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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11962 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr. Adriano Del Bene Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 1061/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola de Marco ( ) e C.F._2
LO VE ( , con studio in Napoli, alla Via Luca Da Penne C.F._3
n. 1
- ATTORE -
E
nato a [...] il [...] ( e CP_1 C.F._4
, nato a [...] il [...] ( , CP_2 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Romano ) C.F._6
e , elettivamente domiciliati in Napoli, al CP_3 C.F._7
Centro Direzionale Isola E/3, presso lo studio legale dell'avv. Genoveffa Sellitti
- CONVENUTI -
E
con sede in Sant'Anastasia (NA), Via Generale Controparte_4
CC De OS n. 4 ( ), in persona del curatore speciale avv. Maria P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Acampora CP_5
( ), con studio in Napoli, alla Via Crispi n. 74 C.F._8
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice ha richiamato quelle di cui all'atto di citazione, vinte spese e competenze, con attribuzione;
i convenuti e «- accertare e dichiarare la pendenza CP_1 CP_2
tra i soci in causa della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello Stuto societario e, per l'effetto, declinare la propria competenza nelle domande di causa
a favore dell'”Arbitro”. - in ogni caso, rigettare la domanda di impugnazione per
“inesistenza” delle delibere di approvazione dei bilanci al 31.12.2014, al
31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019 ed al
31.12.2020 nonché della delibera di modifica statutaria del 23.12.2020, per i motivi sopra esposti;
- rigettare la domanda di annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio al 31.12.2020 della delibera di modifica statutaria del 23.12.2020 per i motivi sopra esposti;
- rigettare la domanda cautelare di revoca dell'amministratore per i motivi su esposti;
- rigettare la domanda di risarcimento danni per i motivi su espositi ed, in via subordinata all'accoglimento, accertare e dichiarare la concorrente partecipazione del socio attore alla produzione del danno con ogni conseguenza di legge. - rigettare la domanda di conventio ad excludendum per i motivi su espositi. Con vittoria di spese»; la Società: «
1. in via preliminare rigettare la domanda poiché inammissibile in rito ed improcedibile per la presenza all'interno dello statuto sociale, all'art. 23, della clausola compromissoria dichiarando la carenza di giurisdizione del giudice ordinario;
2. In via principale e nel merito, rigettare la avversa domanda di vizio delle delibere di approvazione dei bilanci al 31.12.2014, al 31.12.2015, al
31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019 ed al 31.12.2020 nonché della delibera di modifica statutaria del 23.12.2020, per i motivi sopra esposti;
3.
2 rigettare la domanda di annullabilità (nullità) della delibera assembleare di approvazione del bilancio al 31.12.2020 per i motivi sopra esposti;
4. rigettare la domanda di risarcimento danni per i motivi su espositi.
5. condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di legge con distrazione al difensore fattosene anticipatario».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale socio della (d'ora in poi Parte_1 Controparte_4
anche ), con atto di citazione notificato in data Controparte_6
11.1.2022 alla Società e a ed il 17.1.2022 ad ha CP_1 CP_2
evocato in giudizio i suddetti, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d'impresa, per sentir accertare e dichiarare l'inesistenza delle delibere di approvazione dei bilanci dal 31.12.2014 al 31.12.2020 e della delibera di modifica statutaria del 23.12.2020, poichè adottate da soci cui era interdetto il diritto di voto, ai sensi dell'art. 2466 c.c., in quanto morosi (rispetto al versamenti da ciascuno dovuti in esecuzione di un aumento di capitale deliberato il 27.8.2014, morosità perdurata fino al 2021) e stante la statutaria indivisibilità della quota. In via subordinata, ha chiesto di annullare o di dichiarare la nullità della delibera di approvazione del bilancio del 2020, per la falsa rappresentazione del capitale sociale versato, deducendo la violazione del principio di chiarezza e veridicità del bilancio ex art. 2423 c.c. Ha chiesto altresì di disporre la revoca dell'amministratore unico, ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., e di CP_1
condannare il suddetto al risarcimento dei danni arrecati, in via diretta e in via mediata, per la falsa rappresentazione del capitale sociale. Infine, ha invocato la condanna dei soci convenuti al risarcimento dei danni arrecati all'attore, per l'illegittima conventio ad excludendum, ravvisata nella diffida di pagamento inviata al solo , sebbene la morosità fosse comune a tutti i soci. Parte_1
2. I convenuti si sono costituiti, eccependo preliminarmente l'improponibilità delle domande di impugnazione per “inesistenza” delle delibere, stante la clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello statuto sociale. Nel merito, hanno contestato la configurabilità dell'inesistenza delle delibere, sostenendo che la
3 morosità, anche se esistente, non avrebbe privato il socio della sua qualità e del diritto ad intervenire in assemblea (con quel che consegue ai fini del calcolo del quorum costitutivo). Hanno eccepito, inoltre, l'improcedibilità delle impugnative relative ai bilanci precedenti quello del 2020, stante intervenuta approvazione del bilancio successivo, ai sensi dell'art. 2434-bis c.c. Con riguardo all'impugnazione del bilancio del 2020, pur ammettendo la sussistenza della "irregolarità" contabile
(per l'erronea appostazione del credito vantato verso i soci a fronte dell'aumento di capitale sociale di cui alla delibera del 27.8.2014), hanno evidenziato la sussistenza al riguardo di uno specifico accordo tra tutti i soci e la tardività dell'impugnazione, hanno segnalato che nessun danno sarebbe derivato da detta irregolarità e che ad oggi il dato risulta corretto in quanto tutti i soci hanno effettuato i versamenti dovuti nel settembre del 2021 ed, inoltre, hanno negato la "rilevanza" dell'erronea rappresentazione ai fini della nullità. Infine, hanno negato la conventio ad excludendum e invocato il rigetto delle domande attoree.
3. Tentata invano la conciliazione della lite ed espletato sull'accordo delle parti anche un arbitraggio sul valore delle partecipazioni sociali, onde consentire l'exit dell'attore dalla Società, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, per essersi la Società costituita in persona del suo amministratore, in conflitto d'interessi, relativamente all'azione di responsabilità.
La Società si è quindi costituita in persona di un curatore speciale, che ha eccepito l'improponibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
Sulle conclusioni in epigrafe all'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rimessa al Collegio e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di compromesso
Come anticipato i convenuti hanno preliminarmente eccepito che, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, sarebbe devoluta agli arbitri «la domanda non relativa a diritti indisponibili qual è, certamente, quella afferente l'assunta “inesistenza” delle delibere impugnate».
Risulta dagli atti che effettivamente l'art. 23 dello statuto prevede: «I soci, loro
4 eredi e loro comunque aventi causa, per tutte le controversie che dovessero sorgere per motivi patrimoniali, sia per la determinazione del valore di liquidazione delle quote, sia concernenti la interpretazione e l'applicazione delle clausole contenute in questo Statuto, o che comunque abbiano quali parti in causa
i singoli soci o i soci e la società, si obbligano contrattualmente a sottoporsi al giudizio di un collegio arbitrale nominato e funzionante secondo le regole e gli accordi della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti i soci e la società, rinunziando la parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato» (cfr. lo statuto in atti).
Inoltre, è noto che, per stabilire se le controversie insorgenti tra soci e tra soci e società possano formare oggetto di compromesso, occorre fare riferimento agli interessi coinvolti, vale a dire se questi riguardino i soci come singoli, oppure si riferiscano unicamente alla società tutelata dalla legge in quanto tale;
nel primo caso la controversia è liberamente arbitrabile, sulla base del presupposto che ogni socio può disporre liberamente dei diritti oggetto della disputa, mentre nella seconda ipotesi l'arbitrabilità è rigidamente negata a causa dell'indisponibilità del diritto coinvolto.
Invero, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, vigente ratione temporis, presupposto dell'arbitrabilità è che la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Peraltro, dello stesso tenore è, in generale,
l'art. 806 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 40/2006), secondo cui «le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge».
Inoltre, ai sensi del comma 5 dell'art. 34 cit., «non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero». Quindi, la previsione del quinto comma costituisce una specificazione di quella contenuta al primo, con la conseguenza che devono ritenersi non arbitrabili, benché aventi ad oggetto materie disponibili,
5 tutte le controversie che prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero.
Ad ogni buon conto, il novellato art. 838-bis c.p.c. (in vigore dal 28.2.2023), concernente il cd. arbitrato societario, si è limitato a trasferire nel codice di rito le suddette previsioni.
Pertanto, affinché l'arbitrabilità sia esclusa, è necessario che, in base alla prospettazione offerta dalle parti, la controversia verta su interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento indipendente dall'iniziativa di parte («essendo necessario distinguere la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, rispetto alla indisponibilità del diritto controverso»: Cass. n.
10433/2022).
In sintesi, dunque, la clausola compromissoria è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società (cfr. amplius Cass. n. 9434/2023).
In buona sostanza, per quel che concerne l'impugnativa delle delibere assembleari, secondo la giurisprudenza prevalente e la maggior parte della dottrina nell'area dell'indisponibilità rientrano non solo le ipotesi di vizi dei deliberati societari che comportino astrattamente nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, insanabili ed imprescrittibili, ma pure i casi di violazioni di norme non solo imperative, ma dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio, anche di quelli di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità.
Si ritiene, ad esempio, che l'indisponibilità ricorra in tema di deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, giacché - nel bilanciare le contrapposte esigenze della stabilità delle decisioni e del rispetto delle regole fondamentali dell'ordinamento - in quei casi il legislatore ha dato prevalenza alla tutela delle seconde (cfr. Cass. n. 18600/2011; n. 16265/2013; n.
6 27736/2018). Del pari, si ritiene che le controversie che hanno ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni assembleari per violazione di norme inderogabili dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio (come l'art. 2423 c.c.) non siano compromettibili in arbitri, in quanto tali norme tutelano non solo l'interesse dei soci, ma anche l'affidamento dei terzi e l'interesse collettivo, determinando una reazione dell'ordinamento svincolata da iniziativa di parte.
Pertanto, la nullità del bilancio per difetto dei requisiti di verità e chiarezza rientra nell'area dei diritti indisponibili, precludendo l'arbitrato (cfr., ex plurimis, Cass. n.
20674/2016). In relazione all'impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, si ritiene devolvibile agli arbitri la controversia che non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi (dei soci, della società o di terzi estranei) protetti da norme inderogabili, la cui violazione comporti una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n.
14665/2019, che ha giudicato non compromettibile la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., poste a presidio anche dei terzi;
Cass. n. 9434/2023 cit., che ha, invece, ammesso l'arbitrabilità dell'impugnazione di delibera assembleare con la quale era stata sancita la conversione di precedenti finanziamenti dei soci in versamenti in conto capitale, poiché le doglianze riguardavano la lesione di diritti individuali e disponibili del socio, come il diritto di credito e il diritto di opzione, senza prospettare violazioni di norme a tutela di terzi).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, va rilevato che la norma di cui all'art. 2466, comma 4, c.c. che nega al socio moroso di una s.r.l. di partecipare alle decisioni dei soci (così come quella di cui all'ultimo comma dell'art. 2344 c.c., per le s.p.a., secondo cui i soci in mora nei versamenti non possono esercitare il diritto di voto) è sicuramente una norma imperativa ed inderogabile, nel senso che l'autonomia statutaria non potrebbe scegliere di alleggerire la posizione del
7 socio moroso, sostituendo o eliminando la sospensione dell'esercizio del diritto di voto.
La norma è volta alla tutela della situazione patrimoniale della società, non solo al momento della sua costituzione e dell'inadempimento all'obbligo dei conferimenti iniziali, ma anche con riguardo all'esecuzione dei conferimenti in sede di successivo aumento del capitale sociale, atteso che il divieto di voto è volto a sanzionare l'inadempimento del socio (avendo «la funzione di pressione ad adempiere») ed è un rimedio posto a presidio della effettività dei conferimenti, nell'interesse non solo dei soci e della società, ma anche dei terzi (anzi nell'interesse principalmente dei creditori sociali) (cfr. Cass. n. 1185/2020).
D'altronde, proprio in considerazione del fatto che al socio moroso non è precluso l'esercizio degli ulteriori diritti amministrativi, deve ritenersi che la sospensione del diritto di voto, lungi dall'assurgere ad una sorta di exceptio inadimpleti contractus (rilevante solo nel rapporto tra socio e società), costituisca una misura sanzionatoria e sollecitatoria dell'adempimento, nell'interesse generale.
Semmai l'autonomia statutaria può, in un certo senso, “aggravare” la posizione del socio come nel caso – che è quello di specie – in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota. In tale ipotesi la mancata esecuzione del conferimento cui il socio si sia obbligato in occasione della sottoscrizione di un aumento di capitale comporta la sterilizzazione del voto relativamente all'intera partecipazione (quindi anche con riguardo a quella sottoscritta in occasione della costituzione della società e non solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato).
Ne consegue che l'impugnazione delle delibere di cui trattasi, prospettata sull'assunto che alla decisione abbiano partecipato soci a cui era interdetto l'esercizio del diritto di voto, in violazione della suddetta norma sanzionatoria, ed eccependo l'inesistenza stessa delle delibere, valendo nella specie il divieto per tutti i soci e per l'intera partecipazione sociale, costituisce controversia che non riguarda i soci come singoli ed i loro diritti disponibili, per cui non può ritenersi
8 devolvibile agli arbitri.
Ovviamente, sebbene l'eccezione di compromesso risulti specificamente sollevata solo con riguardo all'impugnazione delle delibere asseritamente
“inesistenti” (per la dedotta violazione del divieto di cui all'art. 2466 cit.), va segnalato che nella specie certamente non sarebbero compromettibili né
l'impugnazione delle deliberazioni assembleari per violazione delle norme inderogabili dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio (cfr. Cass.
n. 20674/2016, cit.), né l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, considerato che il tenore della clausola compromissoria inserita nello statuto (che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie in cui siano «parti in causa i singoli soci o i soci e la società») non è tale da includere anche detta azione, irrilevante essendo che l'amministratore sia anche socio della società (cfr. Cass. n. 33149/2022).
2. L'eccezione di improponibilità dell'impugnazione dei bilanci precedenti ex art. 2434-bis c.c.
L'eccezione di improponibilità ex art. 2434-bis c.c. (rectius di inammissibilità) sollevata dai convenuti in relazione alle delibere di approvazione dei bilanci degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'intervenuta approvazione in data 2.8.2021 del bilancio dell'esercizio successivo (quello del 2020) è fondata.
La norma in questione (applicabile anche alle s.r.l., per effetto del rinvio di cui all'art. 2479-ter c.c.) stabilisce che l'impugnativa di una delibera di approvazione del bilancio non può essere proposta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La ratio di tale preclusione va ricondotta al principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che deve presumersi insussistente, e all'esigenza di conservazione dell'atto, funzionale alla certezza dei rapporti ed alla stabilità societaria
(considerato che il bilancio precedente esaurisce le sue potenzialità informative e decettive una volta approvato quello successivo).
La norma fa chiaramente riferimento sia all'impugnazione per nullità che a quella per annullabilità (che sono gli unici vizi previsti testualmente dal codice),
9 ma deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto il più grave vizio dell'inesistenza cd. giuridica (prospettata nella specie dall'attore, dovendosi prescindere al riguardo dalla valutazione circa l'esistenza o l'inesistenza in concreto di tale vizio, occorrendo distinguere i requisiti di ammissibilità della domanda dalla fondatezza di essa nel merito).
Vero è che, relativamente a tale più grave vizio, non è predicabile nessun tipo di sanatoria, neanche quella correlata al decorso del tempo;
tuttavia, anche quando venga prospettato tale vizio, deve giudicarsi oramai insussistente l'interesse a far caducare i bilanci pregressi, ove non venga allegato e provato il contrario.
Conseguentemente, le impugnative relative ai bilanci 2014-2019 devono essere dichiarate inammissibili risultando carente l'interesse all'accertamento dell'inesistenza delle relative delibere di approvazione.
3. La domanda di declaratoria di inesistenza delle delibere per morosità dei soci
La domanda principale di accertamento dell'inesistenza delle delibere assembleari (quella del 2.8.2021 di approvazione del bilancio del 2020 e quella di modifica dello statuto adottata il 22.12.2020), a causa della morosità di tutti i soci e della conseguente interdizione dal voto ex art. 2466 cit. è fondata.
Come ben noto, la questione della persistente configurabilità del vizio di inesistenza della delibera assembleare dopo la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 è stata positivamente risolta dalla S.C., secondo cui, sia pure in via residuale, la categoria dell'inesistenza delle deliberazioni societarie è ammissibile «allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe
10 esser connotata nella sua materialità» (cfr. amplius Cass. n. 26199/2021).
In particolare, per quel che qui più rileva, a tale categoria si è fatto riferimento proprio nei casi di deliberazione adottata con una maggioranza alla formazione della quale avessero concorso persone prive del diritto di voto (cfr. Cass. n.
233/1967) ed ancora recentemente si è riconosciuta l'esistenza di tale più grave vizio proprio «nell'ipotesi estrema di “assemblea” caratterizzata dalla presenza
(rectius: partecipazione alla stessa) esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci», in quanto «la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società (…). In definitiva, non basta una votazione, purchessia, per potere configurare l'esistenza di una deliberazione societaria, essendo, per contro, necessario che la stessa provenga da un'assemblea della società che sia effettivamente qualificabile (perché partecipata da almeno uno dei suoi soci) come tale» (così sempre Cass. n. 26199/2021, cit.).
Nel caso in esame, risulta dagli atti ed è incontroverso che tutti i soci , Pt_1
e ), pur non essendo stati ancora esclusi, fino al momento CP_2 CP_1
delle delibere impugnate erano inadempienti rispetto all'obbligo di versamento dovuto alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel 2014.
È del pari pacifico che lo statuto sociale prevedesse “l'indivisibilità della quota”
(cfr. l'art. 7 dello statuto), per cui – come si è già detto – la mancata esecuzione del versamento dell'aumento di capitale (ossia la cd. morosità parziale) comportava in capo a ciascun socio la sterilizzazione del voto relativamente all'intera partecipazione.
In siffatta situazione, a poco rileva stabilire se il divieto di «partecipare alle decisioni» di cui all'art. 2466 cit. riguardi solo la manifestazione attiva del voto
(cioè comporti solo il divieto di votare) ovvero anche l'intervento passivo (cioè impedisca la stessa presenza all'assemblea e il computo nel quorum costitutivo), in quanto anche a voler ritenere regolare la convocazione e la costituzione dell'assemblea, sta di fatto che le delibere di cui trattasi sono state assunte da
11 soggetti che non potevano votare, per cui devono considerarsi affette da una patologia così grave da non ricadere nelle ipotesi tipiche di annullabilità o nullità previste dal codice civile, bensì nella categoria residuale della inesistenza.
Tale vizio radicale certamente si configura nel caso de quo, posto che la mancanza in capo a ciascuno dei partecipanti all'assemblea del diritto di voto deve ritenersi equivalente alla mancanza della qualità di socio (la quale integra l'inesistenza della delibera) e non ad un vizio relativo al mero esercizio del diritto di voto da parte di un soggetto legittimato ed in relazione ad una specifica decisione (come nel caso della sussistenza di un conflitto di interessi in capo ad uno dei soci) (che comporta la mera annullabilità della decisione).
In altri termini, quando in assemblea intervengono esclusivamente soci morosi che esercitano il voto, la delibera è viziata non solo dall'illegittimo esercizio del voto, ma dal fatto che manca completamente il presupposto di una volontà sociale validamente espressa, non sussistendo neppure un simulacro di deliberazione.
In definitiva, nel caso in cui la delibera sia assunta con il voto di tutti i soci che,
a causa della morosità, sono totalmente interdetti al voto, si verifica un difetto strutturale che impedisce di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, in quanto si è al cospetto di uno scostamento della realtà dal modello legale così marcato da non lasciare neppure un «fantasma di realtà giuridica».
Essendo affette da inesistenza e, quindi, impugnabili da chiunque e senza limiti di tempo, le delibere assembleari impugnate (quella del 2.8.2021 di approvazione del bilancio del 2020 e quella di modifica dello statuto adottata il 22.12.2020) vanno dichiarate inesistenti.
4. La domanda di declaratoria di nullità e/o di annullamento della delibera di approvazione del bilancio del 2020 per violazione dell'art. 2423 c.c.
L'impugnativa del bilancio al 31.12.2020 per violazione dei principi di chiarezza e veridicità, dovuta all'erronea appostazione del credito verso soci e dell'ammontare del capitale versato, va dichiarata assorbita, alla luce della
12 decisione assunta con riguardo alla domanda principale.
5. La domanda di revoca dell'amministratore e quella di risarcimento dei danni
Le domande de quo, basate sulle asserite irregolarità contabili, sono infondate.
La revoca giudiziale e l'azione risarcitoria richiedono la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione che abbiano cagionato danni (alla società o direttamente al socio).
In primis non può trascurarsi che, in base alla stessa prospettazione attorea, la mancata negoziazione degli assegni (che ciascuno dei soci avrebbe consegnato all'amministratore in adempimento dell'obbligo di conferimento) risulta concordata da tutti i soci (tant'è che l'inadempimento si è protratto dal 2014 ed ha riguardato tutti).
D'altronde, risulta dagli atti ed è incontroverso che il mancato incasso (di complessivi € 42.000,00) risulta irrilevante, se confrontato con il totale dell'attivo patrimoniale della società (tra i 7 e i 9 milioni di euro nel periodo di riferimento)
e con l'ammontare del patrimonio netto.
Peraltro, i danni alla società, ed a maggior ragione al socio, sono prospettati in modo del tutto generico e sono privi di qualsiasi riscontro probatorio, considerato che la mera irregolarità contabile non è sufficiente a sostenere l'azione risarcitoria.
6. La domanda risarcitoria nei confronti dei soci per la conventio ad excludendum, basata sulla presunta morosità selettiva
L'attore ha invocato il risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci, sostenendo che, sebbene fossero tutti morosi rispetto al versamento dell'aumento di capitale deliberato nel 2014, non solo nelle scritture contabili sarebbe emersa solo la morosità dell'attore, ma a questi soltanto sarebbe stata inviata una diffida di pagamento, il che renderebbe evidente che tra i soci CP_2
e vigeva una conventio ad excludendum ai danni di . CP_1 Pt_1
Ebbene dell'asserito accordo illecito non vi è prova, neanche indiziaria, considerato che le scritture riportano i versamenti effettuati nel tempo da
13 ciascuno dei soci e che la diffida al pagamento di quanto dovuto in forza del sottoscritto aumento di capitale risulta un atto dovuto.
Soprattutto, però, non vi è prova di un danno derivante dalla condotta dei soci, per cui anche questa richiesta risarcitoria deve essere respinta.
7. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate tra tutte le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea di accertamento dell'inesistenza delle delibere assembleari e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della delibera assembleare della del 2.8.2021 di approvazione del Controparte_4
bilancio del 2020 e di quella di modifica dello statuto adottata il 22.12.2020, dichiara inammissibili e rigetta tutte le altre domande;
2) dichiara compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr. Adriano Del Bene Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 1061/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola de Marco ( ) e C.F._2
LO VE ( , con studio in Napoli, alla Via Luca Da Penne C.F._3
n. 1
- ATTORE -
E
nato a [...] il [...] ( e CP_1 C.F._4
, nato a [...] il [...] ( , CP_2 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Romano ) C.F._6
e , elettivamente domiciliati in Napoli, al CP_3 C.F._7
Centro Direzionale Isola E/3, presso lo studio legale dell'avv. Genoveffa Sellitti
- CONVENUTI -
E
con sede in Sant'Anastasia (NA), Via Generale Controparte_4
CC De OS n. 4 ( ), in persona del curatore speciale avv. Maria P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Acampora CP_5
( ), con studio in Napoli, alla Via Crispi n. 74 C.F._8
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice ha richiamato quelle di cui all'atto di citazione, vinte spese e competenze, con attribuzione;
i convenuti e «- accertare e dichiarare la pendenza CP_1 CP_2
tra i soci in causa della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello Stuto societario e, per l'effetto, declinare la propria competenza nelle domande di causa
a favore dell'”Arbitro”. - in ogni caso, rigettare la domanda di impugnazione per
“inesistenza” delle delibere di approvazione dei bilanci al 31.12.2014, al
31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019 ed al
31.12.2020 nonché della delibera di modifica statutaria del 23.12.2020, per i motivi sopra esposti;
- rigettare la domanda di annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio al 31.12.2020 della delibera di modifica statutaria del 23.12.2020 per i motivi sopra esposti;
- rigettare la domanda cautelare di revoca dell'amministratore per i motivi su esposti;
- rigettare la domanda di risarcimento danni per i motivi su espositi ed, in via subordinata all'accoglimento, accertare e dichiarare la concorrente partecipazione del socio attore alla produzione del danno con ogni conseguenza di legge. - rigettare la domanda di conventio ad excludendum per i motivi su espositi. Con vittoria di spese»; la Società: «
1. in via preliminare rigettare la domanda poiché inammissibile in rito ed improcedibile per la presenza all'interno dello statuto sociale, all'art. 23, della clausola compromissoria dichiarando la carenza di giurisdizione del giudice ordinario;
2. In via principale e nel merito, rigettare la avversa domanda di vizio delle delibere di approvazione dei bilanci al 31.12.2014, al 31.12.2015, al
31.12.2016, al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019 ed al 31.12.2020 nonché della delibera di modifica statutaria del 23.12.2020, per i motivi sopra esposti;
3.
2 rigettare la domanda di annullabilità (nullità) della delibera assembleare di approvazione del bilancio al 31.12.2020 per i motivi sopra esposti;
4. rigettare la domanda di risarcimento danni per i motivi su espositi.
5. condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di legge con distrazione al difensore fattosene anticipatario».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale socio della (d'ora in poi Parte_1 Controparte_4
anche ), con atto di citazione notificato in data Controparte_6
11.1.2022 alla Società e a ed il 17.1.2022 ad ha CP_1 CP_2
evocato in giudizio i suddetti, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia d'impresa, per sentir accertare e dichiarare l'inesistenza delle delibere di approvazione dei bilanci dal 31.12.2014 al 31.12.2020 e della delibera di modifica statutaria del 23.12.2020, poichè adottate da soci cui era interdetto il diritto di voto, ai sensi dell'art. 2466 c.c., in quanto morosi (rispetto al versamenti da ciascuno dovuti in esecuzione di un aumento di capitale deliberato il 27.8.2014, morosità perdurata fino al 2021) e stante la statutaria indivisibilità della quota. In via subordinata, ha chiesto di annullare o di dichiarare la nullità della delibera di approvazione del bilancio del 2020, per la falsa rappresentazione del capitale sociale versato, deducendo la violazione del principio di chiarezza e veridicità del bilancio ex art. 2423 c.c. Ha chiesto altresì di disporre la revoca dell'amministratore unico, ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., e di CP_1
condannare il suddetto al risarcimento dei danni arrecati, in via diretta e in via mediata, per la falsa rappresentazione del capitale sociale. Infine, ha invocato la condanna dei soci convenuti al risarcimento dei danni arrecati all'attore, per l'illegittima conventio ad excludendum, ravvisata nella diffida di pagamento inviata al solo , sebbene la morosità fosse comune a tutti i soci. Parte_1
2. I convenuti si sono costituiti, eccependo preliminarmente l'improponibilità delle domande di impugnazione per “inesistenza” delle delibere, stante la clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello statuto sociale. Nel merito, hanno contestato la configurabilità dell'inesistenza delle delibere, sostenendo che la
3 morosità, anche se esistente, non avrebbe privato il socio della sua qualità e del diritto ad intervenire in assemblea (con quel che consegue ai fini del calcolo del quorum costitutivo). Hanno eccepito, inoltre, l'improcedibilità delle impugnative relative ai bilanci precedenti quello del 2020, stante intervenuta approvazione del bilancio successivo, ai sensi dell'art. 2434-bis c.c. Con riguardo all'impugnazione del bilancio del 2020, pur ammettendo la sussistenza della "irregolarità" contabile
(per l'erronea appostazione del credito vantato verso i soci a fronte dell'aumento di capitale sociale di cui alla delibera del 27.8.2014), hanno evidenziato la sussistenza al riguardo di uno specifico accordo tra tutti i soci e la tardività dell'impugnazione, hanno segnalato che nessun danno sarebbe derivato da detta irregolarità e che ad oggi il dato risulta corretto in quanto tutti i soci hanno effettuato i versamenti dovuti nel settembre del 2021 ed, inoltre, hanno negato la "rilevanza" dell'erronea rappresentazione ai fini della nullità. Infine, hanno negato la conventio ad excludendum e invocato il rigetto delle domande attoree.
3. Tentata invano la conciliazione della lite ed espletato sull'accordo delle parti anche un arbitraggio sul valore delle partecipazioni sociali, onde consentire l'exit dell'attore dalla Società, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, per essersi la Società costituita in persona del suo amministratore, in conflitto d'interessi, relativamente all'azione di responsabilità.
La Società si è quindi costituita in persona di un curatore speciale, che ha eccepito l'improponibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
Sulle conclusioni in epigrafe all'udienza del 15.7.2025 la causa è stata rimessa al Collegio e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di compromesso
Come anticipato i convenuti hanno preliminarmente eccepito che, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, sarebbe devoluta agli arbitri «la domanda non relativa a diritti indisponibili qual è, certamente, quella afferente l'assunta “inesistenza” delle delibere impugnate».
Risulta dagli atti che effettivamente l'art. 23 dello statuto prevede: «I soci, loro
4 eredi e loro comunque aventi causa, per tutte le controversie che dovessero sorgere per motivi patrimoniali, sia per la determinazione del valore di liquidazione delle quote, sia concernenti la interpretazione e l'applicazione delle clausole contenute in questo Statuto, o che comunque abbiano quali parti in causa
i singoli soci o i soci e la società, si obbligano contrattualmente a sottoporsi al giudizio di un collegio arbitrale nominato e funzionante secondo le regole e gli accordi della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Napoli. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti i soci e la società, rinunziando la parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato» (cfr. lo statuto in atti).
Inoltre, è noto che, per stabilire se le controversie insorgenti tra soci e tra soci e società possano formare oggetto di compromesso, occorre fare riferimento agli interessi coinvolti, vale a dire se questi riguardino i soci come singoli, oppure si riferiscano unicamente alla società tutelata dalla legge in quanto tale;
nel primo caso la controversia è liberamente arbitrabile, sulla base del presupposto che ogni socio può disporre liberamente dei diritti oggetto della disputa, mentre nella seconda ipotesi l'arbitrabilità è rigidamente negata a causa dell'indisponibilità del diritto coinvolto.
Invero, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, vigente ratione temporis, presupposto dell'arbitrabilità è che la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Peraltro, dello stesso tenore è, in generale,
l'art. 806 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 40/2006), secondo cui «le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge».
Inoltre, ai sensi del comma 5 dell'art. 34 cit., «non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero». Quindi, la previsione del quinto comma costituisce una specificazione di quella contenuta al primo, con la conseguenza che devono ritenersi non arbitrabili, benché aventi ad oggetto materie disponibili,
5 tutte le controversie che prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero.
Ad ogni buon conto, il novellato art. 838-bis c.p.c. (in vigore dal 28.2.2023), concernente il cd. arbitrato societario, si è limitato a trasferire nel codice di rito le suddette previsioni.
Pertanto, affinché l'arbitrabilità sia esclusa, è necessario che, in base alla prospettazione offerta dalle parti, la controversia verta su interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento indipendente dall'iniziativa di parte («essendo necessario distinguere la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, rispetto alla indisponibilità del diritto controverso»: Cass. n.
10433/2022).
In sintesi, dunque, la clausola compromissoria è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società (cfr. amplius Cass. n. 9434/2023).
In buona sostanza, per quel che concerne l'impugnativa delle delibere assembleari, secondo la giurisprudenza prevalente e la maggior parte della dottrina nell'area dell'indisponibilità rientrano non solo le ipotesi di vizi dei deliberati societari che comportino astrattamente nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, insanabili ed imprescrittibili, ma pure i casi di violazioni di norme non solo imperative, ma dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio, anche di quelli di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità.
Si ritiene, ad esempio, che l'indisponibilità ricorra in tema di deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, giacché - nel bilanciare le contrapposte esigenze della stabilità delle decisioni e del rispetto delle regole fondamentali dell'ordinamento - in quei casi il legislatore ha dato prevalenza alla tutela delle seconde (cfr. Cass. n. 18600/2011; n. 16265/2013; n.
6 27736/2018). Del pari, si ritiene che le controversie che hanno ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni assembleari per violazione di norme inderogabili dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio (come l'art. 2423 c.c.) non siano compromettibili in arbitri, in quanto tali norme tutelano non solo l'interesse dei soci, ma anche l'affidamento dei terzi e l'interesse collettivo, determinando una reazione dell'ordinamento svincolata da iniziativa di parte.
Pertanto, la nullità del bilancio per difetto dei requisiti di verità e chiarezza rientra nell'area dei diritti indisponibili, precludendo l'arbitrato (cfr., ex plurimis, Cass. n.
20674/2016). In relazione all'impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, si ritiene devolvibile agli arbitri la controversia che non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi (dei soci, della società o di terzi estranei) protetti da norme inderogabili, la cui violazione comporti una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n.
14665/2019, che ha giudicato non compromettibile la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., poste a presidio anche dei terzi;
Cass. n. 9434/2023 cit., che ha, invece, ammesso l'arbitrabilità dell'impugnazione di delibera assembleare con la quale era stata sancita la conversione di precedenti finanziamenti dei soci in versamenti in conto capitale, poiché le doglianze riguardavano la lesione di diritti individuali e disponibili del socio, come il diritto di credito e il diritto di opzione, senza prospettare violazioni di norme a tutela di terzi).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, va rilevato che la norma di cui all'art. 2466, comma 4, c.c. che nega al socio moroso di una s.r.l. di partecipare alle decisioni dei soci (così come quella di cui all'ultimo comma dell'art. 2344 c.c., per le s.p.a., secondo cui i soci in mora nei versamenti non possono esercitare il diritto di voto) è sicuramente una norma imperativa ed inderogabile, nel senso che l'autonomia statutaria non potrebbe scegliere di alleggerire la posizione del
7 socio moroso, sostituendo o eliminando la sospensione dell'esercizio del diritto di voto.
La norma è volta alla tutela della situazione patrimoniale della società, non solo al momento della sua costituzione e dell'inadempimento all'obbligo dei conferimenti iniziali, ma anche con riguardo all'esecuzione dei conferimenti in sede di successivo aumento del capitale sociale, atteso che il divieto di voto è volto a sanzionare l'inadempimento del socio (avendo «la funzione di pressione ad adempiere») ed è un rimedio posto a presidio della effettività dei conferimenti, nell'interesse non solo dei soci e della società, ma anche dei terzi (anzi nell'interesse principalmente dei creditori sociali) (cfr. Cass. n. 1185/2020).
D'altronde, proprio in considerazione del fatto che al socio moroso non è precluso l'esercizio degli ulteriori diritti amministrativi, deve ritenersi che la sospensione del diritto di voto, lungi dall'assurgere ad una sorta di exceptio inadimpleti contractus (rilevante solo nel rapporto tra socio e società), costituisca una misura sanzionatoria e sollecitatoria dell'adempimento, nell'interesse generale.
Semmai l'autonomia statutaria può, in un certo senso, “aggravare” la posizione del socio come nel caso – che è quello di specie – in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota. In tale ipotesi la mancata esecuzione del conferimento cui il socio si sia obbligato in occasione della sottoscrizione di un aumento di capitale comporta la sterilizzazione del voto relativamente all'intera partecipazione (quindi anche con riguardo a quella sottoscritta in occasione della costituzione della società e non solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato).
Ne consegue che l'impugnazione delle delibere di cui trattasi, prospettata sull'assunto che alla decisione abbiano partecipato soci a cui era interdetto l'esercizio del diritto di voto, in violazione della suddetta norma sanzionatoria, ed eccependo l'inesistenza stessa delle delibere, valendo nella specie il divieto per tutti i soci e per l'intera partecipazione sociale, costituisce controversia che non riguarda i soci come singoli ed i loro diritti disponibili, per cui non può ritenersi
8 devolvibile agli arbitri.
Ovviamente, sebbene l'eccezione di compromesso risulti specificamente sollevata solo con riguardo all'impugnazione delle delibere asseritamente
“inesistenti” (per la dedotta violazione del divieto di cui all'art. 2466 cit.), va segnalato che nella specie certamente non sarebbero compromettibili né
l'impugnazione delle deliberazioni assembleari per violazione delle norme inderogabili dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio (cfr. Cass.
n. 20674/2016, cit.), né l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, considerato che il tenore della clausola compromissoria inserita nello statuto (che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie in cui siano «parti in causa i singoli soci o i soci e la società») non è tale da includere anche detta azione, irrilevante essendo che l'amministratore sia anche socio della società (cfr. Cass. n. 33149/2022).
2. L'eccezione di improponibilità dell'impugnazione dei bilanci precedenti ex art. 2434-bis c.c.
L'eccezione di improponibilità ex art. 2434-bis c.c. (rectius di inammissibilità) sollevata dai convenuti in relazione alle delibere di approvazione dei bilanci degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'intervenuta approvazione in data 2.8.2021 del bilancio dell'esercizio successivo (quello del 2020) è fondata.
La norma in questione (applicabile anche alle s.r.l., per effetto del rinvio di cui all'art. 2479-ter c.c.) stabilisce che l'impugnativa di una delibera di approvazione del bilancio non può essere proposta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La ratio di tale preclusione va ricondotta al principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che deve presumersi insussistente, e all'esigenza di conservazione dell'atto, funzionale alla certezza dei rapporti ed alla stabilità societaria
(considerato che il bilancio precedente esaurisce le sue potenzialità informative e decettive una volta approvato quello successivo).
La norma fa chiaramente riferimento sia all'impugnazione per nullità che a quella per annullabilità (che sono gli unici vizi previsti testualmente dal codice),
9 ma deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto il più grave vizio dell'inesistenza cd. giuridica (prospettata nella specie dall'attore, dovendosi prescindere al riguardo dalla valutazione circa l'esistenza o l'inesistenza in concreto di tale vizio, occorrendo distinguere i requisiti di ammissibilità della domanda dalla fondatezza di essa nel merito).
Vero è che, relativamente a tale più grave vizio, non è predicabile nessun tipo di sanatoria, neanche quella correlata al decorso del tempo;
tuttavia, anche quando venga prospettato tale vizio, deve giudicarsi oramai insussistente l'interesse a far caducare i bilanci pregressi, ove non venga allegato e provato il contrario.
Conseguentemente, le impugnative relative ai bilanci 2014-2019 devono essere dichiarate inammissibili risultando carente l'interesse all'accertamento dell'inesistenza delle relative delibere di approvazione.
3. La domanda di declaratoria di inesistenza delle delibere per morosità dei soci
La domanda principale di accertamento dell'inesistenza delle delibere assembleari (quella del 2.8.2021 di approvazione del bilancio del 2020 e quella di modifica dello statuto adottata il 22.12.2020), a causa della morosità di tutti i soci e della conseguente interdizione dal voto ex art. 2466 cit. è fondata.
Come ben noto, la questione della persistente configurabilità del vizio di inesistenza della delibera assembleare dopo la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 è stata positivamente risolta dalla S.C., secondo cui, sia pure in via residuale, la categoria dell'inesistenza delle deliberazioni societarie è ammissibile «allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe
10 esser connotata nella sua materialità» (cfr. amplius Cass. n. 26199/2021).
In particolare, per quel che qui più rileva, a tale categoria si è fatto riferimento proprio nei casi di deliberazione adottata con una maggioranza alla formazione della quale avessero concorso persone prive del diritto di voto (cfr. Cass. n.
233/1967) ed ancora recentemente si è riconosciuta l'esistenza di tale più grave vizio proprio «nell'ipotesi estrema di “assemblea” caratterizzata dalla presenza
(rectius: partecipazione alla stessa) esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci», in quanto «la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società (…). In definitiva, non basta una votazione, purchessia, per potere configurare l'esistenza di una deliberazione societaria, essendo, per contro, necessario che la stessa provenga da un'assemblea della società che sia effettivamente qualificabile (perché partecipata da almeno uno dei suoi soci) come tale» (così sempre Cass. n. 26199/2021, cit.).
Nel caso in esame, risulta dagli atti ed è incontroverso che tutti i soci , Pt_1
e ), pur non essendo stati ancora esclusi, fino al momento CP_2 CP_1
delle delibere impugnate erano inadempienti rispetto all'obbligo di versamento dovuto alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel 2014.
È del pari pacifico che lo statuto sociale prevedesse “l'indivisibilità della quota”
(cfr. l'art. 7 dello statuto), per cui – come si è già detto – la mancata esecuzione del versamento dell'aumento di capitale (ossia la cd. morosità parziale) comportava in capo a ciascun socio la sterilizzazione del voto relativamente all'intera partecipazione.
In siffatta situazione, a poco rileva stabilire se il divieto di «partecipare alle decisioni» di cui all'art. 2466 cit. riguardi solo la manifestazione attiva del voto
(cioè comporti solo il divieto di votare) ovvero anche l'intervento passivo (cioè impedisca la stessa presenza all'assemblea e il computo nel quorum costitutivo), in quanto anche a voler ritenere regolare la convocazione e la costituzione dell'assemblea, sta di fatto che le delibere di cui trattasi sono state assunte da
11 soggetti che non potevano votare, per cui devono considerarsi affette da una patologia così grave da non ricadere nelle ipotesi tipiche di annullabilità o nullità previste dal codice civile, bensì nella categoria residuale della inesistenza.
Tale vizio radicale certamente si configura nel caso de quo, posto che la mancanza in capo a ciascuno dei partecipanti all'assemblea del diritto di voto deve ritenersi equivalente alla mancanza della qualità di socio (la quale integra l'inesistenza della delibera) e non ad un vizio relativo al mero esercizio del diritto di voto da parte di un soggetto legittimato ed in relazione ad una specifica decisione (come nel caso della sussistenza di un conflitto di interessi in capo ad uno dei soci) (che comporta la mera annullabilità della decisione).
In altri termini, quando in assemblea intervengono esclusivamente soci morosi che esercitano il voto, la delibera è viziata non solo dall'illegittimo esercizio del voto, ma dal fatto che manca completamente il presupposto di una volontà sociale validamente espressa, non sussistendo neppure un simulacro di deliberazione.
In definitiva, nel caso in cui la delibera sia assunta con il voto di tutti i soci che,
a causa della morosità, sono totalmente interdetti al voto, si verifica un difetto strutturale che impedisce di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, in quanto si è al cospetto di uno scostamento della realtà dal modello legale così marcato da non lasciare neppure un «fantasma di realtà giuridica».
Essendo affette da inesistenza e, quindi, impugnabili da chiunque e senza limiti di tempo, le delibere assembleari impugnate (quella del 2.8.2021 di approvazione del bilancio del 2020 e quella di modifica dello statuto adottata il 22.12.2020) vanno dichiarate inesistenti.
4. La domanda di declaratoria di nullità e/o di annullamento della delibera di approvazione del bilancio del 2020 per violazione dell'art. 2423 c.c.
L'impugnativa del bilancio al 31.12.2020 per violazione dei principi di chiarezza e veridicità, dovuta all'erronea appostazione del credito verso soci e dell'ammontare del capitale versato, va dichiarata assorbita, alla luce della
12 decisione assunta con riguardo alla domanda principale.
5. La domanda di revoca dell'amministratore e quella di risarcimento dei danni
Le domande de quo, basate sulle asserite irregolarità contabili, sono infondate.
La revoca giudiziale e l'azione risarcitoria richiedono la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione che abbiano cagionato danni (alla società o direttamente al socio).
In primis non può trascurarsi che, in base alla stessa prospettazione attorea, la mancata negoziazione degli assegni (che ciascuno dei soci avrebbe consegnato all'amministratore in adempimento dell'obbligo di conferimento) risulta concordata da tutti i soci (tant'è che l'inadempimento si è protratto dal 2014 ed ha riguardato tutti).
D'altronde, risulta dagli atti ed è incontroverso che il mancato incasso (di complessivi € 42.000,00) risulta irrilevante, se confrontato con il totale dell'attivo patrimoniale della società (tra i 7 e i 9 milioni di euro nel periodo di riferimento)
e con l'ammontare del patrimonio netto.
Peraltro, i danni alla società, ed a maggior ragione al socio, sono prospettati in modo del tutto generico e sono privi di qualsiasi riscontro probatorio, considerato che la mera irregolarità contabile non è sufficiente a sostenere l'azione risarcitoria.
6. La domanda risarcitoria nei confronti dei soci per la conventio ad excludendum, basata sulla presunta morosità selettiva
L'attore ha invocato il risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci, sostenendo che, sebbene fossero tutti morosi rispetto al versamento dell'aumento di capitale deliberato nel 2014, non solo nelle scritture contabili sarebbe emersa solo la morosità dell'attore, ma a questi soltanto sarebbe stata inviata una diffida di pagamento, il che renderebbe evidente che tra i soci CP_2
e vigeva una conventio ad excludendum ai danni di . CP_1 Pt_1
Ebbene dell'asserito accordo illecito non vi è prova, neanche indiziaria, considerato che le scritture riportano i versamenti effettuati nel tempo da
13 ciascuno dei soci e che la diffida al pagamento di quanto dovuto in forza del sottoscritto aumento di capitale risulta un atto dovuto.
Soprattutto, però, non vi è prova di un danno derivante dalla condotta dei soci, per cui anche questa richiesta risarcitoria deve essere respinta.
7. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate tra tutte le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea di accertamento dell'inesistenza delle delibere assembleari e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della delibera assembleare della del 2.8.2021 di approvazione del Controparte_4
bilancio del 2020 e di quella di modifica dello statuto adottata il 22.12.2020, dichiara inammissibili e rigetta tutte le altre domande;
2) dichiara compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
14