Sentenza 17 giugno 1999
Massime • 1
Il regolamento di previdenza 3 ottobre 1969 del disciolto istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, che, in base al rinvio contenuto nell'art. 75 legge 20 dicembre 1979 n. 761, regola l'erogazione in favore del personale già appartenente a detto ente dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, tramite la gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'Inps, attribuisce nell'art. 30 al dipendente collocato a riposo il diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio che siano frutto di provvedimenti di carattere generale, disponendo che ai fini di tale riliquidazione venga assunta come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio; pertanto, tenuto conto del trasferimento all'Inps di una parte del personale già dipendente dell'Inam, dalla intervenuta variazione delle retribuzioni pensionabili dei dirigenti in servizio alle dipendenze dell'Inps e dell'Inail, determinata in applicazione del disposto dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n.88 (recante la disciplina di ristrutturazione dei due istituti) consegue il diritto per i dirigenti pensionati, già dipendenti dell'Inam, alla riliquidazione della pensione in godimento a carico del Fondo ai sensi del primo comma del menzionato art. 30 del Regolamento di quest'ultimo Istituto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Magistrati:
Dott. Francesco Sommella Presidente
" Guglielmo Sciarelli Consigliere
" Bruno D'Angelo "
" Ettore Mercurio "
" Pasquale Picone Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Pietro Collina, Antonio Todaro e Luigi Cantarini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
MA PA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lima, n. 35, presso l'avv. Gaspare Salerno, che, unitamente all'avv. Gabriele Della Santa, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso ed ora d'ufficio presso la Cancelleria della corte di Cassazione;
-controricorrente-
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia n 104 in data 15 settembre 1995 (R.G. 4841/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.3.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Antonio Todaro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Venezia ha confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, che, in parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'Inps da PA AM, già funzionario del soppresso Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (Inam) cessato dal servizio il 16 novembre 1970, aveva condannato l'Istituto convenuto a procedere, secondo le previsioni dell'art. 30 del regolamento di previdenza Inam del 3 ottobre 1969, alla riliquidazione della pensione integrativa in conseguenza degli incrementi delle retribuzioni pensionabili del personale "parigrado" in servizio dovute all'attribuzione dell'assegno temporale di cui alle leggi 79/84 e 72/85 e della quota "A" dell'indennità di funzione dirigenziale di cui all'art. 13 della l. 88/89. Il Tribunale, per quanto rileva in ordine alle questioni controverse del giudizio di cassazione, ha respinto i motivi di impugnazione concernenti l'indennità di funzione con argomentazioni così riassunte: la quota "A" dell'indennità di funzione dirigenziale rappresentava, alla stregua della delibera applicativa dell'art. 13 l. 88/89 del comitato esecutivo dell'Inps n. 740 del 1 luglio 1990,
un compenso attribuito con carattere di generalità a tutti i dipendenti con qualifica dirigenziale in dipendenza della normale prestazione, potendosi perdere solo per effetto dell'assenza dal servizio prolungata per oltre trenta giorni;
non si trattava di un'indennità specifica dei soli dirigenti dell'Inps e dell'Inail, atteso che la normativa contenuta nella l. 88/98 era tendenzialmente applicabile a tutti gli enti e fondi erogatori di prestazioni previdenziali.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps per un motivo. Resiste con controricorso PA AM.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso - con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'art. 30 del regolamento di previdenza dell'Inam del 3 ottobre 1969, e dell'art. 75 del D.P.R. 761/79, nonché il vizio di motivazione - l'Inps deduce che i pensionati della gestione speciale ex art. 75 d.p.r. n. 761/1979 non possono in alcun modo essere considerati destinatari della legge n. 88 dl 1989, dettata esclusivamente per l'organizzazione, l'attività e il personale dell'Inps e dell'Inail e non in generale per il settore del parastato. L'inapplicabilità ai pensionati si desume dal contenuto dell'art. 13 della legge nel suo riferimento all'effettivo esercizio della funzione dirigenziale e alle connesse responsabilità, nonché ai disagi derivanti dalla mobilità e all'utilizzo temporaneo dei dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica, indipendentemente dai contenuti della delibera del comitato esecutivo dell'Istituto, cui non potevano attribuirsi effetti di deroga alla legge.
La Corte giudica il ricorso infondato perché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto, ancorché la motivazione necessiti di alcune integrazioni e correzioni (art. 384, comma secondo, c.p.c.). D'altra parte, la Corte, esprimendosi in merito ad una controversia di contenuto analogo, ha già giudicato infondate le tesi difensive dell'Inps (Cass. 20 giugno 1998, n. 6170). L'art. 75, primo e secondo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emanato in virtù dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico delle unità sanitarie locali, ha dato facoltà al personale comunque trasferito alle U.S.L. in attuazione delle disposizioni della citata legge del 1978 ed ai dipendenti degli enti mutualistici soppressi (tra i quali l'Inam) trasferiti alle stesse U.S.L., di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza in alternativa all'obbligo di iscrizione, a norma degli articoli 74 e 76 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'Inadel, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza. A norma dell'art. 75, terzo, quarto e quinto comma, del citato d.P.R. n. 761 del 1979, in favore del detto personale che avesse nei previsti termini esercitato l'indicata facoltà di opzione è stata costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni, ed è stato provveduto al finanziamento di tale gestione speciale, per le pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura con la utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 77, quinto e sesto comma, della legge n. 833 del 1978. Parrebbe, dunque, che tale disposizione non regoli la fattispecie, oggetto del giudizio, che concerne la pretesa alla riliquidazione della pensione avanzata da un soggetto cessato dal servizio con decorrenza 16 novembre 1970, per il quale non si è verificato il trasferimento alle unità sanitarie locali o ad altri enti e non può parlarsi di esercizio di un'opzione in relazione a "posizioni assicurative in atto".
Se ne potrebbe desumere la riconducibilità della situazione alla generale previsione della liquidazione degli enti soppressi, con conseguente competenza dell'ufficio di liquidazione, a norma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'amministrazione e gestione del fondo integrativo di previdenza già costituito presso l'Inam. Senonché, le approssimazioni e imprecisioni nella formulazione delle norme sono superate dal dato certo, che si ricava dal contesto delle disposizioni contenute nell'art. 75, secondo il quale il sistema di previdenza integrativo di tipo "aziendale", già gestito dal Fondo di previdenza impiegatizio dell'Inam, cioè da una struttura organizzativa, priva di personalità giuridica, costituita all'interno dell'ente pubblico datore di lavoro ed operante nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, è stato sostituito integralmente mediante l'assunzione da parte dell'Inps, con la gestione ad esaurimento, del compito (che viene così ad inserirsi tra i suoi fini istituzionali) di erogazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria del trattamento integrativo in precedenza corrisposto dal preesistente Fondo, e ciò in favore di tutti, indistintamente, gli aventi diritto alla prestazioni del fondo stesso. Che questa sia la lettura obbligata della norma si ricava con certezza non solo dal sistema di finanziamento, ma soprattutto dall'identificazione dei destinatari sia nel personale in servizio che abbia esercitato la facoltà di opzione, sia nel personale già in quiescenza, senza ulteriori precisazioni e limitazioni con riguardo a quest'ultima categoria. Poiché, come si è visto, l'erogazione dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria deve avvenire secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, disposizioni che, sulla base della fonte normativa primaria che opera il richiamo, forniscono la regolamentazione legale delle prestazioni a carico del fondo speciale ad esaurimento, vengono in considerazione per la decisione della controversia, in particolare, gli art. 5 e 30 del citato regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d'impiego, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Inam in data 3 ottobre 1969 (si è, evidentemente, fuori dell'ambito di applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, disciplinante il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato).
La prima delle norme richiamate fornisce la nozione di retribuzione pensionabile, disponendo, nella parte che interessa, che le competenze diverse dallo stipendio, di carattere fisso e continuativo, sono riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza integrativa con delibera del Consiglio di amministrazione approvata dal ministro vigilante. La seconda, evidentemente connessa, dispone al primo comma che "ove con provvedimento di carattere generale, siano apportate variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio, le pensioni a carico del Fondo in godimento sono riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione del servizio" (cosiddetta clausola di "adeguamento al pari grado" o "clausola oro").
Il giudice amministrativo - competente sulla materia fino a quando la pensione integrativa è stata corrisposta dai fondi interni, quindi dall'ente datore di lavoro e non posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - sul rilievo che in materia previdenziale non possono essere attribuiti poteri amministrativi discrezionali, ritenne l'illegittimità, annullandole, di talune disposizioni regolamentari di analogo contenuto (Cons. St.29 gennaio 1980, n. 120, in ordine alla disposizione del regolamento dell'Inps, identica a quella, in esame, del regolamento dell'Inam). Un simile intervento, al pari della disapplicazione della clausola regolamentare ad opera del giudice ordinario, è ormai precluso dall'avvenuta "legificazione" delle disposizioni regolamentari degli enti soppressi. Tuttavia la giurisprudenza della Corte (in ciò conforme ad altri pronunciati della giurisprudenza amministrativa) è pervenuta a risultati praticamente coincidenti, interpretando il complesso della normativa nel senso che la sua stessa possibilità di applicazione si basa sul presupposto della natura meramente ricognitiva - di una realtà già esistente - della delibera del consiglio di amministrazione dell'Inam, di cui all'art. 5 del regolamento citato, con funzione utile al solo fine di dissipare dubbi soggettivi, che sarebbero potuti nascere in chi era tenuto all'amministrazione del Fondo e negli stessi pensionati, evitando l'insorgere di controversie. Qualora, infatti, si attribuisse alla suindicata delibera valore di atto discrezionale, con effetti costitutivi del diritto del pensionato, il legislatore non avrebbe potuto attribuire il diritto al mantenimento della precedente posizione senza prevedere, nel contempo, l'organo che, in sostituzione del non più esistente consiglio di amministrazione, avrebbe dovuto provvedere ad emettere l'atto discrezionale, costitutivo del diritto. L'avere il legislatore previsto il suindicato mantenimento delle precedenti posizioni previdenziali, senza dettare alcuna disciplina per la sostituzione della ormai impossibile delibera del consiglio di amministrazione, è la prova eloquente dell'esattezza della soluzione in base alla quale, ai fini della pensionabilità di determinati emolumenti o indennità, il giudizio sul carattere fisso e continuativo dei medesimi, in relazione al citato art. 75 del d.P.R. n. 761 del 1979 ed all'art. 5 del regolamento Inam, può ben essere fatto dal giudice (vedi Cass.11 maggio 1991, n. 5300; 13 novembre 1993, n. 11212: 8 aprile 1995,
n. 4077). Il medesimo fondamento logico dell'interpretazione condotta con riferimento all'art. 5 del regolamento Inam è posto a base delle conclusioni cui la Corte perviene in merito all'operatività del meccanismo automatico di adeguamento delle pensioni integrative di cui all'art. 30 dello stesso regolamento.
La soppressione dell'Inam investe il giudice del compito di individuare il nuovo riferimento necessario per stabilire se si siano verificati i presupposti di cui al primo comma dell'art. 30 del regolamento, individuazione che presenta indubbi elementi di difficoltà quando, come nella specie, non si è presenza del trasferimento ad altro ente dell'ex dipendente dell'Inam. Premesso che all'estinzione dell'Inam non si è accompagnata la successione di un ente diverso e le funzioni sono state (non trasferite ma) attribuite per una parte alle strutture del servizio sanitario nazionale nell'ambito di un sistema radicamente nuovo (sicurezza sociale in materia sanitaria, sottratta alla logica mutualistica), per altra parte all'Inps (riscossione dei contributi del servizio sanitario nazionale;
prestazioni economiche per le malattie;
tutela della maternità), è certo che il riferimento deve rimanere nell'ambito del settore degli enti "parastatali", individuato ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, al quale gli enti locali, come le U.S.L. sono estranei (cfr.
Cons. St., sez. VI, 21 novembre 1992 n. 929). All'interno di questo settore la legge indicata collocava l'Inam tra gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, inserendolo, nella tabella di cui all'allegato 1, tra l'Inps e l'Inail.
Tale inserimento appare coerente con i tratti comuni dell'essere tutti enti di previdenza a carattere generale del settore del lavoro privato, omogenei anche sul piano dell'assetto organizzativo preordinato allo svolgimento dei compiti istituzionali.
Per questi motivi
deve essere condivisa la conclusione alla quale è in definitiva giunto il Tribunale, nel senso che era intervenuta una variazione nelle retribuzioni pensionabili dei dirigenti in servizio alle dipendenze dell'Inps e dell'Inail, determinata dall'applicazione del disposto dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), con il conseguente diritto del AM alla riliquidazione della pensione in godimento a carico del Fondo ai sensi del comma primo dell'art. 30 del regolamento Inam. Non sembra alla Corte che vi siano altri profili di critica alla sentenza impugnata da esaminare, posto che l'Inps non contesta specificamente che la quota "A" dell'indennità di funzione attribuita ai dirigenti in servizio presso l'Inps e l'Inail faccia parte della retribuzione pensionabile della categoria che ne è beneficiaria;
mentre è sicuramente priva di qualsiasi fondamento, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 30, comma primo, del regolamento Inam, la deduzione che competenze di carattere fisso e continuativo, e perciò utili ai fini del trattamento di previdenza, non siano idonee ad originare il meccanismo di riliquidazione le quante volte lo scopo dell'attribuzione patrimoniale consista nel compensare le specificità della prestazione del personale in servizio, poiché il solo presupposto della riliquidazione - e non potrebbe essere altrimenti al fine di assicurare il beneficio dell'adeguamento ai pensionati - è l'aumento della retribuzione pensionabile nel rapporto di attività. In ordine al regolamento delle spese, sussistono evidenti giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P. Q. M
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, in Roma il 3 marzo 1999.