Articolo 12 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 febbraio 1994
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Versione
13 maggio 1995
Art. 12. (Servizi. Usi civici). 1. Alle comunita' montane si applicano gli articoli 22 , 23 , 24 , 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilita' per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e quella del Ministero dell'ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione. ((1)) 3. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, determinati dal Commissario agli usi civici, e' fatto valere sull'indennita' di espropriazione. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con la sentenza 8-10 maggio 1995, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 12/5/1995, n. 20 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 del presente art. 12 "nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilita', non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorita' statale"; e "nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, siano determinati del Commissario agli usi civici anziche' dalla Regione".
Entrata in vigore il 13 maggio 1995
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