Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
n. 193/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 193/2023 promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MORI Parte_1 C.F._1
POMETTI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Siena, Via dei Rossi n. 44 - indirizzo PEC: Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SARACINI PAOLO ed elettivamente domiciliata in Siena, Strada Massetana Romana n. 54, presso lo studio del predetto difensore
CONVENUTA nonchè
C.F. ) e C.F. ) CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia il Tribunale di Siena, visto anche l'articolo 2054 cc, condannare la CP_1
e in solido tra loro, a pagare a a titolo di risarcimento
[...] CP_2 CP_3 Parte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniale dal medesimo subiti e subendi a causa dell'incidente stradale
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con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Con vittoria di spese, anche relative alla procedura ex articolo 696-cpc e alla attivazione della procedura di negoziazione assistita”.
Per la convenuta costituita: “Piaccia al Tribunale di Siena, contrariis reiectis
In via istruttoria:
- Ammettere la prova testimoniale richiesta con la memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI n.
2 del 7.03.2023; nel merito:
- in tesi respingere tutte le domande avanzate dall'attore perché Parte_1 infondate sia in fatto che in diritto nonché sfornite di prova;
- in denegata ipotesi limitare eventuali obblighi risarcitori gravanti sulla compagnia concludente nella misura del giusto e dell'equo anche tenuto conto, nel caso, del concorso decisamente prevalente posto in essere dall'attore per la determinazione del fatto di causa.
Con vittoria di compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alle convenute, citava in giudizio Parte_1
la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonchè e CP_4 CP_2
la prima quale assicuratrice e le seconde quali proprietarie dell'autovettura CP_3
Volvo targata FX787VH, per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. Esponeva
l'attore di essere stato urtato e scaraventato a terra, il giorno 18.2.2021, intorno alle ore 18:30, dall'autovettura Volvo condotta da mentre stava percorrendo la Strada di Testimone_1
Pescaia in Siena alla guida del proprio motociclo Piaggio targato BX00655; assumeva di aver riportato, a seguito dell'incidente, lesioni molto gravi che avevano reso necessaria l'esecuzione dell'intervento chirurgico di artroprotesi totale d'anca sinistra;
sosteneva applicarsi la presunzione di corresponsabilità prevista all'art. 2054 c.c. nella causazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, di cui chiedeva il ristoro attesa la sostanziale inerzia della compagnia assicurativa nonostante l'attivazione della procedura della negoziazione assistita e l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis cpc.
pagina 2 di 9 Nel costituirsi in giudizio la chiedeva il rigetto della domanda ritenuta del CP_1
tutto infondata in fatto e in diritto. Sosteneva infatti che, alla stregua delle dichiarazioni del conducente e dei riscontri di indagine della Polizia Municipale intervenuta sul luogo Tes_1 del sinistro, non risultava la prova dell'urto con conseguente inapplicabilità dell'art. 2054 c.c.; contestava altresì il quantum debeatur con particolare riferimento al lucro cessante.
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, tenuta mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c.
Depositate le predette memorie, la causa istruita con le sole produzioni documentali stante la ritenuta inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla compagnia assicurativa convenuta, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle convenute non costituite, litisconsorti necessarie, stante la ritualità delle notifiche dell'atto di citazione, eseguite mediante raccomandata A/R, perfezionatesi nei confronti di in data 25.01.2023 e nei CP_3 confronti di in data 26.01.2023. CP_2
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In punto di an giova ricordare come la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale di cui all'art. 2054 c.c. è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto ovvero, laddove manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (così Cass. n. 3704/2012; n. 19197/2018 e n.
3764/2021).
Nella fattispecie in esame l'applicabilità della norma viene invocata sul presupposto che vi sia stata una collisione tra veicoli, circostanza contestata dalla controparte.
Ebbene, nonostante gli agenti verbalizzanti intervenuti sul luogo a seguito dell'incidente stradale, abbiano affermato di non essere in grado di procedere alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro stante le dichiarazioni contrastanti dei conducenti e l'assenza di telecamere nonchè di testimoni oculari, alla stregua delle emergenze processuali, può ritenersi provato l'urto tra i due veicoli in considerazione del fatto che l'autovettura condotta pagina 3 di 9 dal indicata come veicolo B nel verbale d'accertamento, peraltro rimossa prima Tes_1
dell'intervento della Polizia Municipale, riportava una “traccia lunga circa 40 cm nel fianchetto posteriore lato destro, ad un'altezza da terra compresa tra 83 e 85 cm”. La riconducibilità della
“traccia” allo scontro con il motociclo è desumibile dall'altezza cui è collocata nonché dal fatto che non solo non è stata provata ma neppure addotta una diversa causa giustificatrice del danneggiamento.
La verificazione dell'urto non può essere esclusa nemmeno alla luce delle dichiarazioni provenienti dallo stesso conducente il quale, anzi, seppur in modo non esplicito, ha ammesso:
“ho sentito un rumore come se mi fossero venuti addosso”.
Inconferente il richiamo alla Cass. ord. n. 19282/2022 relativa a fattispecie in cui, diversamente dal caso che ci occupa, era pacifica l'assenza dello scontro tra i veicoli coinvolti.
Passando alla disamina del quantum, le risultanze medico legali della CTU esperita nell'ATP - condivisibile per logicità, analiticità e corrispondenza alla migliore tecnica di settore – hanno consentito di accertare come “In occasione sinistro stradale del 18 febbraio 2021 il signor Parte_1 riportava la frattura del femore sinistro, che ben si attiene ad urto diretto della coscia sinistra contro le strutture della vettura;
tali lesioni sono del tutto compatibili con la dinamica del sinistro che emerge dal fascicolo” e che “La frattura femorale rese necessario l'intervento di protesi totale di anca, a cui seguì un congruo periodo di riposo e riabilitazione fisica”(pag. 6 CTU dott. . Persona_1
Il CTU ha quindi verificato la sussistenza di postumi permanenti, non suscettibili di miglioramento o peggioramento, caratterizzati da “esiti di frattura del femore sinistro trattata con artroprotesi totale di anca, con ipotrofia muscolare e deficit dei movimenti della coscia” valutabili, come danno biologico, nella misura del 20%.
Al danno biologico permanente deve essere aggiunto un periodo di invalidità temporanea di giorni 150, dei quali gg. 30 al 100%; 30 gg. al 75%; 30 gg. al 50%, i restanti 60 gg. al 25%.
Applicati i criteri liquidativi delle tabelle del Tribunale di Milano, che costituiscono un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c., nonché uno strumento idoneo a garantire non solo un'adeguata valutazione del caso concreto ma anche un'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (cfr. Cass. n.
12408/11), tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (anni 55), del valore punto corrispondente alla lesione accertata (20%), il danno biologico da invalidità permanente va pagina 4 di 9 liquidato nella somma di € 55.622,00 (punto base € 3.809,75 per danno biologico) importo già valutato all'attualità.
Va inoltre liquidato il complessivo importo di € 9.487,50 a titolo di risarcimento per il periodo di invalidità temporanea, così individuato:
invalidità temporanea totale = € 3.450,00 (30 x € 115,00)
invalidità temporanea al 75% = € 2.587,50 (30 x 86,25)
invalidità temporanea al 50% = € 1.725,00 (30 x 57,50)
invalidità temporanea al 25% = € 1.725,00 (60 x 28,75).
Il danno biologico complessivo è quindi pari a € 65.109,50.
Quanto al danno morale, la Suprema Corte di Cassazione con la recente sent. n. 19922/2023 ha precisato come “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico- presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”. Conseguentemente, in assenza di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in conseguenza del sinistro (rispetto a quelle già considerate nel punto tabellare individuato), non può essere operata alcuna personalizzazione della liquidazione. Infatti, pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che venga provata la sussistenza di una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalle lesioni subite.
Sul punto, del resto, la Suprema Corte ha affermato che "pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre, però, che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite” (Cass. n. 339/2016).
Nella fattispecie in esame non sono stati forniti elementi idonei all'apprezzamento di una sofferenza concreta ulteriore rispetto a quella già ricompresa nel punto tabellare sopra individuato con conseguente insussistenza dei presupposti necessari per procedere al pagina 5 di 9 riconoscimento dell'incremento previsto nelle predette tabelle a titolo di sofferenza soggettiva.
A maggior ragione deve ritienersi l'insussistenza degli estremi per la c.d. personalizzazione del danno, stante la carenza assertiva ancor prima che probatoria di circostanze eccezionali e specifiche che ne giustificano il riconoscimento.
In definitiva, il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo della componente biologica permanente e temporanea, spettante all'attore, applicata la presunzione di corresponsabilità nella causazione del danno di cui all'art. 2054 c.c., va determinato nella complessiva somma di € 32.554,75 (€ 65.109,50/2).
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data di cessazione del sinistro (cfr. Cass. n. 26897/2014; Cass. n. 3121/2017) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal febbraio 2021 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, riferito agli effetti economici conseguenti alla lesione subita dal danneggiato, comprendente il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, ossia il mancato guadagno, si osserva quanto segue.
Devono senz'altro essere rimborsate le spese mediche documentate e ritenute congrue dal
CTU, meglio descritte a pag. 4 della perizia, comprese le due voci evidenziate in giallo risultando i relativi scontrini fiscali allegati all'atto di citazione (doc. 5) per complessivi
€.910,05; si ritiene altresì provato il danno al motociclo alla stregua di quanto dichiarato dagli agenti della Polizia Municipale di Siena nel verbale di accertamento laddove si dà atto, con riferimento allo stato della motocicletta, di “Sfregamenti su tutta la fiancata sx, sia sulla scocca sia sul parafango anteriore”. La somma indicata dall'attore in € 1.000,00 seppur sfornita di prova documentale in punto di quantum, può comunque ritenersi congrua in assenza di specifiche contestazioni a riguardo da parte della detta somma deve intendersi comprensiva CP_4
pagina 6 di 9 delle spese per il soccorso stradale e per il recupero del veicolo incidentato come da fattura della del 19.02.2021. Anche l'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, CP_5
€.1.901,00, va ridotto alla metà stante la ritenuta applicabilità del principio di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.
Al pagamento di detta somma, € 950,50 va condannata la convenuta, in uno con gli interessi legali su tale somma dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
A diversa soluzione si perviene con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante non avendo il danneggiato adempiuto all'onere di dimostrare la contrazione dei propri redditi intervenuta dopo il sinistro per essersi limitato alla mera allegazione di un lungo periodo di forzata chiusura dell'attività imprenditoriale di titolarità “Enoteca Rivella di Bottiglioni Carlo”, senza neppure dedurre una contrazione dei redditi percepiti nel 2021 rispetto a quelli degli anni precedenti e tantomeno provare un effettivo mancato guadagno pari alla somma pretesa, € 24.657,00, e la sua ricollegabilità al sinistro per cui è causa.
Parimenti indimostrata la domanda risarcitoria per danno derivante dalla perdita della clientela, circostanza solo genericamente dedotta e non supportata da elementi probatori concreti.
Va peraltro esclusa la possibilità per il giudice di ricorrere ex artt. 1226 e 2056 c.c. alla liquidazione equitativa, la quale presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (ex multis Cass. n. 4534/2017; n. 11698/2018; n. 9744/2023).
Infine, va ribadita l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla compagnia assicurativa convenuta stante l'incapacità a deporre ex l'art. 246 cpc del conducente responsabile quale litisconsorte facoltativo. Testimone_1
Le spese di lite del presente giudizio in omaggio al principio di soccombenza sono poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo in conformità al D.M. 55/14 aggiornato al DM 147/2022, in virtù dello scaglione di riferimento - da € 26.001 a € 52.000 - pagina 7 di 9 individuato secondo il criterio del decisum e non del disputandum ex art. 5 DM cit. (cfr. Cass.
SU n. 19014/2007) in considerazione dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), con l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni trattate, della natura documentale della causa, del pregio dell'attività prestata.
Lo stesso dicasi per le spese processuali del procedimento di ATP e per le spese di CTU, già liquidate con decreto del 17.01.2023, che vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Anche le spese di CTP, in quanto aventi natura di allegazione difensiva tecnica, sono tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsate (Cass. SU n. 16990/2017) e vengono liquidate nella misura di cui alla notula prodotta pari a € 800,00 + IVA (doc. 31 atto di citazione), da ritenersi “sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività” (Cass. sent. n. 26729/2024), eccessività non ravvisabile nel caso di specie stante il giudizio di congruità affermato dal CTU Per_1
(pag. 6 CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_4 CP_2
in solido tra loro, a pagare in favore di , a titolo di
[...] CP_3 Parte_1 risarcimento danni subiti a causa dell'incidente stradale occorsogli il 18.2.2021, la somma di € 32.554,75 a titolo di danno non patrimoniale e quella di € 950,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
2. condanna altresì le convenute, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'attore:
- delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge;
- delle spese processuali nel procedimento di ATP che si liquidano in € 1.528,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge;
- delle spese di CTP nella misura di cui alla notula emessa dal dott. Persona_2
pari a € 800,00 + IVA;
pagina 8 di 9 3. pone definitivamente a carico delle convenute le spese della consulenza d'ufficio espletata nel procedimento per ATP già liquidate con decreto 17.01.2023 in favore del CTU dott. Persona_1
Così deciso in Siena l'11.05.2025
Il Giudice OP
Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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