Art. 6. ((L'Osservatorio e' retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Universita' italiane;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica))
Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.
Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio.
Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati.
Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Universita' italiane;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica))
Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.
Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio.
Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati.
Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.