TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 31.5.1987, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Elisabetta Merlino C.F._1
E
, n. in Germania il 6.6.1974, CF , CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Elisabetta Merlino
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il
14.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 20.1.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso depositato il 14.10.2024, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 512/2024 V.G., così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in San
Vito Chietino il 1.9.2007 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2007 n.
1 - Parte I);
nulla in punto di assegno divorzile in quanto i coniugi sono economicamente autosufficienti;
affidamento del figlio minore ad entrambi i coniugi, con Per_1 collocazione del minore prevalentemente presso la madre;
In considerazione dell'età di , prossimo ai diciassette anni, il Per_1 diritto/dovere di frequentazione settimanale del padre viene affidato agli accordi che di volta in volta padre e figlio assumeranno;
nel periodo natalizio il minore trascorrerà, ad anni alterni sette giorni consecutivi dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio con il genitore non collocatario;
nel periodo pasquale il minore trascorrerà, ad anni alterni, tre giorni consecutivi dal venerdì antecedente la Pasqua al giorno di Pasqua o dal lunedì successivo alla Pasqua fin al mercoledì dopo Pasqua con il genitore non collocatario;
nel periodo estivo il minore trascorrerà 30 giorni consecutivi con il genitore non collocatario, che saranno concordate tra i genitori almeno 30 giorni prima
Il sig. è tenuto al versamento della somma di € 300,00 mensili, CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio , somma che verrà versata alla sig.ra Per_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese;
[...]
I ricorrenti rilasciano reciproco consenso per il passaporto.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 21.1.2025
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 2 di 2