Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02847/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2847 del 2025, proposto da G.M.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Noto, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 215/2025 del 20.02.2025, emesso dal Tribunale di Siracusa (R.G. n. 210/2025), notificato in data 02.04.2025 e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 30.06.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NU CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società G.M.G. S.r.l., titolare del decreto ingiuntivo n. 215/2025 emesso dal Tribunale di Siracusa e divenuto definitivamente esecutivo, ha agito in sede di ottemperanza per ottenere dal Comune di Noto il pagamento della somma di € 261.734,25 a titolo di sorte capitale, oltre interessi e spese legali liquidate nel titolo.
La ricorrente espone che, nonostante la notifica del titolo esecutivo (avvenuta in data 2 aprile 2025) e di un successivo atto di precetto, e malgrado il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, l'amministrazione comunale è rimasta integralmente inadempiente.
Chiede, pertanto, che questo Tribunale ordini al Comune di Noto di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Comune di Noto, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, si rileva la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e della competenza di questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 113, comma 2, del c.p.a., trattandosi di ottemperanza di un provvedimento del giudice ordinario equiparato a sentenza passata in giudicato.
L'azione è altresì procedibile, essendo stato depositato il titolo in copia autentica e decorso il termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, la documentazione versata in atti comprova l'esistenza di un valido titolo esecutivo e la persistente inadempienza del Comune di Noto, il quale non ha fornito alcuna giustificazione per il mancato pagamento.
Sussiste, pertanto l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Di conseguenza, il Comune di Noto deve essere condannato al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 215/2025, ovvero:
- € 261.734,25 a titolo di sorte capitale;
- gli interessi come da titolo giudiziale sulla sorte capitale, fino all'effettivo soddisfo;
- le spese della procedura monitoria, liquidate in € 4.185,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
- le spese di registrazione del titolo giudiziale, ove sostenute e documentate, in quanto onere accessorio e consequenziale al giudicato stesso.
Non possono invece essere riconosciute in questa sede le spese relative all'atto di precetto, in quanto attinenti a una diversa e autonoma procedura esecutiva, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del creditore.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Noto di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del Comune di Noto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie ed ordina al Comune di Noto di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 215/2025 del Tribunale di Siracusa e, conseguentemente, di provvedere, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, al pagamento in favore della G.M.G. S.r.l. delle somme indicate in motivazione, ivi incluse le spese di registrazione del titolo giudiziale, previa loro documentazione;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente – con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità - quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta;
- condanna il Comune di Noto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 1.100,00 (millecento/00), oltre accessori di legge.
- manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA UR, Presidente
NU CA, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CA | DA UR |
IL SEGRETARIO