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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2393/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZ OR, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15914/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024 00622948 41 503 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712021 00902321 00 503 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712020 00933955 31 503 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712022 01053435 65 503 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2020 00296511 09 503 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2021 00009677 63 503 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00598789 62 503 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 542/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituita in giudizio. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, quale erede di Nominativo_1, impugna le cartelle di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi.
L'Agenzia delle Entrate deduce l'inammissibilità del ricorso, in quanto non è stata depositata la ricevuta di consegna del ricorso;
evidenzia, inoltre, la mancata vocatio in iudicium della Corte di
Giustizia Tributaria di 2^ grado della Campania, ente impositore relativamente ad una delle cartelle impugnate, e svolge ampie argomentazioni sulla responsabilità solidale del legatario (che evidentemente non si attagliano al caso che qui occupa).
Con una memoria illustrativa il ricorrente deposita copia della ricevuta di consegna del ricorso ed evidenzia l'incongruenza delle controdeduzioni dell'Ufficio.
Il ricorso è parzialmente fondato. Invero, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancato deposito, all'atto della costituzione, della ricevuta di consegna, atteso che l'intervenuta costituzione dell'Ufficio ha prodotto un evidente effetto sanante dell'ipotetico vizio.
Invece, va ritenuta l'inammissibilità del ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n.
07120210090232100503 per l'omessa chiamata in giudizio dell'ente impositore Corte di Giustizia di secondo grado Campania. Infatti, osserva questa Corte che l'art. 14 D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto il CUT in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso
(come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche alla competente Corte di Giustizia Tributaria e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Pertanto, il rilevato difetto di notifica alla Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado Campania determina, in parte qua, l'inammissibilità del ricorso.
Quanto al merito, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio,
l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, l'Ufficio non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento n. 07120240062294841503, della quale quindi si impone l'annullamento.
E' infondata, invece, la doglianza del ricorrente relativamente alle cartelle nn.
07120220105343565503, 07120210000967763503 e 07120200029651109503 in quanto emesse all'esito di un controllo automatizzato, sicchè non sussisteva l'obbligo del previo invio dell'avviso di accertamento essendo prevista, invece, una comunicazione di irregolarità “solo quando il risultato del controllo ... è diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione: ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, d'imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata…ciò per l'evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente” od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d'imposta (comma 4); cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore…L'adempimento in questione è, infatti, una “comunicazione d'irregolarità” … mentre nessuna norma impone di comunicare la “regolarità” della dichiarazione”; sicchè deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo non preceduta dall'invio dell'avviso bonario quando l'Ufficio non si trova di fronte ad un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione e, pertanto, si limita a iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato (cfr. Cass. Civ. 12023/15,
6800/15, 795/11, 17396/10)
Analogamente, va respinta l'eccezione dell'omessa notifica degli avvisi sottesi relativamente alle cartelle nn. 07120240059878962503 e 07120200093395531503, in quanto emesse all'esito di giudizi svolti, rispettivamente, dinanzi alla CTR Campania e al Tribunale di Napoli.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente all'impugnazione della cartella di pagamento n.
07120210090232100503. Per il resto, accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il presidente
EM SC VA BR
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZ OR, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15914/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712024 00622948 41 503 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712021 00902321 00 503 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712020 00933955 31 503 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712022 01053435 65 503 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2020 00296511 09 503 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2021 00009677 63 503 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00598789 62 503 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 542/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituita in giudizio. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, quale erede di Nominativo_1, impugna le cartelle di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi.
L'Agenzia delle Entrate deduce l'inammissibilità del ricorso, in quanto non è stata depositata la ricevuta di consegna del ricorso;
evidenzia, inoltre, la mancata vocatio in iudicium della Corte di
Giustizia Tributaria di 2^ grado della Campania, ente impositore relativamente ad una delle cartelle impugnate, e svolge ampie argomentazioni sulla responsabilità solidale del legatario (che evidentemente non si attagliano al caso che qui occupa).
Con una memoria illustrativa il ricorrente deposita copia della ricevuta di consegna del ricorso ed evidenzia l'incongruenza delle controdeduzioni dell'Ufficio.
Il ricorso è parzialmente fondato. Invero, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancato deposito, all'atto della costituzione, della ricevuta di consegna, atteso che l'intervenuta costituzione dell'Ufficio ha prodotto un evidente effetto sanante dell'ipotetico vizio.
Invece, va ritenuta l'inammissibilità del ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n.
07120210090232100503 per l'omessa chiamata in giudizio dell'ente impositore Corte di Giustizia di secondo grado Campania. Infatti, osserva questa Corte che l'art. 14 D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto il CUT in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso
(come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche alla competente Corte di Giustizia Tributaria e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Pertanto, il rilevato difetto di notifica alla Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado Campania determina, in parte qua, l'inammissibilità del ricorso.
Quanto al merito, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio,
l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, l'Ufficio non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento n. 07120240062294841503, della quale quindi si impone l'annullamento.
E' infondata, invece, la doglianza del ricorrente relativamente alle cartelle nn.
07120220105343565503, 07120210000967763503 e 07120200029651109503 in quanto emesse all'esito di un controllo automatizzato, sicchè non sussisteva l'obbligo del previo invio dell'avviso di accertamento essendo prevista, invece, una comunicazione di irregolarità “solo quando il risultato del controllo ... è diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione: ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, d'imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata…ciò per l'evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente” od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d'imposta (comma 4); cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore…L'adempimento in questione è, infatti, una “comunicazione d'irregolarità” … mentre nessuna norma impone di comunicare la “regolarità” della dichiarazione”; sicchè deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo non preceduta dall'invio dell'avviso bonario quando l'Ufficio non si trova di fronte ad un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione e, pertanto, si limita a iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato (cfr. Cass. Civ. 12023/15,
6800/15, 795/11, 17396/10)
Analogamente, va respinta l'eccezione dell'omessa notifica degli avvisi sottesi relativamente alle cartelle nn. 07120240059878962503 e 07120200093395531503, in quanto emesse all'esito di giudizi svolti, rispettivamente, dinanzi alla CTR Campania e al Tribunale di Napoli.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente all'impugnazione della cartella di pagamento n.
07120210090232100503. Per il resto, accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il presidente
EM SC VA BR