00 con gli interessi legali sulla somma così determinata da oggi sino al saldo effettivo;
b) rigetta per il resto;
c) condanna la società di assicurazioni e in solido CP_5 Controparte_4
tra loro a rimborsare alla società le Controparte_1
spese legali che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi professionali ed euro
545,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Brescia, il 2 ottobre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
10