Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2393
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Omessa chiamata in giudizio dell'ente impositore

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica al coobbligato in solido (ente impositore), ai sensi dell'art. 14 D.lvo 546/92, prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 21 dello stesso decreto.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento sotteso

    L'Ufficio non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento n. 07120240062294841503, pertanto la cartella viene annullata.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento sotteso

    Le cartelle sono state emesse all'esito di un controllo automatizzato, per cui non sussisteva l'obbligo del previo invio dell'avviso di accertamento, ma solo di una comunicazione di irregolarità, qualora il controllo avesse dato un risultato diverso da quello dichiarato. In assenza di tale discrepanza, l'iscrizione a ruolo è legittima anche se non preceduta da comunicazione bonaria.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento sotteso

    Le cartelle sono state emesse all'esito di giudizi svolti dinanzi ad altri organi giurisdizionali, pertanto non era necessario un avviso di accertamento preventivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2393
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2393
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo