Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6064
CASS
Sentenza 17 giugno 1999

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Il regolamento di previdenza 3 ottobre 1969 del disciolto istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, che, in base al rinvio contenuto nell'art. 75 legge 20 dicembre 1979 n. 761, regola l'erogazione in favore del personale già appartenente a detto ente dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, tramite la gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'Inps, attribuisce nell'art. 30 al dipendente collocato a riposo il diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio che siano frutto di provvedimenti di carattere generale, disponendo che ai fini di tale riliquidazione venga assunta come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio; pertanto, tenuto conto del trasferimento all'Inps di una parte del personale già dipendente dell'Inam, dalla intervenuta variazione delle retribuzioni pensionabili dei dirigenti in servizio alle dipendenze dell'Inps e dell'Inail, determinata in applicazione del disposto dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n.88 (recante la disciplina di ristrutturazione dei due istituti) consegue il diritto per i dirigenti pensionati, già dipendenti dell'Inam, alla riliquidazione della pensione in godimento a carico del Fondo ai sensi del primo comma del menzionato art. 30 del Regolamento di quest'ultimo Istituto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1999, n. 6064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6064
    Data del deposito : 17 giugno 1999

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