Art. 19.
Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici degli uffici tecnici di cui all'articolo 8 della presente legge sono conferiti mediante concorsi, da indire, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per la qualifica iniziale, riservati al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio delle universita' in servizio nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1 luglio 1968, funzioni rispettivamente di ingegnere e di tecnico negli uffici tecnici, e sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria e rispettivamente del titolo di studio di scuola media di secondo grado e dei requisiti prescritti per l'ammissione ai ruoli cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di eta'.
Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici degli uffici tecnici di cui all'articolo 8 della presente legge sono conferiti mediante concorsi, da indire, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per la qualifica iniziale, riservati al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio delle universita' in servizio nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1 luglio 1968, funzioni rispettivamente di ingegnere e di tecnico negli uffici tecnici, e sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria e rispettivamente del titolo di studio di scuola media di secondo grado e dei requisiti prescritti per l'ammissione ai ruoli cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di eta'.