Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 2505
TAR
Sentenza 7 novembre 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando, in relazione a Violazione dell’art. 21-nonies della L. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di conservazione degli atti amministrativi e di certezza dei rapporti giuridici

    La Corte ha ritenuto che la concessione edilizia in sanatoria fosse affetta da un vizio facilmente riconoscibile, essendo stata rilasciata su istanza di un soggetto estraneo, e che l'affidamento dei ricorrenti non fosse meritevole di tutela. Inoltre, la condotta degli appellanti, non avendo fornito la prova di un fatto scriminante, non giustifica la formazione di un affidamento incolpevole.

  • Rigettato
    Error in iudicando, in relazione a Violazione dell’art. 21-nonies della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che il vizio del provvedimento, consistente nella presentazione di una domanda da parte di un soggetto estraneo, fosse dirimente e assorbente rispetto ad ogni altra questione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    La Corte ha confermato che il vizio del provvedimento, consistente nella presentazione di una domanda da parte di un soggetto estraneo, fosse dirimente e assorbente rispetto ad ogni altra questione.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso volto all'annullamento di un provvedimento di autotutela con cui Roma Capitale aveva annullato una concessione edilizia in sanatoria del 2003. Gli appellanti, beneficiari della sanatoria, contestavano l'annullamento sostenendo che la concessione era stata rilasciata in buona fede e che l'errore nella sua emissione, consistente nell'errata indicazione del soggetto istante e nella presunta non corretta gestione della pratica da parte dell'amministrazione, non poteva essere loro imputato. Deducevano, in primo luogo, la violazione dell'art. 21-novies della L. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che la mancata presentazione della domanda di sanatoria era imputabile all'amministrazione e che l'annullamento era intervenuto oltre il termine di 18 mesi, violando i principi di conservazione degli atti e di certezza dei rapporti giuridici. In secondo luogo, lamentavano l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per mancata considerazione dell'interesse dei destinatari e per non aver esaminato la legittimità della sanatoria. Roma Capitale, costituendosi in giudizio, aveva evidenziato una serie di circostanze fattuali atte a dimostrare la non veridicità dell'istanza originaria, la sua presentazione per un immobile diverso da quello oggetto di sanatoria, la titolarità inesistente della richiedente rispetto all'immobile sanato e la mancanza di documentazione essenziale.

Il Consiglio di Stato, nel rigettare l'appello, ha confermato la correttezza della decisione di primo grado, pur con motivazione parzialmente diversa. Ha preliminarmente chiarito che, sebbene il TAR avesse qualificato il provvedimento originario come nullo ai sensi dell'art. 21-septies L. n. 241/1990, aveva poi applicato la disciplina dell'annullamento in autotutela prevista per i provvedimenti annullabili dall'art. 21-novies. Il Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, la fattispecie fosse caratterizzata da un errore sui presupposti piuttosto che da una nullità radicale, rendendo applicabile l'art. 21-novies. Ha poi analizzato la decorrenza del termine per l'esercizio del potere di autotutela, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, secondo cui il termine ragionevole decorre dalla scoperta dell'illegittimità da parte della PA, a meno che il vizio non sia rimproverabile all'interessato. Nel caso di specie, la concessione edilizia era stata rilasciata sulla base di un'istanza presentata da un soggetto estraneo e relativa ad un immobile diverso, circostanze facilmente riconoscibili dagli appellanti stessi, i quali avevano acquistato l'immobile dichiarandolo urbanisticamente regolare. Pertanto, la condotta degli appellanti è stata ritenuta non meritevole di tutela ai fini dell'affidamento, configurandosi una "clausola di rimproverabilità" che giustifica l'esercizio del potere di autotutela anche oltre il termine ordinario. La natura eccezionale del condono edilizio e la falsa rappresentazione dei fatti da parte del richiedente escludono, inoltre, la sussistenza di un affidamento legittimo. Infine, l'infondatezza dei primi due motivi ha assorbito il terzo motivo di appello. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 2505
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2505
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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