Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n. 861 per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2024, vertente
TRA
La “ (P. IV , con sede in Mercato San Severino (SA) Parte_1 P.IVA_1
alla Via Piro n. 47 - Piazza del Galdo, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._1
rilasciata su foglio separato, dall'avv. Simone Labonia (c.f. - Fax C.F._2
089.6307113 – PEC: , presso il cui studio elettivamente domicilia Email_1
in Salerno alla via F. Gaeta n. 7;
ATTRICE
E
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower Controparte_1
A, capitale sociale pari ad Euro 21.059.536.950,48, codice fiscale, partita IVA e numero di
Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre Persona_1
2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. C.F._3
), prof. Christian Romeo (C.F. ; C.F._4 C.F._5
christian. , Luciana Cipolla (C.F. ), Flora Email_2 Email_3 C.F._6
Lettenmayer (C.F. ; e Simona C.F._7 Email_4
LI (C.F. ; del Foro di C.F._8 Email_5
Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile Persona_2
2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) (All. A), i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo Studio Legale La Scala in Roma, via Po n. 12 e dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni ai suestesi indirizzi di posta elettronica certificata;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti ed obbligazioni varie.
Codice: 140041
Oggetto: NCri( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 17 settembre 2024 compariva per la parte attrice l'avv. Cristina L. Bevilacqua, in sostituzione dell'avv. Simone Labonia, la quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atto di citazione e nella memoria ex art. 183 VI co. cpc n. 3.
Si opponeva alla richiesta di ammissione di perizia integrativa avendo il CTU reso i chiarimenti all'udienza del 16 gennaio 2023 e chiedeva concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.. Per , per delega dell'avv. Marco Pesenti, compariva l'avv. Francesco Parisi il quale CP_1
si riportava al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente e si associava alla richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a la “ , formulava Controparte_1 Parte_1
le seguenti conclusioni:
“voglia l'ill.mo Tribunale intestato, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvedere: in via istruttoria: A) disporre, con riferimento a ciascun rapporto di conto corrente oggetto di causa (contraddistinti dai numeri 10526302, 401249384, 10526332 e 401255017), CTU contabile diretta a rideterminare e ri-conteggiare, sin dalla nascita, il dare e avere corrente tra le parti, con integrale eliminazione degli interessi, ovvero, applicando il tasso legale per l'intera durata del rapporto o nella misura prevista dall'art. 117 T.U.B., tenuto conto, in ogni caso, del contestato esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB, con esclusione di ogni forma di anatocismo e scomputo degli importi addebitati a titolo di oneri commissionali e qualsiasi altro onere o spesa, nonché, privi di pattuizione, ovvero, in caso di superamento del TSU, anche a seguito delle variazioni delle condizioni ex art. 188 TUB, azzerando tutte le competenze addebitate, con applicazione, in ogni caso, delle valute coerenti con la disponibilità e con il dettato di cui all'art. 120 TUB, così rideterminando l'esatto dare-avere (rectius: saldo contabile) maturato tra le parti;
B) disporre CTU anche al fine di stabilire i danni tutti patiti da parte attrice a seguito dell'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto della banca, in ordine alla irregolare e non corretta gestione dei rapporti bancari, all'applicazione di tassi usurari, all'illegittima e/o erronea e/o non corretta trasmissione di dati e informazioni presso gli archivi informatici pubblici e/o privati, nonché, con riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile;
nel merito:
1. accogliere la domanda e, per
l'effetto, con riferimento a ciascun rapporto di conto corrente oggetto di causa (contraddistinti dai numeri 10526302, 401249384, 10526332 e 401255017), accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità (per vizio di forma) dei relativi contratti, nonché, consequenzialmente, la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai medesimi rapporti con riferimento al tasso debitorio, alla relativa capitalizzazione, agli oneri commissionali, allo sforamento del TSU, alle valute, nonché, a tutte le altre spese (ed in particolare degli oneri) illegittimamente ed ingiustamente addebitate, così come evidenziato in narrativa;
2. sempre nel merito, con riferimento a ciascun contraddistinto rapporto per cui è causa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque, non espressamente concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375, 1418 e 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120
T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3. in ragione di tutto quanto sopra, con riferimento a ciascun soprindicato rapporto per cui è causa (contraddistinti dai numeri 10526302, 401249384, 10526332
e 401255017) accertare, dichiarare e rettificare - alle rispettive date di estinzione - l'esatto dare - avere (rectius: saldo contabile) maturato tra le parti a seguito della rideterminazione del saldo contabile dei rapporti in oggetto, attraverso il ricalcolo e la ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi, a seguito di CTU contabile, con esclusione dei contesati addebiti derivanti da titoli e/o dalle clausole nulle;
4. Condannare, a seguito di tale accertamento, la banca convenuta al pagamento, nei confronti della società attrice, degli importi indebitamente riscossi e risultante quale saldo attivo di ciascun rapporto di conto corrente oggetto di causa (contraddistinti dai numeri 10526302, 401249384, 10526332 e 401255017) con rivalutazione ed interessi dalla loro chiusura fino all'effettivo soddisfo;
5. in ogni caso, accertato e dichiarato l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, in dipendenza di tutto quanto sopra e di ogni aspetto descritto, ivi compreso l'illegittima gestione dei rapporti bancari e delle relative segnalazioni e comunicazioni, l'applicazione di tassi usurari, la trasmissione di notizie, dati contabili e informazioni illegittime, non corrette e/o erronee presso gli Archivi informatizzati pubblici e/o privati, nonché, in dipendenza di ogni ulteriore aspetto che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, condannare la stessa, anche in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2
Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art.
1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e IV, con attribuzione”.
A fondamento delle proprie richieste la parte attrice deduceva nello specifico: - la nullità e/o l'inesistenza dei contratti di conto corrente ordinario contraddistinti dai nn. 10526302, 401249384, 10526332 e 401255017, per vizio di forma
(rectius per mancanza di forma scritta) ex artt. 1418 c.c. e 117, comma 1°, TUB.
1) Relativamente al rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto dal n. 10526302 eccepiva la nullità, per vizio di forma, del relativo contratto in quanto mancante della sottoscrizione della banca convenuta. Per quanto riguardante il contratto di cui al corrente ordinario contraddistinto dal n. 10526302, composto di n. 5 pagine, sottoscritto unicamente dalla banca convenuta e non anche dalla società attrice correntista, non era mai stata consegnata la relativa copia (del contratto) da parte della banca alla medesima società attrice, né al momento della sottoscrizione, né tanto meno, successivamente.
- La società attrice aveva ricevuto detta copia solo a seguito delle richieste inoltrate alla banca, ex art. 119 TUB, fin dal 30.05.2018, nonché, rimaste inevase dette richieste, solo a seguito della successiva rituale ingiunzione e consequenziale procedura esecutiva;
- 2) la nullità dei restanti contratti, relativi ai conti correnti contraddistinti dai nn. 401249384,
10526332 e 401255017, era indirettamente - ma inequivocabilmente - confermata, del pari, dal mancato riscontro (rectius dalla mancata consegna delle copie di detti contratti) da parte della banca odierna convenuta, alle specifiche richieste ex art. 119, comma 4, TUB, inoltrata dalla società attrice fin dal 30.05.2018, con la quale, alla luce del suo preciso contenuto
(“eventuale copia … ”, “ … qualora esistente …”) apertamente, chiaramente ed inequivocabilmente, eccepiva la mancata sottoscrizione degli originari contratti;
- nullità e indeterminatezza delle condizioni economiche. Con riferimento ai tassi di interesse creditori e debitori da applicarsi a tutti i rapporti oggetto di causa (contraddistinti dai nn. 10526302, 401249384, 10526332 e 401255017), la misura degli stessi non risultava essere stata oggetto di esplicita e regolare pattuizione tra le parti, stante la contestata nullità, ex artt. 1418 c.c. e 117, comma 1°, TUB;
- illegittimo esercizio dello ius variandi - inefficacia delle modifiche e delle variazioni sfavorevoli al cliente. In ogni caso, e fermo quanto specificato, nel corso di tutti i rapporti di conto corrente oggetto di causa, alle originarie condizioni erano stati applicati spread ed oneri sempre superiori in aperta violazione dell'art. 118, comma 1, TUB, ovvero, in assenza delle prescritte comunicazioni, e, in ogni caso, in assenza di valide comunicazioni di variazione, avendo la banca operato, comunque, un indiscriminato e arbitrario ius variandi, in violazione, dell'art. 118 del TUB;
- illegittima capitalizzazione degli interessi. Dall'analisi degli estratti conto si evinceva, chiaramente, che la banca convenuta aveva provveduto ad applicare interessi anatocistici. In particolare, in tutti i medesimi rapporti, non risultava la specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica da parte della società cliente, imposta dall'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Si evidenziava che era documentalmente provato che a titolo di CMS, di CDF, di DIF, di CIV e di oneri la banca convenuta avesse illegittimamente addebitato: a) relativamente al conto corrente ordinario contraddistinto dal n. 10526302, una somma non inferiore ad € 11.288,50; b) relativamente al conto ordinario contraddistinto dal n. 401249384, una somma non inferiore a € 10.196,36; c) relativamente al conto ordinario contraddistinto dal n. 10526332, una somma non inferiore a € 9.014,00;
d) relativamente al conto ordinario contraddistinto dal n. 401255017, una somma non inferiore a € 17.6843,31;
- antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito.
Arbitraria applicazione di valute (differenziate rispetto alla effettiva data in cui l'operazione era stata effettuata), anch'esse fissate unilateralmente dalla - ed a favore unicamente CP_2
della stessa - senza il formale e necessario consenso della società attrice;
- sommaria descrizione di quanto dettagliato nella CTP e, segnatamente, in merito:
1) all'andamento, riepilogativo, del rapporto;
- 2) alla ricostruzione e rielaborazione del rapporto per cui è causa;
- 3) alla configurabilità dell'usura sopravvenuta ed originaria;
- illegittima, arbitraria e non corretta condotta della banca.
- Tutto quanto dettagliatamente contestato ben comprovava l'arbitraria e illegittima modalità di gestione dei rapporti bancari in esame, con violazione, da parte della banca, dei fondamentali principi di correttezza, buona fede contrattuale e solidarietà
(artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.).
Si costituiva che, con comparsa di risposta, chiedeva: Controparte_1
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano o, in subordine, del Tribunale di Bologna per il conto corrente n. 10526302; in via preliminare: 1) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
2) dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte da controparte, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito: 1) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
in via istruttoria: 1) rigettare
l'istanza di CTU formulata da controparte;
in ogni caso: 1) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge. Con espressa riserva di ulteriormente modificare le domande e le eccezioni, nonché di formulare istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti nei limiti di scopo e nell'ambito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.”.
In particolare, la convenuta sosteneva:
- in via pregiudiziale: l'incompetenza territoriale quanto al rapporto n. 10526302.
- Ed infatti nel contratto di apertura di detto rapporto all'art. 15, era previsto quale foro competente a conoscere delle eventuali controversie insorte tra le parti quello ove la CP_2
aveva la sede legale, che al momento della comparsa era Milano.
- Dunque, avrebbe dovuto essere adito il Tribunale di Milano o, in subordine, il Tribunale di Bologna;
- in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie avversarie.
- Qualora il correntista (come nel caso in esame) avesse addotto ma non provato (o provato solo parzialmente) che il conto era affidato, tutte le rimesse dovevano intendersi solutorie, con conseguente estinzione per prescrizione - nel caso in esame - del diritto alla ripetizione di quelle avvenute prima del 02.12.2010 (ovvero oltre il decennio dalla notifica del ricorso dell'atto di citazione);
- sempre in via preliminare: inammissibilità della domanda di restituzione formulata da parte attrice. Si evidenziava che i conti correnti oggetto di causa presentavano un saldo debitore.
Successivamente la li aveva “volturati” a sofferenza. Pertanto, il presupposto per CP_2
l'azione di ripetizione, cioè il pagamento, non era avvenuto. L'attrice, infatti, non aveva in alcun modo sostenuto e dimostrato, né direttamente, né implicitamente, di aver pagato gli importi dei quali chiedeva la restituzione;
- nel merito – sulla censura di nullità/inesistenza del rapporto di conto corrente, sugli interessi ultra-legali e lo ius variandi. L'eccezione di nullità del contratto di apertura del conto corrente n. 10526302 perché sottoscritto soltanto dalla (c.d. contratto monofirma) era CP_2
infondata in quanto il difetto di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito era irrilevante e non determinava la nullità ex art. 117 TUB. Appariva singolare che parte attrice avesse intrattenuto per diversi anni i rapporti per cui era causa con l'istituto di credito convenuto
(della cui esistenza era dunque ben consapevole) e li avesse ampiamente utilizzati, per poi affermare la nullità delle relative pattuizioni e la inesistenza dei contratti disciplinanti i rapporti stessi. Tutte le condizioni economiche erano state pattuite (sin dall'apertura dei conti correnti) e portate a conoscenza dell'attrice tramite l'invio degli estratti conto, oltre ad essere pubblicizzate nei locali della banca. La correntista era costantemente al corrente dei tassi di interesse applicati dalla banca, la quale si era limitata ad esercitare il proprio ius variandi, comunicando regolarmente e per iscritto ogni variazione del tasso di interesse nell'ambito del regolare invio degli estratti conto;
- sulle censure in punto di commissioni di massimo scoperto. Si precisava che la c.m.s. era regolarmente indicata nei contratti prodotti in giudizio, oltre che negli estratti conto in atti (i quali indicano aliquota, base di calcolo e periodicità di applicazione) che, regolarmente trasmessi, non erano mai stati impugnati da parte attrice;
- sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di disponibilità immediata fondi
(c.d. D.I.F.) e della Commissione di Istruttoria Veloce. La legittimità della commissione
D.I.F. era comprovata dalla pattuizione contrattuale rinvenibile nel caso di specie tra la parte attrice ed che non poteva che confermare la piena validità di ogni importo CP_1 corrisposto dal correntista all'Istituto di credito. Anche per le CIV valeva il medesimo discorso;
- sull'illegittimità dell'applicazione del sistema di determinazione di valute. La contestazione in esame era generica e, in ogni caso, atteneva ad un tema strettamente contabile che, come tale, avrebbe dovuto essere introdotto ex adverso attraverso l'impugnazione degli estratti di conto corrente periodicamente trasmessi dalla NC ai sensi dell'art. 1832 c.c.; impugnazione che, invece, non era stata neppure allegata da controparte;
- sull'asserita usurarietà degli interessi applicati dalla NC in corso di rapporto. Era da considerarsi irrilevante l'eventuale superamento delle soglie di usura nel corso del rapporto, poiché il solo e unico momento rilevante per la valutazione degli interessi ai fini dell'usura era quello della pattuizione. Il tasso effettivo globale medio (cui la legge 108/96 fa riferimento all'art. 2) era individuato trimestralmente per categorie omogenee di operazioni
(non certo soltanto per i contratti di mutuo), tenuto conto della natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie, ricomprendendo anche le aperture di credito in conto corrente, i finanziamenti in generale, nonché i contratti di leasing e factoring;
non si vedeva, dunque, alcuna ragione che potesse giustificare l'esenzione di tale ampia gamma di rapporti. Inoltre,
i criteri di calcolo addotti ex adverso a supporto delle censure in punto di usura erano da contestare anche per l'errata inclusione della c.m.s. nel conteggio. Si precisava come le istruzioni emanate negli anni dalla NC d'AL, in ottemperanza alla legge n. 108/1996, avessero esplicitato, fino al 2009, l'esclusione dal calcolo del TEGM della c.m.s., la quale doveva essere rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali. L'unico parametro raffrontabile al TSU, ai fini della rilevazione dell'usurarietà del tasso di interesse, era il tasso effettivo globale (TEG), nel cui calcolo dovevano essere ricomprese solo le voci espressamente contemplate dalle Istruzioni di NC d'AL (che non includevano, ad esempio, il tasso di mora, né la commissione di estinzione anticipata, oneri comunque non collegati all'“erogazione del credito”). Questo a dimostrazione dell'erroneità della perizia avversaria eseguita;
- sull'asserita violazione del divieto di anatocismo. Quanto al periodo antecedente all'entrata in vigore della suddetta Delibera, si osservava come la capitalizzazione degli interessi passivi non dovesse essere esclusa del tutto. Gli interessi passivi, infatti, dovevano essere ricalcolati quantomeno con una capitalizzazione in linea con la capitalizzazione praticata per gli interessi attivi. Quanto invece al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera
Cicr del 2000, si precisava che a decorrere dall'1.7.2000, tutti i rapporti bancari gestiti da
(e dalle Banche in essa confluite) erano stati adeguati alla Delibera CICR Controparte_1
del 9.2.2000, che legittimava la predetta capitalizzazione ove gli interessi creditori e debitori fossero liquidati con la medesima periodicità;
- sulle spese. Del tutto tardive erano anche le contestazioni in merito alle spese stante la corretta pattuizione delle stesse e la mancata tempestiva contestazione dell'attore nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto;
- sul risarcimento dei danni: la NC aveva adempiuto con la diligenza professionale che la caratterizza le proprie obbligazioni, nel pieno rispetto dei contratti stipulati e della normativa dettata in materia bancaria e civilistica. La richiesta di risarcimento del presunto danno risultava generica, poiché si era limitata a prospettare di aver subito ipotetici danni, non provando in alcun modo l'esistenza del pregiudizio, il suo ammontare e il nesso con un operato illecito della banca;
- sulle istanze istruttorie - inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica di parte, poiché con la stessa controparte tentava di supplire alle proprie carenze probatorie e pretendeva di demandare al CTU una serie di accertamenti che avrebbero dovuto essere forniti da sé medesima.
Con il verbale di trattazione cartolare del procedimento del 18 maggio 2021 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. (30+30+20) con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento e fissava per l'esame delle istanze istruttorie, l'udienza del 10 gennaio 2022.
La parte attrice con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., chiedeva di disporre, con riferimento a ciascun rapporto di conto corrente oggetto di causa, CTU contabile diretta a rideterminare e ri-conteggiare, sin dalla accensione, il dare e avere corrente tra le parti e disporre CTU anche al fine di stabilire i danni tutti patiti da parte attrice a seguito del comportamento complessivamente tenuto della banca.
Il Giudice, con provvedimento del 10 gennaio 2022, ritenutane l'opportunità, disponeva C.T.U. di natura contabile al fine di accertare, sulla scorta della documentazione versata in atti, i profili controversi indicati nella seconda memoria istruttoria di parte attrice e nella terza memoria istruttoria di parte convenuta. Nominava quale esperto il Dott. . Persona_3
All'udienza del 21 febbraio 2022 compariva l'avv. Francesco Parisi per e per delega CP_1 dell'avv. Marco Pesenti e per la società attrice, e per delega dell'avv. Simone Labonia, l'avv.
Michele Giudice. L'avv. Parisi faceva presente che relativamente all'eccezioni di incompetenza territoriale inerente al contratto n. 10526302 era stata formulata accettazione.
Il CTU, Dott. , prestava giuramento di rito, accettava l'incarico e il Giudice disponeva che il Per_3
nominato esperto dovesse rispondere ai quesiti riportati nello stesso provvedimento.
All'esito dell'espletamento dell'incarico peritale( e dei chiarimenti resi dal nominato esperto) la causa all'udienza del 17.09.2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva tratteneva in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito.
La domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c. è un rimedio processuale cui può ricorrere una persona fisica/giuridica per la restituzione di un pagamento non dovuto.
Nel caso oggetto di indagine tanto può avvenire per effetto di una riscossione ingiustificata a seguito di un addebito illegittimo dell'istituto di credito.
Opina il decidente che l'accoglimento della proposta domanda giudiziale risulti condizionata dal duplice presupposto che il conto corrente sia stato chiuso e che sia stata fornita la prova del pagamento del saldo differenziale favorevole all'istituto di credito.
Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto, pertanto, a fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se sono incompleti gli estratti-conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Nei rapporti di conto corrente bancario il cliente, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter riversare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., ordinanza 12 dicembre 2019 n. 33009);
Nel caso in esame risulta acclarato che i conti correnti oggetto di causa (contraddistinti dai numeri
10526302, 401249384, 10526332 e 401255017) siano andati “in sofferenza”, ma non risulta provato l'avvenuto pagamento.
Per quanto riguarda la domanda di mero accertamento del dare-avere promossa dal correntista la stessa viene considerata una tipica invocazione di verifica delle nullità delle clausole del contratto di apertura di credito, per cui trovano applicazione, nell'ambito delle azioni di accertamento del credito bancario, i principi generali sull'onere della prova..
Segnatamente, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, non può ritenersi che ogni qualvolta la banca, convenuta in azione di accertamento negativo o di mero accertamento del dare/avere debba dimostrare il proprio credito, abbia l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e che sia tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente oggetto di analisi, mentre tale regola trova applicazione nella ipotesi in cui sia la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento di somme dovute (Cass. Civ. n. 7895 del 2020).
Alla luce degli orientamenti suesposti e, tenuto conto della documentazione versata in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una c.t.u. contabile, al fine di ricalcolare il saldo di n. 3 rapporti di conto corrente, intrattenuti dalla con la ed Parte_1 Controparte_1
identificati dai nn. 10526332, 401249384 e 401255017.
Sulle questioni riguardanti la ricostruzione dei rapporti e l'analisi della documentazione,
l'anatocismo, l'anatocismo – calcolo alternativo, la mancata pattuizione del tasso di interesse passivo, le variazioni del tasso di interesse, l'usura, la commissione di massimo scoperto, il conteggio finale, le valute e la prescrizione, se eccepita, occorre prendere in considerazione la relazione del nominato CTU.
Il Dott. , con la relazione del giorno 17 ottobre 2022, ha premesso che i rapporti Persona_3
n. 10526332 e n. 401255017, risultano girare (interamente o, nel caso del rapporto n. 401255017, parzialmente) le proprie competenze trimestrali sul rapporto n. 10526302, escluso dal presente procedimento per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.
L'esclusione dal perimetro dell'indagine peritale del rapporto principale n. 10526302, sul quale risultano giro-contate le competenze dei rapporti n. 10526332 e n. 401255017, rende dubbio, da un punto di vista giuridico, se le competenze illegittime su di essi computate possano essere oggetto di ripetizione, e preclude l'esame delle rimesse solutorie eventualmente prescritte relative a dette competenze, che dovrebbero essere individuate sul rapporto n. 10526302 di cui non è consentita l'analisi.
Alla luce di ciò l'ausiliario di giustizia ha concluso che:
- in relazione al rapporto n. 10526332, applicando i criteri di ricalcolo analiticamente dettagliati nel paragrafo 4.18, risultano, rispetto alle competenze complessivamente addebitate dalla banca per € 51.897,35, competenze ricalcolate per € 21.591,89, per una differenza a favore della società correntista di € 30.305,46, di cui € € 20.618,01 maturati prima del dies a quo prescrizionale del 2/12/10;
- in relazione al rapporto n. 401255017, applicando i criteri di ricalcolo analiticamente dettagliati nel paragrafo 4.29 risultano, rispetto alle competenze complessivamente addebitate dalla banca per € 68.567,18, competenze ricalcolate per € 55.798,61, per una differenza a favore della società correntista di € 12.768,57;
- in relazione al rapporto n. 401249384, applicando i criteri di ricalcolo analiticamente dettagliati nel paragrafo 4.3 (vale a dire: - applicazione dei tassi sostituivi ex art. 117 TUB dall'accensione al 28/11/11, azzeramento dei tassi dal 28/11/11 al 21/12/12 (per pattuizione usuraria), mantenimento dei tassi convenzionali (legittimati dalla pattuizione del contratto del 21/12/12 e successivi) senza alcuna rettifica delle eventuali variazioni peggiorative
(essendo specificatamente contestate solo variazioni migliorative o legittimate da pattuizione scritta); - azzeramento competenze connesse al credito tra il 28/11/11 ed il
21/12/12 (pattuizione usuraria del contratto del 28/11/11); - annullamento delle CMS (€
1.503,98), non legittimate da pattuizione scritta prima del 28/11/11 e successivamente espunte per usura;
- mantenimento commissioni disponibilità fondi, legittimate dalla pattuizione del contratto del 21/12/12 e seguenti;
- annullamento delle commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi addebitate senza legittimazione pattizia fino al 21/12/12 (€ 781,50);
- espunzione dell'effetto delle valute applicate dalla banca;
- mantenimento in conto delle competenze pagate da rimesse solutorie prescritte;
- riconoscimento dei differenziali delle competenze del rapporto n. 401255017) risulta, rispetto al saldo girato a sofferenza dalla banca di € 22.156,83, rispettivamente:
1. in ipotesi di mantenimento del regime trimestrale concretamente applicato dalla banca prima del 31/12/13 e di annullamento dell'effetto anatocistico successivamente, un saldo debitore di € 4.993,90, per una differenza a favore della società correntista di € 17.162,92;
2. in ipotesi di annullamento dell'effetto anatocistico per l'intero periodo (ad eccezione della sola liquidazione del IV trim. 13, in forza della pattuizione della clausola anatocistica nel contratto del 6/12/13), un saldo debitore di € 4.704,85, per una differenza a favore della società correntista di € 17.451,98;
Applicando i criteri di ricalcolo analiticamente dettagliati nel paragrafo 4.3, senza tuttavia procedere a rettifiche per usura, risulterebbe, rispetto al saldo girato a sofferenza dalla banca di € 22.156,83, rispettivamente:
1bis) in ipotesi di mantenimento del regime trimestrale concretamente applicato dalla banca prima del 31/12/13 e di annullamento dell'effetto anatocistico successivamente, un saldo debitore di € 5.716,59, per una differenza a favore della società correntista di € 16.440,23;
2bis) in ipotesi di annullamento dell'effetto anatocistico per l'intero periodo (ad eccezione della sola liquidazione del IV trim. '13, in forza della pattuizione della clausola anatocistica nel contratto del 6/12/13), un saldo debitore di € 5.447,83, per una differenza a favore della società correntista di € 16.708,99.
Relativamente a queste ultime due ipotesi di calcolo è opportuno utilizzare quella che applica le rettifiche per usura e l'annullamento dell'effetto anatocistico per l'intero periodo (ad eccezione della sola liquidazione del IV trim. '13, in forza della pattuizione della clausola anatocistica nel contratto del 6/12/13), in quanto conforme alla normativa vigente.
A seguito delle osservazioni presentate dalle rispettive parti in giudizio, il nominato esperto ha specificato che per i rapporti dedotti in giudizio non risultano versati in atti i contratti iniziali di accensione di conto, ma sono disponibili plurimi contratti di affidamento attestanti la pattuizione delle condizioni economiche applicabili agli affidamenti: di conseguenza, ritiene corretti i criteri applicati nell'elaborato tecnico, che hanno previsto l'applicazione dei tassi legali in regime semplice (secondo il dettato del punto 6 del Quesito) limitatamente ai soli periodi iniziali dei diversi rapporti, le cui condizioni economiche non risultano legittimate da pattuizioni scritte, mentre per il periodo successivo al primo contratto di affidamento in atti sono state svolte le indagini previste dal successivo punto 7 risultando presente la “documentazione contrattuale” richiamata dal quesito.
Ciò nonostante il perito ha provveduto ad elaborare una seconda ipotesi di calcolo, richiesta dal legale di parte attrice, computando per i rapporti in esame esclusivamente i tassi legali con enucleazione di ogni ulteriore onere.
È opportuno a tal riguardo ribadire quanto già precedentemente affermato, ossia che solo se è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento di somme dovute, la stessa sarà anche tenuta a produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente ed a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente oggetto di analisi, mentre nel caso contrario, come in quello di specie, non lo è in quanto parte convenuta in giudizio.
Relativamente alle osservazioni di parte convenuta, il CTU, in relazione al rapporto n. 401249384 per il quale è stata svolta l'indagine prescrizionale, ha ritenuto non corretta l'affermazione secondo cui il limite di € 20.000 considerato quale fido sarebbe solo “un limite di calcolo degli interessi” e non “un elemento presuntivo dell'affidamento”, poiché gli estratti scalari in atti, di provenienza bancaria, consentono di distinguere con assoluta precisione la porzione di saldo entro fido, qualificandola come “apertura di credito”, dalla porzione di saldo extra fido, qualificata, per l'appunto, come “extrafido”.
In relazione all'analisi prescrizionale relativa ai rapporti n. 10526332 e n. 401255017, invece, ribadisce che le relative competenze risultano giro-contate sul conto n. 10526302, escluso dall'analisi peritale, non consentendo di verificare la presenza di eventuali rimesse solutorie che le paghino rendendone prescritto il recupero. Si è quindi provveduto, già nella relazione trasmessa alle parti e poi in quella depositata, solamente a precisare, in relazione alle competenze illegittime dei due rapporti, quali siano maturate prima del dies a quo prescrizionale del 2/12/10 e risultino quindi almeno “potenzialmente” soggette a prescrizione.
Il dott. , fa presente che, per i rapporti n. 10526332 e n. 401255017, ha provveduto a Per_3
specificare nelle tabelle di riepilogo dei ricalcoli, per ciascuna ipotesi di ricalcolo sviluppata, quali competenze illegittime giro-contate sul conto n. 10526302 (per le quali non è quindi possibile verificare l'esistenza di rimesse solutorie prescritte, che andrebbero cercare sul rapporto escluso dal perimento dell'indagine peritale) siano maturate prima del dies a quo prescrizionale del 2/12/10. Sul punto occorre precisare che costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
Qualora il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, spetta al cliente allegare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
In mancanza di un “affidamento” sul conto corrente tutte le rimesse devono considerarsi solutorie;
in tal senso, vige il principio secondo cui le rimesse si presumono ripristinatorie laddove venga provata l'esistenza di un contratto di apertura di credito (Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518).
È evidente che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di rimesse solutorie e perciò si debbano ritenere prescritte le competenze illegittime dei due rapporti, maturate prima del dies a quo prescrizionale del 2/12/10.
Con riguardo all'ultima osservazione di parte convenuta il CTU, ha osservato che per quanto concerne lo ius variandi, a partire dalla modifica dell'art. 118 TUB introdotta dalla Legge 248/06, la firma della clausola dello ius variandi è un requisito necessario ma non sufficiente per la legittimità delle variazioni delle condizioni economiche, che devono essere anticipate al correntista mediante “proposte di modifica unilaterale del contratto” che individuino le condizioni che verranno variate, specificando il motivo della variazione ed esplicitando la possibilità in capo al correntista di recedere dal contratto senza costi alle condizioni precedenti.
Tali proposte non risultano depositate in atti. Di conseguenza viene confermata la rispondenza alla normativa ed al quesito peritale dell'annullamento delle variazioni peggiorative non legittimate da proposte di modifica unilaterale del contratto.
Peraltro viene evidenziato che l'impatto economico di tale criterio è estremamente limitato: sono infatti state annullate, perché specificatamente contestate e non legittimate da alcuna proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 118 TUB, le sole variazioni peggiorative intervenute sul rapporto n. 10526332 nel II e III trimestre 2012, mentre non sono state riscontrate variazioni peggiorative illegittime per i rapporti n. 10526332 e n. 401249384.
In virtù delle ragioni sopra esposte devono essere rigettate le restanti domande.
Alla luce delle suddette considerazioni deve perciò ritenersi parzialmente accertato il saldo a favore della “ nei confronti della nella misura derivante Parte_1 Controparte_1
dalla CTU, pari a complessivi € 31.768,55; il tutto oltre interessi legali sul predetto importo dal dì del deposito della relazione definitiva sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come in atti, devono essere poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito;
- accoglie parzialmente la domanda di accertamento del dare/avere fra i contraenti e, per l'effetto, accerta che il correntista ha diritto a vedersi accreditato il saldo complessivo di € 31.479,50, di cui - € 4.993,90 quanto al conto corrente n° 10526302, di + € 30.305,46
quanto al conto corrente n. 10526332 e di + € 6.167,94 quanto al conto corrente n° 401255017; il tutto oltre interessi legali a far data dal deposito della relazione peritale definitiva sino all'effettivo soddisfo. - condanna la a rifondere a favore della e, Controparte_1 Parte_1
per essa, nei confronti del procuratore distrattario, le spese di lite che si liquidano in € 7.254,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- spese di CTU, liquidate come in atti, da porsi in via definitiva a carico della Controparte_1
Roma, 20.12.2024
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi