Ordinanza cautelare 23 novembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2024, proposto da
LA CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Maria Lei e Giovanni Battista IN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alghero, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Masala e Valeria PA Cubeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
PA IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Marzia Simula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previo accoglimento della contestuale istanza cautelare ex art. 55, c.p.a.:
- della determinazione del comune di Alghero n. 2155 del 22 agosto 2024 di annullamento della concessione edilizia n. 204/2008 dell’11 luglio 2008;
- del presupposto verbale di accertamento tecnico dell’Ufficio vigilanza edilizia del Comune di Alghero prot. n. 33353 del 23 aprile 2024;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque coordinato o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alghero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. SI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Il 13 agosto 2007 la signora LA CA, odierna ricorrente, e la signora PA IN, interveniente ad opponendum , proprietarie rispettivamente del piano secondo e del piano primo del fabbricato residenziale in Alghero, via Don Minzoni n. 147, presentavano al Comune la pratica edilizia n. 714 al fine di: i) realizzare un vano ascensore a beneficio dell’immobile; ii) spostare una finestra al piano terra, di cui la signora PA IN è attualmente comproprietaria insieme al fratello; iii) realizzare, al primo piano, la copertura di una parte della terrazza e uno scivolo, aumentare la dimensione dei vani porta interni e modificare la configurazione dei servizi igienici; iv) modificare il tetto con realizzazione di una terrazza a tasca; v) individuare un terzo posto auto scoperto; vi) ampliare la volumetria, mediante lo sfruttamento delle capacità residue del lotto. Queste ultime venivano calcolate dalle istanti assumendo un’altezza interna del piano terra di 2,7 metri.
La pratica si concludeva positivamente con il rilascio della concessione edilizia n. 204 dell’11 luglio 2008.
2. Con nota datata 5 febbraio 2024, la signora PA IN segnalava all’Ente locale che il progetto della pratica edilizia n. 714/2007 “ per il conseguimento delle opere di opere a beneficio esclusivamente del proprietario del secondo piano contiene informazioni non veritiere e alterazione dei grafici di progetto ” (documento n. 3 depositato dall’interveniente ad opponendum ).
A seguito di accertamento svolto dall’Ufficio vigilanza edilizia, l’amministrazione comunale adottava l’impugnata determinazione n. 2155 del 22 agosto 2024, con cui annullava in autotutela la concessione edilizia n. 204/2008, in quanto, dal sopralluogo del 13 marzo 2024, era emerso che “ l’altezza interna del piano terra non è pari a 2,7 metri ma bensì 3 metri e che, pertanto, il conteggio del volume residui del lotto presente nella p.e. 714/2007, è erroneo ” e che, conseguentemente, “ la reale consistenza volumetrica del complessivo manufatto edilizio è superiore alia volumetria che può sviluppare l'intero lotto urbanistico ” (pagina 2 del documento n. 1 depositato dalla ricorrente).
3. Con il ricorso ora all’esame del Collegio la signora LA CA ha chiesto l’annullamento, con vittoria delle spese e previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
2) violazione dell’art. 21- nonies , l. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per irragionevolezza. Difetto di adeguatezza e proporzionalità.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Alghero, che, dopo avere replicato alle argomentazioni della ricorrente, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
5. Con ordinanza cautelare n. 342 del 23 novembre 2024 l’istanza cautelare è stata accolta.
6. E’ intervenuta ad opponendum la signora PA IN, che, dopo avere eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica nei propri confronti, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
7. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
8. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. La trattazione deve prendere le mosse dall’esame dell’intervento ad opponendum , con il quale la signora PA IN eccepisce, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica nei propri confronti, in tesi controinteressata necessaria.
1.1 Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di rito in quanto l’intervento ad opponendum è inammissibile.
1.2 Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente nelle proprie memorie, non è possibile individuare un qualche interesse della signora PA IN dipendente da quello fatto valere dal Comune di Alghero, per le ragioni di seguito esposte.
1.3 Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato annulla la concessione edilizia n. 204/2008, rilasciata a seguito di pratica edilizia n. 714/2007 istruita congiuntamente dalla ricorrente e dalla signora PA IN, in relazione alla quale anche quest’ultima è indubbiamente titolare di un interesse legittimo pretensivo. A fronte dell’esercizio del potere di annullamento la signora IN è pertanto titolare di un interesse legittimo oppositivo alla conservazione del bene della vita correlato alla concessione edilizia. Quest’ultima, invero, consente, tra l’altro, interventi a vantaggio dell’unità immobiliare posta al piano terra di cui la signora IN è comproprietaria insieme al fratello (spostamento di circa 1 metro di una finestra), dell’appartamento al piano terra di cui è esclusiva proprietaria (tra cui la realizzazione di una veranda in legno su una terrazza e la modifica di una finestra in porta-finestra per consentirvi l’accesso) e dell’intero edificio (realizzazione di un ascensore), con conseguente incremento di valore dell’intero fabbricato.
Tale conclusione non muta in ragione del fatto che la stessa signora IN avrebbe segnalato l’abuso all’amministrazione comunale e otterrebbe, secondo la prospettazione dell’interveniente, un beneficio dall’annullamento della concessione, costituito dall’eventuale disponibilità di cubatura residua, interamente utilizzata dalla ricorrente. Per quanto riguarda il primo profilo, la signora IN ha sostanzialmente segnalato all’amministrazione una falsa rappresentazione dei fatti descritti nella pratica 714/2007 di cui ella stessa è corresponsabile, avendola sottoscritta ed avendo peraltro la possibilità di accesso all’abitazione al piano terra, essendone comproprietaria. Del resto, come sostenuto dalla stessa interveniente, l’intero stabile fu edificato dal signor UC IN, padre della signora PA IN: ella aveva dunque tutti gli elementi necessari per la corretta misurazione dell’altezza del piano terra. Quanto al beneficio relativo alla possibilità di poter ripartire tra i proprietari delle unità immobiliari dell’edificio la cubatura residua a seguito di annullamento in autotutela della concessione edilizia esistente e di (eventuale) ottenimento di una nuova concessione, è sufficiente osservare che la pratica edilizia 714/2007, firmata congiuntamente dalla signora CA e dalla signora IN, definisce chiaramente l’assetto degli interessi relativi alla cubatura residua del lotto, a vantaggio esclusivo della signora CA. In tale contesto, il comportamento dell’interveniente è contraddittorio rispetto al comportamento precedentemente tenuto e si concretizza nel tentativo di intervenire processualmente a sostegno dell’amministrazione resistente al fine di ottenere il rigetto del ricorso e, in ultima analisi, l’annullamento di un provvedimento (la concessione edilizia) da ella stessa richiesto e a lei favorevole per assicurarsi la possibilità di una maggiore utilità (il riparto della cubatura residua), peraltro né concreta né attuale, essendo comunque subordinata all’esercizio di un potere amministrativo.
1.4 Infine, le questioni relative alla realizzazione o meno delle opere contemplate dal titolo, il riparto delle spese e le conseguenti pretese risarcitorie attengono a questioni di natura patrimoniale tra le parti che si pongono a valle della concessione edilizia, inidonee a radicare un interesse partecipativo ad opponendum nel giudizio relativo alla caducazione del titolo, che non muta, in relazione alla posizione della signora IN, la natura giuridica di provvedimento favorevole, ampliativo della sfera giuridica.
1.5 In conclusione, deve dunque essere dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum della signora IN.
2. Per quanto riguarda il merito, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 La norma di riferimento è l’art. 21- nonies , l. 241/1990, secondo cui i) “ il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies , comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo (comma 1); ii) . “ i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ” (comma 2- bis ).
I presupposti per l’esercizio di tale potere sono quindi rappresentati dal fattore tempo, dall’accertamento dell’invalidità del provvedimento amministrativo, dalla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale e dal bilanciamento degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
2.2 Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso la signora CA lamenta, in estrema sintesi, il tardivo esercizio del potere di annullamento, non avendo l’amministrazione svolto la doverosa attività istruttoria a seguito della presentazione della pratica edilizia 714/2007 ed avendo comunque il Comune rilasciato precedenti provvedimenti autorizzatori da cui desumere le altezze del fabbricato, sì che le dichiarazioni rese dalla ricorrente sarebbero erronee e non false, con conseguente non riconducibilità della fattispecie in esame all’ambito di applicazione del comma 2- bis .
Ritiene il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che richiama a sostegno delle proprie tesi autorevole giurisprudenza, la asserita carenza di istruttoria del procedimento conclusosi con il rilascio della concessione edilizia non priva l’amministrazione del potere di annullamento, anche oltre il limite temporale di dodici mesi, ove l’istante abbia rappresentato una situazione di fatto difforme da quella reale. Invero, da un lato, l’impossibilità per la p.a., a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado, è requisito normativamente non previsto e, come osservato dall’amministrazione resistente nelle proprie memorie, “ in ogni caso il falso permane a prescindere dal fatto che fosse astrattamente rilevabile dal tecnico istruttore ” (pagina 4 della memoria depositata il 19 settembre 2025); dall’altro lato, deve comunque porsi in capo al privato il dovere di verificare che i presupposti di fatto di una pratica edilizia siano chiaramente esposti per non indurre in errore l’amministrazione, anche perché il tecnico incaricato (nel caso di specie l’ingegnere Efisio CA) “ non è un mero intermediario del privato, ma un soggetto qualificato che assume funzioni di rilievo pubblicistico, tenuto a verificare la legittimità dell’intervento e la veridicità delle proprie dichiarazioni ” (T.A.R. Lazio, 18033/2025), in capo al quale sorgono conseguenze disciplinari e penali in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, con conseguente attenuazione della doverosità dell’attività istruttoria in ordine alla rappresentazione dei fatti prospettata dal tecnico incaricato.
2.3 Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la mancata valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’annullamento e il suo bilanciamento con l’interesse del privato.
Il motivo non è fondato, in quanto nel procedimento di annullamento di autotutela di un titolo edilizio ottenuto inducendo in errore l’amministrazione attraverso una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito all’amministrazione stessa di esercitare il proprio potere di autotutela annullando l’atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che in tale ipotesi deve ritenersi sussistente in re ipsa (Consiglio di Stato, n. 2216/2019). Sul punto, l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017 ha precisato che “ l’oggettiva falsità della prospettazione dei fatti rilevanti e la sua incidenza ai fini dell’adozione dell’atto illegittimo non consentiranno di configurare una posizione di affidamento legittimo e consentiranno all’amministrazione di limitare l’onere motivazionale alla dedotta falsità, non sussistendo un interesse privato meritevole di tutela da porre in comparazione con quello pubblico (comunque sussistente) al ripristino della legalità violata ”.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda):
- respinge il ricorso, di cui in epigrafe;
- dichiara inammissibile l’intervento ad opponendum .
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario
SI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SI | TO RU |
IL SEGRETARIO