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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/10/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice IR ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 301/2025 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. IODICE DOMENICO, con studio in Napoli alla via Mergellina n. 45, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. QUINTIERI PAOLA, con studio in 39100 Bolzano
(BZ), Via Rosmini 11, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA OPPOSTA in punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1498/2024 del 16/12/2024, trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale (art. 281sexies cpc), all'udienza del
21.10.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte opponente (non presente, quindi, come in atti): “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: — in via principale, in virtù dei motivi 1 e 2 accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il D.I. opposto;
— in via principale, in virtù del motivo 3 previo accertamento della risoluzione contrattuale per grave inadempimento contrattuale, accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il D.I. opposto o in via subordinata riconoscere il danno subito e mettere tale cifra a compensazione dell'eventuale cifra vantata ex adverso;
— in ogni caso: condannare controparte per i danni subiti dall'istante per lite
pagina 1 di 5 temeraria ed abuso del diritto;
— con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese genarli e CPA come per legge in favore del procuratore antistatario.” di parte opposta: “Voglia il Tribunale adito: a) in via preliminare: per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte e considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nr. 1498/2024 dd 16.12.2024; b) nel merito, in via principale: per le causali di cui in narrativa, respingere l'opposizione e le domande ed eccezioni tutte formulate dall'odierna attrice opponente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) nel merito, CP_1 sempre in via principale: per le causali di cui in narrativa, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
d) nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare che nessun danno ha subito la e per l'effetto rigettare la richiesta ex adverso formulata di Parte_1 compensazione;
e) nel merito: rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave in capo a con ogni conseguenza di legge;
f) in ogni caso, e per le causali di CP_1 cui in narrativa, accertata la temerarietà della lite e la mala fede della condannare Parte_1 quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da da CP_1 liquidarsi in via equitativa ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La presente causa trae origine dal decreto ingiuntivo di questo Tribunale, n. 1498/2024, con il quale, su istanza della è stato ingiunto alla di pagare, a detta ricorrente, CP_1 Parte_1
l'importo di € 43.388,24, a titolo di capitale, oltre interessi e spese ivi indicate, per le forniture di merce di cui alle fatture indicate nel ricorso, tutte riferite agli anni 2020 e 2021.
1.2. Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto tempestiva opposizione, introducendo la presente causa, facendo valere come primo motivo di opposizione l'inidoneità della fattura quale prova del credito, contestando, quale secondo motivo di opposizione “tutti i documenti contabili”, nonché, facendo valere quale terzo motivo di opposizione l'asserito “grave inadempimento contrattuale della come causa impeditiva al pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione”. CP_1
A quest'ultimo riguardo parte opponente assume, in particolare, una mancata consegna della merce a febbraio 2021, in quanto, nonostante la sarebbe stata in regola con le fideiussioni Pt_1
pagina 2 di 5 previste contrattualmente (di importo pari a € 46.500,00), l'opposta non avrebbe adempiuto alla propria obbligazione di fornitura, impedendo così all'opponente affiliata di operare regolarmente e generare i ricavi necessari per adempiere alle obbligazioni di pagamento;
inoltre, parte opposta avrebbe violato il principio di buona fede contrattuale e di esclusiva territoriale, in quanto avrebbe attivato “un corner presso la Coin di Via Scarlatti, situata a soli 500 metri dal punto vendita del Vomero” e ciò in violazione del diritto di esclusiva dell'affiliato e a condizioni commerciali più favorevoli rispetto a quelle applicate alla opponente, danneggiando irreparabilmente la posizione economica e competitiva dell'affiliato; inoltre parte opposta avrebbe costretto il legale rappresentante della parte opponente a fornire una garanzia personale, aggravando la situazione economica della opponente, oltre ad aver unilateralmente ridotto un fido concesso inizialmente alla opponente, senza alcun preavviso né giustificazione contrattuale.
Infine, parte opponente si lamenta della circostanza, che, nonostante la chiusura del punto vendita, l'opposta non avrebbe provveduto a liberare la fideiussione da € 15.500,00, continuando a trattenere indebitamente una garanzia per un rapporto ormai cessato.
1.3. Parte opposta si è costituita, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Nel corso del giudizio è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, in sede di udienza del 21.10.2025, sono stati sentiti due testi indicati dalla parte opposta;
la causa è quindi stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
2. In diritto.
2.1. L'opposizione è infondata, per i motivi che seguono.
2.2. In primo luogo, va rilevato che l'invocazione dell'onere probatorio della parte opposta, ovvero, il generico “disconoscimento” delle fatture/dei documenti contabili forniti dalla parte opposta, non equivalgono alla (dovuta) contestazione specifica ex art. 115 comma 1 cpc. dell'effettuazione delle prestazioni/forniture fatturate, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, quindi mai efficacemente contestate dalla opponente.
2.3. Le testimonianze assunte in corso di causa comprovano poi non solo che effettivamente non vi siano mai state contestazioni in ordine alle forniture di cui è causa, da parte della opponente, ma anche che non sussistono le lamentate inadempienze contrattuali addebitate dalla opponente alla parte opposta.
2.4. Infatti, emerge dalle testimonianze assunte che a) era la parte opponente a chiedere di poter pagina 3 di 5 dilazionare il pagamento della merce a partire da due anni dall'inizio del rapporto, dilazioni sempre concesse dalla opposta, b) che, a fronte di una esposizione debitoria totale di € 77.117,43,
a settembre 2021, l'opposta aveva concesso alla opponente la possibilità di ricevere nuove forniture di merce previo pagamento anticipato/in contrassegno, come previsto dal contratto di franchising (v. doc. 2 della opposta, punto 6.4., cfr. anche 6.5), ma l'opponente stessa aveva rifiutato la possibilità di ricevere nuova merce, pagandola alla consegna;
c) non sussiste nessun diritto di esclusiva in capo al franchisee (v. a riguardo anche il contratto sub doc. 2 della opposta), d) era lo stesso legale rappresentante della opponente, il quale, a fronte del debito contratto con l'opposta, aveva deliberatamente proposto di rilasciare una garanzia personale per nuove forniture di merce, peraltro poi mai rilasciata, e) la banca dell'odierna opponente comunicava in data 21.02.2022 che la garanzia dell'importo di € 15.500,00 rilasciata dalla opponente in occasione della conclusione del contratto, sarebbe scaduta in data 26.10.2022 e sarebbe giunta a scadenza senza possibilità di rinnovo, perdendo così la propria efficacia, per cui, di seguito, l'opposta non poteva escutere il relativo importo e la fideiussione è diventata inefficace (v. in particolare testimonianza . Tes_1
2.5. Non può ritenersi quindi che parte opposta abbia agito in violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, ovvero violato precisi doveri contrattuali ad essa incombenti, non avendo né violato un diritto di esclusiva (non sussistente nei termini asseriti dalla opponente), né richiesto (o trattenuto) in modo non corretto delle garanzie, essendo invece andata incontro alla parte opponente, concedendo delle dilazioni di pagamento, nonostante non sia stato a ciò tenuta, come non era tenuta, secondo il contratto, a concedere un fido.
2.6. A riguardo va tenuto conto della possibilità, concessa alla opposta dal punto 6.5. del contratto (cfr. doc. 2 della opposta), in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola fattura, di bloccare le forniture e risolvere il contratto stesso, per cui, se anche ad un certo punto la opposta si fosse rifiutata a fornire (ulteriore) merce— come sostenuto dall'opponente— un tanto sarebbe giustificato dall'ingente esposizione debitoria della opponente nei suoi confronti.
2.7. L'opposizione risulta quindi senz'altro infondata, con dovuta conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Spese di lite e richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte opponente soccombente (art. 91 c.p.c.).
pagina 4 di 5 3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di valore applicabile (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), tranne per la fase decisoria, svoltasi in via semplificata, per cui a riguardo si applica il compenso minimo.
3.3. Non si ritengono comprovatamente sussistenti i presupposti ex art. 96 cpc per una condanna della parte opponente per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo;
condanna la opponente a rimborsare alla opposta le spese di lite di questo giudizio di opposizione, che si liquidano in € 6164,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 22 ottobre 2025
La Giudice
IR ER
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice IR ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 301/2025 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. IODICE DOMENICO, con studio in Napoli alla via Mergellina n. 45, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. QUINTIERI PAOLA, con studio in 39100 Bolzano
(BZ), Via Rosmini 11, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA OPPOSTA in punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1498/2024 del 16/12/2024, trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale (art. 281sexies cpc), all'udienza del
21.10.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte opponente (non presente, quindi, come in atti): “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: — in via principale, in virtù dei motivi 1 e 2 accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il D.I. opposto;
— in via principale, in virtù del motivo 3 previo accertamento della risoluzione contrattuale per grave inadempimento contrattuale, accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il D.I. opposto o in via subordinata riconoscere il danno subito e mettere tale cifra a compensazione dell'eventuale cifra vantata ex adverso;
— in ogni caso: condannare controparte per i danni subiti dall'istante per lite
pagina 1 di 5 temeraria ed abuso del diritto;
— con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese genarli e CPA come per legge in favore del procuratore antistatario.” di parte opposta: “Voglia il Tribunale adito: a) in via preliminare: per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte e considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nr. 1498/2024 dd 16.12.2024; b) nel merito, in via principale: per le causali di cui in narrativa, respingere l'opposizione e le domande ed eccezioni tutte formulate dall'odierna attrice opponente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
c) nel merito, CP_1 sempre in via principale: per le causali di cui in narrativa, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
d) nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare che nessun danno ha subito la e per l'effetto rigettare la richiesta ex adverso formulata di Parte_1 compensazione;
e) nel merito: rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo i presupposti della mala fede o colpa grave in capo a con ogni conseguenza di legge;
f) in ogni caso, e per le causali di CP_1 cui in narrativa, accertata la temerarietà della lite e la mala fede della condannare Parte_1 quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da da CP_1 liquidarsi in via equitativa ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La presente causa trae origine dal decreto ingiuntivo di questo Tribunale, n. 1498/2024, con il quale, su istanza della è stato ingiunto alla di pagare, a detta ricorrente, CP_1 Parte_1
l'importo di € 43.388,24, a titolo di capitale, oltre interessi e spese ivi indicate, per le forniture di merce di cui alle fatture indicate nel ricorso, tutte riferite agli anni 2020 e 2021.
1.2. Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto tempestiva opposizione, introducendo la presente causa, facendo valere come primo motivo di opposizione l'inidoneità della fattura quale prova del credito, contestando, quale secondo motivo di opposizione “tutti i documenti contabili”, nonché, facendo valere quale terzo motivo di opposizione l'asserito “grave inadempimento contrattuale della come causa impeditiva al pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione”. CP_1
A quest'ultimo riguardo parte opponente assume, in particolare, una mancata consegna della merce a febbraio 2021, in quanto, nonostante la sarebbe stata in regola con le fideiussioni Pt_1
pagina 2 di 5 previste contrattualmente (di importo pari a € 46.500,00), l'opposta non avrebbe adempiuto alla propria obbligazione di fornitura, impedendo così all'opponente affiliata di operare regolarmente e generare i ricavi necessari per adempiere alle obbligazioni di pagamento;
inoltre, parte opposta avrebbe violato il principio di buona fede contrattuale e di esclusiva territoriale, in quanto avrebbe attivato “un corner presso la Coin di Via Scarlatti, situata a soli 500 metri dal punto vendita del Vomero” e ciò in violazione del diritto di esclusiva dell'affiliato e a condizioni commerciali più favorevoli rispetto a quelle applicate alla opponente, danneggiando irreparabilmente la posizione economica e competitiva dell'affiliato; inoltre parte opposta avrebbe costretto il legale rappresentante della parte opponente a fornire una garanzia personale, aggravando la situazione economica della opponente, oltre ad aver unilateralmente ridotto un fido concesso inizialmente alla opponente, senza alcun preavviso né giustificazione contrattuale.
Infine, parte opponente si lamenta della circostanza, che, nonostante la chiusura del punto vendita, l'opposta non avrebbe provveduto a liberare la fideiussione da € 15.500,00, continuando a trattenere indebitamente una garanzia per un rapporto ormai cessato.
1.3. Parte opposta si è costituita, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Nel corso del giudizio è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, in sede di udienza del 21.10.2025, sono stati sentiti due testi indicati dalla parte opposta;
la causa è quindi stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
2. In diritto.
2.1. L'opposizione è infondata, per i motivi che seguono.
2.2. In primo luogo, va rilevato che l'invocazione dell'onere probatorio della parte opposta, ovvero, il generico “disconoscimento” delle fatture/dei documenti contabili forniti dalla parte opposta, non equivalgono alla (dovuta) contestazione specifica ex art. 115 comma 1 cpc. dell'effettuazione delle prestazioni/forniture fatturate, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, quindi mai efficacemente contestate dalla opponente.
2.3. Le testimonianze assunte in corso di causa comprovano poi non solo che effettivamente non vi siano mai state contestazioni in ordine alle forniture di cui è causa, da parte della opponente, ma anche che non sussistono le lamentate inadempienze contrattuali addebitate dalla opponente alla parte opposta.
2.4. Infatti, emerge dalle testimonianze assunte che a) era la parte opponente a chiedere di poter pagina 3 di 5 dilazionare il pagamento della merce a partire da due anni dall'inizio del rapporto, dilazioni sempre concesse dalla opposta, b) che, a fronte di una esposizione debitoria totale di € 77.117,43,
a settembre 2021, l'opposta aveva concesso alla opponente la possibilità di ricevere nuove forniture di merce previo pagamento anticipato/in contrassegno, come previsto dal contratto di franchising (v. doc. 2 della opposta, punto 6.4., cfr. anche 6.5), ma l'opponente stessa aveva rifiutato la possibilità di ricevere nuova merce, pagandola alla consegna;
c) non sussiste nessun diritto di esclusiva in capo al franchisee (v. a riguardo anche il contratto sub doc. 2 della opposta), d) era lo stesso legale rappresentante della opponente, il quale, a fronte del debito contratto con l'opposta, aveva deliberatamente proposto di rilasciare una garanzia personale per nuove forniture di merce, peraltro poi mai rilasciata, e) la banca dell'odierna opponente comunicava in data 21.02.2022 che la garanzia dell'importo di € 15.500,00 rilasciata dalla opponente in occasione della conclusione del contratto, sarebbe scaduta in data 26.10.2022 e sarebbe giunta a scadenza senza possibilità di rinnovo, perdendo così la propria efficacia, per cui, di seguito, l'opposta non poteva escutere il relativo importo e la fideiussione è diventata inefficace (v. in particolare testimonianza . Tes_1
2.5. Non può ritenersi quindi che parte opposta abbia agito in violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, ovvero violato precisi doveri contrattuali ad essa incombenti, non avendo né violato un diritto di esclusiva (non sussistente nei termini asseriti dalla opponente), né richiesto (o trattenuto) in modo non corretto delle garanzie, essendo invece andata incontro alla parte opponente, concedendo delle dilazioni di pagamento, nonostante non sia stato a ciò tenuta, come non era tenuta, secondo il contratto, a concedere un fido.
2.6. A riguardo va tenuto conto della possibilità, concessa alla opposta dal punto 6.5. del contratto (cfr. doc. 2 della opposta), in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola fattura, di bloccare le forniture e risolvere il contratto stesso, per cui, se anche ad un certo punto la opposta si fosse rifiutata a fornire (ulteriore) merce— come sostenuto dall'opponente— un tanto sarebbe giustificato dall'ingente esposizione debitoria della opponente nei suoi confronti.
2.7. L'opposizione risulta quindi senz'altro infondata, con dovuta conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Spese di lite e richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte opponente soccombente (art. 91 c.p.c.).
pagina 4 di 5 3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di valore applicabile (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), tranne per la fase decisoria, svoltasi in via semplificata, per cui a riguardo si applica il compenso minimo.
3.3. Non si ritengono comprovatamente sussistenti i presupposti ex art. 96 cpc per una condanna della parte opponente per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo;
condanna la opponente a rimborsare alla opposta le spese di lite di questo giudizio di opposizione, che si liquidano in € 6164,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 22 ottobre 2025
La Giudice
IR ER
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