Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA NOM E DEL POP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Oronzo P utignano - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l 'anno 2024 s otto il numero d 'ordine 1414, avent e per oggett o recl amo ex art. 51 del D.Lg. n. 14/ 2019 avverso l a sentenza n. 84/2024, pubbli cat a in dat a 30/09/2024, del Tri bunal e di GI a dichi arati va dell 'apertura del la liquidazione giudi zi ale nei confronti di Controparte_1
[...]
T R A
i n persona del legale Controparte_1 rappresent ant e pr o t empor e, rappresent at a e di fes a dall 'avv. Mari a C esarea Losit o in vi rt ù di m andato i n all egato al recl amo ai sensi de gli artt. 83 comm a 3 ° c.p.c.
e 10 D.P .R. n. 123/2001, el ettivam ent e domicili at a in Bari all a via Andrea da B ari n. 115 presso l o st udio dell 'avv. CP_2
– reclamante – E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EDILIZIA Controparte_3
in persona del curat ore avv. , rappresent at a e di fes a, giust a
[...] Parte_1 provvedim ent o di autori zzazi one reso dal G.D. in dat a 12/ 12/ 2024 ed in vi rtù di mandat o con fi rm a grafi ca di git ale st eso su fogli o separat o da int endersi i n cal ce all a memoria difensi va di costituzione deposit ata i n dat a 07/ 01/2025 , dall'avv.
Alessandro C as olino, nel lo st udio del qual e in B ari all a via De Rossi n. 190 (c/o prof. avv. Mi chel e Dionigi ) è el etti vamente domi cili at a,
– reclamata –
el etti vam ente domi cili ato i n Li ssone (M B ) all a vi a Controparte_4
Adamello n. 9 press o lo st udio dell 'avv. , da cui è rappresent at o e Parte_2 difeso in forza di m andato all egato al ricorso per li quidazione giudizi al e ,
– reclamato – N O N C H É PROCUR ATORE GENER ALE DELLA REPUBBLIC A PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI B AR I,
– interventore ex l ege – Con provvedim ent o in dat a 21/01/ 2025, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di not e scritt e contenent i l e sole ist anze e conclusi oni ai sensi dell 'art . 127 ter c.p.c., la C orte , preso atto che l e parti avevano deposit ato tel em aticam ente not e scritt e, si riservava . I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. Con sent enza n. 84/2024, pubbli cat a i n dat a 30/ 09/2024, il Tribunal e di
GI a di chi arava apert a l a liquidazione giudi ziale nei confronti di
[...]
, i n persona del legal e rappresent ant e pro Controparte_5
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P.
- p a g i n a 2 d i 1 2 -
tempore, oss ervando : che in dat a 24/04/2024, aveva Controparte_4 present ato ri corso per dichiarazione di apertura di li qui dazi one giudi zi al e nei confront i di che sussi stevano Controparte_5
i presupposti per l 'apertura dell a liquidazione giudizi al e del debitore [in quant o : a) la soci et à resist ente non aveva dimostrato il possesso congi unto dei requisit i di cui all 'art. 2 com ma 1° lett. d) C.C.I.I. (di fat ti l a debit ri ce non aveva prodott o i bil anci del l 'ultimo tri enni o m a solo quel lo del 2023, el aborat o in form ato mi cro, dal qual e em ergeva un atti vo di €. 389.989,00 ne l 2022, con superam ent o di una dell e t re sogli e;
non pot eva suppli re il richi amo dei dati dei bilanci cont enuto nell a relazione a fi rma del dott. prodott a dall a resi st ent e, non Persona_1 tant o perché t rattavasi di rel azi one di part e, m a principal ment e perché i dati riport ati nel la rel azi one dovevano essere verifi cati dal Tribunale m ediant e l a lettura e l 'es am e dei bilanci dai quali erano attinti;
b) i debi ti scaduti e non pagati gravanti sull a resist ente erano superiori all 'importo di €. 30.000,00 di cui all 'art. 49 comm a 5° C.C.I.I. (il credito del ri corrente, fondato su titolo giudizi al e, ammontava a €. 49.063,40 per sorte capitale al 2013, oltre interessi legali da detta dat a all 'at tualit à ed oltre l e spes e sost enut e dal ri corrent e per l e esecuzioni forzat e tent at e;
dall'i nform ativa dell 'Agenzi a dell e Ent rate -Ri scossione risultavano debiti scaduti già in riscossione per €. 3.436,75; dall 'informativa dell'Agenzia dell e Ent rate ri sult avano debiti s caduti per € . 2.418,18); c) sussisteva lo st ato di insol venza (des umibile dal l 'ammont are del credito fatt o val ere dal ricorrent e , risal ent e ad olt re 10 anni , unit am ente al l a persistente ingiust ifi cat a vol ont à del debitore di non adem piere;
dall'esito negativo dell e procedure esecutive esperit e dal credit ore ri corrente – procedura esecutiva im mobil iare, procedura esecutiva mobili are di pignorament o press o t erzi – docum ent at e agli atti;
dall a chi usura del bilancio 2023 con una perdita di €. 55.929,00, con azzeramento del capitale soci al e;
dall a sost anzi ale inatt ivit à della soci et à che non regi strava produzione e ricavi si n dal 2022, così non generando ut ili da de sti nare al pagam ent o dei debiti, ammontanti, nel bilancio al 31/12/2023, a complessivi €. 182.217,00, a fronte di crediti per soli €. 5.984,00 e disponibilità liquide per soli €. 26,00, come docum ent ato dal suddett o bilancio . Da tali elem enti si i nferiva che la resist ent e non era pi ù in grado di front eggi are con mezzi ordinari le propri e obbligazioni e di conti nuare ad operare con profitt o sul mercato )].
I.B. Con ri corso deposit ato in data 30/10/ 2024 Controparte_5
in persona del legal e rappresent ante pro t empor e,
[...] proponeva recl amo ai s ensi dell 'art. 51 D.Lg. n. 14/ 20191, nei confronti di
Controparte_6
e di avverso l a predett a sent enza, chiedendo a ques ta Controparte_4
Cort e di appell o di voler revocare l a liqui dazione giudi ziale . I.C. Con decreto i n dat a 07/11/ 2024 il P resident e dell a sezione 1ª ci vil e di quest a
Cort e d'appello, ex artt. 127 e 127 t er c.p.c., così provvedeva: fissava l 'udienza del giorno 21/01/2025 in modal ità ca rto l are, assegnando ai reclam ati il termi ne di 10 giorni pri ma dell 'udi enza per l a costituzione ed a t utt e le part i i l t ermine dell e ore 09:00 del giorno d 'udi enza per i l deposito di note, con facolt à di ci ascuna part e di opporsi con ist anza moti vat a all a tratt azione scritt a ent ro cinque giorni dall a comuni cazi one del decreto , precisando che sull 'opposi zione s i sarebbe provveduto nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabil e e, in caso di ist anza propost a congi unt am ente da t utt e l e parti, si sarebbe disposto
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 3 d i 1 2 -
in conformit à; nominava il rel atore;
disponeva l a noti fi ca del ri corso e del decreto all e part i int eres sat e , a cura dell a recl am ante, entro 10 giorni dall a comunicazione del provvedim ento .
I.D. Il PR OC URATORE GENER ALE DELLA REP UBBLIC A PRESSO LA COR TE DI APPELLO DI B AR I, con nota in dat a 07/11/2024, esprimeva parere contrario all 'accoglim ento del reclamo, deducendo: che i l provvediment o im pugnato risul ta va congruo e corret to, vali dament e motivato i n fatto e i n diri tto, quindi da confermare in pi eno anche in appello;
che, i n part icolare, l a sent enza del Tri bunal e di GG dimost ra v a l 'esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori all 'import o di euro 30.000,00, nonché prova va lo st ato di i nsolvenza a cari co dell 'im prenditore;
che l e em ergenze acquisit e conduc evano all a di chi arazi one dell a liqui dazi one giudi zi al e, per l 'ammont are del credi to fatt o val ere dal ricorrent e, ri sal ente ad olt re 10 anni, nonché per l 'esito negati vo dell e procedure esecutive es perit e;
che al cont rario , invece , i motivi addotti in sede di recl amo apparivano infondat i ed i rri levanti, com unque vaghi e generici e t ali da non consenti re l a riform a o l a revisione al meno in parte della decisi one di prim o grado;
che l a carenza dello st ato di insolvenza non era affatto provata dall 'appell ant e, al contrario em ergendo una corret ta rappresent azione della situazi one patrim oni al e dell e soci et à resistente e ri corrente, qui ndi dovendosi insist ere per la conferma int egral e dell a sent enza im pugnat a.
I.E. con comparsa di costituzi one deposit at a in dat a Controparte_4
18/12/2024, s i costit uiva nel procedim ent o, deducendo l 'infondat ezza del recl amo e chi edendo a quest a Cort e di voler così provvedere: 1) rigett are l 'i mpugnazi one;
2) condannare la recl am ant e all a ri fusione dell e spese processuali;
3) condann are personal mente , l egal e rappresentant e pro tempore dell a Parte_3 recl am ant e, previo accert am ento dell a t em erari et à e dell'infondat ezza del recl amo , al pagam ento dell e s pese in favore di lui recl am ato .
I.F. Con m em ori a difens iva di cost ituzione deposit at a in dat a 07/01/ 2025,
Controparte_6
in persona de l curat ore, si costituiva nel procedi ment o, deducendo
[...]
l'infondatezza del recl amo e chi edendo a questa Cort e di voler così provvedere:
1) ri get tare l 'impugnazione e, per l'effet to, conferm are l a di chi arazione di apertura della Controparte_7
2) in appli cazione del pri nci pio di diritto espresso da
[...]
Cass., ord. n. 8233/2022, condannare la reclam ante e il suo l egal e rappresent ant e, in solido tra loro, al pagam ent o dell e spese processuali.
I.G. Con provvedim ento in dat a 21/01/2025, pronunci ato all 'esit o di udi enza in pari dat a sos tituit a dal deposito di not e scritt e cont enenti le sol e ist anze e concl usioni ai s ensi dell 'art . 127 t er c.p.c., l a Corte, preso atto che le parti avevano deposit ato t el ematicam ent e not e scritt e, si riservava . II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. IL R E C L A M O.
a sostegno del reclam o, ha Controparte_5 enunciat o t re mot ivi. II.A.1. Il pri mo moti vo. II.A.
1.a. Con il pri mo motivo [“1) Carenza della condizione dell 'azione”] l a recl am ant e ha dedot to (i n buona si ntesi ) : che il Tri bunal e di GG di chi arò
l'apert ura della Li quidazi one Giudizial e basandosi su l credi to di € . 49.063,40 vantat o da senza t enere conto che l a sent enza n. Controparte_4
850/2019 dell a Corte di appello di Bari che aveva sancit o t al e credit o era ancora
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 4 d i 1 2 -
al vaglio dell a C ort e di cas sazi one e che le ragioni post e da essa recl am ant e a fondam ento del ri corso per cas sazi one erano t utt e pri ma faci e accoglibil i;
che il credito cont est at o , quand' anche ast rattam ent e consi derato sussistente nell 'an, era com unque i nferiore al limite di € . 500.000,00 richi esto dall'art. 2 com ma 1° n . 3) C.C.I.I. per l a m ess a in li quidazione di una soci età (l imit e non superato neanche somm ando al debito nei confronti del contestat o – gli al tri CP_4 debiti scaduti e non pagati nei confronti dell 'Agenzia dell e Entrat e).
II.A.
1.b. Il m otivo è infondato . II.A.
1.b.1. Quanto al prim o profilo, si osserva che i debiti scaduti e non pagati non sono sol o quel li accertat i definiti vam ent e i n sede gi udi zi ale e/o risult anti da titoli esecut ivi , poi ché, al fine dell a veri fi ca del superam ent o dell a sogli a st abi lita dal l egisl atore (€. 30.000,00 ), è suffi ci ent e che il Giudi ce d ell a fas e prefalli mentare accerti, si a pure i n vi a i nci dent ale, il credit o vant at o dal ricorrent e, s alvo che l a sua esi stenza risulti gi à accert ata con una pronunci a giudi zi al e a cogni zi one piena , nel qual caso il Giudi ce, onde adem pi ere al suo dovere di m otivazione, può limit arsi ad un m ero rinvio ad essa, con l 'obbli go di dare specifi cam ent e conto dell e ragioni che l 'hanno i ndot to ad all ont anarsi dall a precedente decisi one solo ove rilevi signi ficati ve anom ali e t al i da gi usti fi care il dubbi o sull a corrett ezza dell a conclusione i vi raggiunt a2.
Nel caso in es am e, la suss ist enza di debiti scaduti e non pagati di am mont are superi ore alla s ogli a di €. 30.000,00 si desum e i noppugnabilm ent e non solo dall a sent enza n. 850/2019 pronunci at a da quest a Cort e di appell o nel giudizi o n.
1537/ 2013 R.G. [t al e decisione , quantunque impugnat a di nanzi all a Cort e di Cassazione , all'att ualit à com prova – non ril evandosi al cuna signifi cativa anomali a tal e da giusti ficare il dubbi o sull a corrett ezza del la conclusione raggiunt a con detta sentenza – che era credi tore di Controparte_4
di €. 49.063,40, oltre interessi Controparte_5 legali dal 2013 al soddis fo (a tal proposito si osserva, sebbene sol o ad abundant iam, che il credito del risult a am m esso al passivo per CP_4 un importo complessivo superiore ad €. 82.000 ,00)], ma anche dalle complessive risul tanze dell 'ist ruttoria 'prefallimentare' [comprovanti che
[...] aveva anche alt ri debiti scaduti e non Controparte_5 pagati (ad es em pio quelli, puntualm ente indi cat i nell a sentenza recl am at a, risul tanti s ia dall 'inform ativa di Agenzi a dell e Ent rat e -R iscossi one s ia dall 'inform ativa di Agenzi a dell e Entrate ), da somm arsi , dunque, a quello in essere nei confronti del ] . CP_4
II.A.
1.b.2. Quant o al secondo profil o , si ri leva che erroneam ent e l a recl amant e ha richi am ato l 'art. 2 comma 1° l ett . d) n. 3) C.C.I.I.
Infat ti, l 'art. 2 comma 1° l ett . d) n . 3) C.C.I.I. si riferisce all 'ammontare com plessivo dei debi ti del l'im presa (com prendente non solo i debiti scaduti , m a
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 5 d i 1 2 -
anche quelli non s caduti ) , i l quale costit uisce uno dei t re requi siti [cfr. art. 2 lett.
d) nn. 1), 2) e 3) C.C.I.I. ] il cui possesso congi unt o da parte dell 'im prenditore comm ercial e preclude, ai sensi dell 'art. 121 C.C.I.I., l 'applicazione delle disposizioni sull a li quidazi one gi udi zi al e , per l a sempl ice ragi one che l 'im pres a, qualora pres enti congiunt am ent e i predet ti tre requi siti , è considerat a “im pres a minore ” e dunque si col loca , per ciò st esso, al di sott o dell e cc.dd. “sogli e di fal libili tà ” previ st e per gli imprendit ori commerci ali dall 'art . 2 comm a 1° l ett. d)
C.C.I.I. (e, prim a ancora , dall 'art. 1 com ma 2° L.F. ). Il limite di €. 30.000,00, previsto dall'art. 49 comma 5° periodo primo C.C.I.I. (a ment e del quale «Non si fa l uogo all 'apertura dell a liquidazione giudiziale se
l'ammontare dei debiti s caduti e non pagati ri sultanti dagli at ti dell 'istruttoria è compl essi vament e i nferi or e a euro trent amila.»), riguarda invece sol o i “debiti scaduti e non pagati ”: t al e li mit e (nel caso i n esam e superato , essendo i debiti gravanti sulla recl amant e nei confronti di nonché di Controparte_4
Agenzi a dell e Entrat e -Ri scossi one e Agenzi a dell e Entrat e di amm ont are maggiore , com e vis to in precedenza) pone, quindi, una soglia di i rril evanza dell 'insolvenza qual ifi cat a, allo scopo di evit are l'apertura di li quidazioni giudi zi ali inutili (analogam ente a quant o già previsto da ll 'art. 15 comm a 9° L.F. , finali zzat o appunto ad evit are l a di chi arazione di fallim ent i c.d. 'ad att ivo zero ', dando luogo a procedimenti relativi ad i mprese di di mensioni troppo ridot te ).
II.A.
1.c. Il moti vo de quo, pert anto, non è merit evole di accogl iment o.
II.A.2. Il secondo motivo. II.A.
2. a. Con il secondo m otivo [“2) Carenza dello stato di insolvenza ”] l a recl am ant e ha dedotto: che il Tri bunale rit enne 'falli bile ' essa reclamant e princi pal mente a causa del debit o di €. 49.063,40 verso Controparte_4 contestat o e ancora sub judi ce; che i debit i verso l 'Agenzi a dell e Ent rat e
(am mont anti ad €. 5.854,93 ) pot evano compensarsi con il credit o I.V.A. di €.
5.906,65 nei confronti dell 'Erario ri sult ante dal bi lancio 2023 , con conseguent e azzeram ento dell a posizione debit ori a;
che il era debitore nei CP_4 confront i di ess a reclam ant e di €. 3.517,43 (per compet enze legali liquidat e dal
Tri bunal e di GG nel proc. n. 619/ 2023 R.G.E. , di chi arat o estinto) , somma non det ratta dal credito vantat o da part e de l;
che essa reclam ante CP_4 era titol are di cespiti is crit ti nell 'attivo patrimonial e, in particolare di un t erreno edi fi cabil e del valore di €. 340.000,00, am pi am ent e superi ore al credito del
(che aveva volontariam ente rinunci ato a prosegui re CP_4
l'esecuzi one immobiliare i ntrapresa sul predetto bene , nonost ante pot ess e soddi sfare, con l a vendit a del m edesim o, il proprio credito) ed eventualm ent e al credito dell 'Erario; che i l Tribunale erroneamente desunse lo stato di i nsol venza
“dalla chiusura del bilancio 2023 con una perdita di €. 55.929,00, con azzeramento del capital e s ocial e ”, poi ché dall a not a int egrativa al bil ancio em ergeva l a volontà dell 'amm inist ratore uni co di non ri correre all 'appli cazi one dell 'art . 2446 c.c., sebbene l a perdit a superasse un terzo del capit al e sociale , avendo l 'ammi nist ratore proposto l a copert ura dell a perdita tramit e il fondo di riserva ordi nari a (€. 43.623,00) e l 'apport o del socio (€. 12.306,00) . II.A.
2.b. Il m otivo è infondato.
II.A.
2.b.1. L'art. 2 comma 1° l ett. b) C.C.I.I. (sost anzi alm ente sovrapponi bil e all 'art. 5 comm a 2° L.F. ) stabilis ce che per “i nsol venza ” si i ntende «lo stato del debitore che si manifesta con i nadempimenti o altri fatt i esteriori , i quali dimostrino che il debit or e non è più i n grado di soddisfare regol armente l e proprie obbligazioni».
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 6 d i 1 2 -
La Cort e suprem a ( dal cui autorevole i nsegnam ento, pi enament e condivisi bil e , non vi è ragione alcuna di dis cost arsi ) ha chi arito :
♠ che “In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra atti vit à e passi vità, bensì dall 'imposs ibilit à dell 'i mpr esa di continuare ad operare proficuament e sul mercato, che si tr aduca i n una situazione d 'impot enza strut tural e (e non soltanto transit oria) a soddisf are regol arment e e con mezzi normali l e proprie obbligazioni , per il venir meno dell e condizi oni di l iquidit à e di credit o necessarie al lo s vol giment o dell 'attivit à”3;
♠ che “Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, consistendo nell 'i mpossibil ità per quest 'ultimo di soddisfare regol armente l e s ue obbli gazi oni, non suppone, necessari amente, l 'esist enza di i nadempi menti , né è da ess i dir ettamente deducibil e, essendo gli st essi , se eff etti vament e riscontr ati, equiparabili agli altri f atti esteri ori idonei a mani fest are quello stato, con val or e, quindi , merament e i ndiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con poss ibilità di escl udersene la ril evanza ove si tratt i di inadempimento i rris orio ”4.
II.A.
2.b.2. Ciò chi ari to in punto di di ritt o, la Cort e osserva, i n punto di fat to, che, com e corrett am ent e evidenzi ato dal Giudi ce di pri mo grado, il persist ent e inadem pim ento dell a recl amant e nei confronti di Controparte_4
(ri sal ente quant om eno al 2013) unit am ent e alla durevol e ed i ngiusti fi cata vol ont à di non adempi ere mani fest at a dalla st essa, l 'esito negat i vo dell e procedure esecutive i nt ent at e da nei confronti dell a recl am ante [a Controparte_4 tal proposito va ril evato che se è vero che in dat a 25/05/ 2023 il CP_4 aveva rinunci ato all a procedura esecuti va immobiliare n. 365/ 2021 R.G.E. Tri b.
Tivoli precedent em ent e i nst aurata nel 2021 nei confronti di
[...]
(fi nali zzata al pagam ento della somm a di Controparte_5
€. 67.699,13, oltre alle successive occorrende, dovuta in forza della sentenza n. 41/2013 del Tribunal e di GG , sezi one dist accat a di S an SE , e dell a sent enza n. 850/2019 di quest a C ort e d i appello ), è però alt ret tant o vero che ciò aveva fatto s olt anto perché socia unica di Parte_4 [...]
, era int ervenut a in dett a procedura per un Controparte_5 credito privilegiato di €. 240.000,00, sicché, avendo il c.t.u. attribuito ai terreni un valore i nsufficiente a soddis fare il credito privi legiato dell 'intervenuta , il credito del sarebbe ri mast o insoddisfat to ] e l e risult anze del CP_4 bilanci o di es erci zio 2023 [da cui si evincono, t ra l'alt ro, i seguenti dati : crediti al 31/12/ 2023 (tutti esigibili ent ro l 'eserci zio successi vo ) am mont anti ad appena
€. 5.984,00; disponibilità liquide pari ad €. 26,00 al 31/12/2023 e ad €. 15,00 al 31/12/2022; val ore dell a produzi one pari a €. 0,00 tanto al 31/ 12/2023 quanto al 31/12/2022 (circost anza i nequivocam ente att est ante l a sost anzial e i natt ivit à del la
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. Co C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V
- p a g i n a 7 d i 1 2 -
soci et à reclamante per ben due anni consecutivi , sintomo incontrovertibil e dell a sua incapacit à di produrre util i da dest inare all a copertura dell e esigenze di impresa – i n primi s al pagam ent o dei debiti , amm ont anti ad €. 168.011,00 al
31/12/2023 – a front e, nel contempo, di costi della produzione , int eressi ed oneri finanzi ari amm ont anti compl essi vament e ad €. 55.929,00 al 31/12/ 2023 (€.
43.747,00 + €. 12.282,00 ), con conseguent e perdit a di esercizio corrispondent e
(€. 55.929,00 ) nel 2023 (nell 'anno precedent e , l a t ot ale mancanza si a di produzione si a di costi, int eressi ed oneri finanzi ari aveva dat o luogo ad un ut ile di eserci zio pari ad €. 0,00 al 31/12/2022 )] sono tutt i el ementi che , dimostrando oggettivam ent e u na situazi one d 'impotenza strutturale e non solt anto t ransit ori a di a soddi sfare regol arm ent e e Controparte_5 con mezzi normali le proprie obbligazioni , per i l veni r m eno dell e condizioni di liquidi tà e di credito necess arie allo svolgim ent o del l 'attività , e dunque l'impossi bilit à di continuare ad operare proficuam ente sul mercato , com provavano (e comprovano) oggettivament e lo “st at o di insol venza ” dell a recl am ant e.
II.A.
2.c. Anche il m otivo de quo, pert ant o, non è m erit evol e di accogli mento.
II.A.3. Il terzo motivo. II.A.
3.a. Con il t erzo motivo [“3) Rispetto dei requisiti di cui all 'art. 2 comma 1 lett era d) C.C .I.I.”] la recl amant e ha dedotto: che i l Tri bunal e di GI a afferm ò che essa recl am ant e, a cui incom beva l 'onere dell a prova sull a base dei bil anci degli ultimi tre eserci zi ant ecedenti l a dat a di deposit o del l 'istanza di apertura dell a liquidazione giudi ziale , non avev a dim ost rato il possesso congiunt o dei requisiti di cui all 'art. 2 comm a 1 ° l ett . d) C.C.I.I. ed aveva prodotto solo il bilanci o del 2023, el aborato in form a mi cro, dal qual e em erge va un attivo di € .
389.989,00 nel 2022, con cons eguent e superamento di una delle t re soglie;
che essa recl am ant e aveva deposit ato solo i l bilancio del 2023 , poiché i bil anci rel ati vi agli anni 2021 e 2022 erano gi à stat i richiesti dal Giudi ce al regist ro imprese (infatti, tut t i i bilanci erano st ati regol arm ent e approvati e depo sit ati presso i l R egi stro dell e imprese, al quale il Gi udi ce li aveva richiesti ); che, prem esso che la non falli bilit à di una soci et à non doveva desumersi sol o dai bilanci depos itati nel Regi stro dell e imprese (att eso che i bil anci non erano una prova l egal e e che il poss es so congiunt o dei requisiti predetti pot eva essere dimost rato pure con altri m ezzi , dei quali anche i l Giudice pot eva chi edere l'acquisi zi one), s i evidenzi ava che dall a nota int egrativa del bi lancio ret tifi cativo dell 'anno 2022 e dall a peri zi a del dott. (t enutario dell e scri tture Persona_1 contabili ), sott opost a al Gi udi ce, em ergeva che nel bil ancio 2022 era st ato erroneam ent e annotato nell 'attivo dello st ato pat rimonial e , t ra i crediti (nel conto
“ l'effetto cam bi ari o di € . 240.000,00, Parte_5 em esso a garanzi a della socia e nel passivo dello st ato Parte_5 pat rimoni ale , t ra i debiti (nel cont o “effetti c/ garanzi a i pot ecaria ”), il m edesim o val ore, come cont ropartit a;
che dett a cambial e, essendo annotat a sia nell 'atti vo
(tra i credi ti) si a nel passivo (t ra i debit i) dell o st at o pat rim oni ale , non era da considerarsi una m era parti ta di gi ro, com e em erso i n bil ancio , perché inevitabilm ent e i nfl uente sia per l 'attivo che per il passivo pat rimoni ale , con conseguent e inveros imile rappresentazi one dell a sit uazione patrim oni al e ed ingiustificato innalzam ento dell a voce crediti olt re l a sogli a prevista (i nfatt i, se il valore dell a cam bial e foss e stat o corrett am ent e detratt o dal val ore tot al e dell 'attivo e foss e stat o annotat o solo nel conto d 'ordine , l'effetti vo val ore dell 'attivo patrimoni al e sarebbe stat o di € . 149.989,00 anzi ché di €. 389.989,00,
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 8 d i 1 2 -
così come ris ult ant e dal bi lanci o rett i ficati vo 2022 e dal la nota int egrativa all egat a); che l a presenza congiunt a dei tre requi siti dim ensionali di cui all a lett era d) dell 'art . 2 del C.C.I.I. avrebbe dovut o condurre al ri conoscim ento dell a sussistenza dei pres upposti per l a qual i ficazione dell a soci et à com e “impresa minore ”, con rel ativa es enzi one dall a l iquidazione gi udi zi ale.
II.A.
3.b. Il m otivo è infondato .
II.A.
3.b.1. L'art. 2 comma 1° l ett. d) C .C .I.I. dispone che si i ntende per “im pres a minore ”, non soggetta al l 'appli cazione dell e disposi zioni sull a liquidazione giudi zi al e (art. 121 C.C.I.I.) , l 'impresa che present a congi untam ent e i seguenti requisiti (l a s ussis tenza dei quali , ai sensi del cit ato art . 121 C.C.I.I., deve ess ere dimost rata dalla s t ess a impres a , a cui incombe il rel ati vo onere ): attivo pat rimoni ale di amm ont are complessivo annuo non superiore ad €. 300.000 ,00 nei tre eserci zi ant ecedenti l a dat a di deposit o dell 'ist anza di apert ura della liquidazione giudizi ale o dal l 'i nizio dell 'attività se di durat a i nferi ore;
ri cavi, i n qualunque modo risult ant i, per un amm ontare compl essivo annuo non superiore ad €. 200.000,00 nei tre es erci zi ant ecedenti l a dat a di deposito dell 'ist anza di apertura dell a li qui dazione gi udi zi ale o dall 'ini zio dell 'at tivit à se di durat a inferiore;
amm ont are d ei debit i, anche non scaduti , non superi ore ad €. 500.000 ,00 .
La giurisprudenza di legi ttimit à ha chi ari to , con ri ferim ento all 'art . 1 comma 2°
L.F. [il cui t est o è s ostanzial mente sovrapponi bil e a quello dell 'art. 2 comma 1° lett. d) C.C .I.I.], che il debit ore può fornire l a prova dell a non falli bilit à anche con st rum enti probat ori al ternati vi ai bil anci degli ult imi t re eserci zi (i quali non assurgono a prova l egal e ), avval endosi dell e scritture contabili dell 'impres a, com e di qualunque alt ro docum ento, form ato da terzi o dall a part e st ess a, suscet tibil e di fornire l a rappres entazione storica dei fatti e dei dat i economi ci e pat rimoni ali dell 'im pres a5.
II.A.
3.b.2. Ciò prem esso i n punto di di ritt o, l a C ort e osserva, i n punto di fatto :
♣ che l'ass unt o dell a reclam ante secondo cui dall'atti vo patrimoni al e dell 'es erci zio 2022 dovrebbe essere det rat ta l a somma di €. 240.000,00 rel ati va a “ c/ cambial e ”, in quanto erroneam ent e Parte_6 annot ata nell 'at tivo pat rim oni al e anziché nel cont o d 'ordine, con conseguent e riduzione dell 'atti vo patri m oni ale rel ati vo a det t o eserci zio da
€. 389.989,00 [importo superiore alla soglia prevista dall 'art. 2 comma 1° lett. d) n. 1) C.C.I.I.] a €. 1 49. 989 ,00 [im port o inferiore all a sogli a previ st a dall 'art . 2 comm a 1° l ett . d) n. 1) C.C.I.I.] , appare non persuas ivo
(quant unque ribadit o, peralt ro sul la base di di fferenti argom entazi oni contabili, nell a “peri zi a gi urat a ” i n dat a 08/01/2025 a fi rm a del dott .
[...]
, prodot ta dall a recl amant e in dat a 13/ 01/ 2025 ), poi ché Controparte_9 non suffragat o dall a “sit uazione cont abil e al 31/ 12/ 2022 ” el aborat a dal dott . in data 1 3/10/2024 [dunque ampiam ente dopo si a il “bilancio Per_1 ret tifi cativo 2022” e la “not a i ntegrati va allegat a ” si a l a relazi one 'perit al e ' in dat a 20/05/2024 a fi rm a del medesim o dott. (doc. 13 prodotto Per_1 dall a reclamante)] , dall a qual e em erge l a persi stent e presenza , nel l'atti vo pat rimoni ale dell a recl am ant e al 31/12/2022, dell a menzionat a voce dell 'im porto di €. 240.000,00 (v. doc. 14 prodotto dall a recl am ant e, denominato “bil anci o eserci zio i n chi aro anno 2022 ”);
♣ che, in ogni caso, dalla docum ent azione acquisita agli atti emerge non sol o
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 9 d i 1 2 -
il superam ent o , nel 2022, dell a sogli a di at tivo patrimoni al e st abilit a dall 'art. 2 comm a 1° l ett . d) n. 1) C.C.I.I. (€. 300.000,00 ), m a anche i l superam ent o dell a sogl ia di indebi tam ento complessivo st abilit a dall 'art. 2 comma 1° l ett. d) n. 3) C.C.I.I. (€. 500.000,00) . Infatti, ai debiti annotati nella situazione contabil e al 31/ 12/ 2023 , per un tot al e di €. 1 82.217,34 (v. doc. 16 prodott o dall a reclam ante , denominato “bil ancio eserci zio in chi aro anno 2023 ”), deve aggiungersi il debito dell a recl am ant e nei confronti dell 'arch. CP_10
ammont ante , al 31/12/2023 , ad €. 330.000,00 [giust a contratto del
[...]
27/03/2023 (v. doc. 18 prodotto dall a reclam at a) e d el enco credit ori consegnato dall a recl amant e al curatore (v. doc. 1 7 prodott o dall a recl am at a)], per un ammontare com pl essivo superiore ad €. 500.000,00 [e senza om ett ere di ri levare, peralt ro, che dal cit ato el enco credi tori consegnato dall a reclam ant e al curatore (doc. 17 prodotto dalla recl am at a ) em erge anche (t ra l'altro) il debito dell a recl am ant e nei confronti di indicat a quale credit ri ce dell'i mporto di € . Parte_5
240.000,00 in vi rtù dell 'all egat a cam bi al e i pot ecari a del 14 / 05/2013 (a t al proposit o si evidenzi a che il dott. , nell a “peri zia Controparte_9 giurata” in data 08/01/2025 sopra citata, pur affermando che la cambiale ipotecaria in garanzia di €. 240.000,00 (volta a garantire il credito per pregressi fi nanziam enti es egui ti dalla a favore di Parte_5 [...]
non dovesse essere i scritt a in Controparte_5 bilanci o nell'atti vo pat rimoni ale e neppure m enzi onat a – al cont rari o di quanto sos tenuto dal dott . C orfi ati nella rel azione in dat a 20/ 05/2024 – nei conti d'ordine (trattandosi di garanzia relativa a debito proprio e non di garanzia concess a a favore di credi tori per debi ti alt rui ) , tutt avi a aveva nel contem po evi denziat o che l'effetto cam biario riguardava un debito dell a soci et à nei confronti della così indirett am ent e conferm ando , al Parte_5 di l à di quanto oss ervat o i n ordine alla corret tezza del le iscri zioni sott o i l profil o squisit am ent e cont abi le, l'esi stenza anche di t al e debito (il qual e, dunque, non può non es sere com put ato nella debitori a com plessiva) ].
II.A.
3.b.3. In defini ti va, i suddetti el em enti conducono ad affermare non solo che il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) C.C.I.I. non era (e non è) st at o dimost rato da Controparte_5
(al la qual e i ncombeva il rel ativo onere, com e det to ), ma anche che dal le
[...] risul tanze docum ent ali em erge l a prova dell 'esatto cont rario.
II.A.
3.c. P ertanto, il motivo qui i n esame, al pari degl i al tri , non è merit evol e di accoglim ent o.
II.B. CO N C L U S I O N I.
In concl usione , il recl amo va rigett ato, con conseguent e conferm a , anche per l e ragioni di fatto e d i di ritto espost e nel la present e sent enza, dell a decisione impugnat a.
II.C. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E P R O C E S S U A L I.
Le spese del pres ente procedim ento t ra reclam ant e e recl am at i {liquidat e come da dispositivo i n m isura pari ai valori m edi per l a fas e di studio e la fase i nt roduttiva ed in m isura pari ai valori minimi per l a fase ist rut toria e/ o di t ratt azione e la fas e decisi onal e [all 'uopo si preci sa: che per la fase ist rutt ori a – com presa, come è noto, nell a fas e di trattazione (che nel gi udizi o di appel lo è ineludibil e e coi nci de
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 1 0 d i 1 2 -
con l e atti vit à previs te dall 'art . 350 c.p.c.6, equiparabili, nel present e procedim ento , a quelle es pletat e all 'udi enz a coll egial e del gi orn o 21/01/2025 ), per l a qual e i param etri vi genti prevedono un compenso unit ario anche a prescindere dall 'effettivo s vol gim ento, nel corso del si ngol o grado del gi udi zio di merito, di attivit à a contenut o ist rut tori o, essendo suffi ci ent e la sem pli ce trattazi one dell a caus a7 – si reput a congruo operare una diminuzi one del compenso nell a misura del 50%, ess endovi st at a solo la t ratt azi one della causa, senza il concreto svol gim ent o di atti vit à di natura ist ruttoria;
che per la fase decisional e, parim enti , si reput a congruo operare una diminuzi one del com penso nell a mi sura del 50%, in consi derazi one dell e modest e prest azioni (espl et at e ed espl et abili ) riconducibili al novero di quelle previ ste dall 'art . 4 comm a 5° lett. d) del D.M. n. 55/20148 e succ. modd.9 (i nvero nel presente procedim ent o di recl amo non è stata svolt a l'atti vit à difensiva che norm alm ente si compendi a, nel rit o ordinario di cogni zione, negli scritti concl usivi di cui all 'art. 190 c.p.c., i quali giustifi cano, in m assima part e, il riconos cim ent o del relativo compenso fasi co) ], appli cando l e disposizioni del cit ato D.M . Gi usti zi a n. 55/2014 e dei successivi DD.M M. modi ficati vi cit ati [da int erpret arsi al la l uce dell 'autorevol e i nsegnam ento dell a Cort e Suprem a10, form ulat o con riferim ento al D.M. Giust izi a n. 140/2012, m a da rit enersi pi enament e vali do anche dopo l 'ent rata i n vigore del D.M. Giusti zi a n.
55/2014 (nonché del D.M. Giusti zia n. 37/ 2018 e del D.M. Giustizi a n. 147/ 2022), in ragi one dell 'i dentità del l 'art. 28 del D.M. Giusti zi a n. 55/2014 (nonché dell 'art . 6 del D.M. Giusti zi a n. 37/2018 e dell 'art. 6 del D.M. Giusti zia n.
147/2022) all 'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], t enendo conto – sull a scort a del val ore i ndet erm i nabile (c.d. complessità 'bassa ') dell a controversi a – dei paramet ri di cui all a tabell a “12. Giudi zi innanzi alla C ort e di Appell o” allegata ai citati D.M. Giustizi a n. 55/ 2014 e succ essi vi DD.MM. modi fi cativi ed escludendo, ex art . 92 com ma 1° c.p.c., la ripeti zione dell e spese eccessive o superflue sost enut e dall a part e vitt oriosa } vanno regolate i n ossequio al principi o dell a soccombenza, ai sensi dell 'art. 91 c.p.c . Non sussistono i pres upposti per condannare il l egal e rappresentant e dell a soci et à recl am ant e al pagam ent o i n propri o delle spese processuali, posto che non è il fat to in sé dell 'im pugnazi one a fondare l a cit at a condanna sol idal e, bensì una più ampi a condotta , nel l a quale si ravvisi una com binazione trasgressiva della l ealtà
e probi tà ex art.88 c.p.c. e carent e dell a norm al e prudenza ex art . 96 com ma 2 ° c.p.c.11, che appare non ri corrent e nel caso di speci e.
II.D. LA D I S P O S I Z I O N E D I C U I A L L'A R T. 13 C O M M A 1° Q U A T E R D E L D.P.R. N. 115/2002. In considerazi one del rigetto int egral e del recl amo e del l 'int roduzione del present e giudi zio di i mpugnazione dal 30° gi orno successivo (v. art. 1 comm a 18° dell a L. n. 228/2012) all a dat a di ent rat a i n vigore dell a L. n. 228/2012 (avvenuta
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 1 1 d i 1 2 -
in dat a 01/01/2013, ex art . 1 comm a 561° dell a L. n. 228/2012)12, ai sensi dell 'art. 13 comm a 1° quater del D.P.R . n. 115/2002 (introdot to dall 'art . 1 comma 17° dell a
L. n. 228/2012) deve dars i atto dell a sussistenza dei presupposti perché l a recl am ant e si a t enut a a vers are un ult eriore i mporto a ti tolo di contribut o uni fi cat o pari a quell o dovut o per l 'impugnazione13, precisando che l 'obbligo di pagam ento sorge al mom ento del depos ito della present e sentenza.
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando, nel procedimento n. 1414/202 4 R.G.A.C .C., sul recl amo ex art. 51 del D.Lg. n. 14/2019 propost o da Controparte_1
in pers ona del l egal e rappresent ante pro tempore, con
[...] ricorso deposit ato in dat a 30/ 10/ 2024 , nei confronti di
[...]
in persona de l Controparte_6 12 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R.
30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n.
3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 13 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C. M.P. Co C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V
- p a g i n a 1 2 d i 1 2 -
curatore, e di con l'i nt ervento ex lege del Controparte_4
PROCUR ATORE GENER ALE DELLA REPUBB LIC A IN SEDE, avverso l a sent enza n. 84/2024, pubbl icat a in dat a 30/09/2024 , del Tri bunal e di GI a , cos ì provvede:
1) rigett a il recl amo e, per l 'effetto, conferma l a deci sione impugnat a, anche per l e ragioni di fat t o e di di ritto esposte nella present e sent enza;
2) condanna l a recl am ant e all a ri fusi one, in favore dei recl amati , dell e spes e del present e procedi ment o, che liquida , in favore di ci ascuna part e, in €. 6.733,50 (euro s ei milas ett ecentot rent at re / 50), t utti per compenso, olt re rimbors o spes e forfettarie nella m isura del 15% del com penso tot ale per l a prest azione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per l egge;
3) dà att o dell a s ussi st enza dei presupposti perché l a recl am ant e si a t enut a a versare un ult eri ore importo a t itolo di contribut o uni fi cato pari a quell o dovut o per l 'impugnazione, precisando che l 'obbligo di pagament o sorge al momento del deposit o dell a present e sent enza, ex art. 13 com ma 1° quat er del D.P.R . n. 115/ 2002, int rodotto dall 'art . 1 comm a 17° del la L. n.
228/2012.
Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 04/03 /2025.
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
CP_ Proc. n. 1414/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.). 2 in termini Cass., ord. n. 5001/2016. In senso conforme Cass., ord. n. 4406/2025. In senso conforme, altresì, Cass., sez. un., n. 1521/2013 (e successive conformi: Cass., n. 11421/2014; Cass., ord. n. 30827/2018), secondo cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.” [il principio, sebbene affermato con riferimento all'art. 6 del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare - L.F.), è pienamente valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lg. n. 14/2019]. 3 così Cass., ord. n. 7087/2022. In senso conforme Cass., ord. n. 32280/2022; Cass., n. 29913/2018;
Cass., n. 26217/2005. In senso sostanzialmente analogo Cass., ord. n. 30284/2022, secondo cui “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”. 4 così Cass., ord. n. 30209/2017. 5 in termini Cass., ord. n. 35381/2022. In senso conforme Cass., ord. n. 25025/2020. 6 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 7 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 8 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 9 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 10 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018;
Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 11 cfr. Cass., ord. n. 12330/2020.