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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3929/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M000857 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M000857 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M000857 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3173/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara, l'avviso di accertamento n. 250TX6M000857, con il quale è stata contestata l'irregolare dichiarazione dei redditi da fabbricato ed accertato il reddito imponibile e le relative imposte per l'anno 2018.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo per: -difetto di sottoscrizione;
-difetto di motivazione;
-intervenuta prescrizione del credito erariale o decadenza.
L'Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara ha presentato controdeduzioni, con cui ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione della parte resistente e, nel merito,
l'infondatezza delle avverse doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione afferma che “il Centro operativo di Pescara ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente” e ciò è avvalorato dall'art. 10, D.Lgs. 31.12.1992, n.
546, secondo cui se l'ufficio è un Centro di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull'Ufficio delle
Entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso (v. Cass. sent. n. 23003/2010 e più di recente Cass. ord. n. 5100/2024)
Ad avviso della Cassazione, dunque, “l'ente impositore è pur sempre l'Agenzia delle Entrate, che, nella specie, si avvale della competenza tecnica del Centro Operativo”.
Ragionando diversamente, precisano i supremi Giudici, si derogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, con aggravio del suo pieno diritto di difesa.
E poiché il Centro Operativo non può essere parte del giudizio tributario in ossequio all'art. 10 del D. Lgs.
546/92, ne discende l'inammissibilità del ricorso per non essere stata correttamente indicata la parte resistente.
Peraltro, il superamento del vaglio di ammissibilità non avrebbe comunque potuto condurre all'accoglimento del ricorso.
Ed invero, nel caso in esame l'avviso di accertamento risulta sottoscritto dal dott. Nominativo_1 (funzionario di terza area), in virtù di delega conferita dal Direttore del Centro Operativo di Pescara, dott. ssa Nominativo_2, appartenente al ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate (cfr. All. 4 delle controdeduzioni). Inoltre, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che « la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.» (Cass.
2.2.2021 n. 2221; 29/03/2019, n. 8814; Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675; 5200/2018).
L'avviso di accertamento, poi, è idoneamente motivato come dimostra il fatto che il ricorrente ha svolto adeguate difese. Né coglie nel segno la censura circa l'omessa allegazione da parte dell'Ufficio degli atti posti a fondamento della maggiore imposta, trattandosi di contratti di locazione già in possesso del contribuente in quanto da lui formati e sottoscritti.
Infine si osserva che l'avviso di accertamento, relativo ai redditi dell'anno 2018, è stato notificato in data 09 maggio 2024 e, dunque, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973 vigente ratione temporis (“Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione..), e nessuna prescrizione si
è maturata giacchè i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
In ragione della particolarità della controversia esaminata, si dispone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3929/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M000857 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M000857 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TX6M000857 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3173/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara, l'avviso di accertamento n. 250TX6M000857, con il quale è stata contestata l'irregolare dichiarazione dei redditi da fabbricato ed accertato il reddito imponibile e le relative imposte per l'anno 2018.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo per: -difetto di sottoscrizione;
-difetto di motivazione;
-intervenuta prescrizione del credito erariale o decadenza.
L'Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara ha presentato controdeduzioni, con cui ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione della parte resistente e, nel merito,
l'infondatezza delle avverse doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione afferma che “il Centro operativo di Pescara ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente” e ciò è avvalorato dall'art. 10, D.Lgs. 31.12.1992, n.
546, secondo cui se l'ufficio è un Centro di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull'Ufficio delle
Entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso (v. Cass. sent. n. 23003/2010 e più di recente Cass. ord. n. 5100/2024)
Ad avviso della Cassazione, dunque, “l'ente impositore è pur sempre l'Agenzia delle Entrate, che, nella specie, si avvale della competenza tecnica del Centro Operativo”.
Ragionando diversamente, precisano i supremi Giudici, si derogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, con aggravio del suo pieno diritto di difesa.
E poiché il Centro Operativo non può essere parte del giudizio tributario in ossequio all'art. 10 del D. Lgs.
546/92, ne discende l'inammissibilità del ricorso per non essere stata correttamente indicata la parte resistente.
Peraltro, il superamento del vaglio di ammissibilità non avrebbe comunque potuto condurre all'accoglimento del ricorso.
Ed invero, nel caso in esame l'avviso di accertamento risulta sottoscritto dal dott. Nominativo_1 (funzionario di terza area), in virtù di delega conferita dal Direttore del Centro Operativo di Pescara, dott. ssa Nominativo_2, appartenente al ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate (cfr. All. 4 delle controdeduzioni). Inoltre, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che « la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.» (Cass.
2.2.2021 n. 2221; 29/03/2019, n. 8814; Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675; 5200/2018).
L'avviso di accertamento, poi, è idoneamente motivato come dimostra il fatto che il ricorrente ha svolto adeguate difese. Né coglie nel segno la censura circa l'omessa allegazione da parte dell'Ufficio degli atti posti a fondamento della maggiore imposta, trattandosi di contratti di locazione già in possesso del contribuente in quanto da lui formati e sottoscritti.
Infine si osserva che l'avviso di accertamento, relativo ai redditi dell'anno 2018, è stato notificato in data 09 maggio 2024 e, dunque, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973 vigente ratione temporis (“Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione..), e nessuna prescrizione si
è maturata giacchè i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
In ragione della particolarità della controversia esaminata, si dispone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.