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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/04/2024, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 30 aprile
2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9427/2019 R.G., avente ad oggetto ”Azione a difesa della proprietà” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1
Carrozzo,
- Attrice - contro rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Coppola, Controparte_1
- Convenuto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 20.09.2019, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio al fine di sentir accogliere le
[...] Controparte_1
seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare la cessazione/estinzione/decadenza del diritto di abitazione costituito con atto notarile di transazione del 2/12/2009 del Notaio (n. Controparte_2
repertorio 4.246 raccolta n. 2.944) in favore di sull'immobile sito Controparte_1
in Castrignano del Capo alla via San Giacomo n. 36 primo piano (Foglio 8 part.
82 – sub 8 cat. A73 – cl. 3 vani 5), per abuso, ossia per non aver usato diligenza nel godimento e per il perimento dello stesso, dichiarato inagibile e in stato di degrado;
e per l'effetto obbligarlo a lasciare immediatamente l'immobile libero e
1 sgombro da persone e cose;
ordinando al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità; B) accertare e dichiarare responsabile dello stato di degrado in cui Controparte_1
versa l'immobile e per l'effetto condannarlo al pagamento delle spese di ordinaria
e straordinaria amministrazione e al risarcimento dei danni che si indicano in €
43.000,00 (quarantremilaeuro) salvo maggiore o minore somma determinata in corso e/o dall'Illustre Giudice secondo la regola dell'id quod plerunque accidit, sempre riferito al provato;
oltre interessi legali, se e come dovuti, dalla diffida e/o dalla domanda al saldo;
C) condannare al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze di lite anche del giudizio di ATP, tenendo conto delle infondate eccezioni sollevate in tale sede e della mancata adesione alla mediazione”.
L'attrice assumeva di essere nuda proprietaria dell'immobile sito in
Castrignano del Capo alla via San Giacomo n. 36 primo piano, rubricato al Foglio
8 part.lla 82 sub 8 – cat A/3, classe 3, vani 5, in virtù di atto notarile di transazione a firma del Notaio del 2.12.2009, con il quale l'ex marito, Controparte_2
le attribuiva la quota di comproprietà indivisa pari a ½ dell'intero Controparte_1
appartamento, riservandosi sulla sua quota parte il diritto di abitazione sua vita natural durante ed accettando il diritto di abitazione sulla residua quota di comproprietà indivisa pari ad ½ già della senza prestare alcuna garanzia Pt_1
e/o cauzione.
Il cespite era pervenuto ai coniugi e Controparte_1 Parte_1
per acquisto in regime di comunione legale dei beni con atto a rogito del
[...]
Notaio del 23-6-1995 da (padre del Persona_1 Persona_2
convenuto) ed abitato, da quest'ultimo in qualità di usufruttuario fino al suo decesso avvenuto il 18.3.2002, nonché dal convenuto dall'anno 2000 sino al 2018; con la separazione giudiziale chiesta dalla con ricorso del 23.9.1999, le Pt_1
veniva assegnato il piano terra, ove viveva sino al 2010, anno in cui lo vendeva a per trasferirsi con la figlia a Surbo, mentre il andava Controparte_3 CP_1
a vivere al primo piano insieme al padre usufruttuario e poi continuava a viverci dopo la morte dello stesso.
2 Sennonchè, con una missiva del 15.10.2018 il riferiva alla CP_1
tramite il suo procuratore, che l'immobile si trovava in “...stato di profondo Pt_1
degrado e .. presenza di gravissime lesioni sul solaio al piano primo che richiedono un intervento indifferibile di consolidamento o di demolizione e rifacimento nuovo solaio, per i cui lavori sono stati preventivati i seguenti costi: - € 32.274,00 per i lavori di consolidamento;
€ 41.472,00 per i lavori di demolizione e rifacimento di nuovo solaio ed in entrambi i casi € 2.800,00 per costi generali relativi ai servizi tecnici quali la pratica la direzione dei lavori, il coordinamento della Org_1
sicurezza in fase di esecuzione e di progettazione ed i calcoli statistici, oltre tasse e bolli per gli enti pubblici” (cfr. doc. in atti).
La quindi, dopo aver fatto constatare da un tecnico di fiducia lo Pt_1
stato dell'immobile in questione, riscontrava la suddetta missiva con pec del
26.10.2018, rappresentando al la necessità e l'urgenza di mettere in CP_1
sicurezza l'immobile (cfr. doc. in atti).
Con istanza del 9.11.2018 prot. 14567 l'attrice informava l'Ufficio Tecnico del Comune di Castrignano del Capo circa le condizioni dell'immobile e, in data
28.11.2018, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico effettuava il sopralluogo, riportandone le risultanze in un apposito verbale (cfr. doc. in atti); successivamente, con ordinanza n. 94 dell'1.12.2018, sempre il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castrignano del Capo dichiarava
“L'inagibilità totale, per motivi strutturali ed impiantistici dell'intero immobile sito in via san Giacomo 36 e 34...inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate” e disponendo “...sgombero immediato delle persone che occupano l'immobile; ...inaccessibile il fabbricato e ad impedire a chiunque
l'utilizzo dello stesso a qualsiasi uso anche precario o provvisorio...” (cfr. doc. in atti).
L'immobile veniva liberato verso la metà di dicembre 2018, mediante l'ausilio dei Carabinieri della Stazione di Giuliano contattati dalla il Pt_1
17.12.2018 venivano effettuati i lavori di messa in sicurezza dello stesso dalla ditta
“ con sede in Patù, previa comunicazione formale Organizzazione_2
all'Ufficio tecnico del Comune di Castrignano del Capo.
3 Nelle more, il 4.12.2018, la promuoveva istanza di mediazione che Pt_1
si concludeva con esito negativo, poiché il non aderiva (cfr. doc. in atti); CP_1
quindi, con ricorso del 30.01.2019 l'odierna attrice instaurava un giudizio per
Accertamento Tecnico Preventivo, a seguito del quale veniva nominato come
CTU, l'architetto Persona_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.02.2020 si costituiva al fine di impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo del Controparte_1
giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi indicati …; 2) in via riconvenzionale, nel merito, accertatane la responsabilità circa la mancata esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, condannare la signora ad eseguire, nella Parte_1
sua qualità di nuda proprietaria, i lavori di consolidamento e/o rifacimento del solaio dell'immobile sito in Castrignano del Capo (LE) alla via San Giacomo n.
36, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 8, particella 82 sub 8; 3) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali
CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il convenuto assumeva di aver fatto eseguire nel corso degli anni, in più occasioni, lavori di rifacimento e/o sostituzione del manto bituminoso a protezione del lastrico solare;
lavori che, comunque, non consentivano di risolvere il problema strutturale di tenuta del calcestruzzo e di arrugginimento delle barre d'acciaio.
Quindi, con missiva del 15.10.2018, il chiedeva alla di CP_1 Pt_1
eseguire i lavori di straordinaria manutenzione, ossia di consolidamento del solaio;
deduceva, inoltre, il convenuto, che la fosse già a conoscenza dei problemi Pt_1
di infiltrazioni che affliggevano l'immobile per cui è causa, sin dall'espletamento della perizia svolta nell'ambito della procedura esecutiva n. 165/06, a firma dell'Ing. . Persona_4
L'odierno convenuto rappresentava, altresì, che prima dell'ottobre 2018, non conoscendo alcun recapito della non aveva potuto comunicare alla Pt_1
stessa l'effettivo stato dell'immobile.
4 La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e l'interrogatorio formale delle parti.
Con provvedimento del 20.01.2023 veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che, però, veniva accettata solo dall'attrice.
All'odierna udienza si giungeva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea può essere accolta nei seguenti termini.
Come già innanzi esposto, in data 28.11.2018 il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico effettuava il sopralluogo nell'immobile per cui è causa, concludendo che
“....si è ravvisato fin da subito un forte ammaloramento delle strutture orizzontali dell'intradosso del solaio di copertura del primo piano...un degrado strutturale già evidenziato dalla perizia di parte del tecnico incaricato dalla proprietaria...In degrado è presente in modo inequivocabile negli ambienti della residenza quali la sala da pranzo, cucina e bagno...” (cfr. doc. in atti).
Con ordinanza n. 94 dell'1.12.2018 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Castrignano del Capo dichiarava “L'inagibilità totale, per motivi strutturali ed impiantistici dell'intero immobile sito in via san Giacomo 36 e
34...inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate” e disponendo
“...sgombero immediato delle persone che occupano l'immobile; ...inaccessibile il fabbricato e ad impedire a chiunque l'utilizzo dello stesso a qualsiasi uso anche precario o provvisorio...” (cfr. doc. in atti).
Il CTU, Arch. nominata in sede di ATP, in risposta al Persona_3 quesito postogli, osservava quanto segue: “L'intero intradosso del solaio di copertura del primo piano risulta attualmente puntellato per pericolo di crollo, dopo dichiarazione di inagibilità, (ordinanza n.94 dell'1.12.2018) da parte del
Comune di Castrignano del Capo.
Sono evidenti sull'intera superficie di solaio, fenomeni di avanzato degrado sia delle finiture che della struttura portante stessa. Le finiture presentano
5 distacchi di intonaco, macchie di condensa, segni di infiltrazioni e lesioni, mentre le strutture evidenziano uno sfondellamento del solaio in corso. Con il termine sfondellamento si intende un fenomeno tipico dei solai in laterocemento, in cui le pignatte vengono sollecitate al punto di rompersi nella parte inferiore che si distacca dal resto del solaio. …
I segni di infiltrazione d'acqua discendente e condensa all'estradosso del solaio, sono concentrate soprattutto in corrispondenza delle murature perimetrali delle varie stanze, occorre infatti considerare che lo sfondellamento è spesso uno degli effetti in presenza di infiltrazioni di acqua. L'effetto negativo dell'acqua sui ferri d'armatura dei travetti accelera l'insorgere di ossidazione corrosiva sotto forma di ruggine che, a sua volta, influisce sulla base delle pignatte e talvolta sulla rigidezza stessa dell'impalcato.
Nel caso specifico dell'immobile oggetto di giudizio, è ben visibile dalle foto (Foto n. 3-4-5-6-7) la presenza di umidità discendente e condensa, le cui tracce sono chiaramente distinguibili negli angoli superiori tra pareti e solaio. I materiali utilizzati e la tecnica costruttiva, coerenti con l'epoca di realizzazione del manufatto, ovvero fine anni Sessanta, risultano totalmente inadeguati a fronteggiare una qualunque presenza idrica. Il ferro del solaio è infatti arrugginito, il cemento è sgretolato ed il tufo assorbe acqua, causando distacchi.
Intervenire per tempo, al primo segnale di umidità sul soffitto e distacco di intonaco, consci delle criticità della tecnica costruttiva adoperata (l'abitazione è stata costruita dagli stessi coniugi), avrebbe permesso di contrastare l'evolversi del fenomeno, preservando il solaio da un collasso totale. Uguale cura si sarebbe dovuta rivolgere al lastricato solare, attualmente impermeabilizzato con una guaina bituminosa, scelta inappropriata date le condizioni del solaio. (Foto n.8-
9-10).
Oltre ai segni di infiltrazioni, all'estradosso del solaio, sono ben visibili nelle foto (Foto n.3-4-5-6-7), anche fenomeni di condensa e muffe. La condensa che si manifesta solitamente negli angoli alti dei muri in corrispondenza dei ponti termici ai piani fuori terra è causata dal condensarsi dell'aria umida interna ai locali più caldi sugli strati superficiali e interstiziali della muratura più freddi.
6 Come spesso accade manca la cosiddetta barriera al vapore e cioè un ulteriore strato impermeabile posto al di sotto del manto di guaina che consente al vapore di fuoriuscire anche grazie all'uso di evaporatori. La condensa imbibisce
l'isolante riducendone le proprietà coibenti, causandone alterazioni dimensionali
e pregiudicando la solidarizzazione al supporto, oltre a danneggiare la struttura stessa.
Considerando lo stato dell'estradosso del solaio … è da considerare che i lavori effettuati dal Sig. sul lastricato solare, consistenti nel rifacimento CP_1
e/o sostituzione della guaina, seppur effettuati allo scopo di preservare l'immobile, sono stati al contrario una scelta errata in una situazione già compromessa. La presenza della guaina non permette infatti al solaio di eliminare la condensa e
l'acqua infiltratasi, accelerando il processo di ossidazione dei travetti e il conseguente rapido degenerarsi dell'intero quadro statico. La manutenzione del lastricato solare si sarebbe dovuta effettuare in seguito alla risoluzione dei fenomeni (secondo quanto affermato nella Memoria del Sig. ) già CP_1
evidenti nel 2009. La sottoscritta CTU ritiene pertanto che lo stato di degrado dell'edificio sia stato solo in parte aggravato e accelerato dal difetto di manutenzione ordinaria”.
Dalle fotografie allegate al suddetto elaborato peritale emerge, in maniera inequivoca, il pessimo stato di conservazione, dovuto, senza ombra di dubbio, alla totale assenza di manutenzione protrattasi nel corso degli anni da parte del che, seppur abitando all'interno di quell'immobile, ha del tutto omesso CP_1
di effettuare la dovuta manutenzione e, le uniche opere di sostituzione della guaina dallo stesso effettuate, si sono rivelate anche errate, come osservato dal CTU in sede di ATP.
Ai sensi dell'art. 1004 c.c. “Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione [1015]”.
7 Si tratta di prevenire ogni evento calamitoso ed altri possibili danni, di far presente al proprietario la necessità di riparazioni straordinarie.
Nel caso di specie, risulta provato documentalmente che l'attrice, a far data dalla separazione e sino al 2010, viveva al piano terra, e dal 2009 è solo la nuda proprietaria dell'immobile per cui è causa;
la si era già trasferita a Surbo, Pt_1
essendo emigrata da Castrignano del Capo dall'appartamento sottostante quello abitato dal il 19.01.2012 (cfr. certificato residenza in atti). CP_1
Risulta alquanto inverosimile che il , sino all'ottobre 2018, non CP_1
sia riuscito a rintracciare la ex moglie per avvertirla dei lavori da farsi sull'immobile.
Il titolare del diritto d'abitazione ha gli stessi doveri dell'usufruttuario che deve rispettare la destinazione dell'immobile.
Si deve servire dello stesso al fine di abitarci, non può utilizzare il bene per soddisfare esigenze diverse rispetto a quelle abitative.
Gli obblighi del titolare del diritto di abitazione, tra gli altri, comprendono anche il rispettare la destinazione economica del bene, utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia quando si serve del bene, restituire l'immobile al proprietario nello stesso stato nel quale si trovava quando l'ha ricevuto, provvedere alle riparazioni ordinarie.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Ai sensi dell'articolo 1004 del codice civile sono a carico dell'usufruttuario gli oneri relativi sia alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, sia alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione su di lui incombenti. Pertanto, il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall'articolo 1015 del Cc deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda, esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico. Pertanto, l'usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone un'eccezione che, essendo
8 diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, deve essere da lui provata.”
(Cassazione civile sez. II, 14/06/2017, n.14803).
“L'articolo 1015 del codice civile conformemente all'articolo 516 del codice civile del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali
l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto, che ricorrono quando l'usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi più gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell'articolo 1015 del codice civile, rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari,
a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario.” (Cassazione civile sez. II,
04/05/2023, n.11627).
Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi, la scrivente ritiene accertato che il non ha assolto al suo obbligo di custodire l'immobile, utilizzando la CP_1
diligenza del buon padre di famiglia, effettuando, quindi, l'ordinaria manutenzione e avvisando tempestivamente la proprietaria delle condizioni in cui versava l'immobile.
Invero, in questa sede, il non ha offerto all'attenzione del CP_1
giudicante alcun elemento probatorio idoneo a contrastare le risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio.
Pertanto, ritenuto che lo stato di ammaloramento strutturale riscontrato a carico dell'abitazione per cui è causa, da cui ne è scaturita anche l'inagibilità totale della stessa, sia addebitare esclusivamente a colpa del , il quale, nel CP_1
corso degli anni è venuto meno al proprio obbligo di manutenzione ordinaria, lo stesso deve essere dichiarato decaduto dal diritto di abitazione per perimento dell'immobile, con conseguente condanna al pagamento delle spese di straordinaria manutenzione ed al risarcimento del danno in favore della nuda proprietaria.
Orbene, in merito a tale ultimo aspetto, questo giudice ritiene che, in difetto di prova analitica in ordine alle spese per straordinaria manutenzione, nonché ai danni subiti dall'odierna attrice, in presenza di una accertata fondatezza dell'an
9 della domanda avanzata dalla si ritiene opportuno procedere ad una Pt_1
liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c., riconoscendo in favore della stessa la complessiva somma di € 30.000,00, di cui € 20.000,00 per spese di manutenzione straordinaria ed € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno, il tutto oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Per tutti i motivi innanzi esposti, questo giudice ritiene la radicale infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da con Controparte_1
conseguente rigetto della stessa.
Considerata la peculiarità delle questioni trattate, appare opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone;
• Accoglie la domanda avanzata da;
Parte_1
• Per l'effetto, dichiara decaduto dal diritto di abitazione, Controparte_1
condannandolo all'immediato rilascio dell'immobile, libero e sgombro da persone e/o cose;
• Condanna, altresì, ex art. 1226 c.c., al pagamento in Controparte_1
favore di della complessiva somma di € Parte_1
30.000,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
• Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
• Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente ordinanza.
Lecce, 30 aprile 2024
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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