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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/04/2024, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1413 /2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1413 / 2021 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to Parte_1
CABITZA MARIA PAOLA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. ARCA CP_1
GAVINUCCIA , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di cessazione effetti civili del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/04/2021 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che questo Tribunale CP_1
pagina1 di 4 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Alghero in data 21.6.1998 in quanto separata legalmente in virtù di
Decreto di Omologa del Tribunale di Sassari in data 10.8.2009 , in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Esponeva che dl matrimonio erano nati tre figli, tutti maggiorenni, Per_1
Per_ collocato presso la madre in condizione di disabilità e divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, maggiorenne autonomo Per_3
economicamente, chiedeva riguardo ai figli maggiorenni non autonomi economicamente la determinazione di un assegno di mantenimento.
Si costituiva non opponendosi alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ma opponendosi alla modifica delle condizioni di separazione come richieste in quanto impossibilità a corrispondere l'assegno di mantenimento come richiesto atteso lo scarso reddito da lavoro e la nascita di altre due figli.
Il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi ,assumeva i provvedimenti indefettibili ed urgenti in relazione all'affido del minore figlio/a e del suo mantenimento .
Trattata nel merito la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 9.4.2024 con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 10.8.2009 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in pagina2 di 4 Alghero in data 21.6.1998 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Le parti controvertono esclusivamente sull'assegno di mantenimento Per_ richiesto in favore dei figli entrambi maggiorenni. Per_1
Per_
Ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per i figli e peraltro afflitto da grave handicap per il quale ha ottenuto pensione Per_1
Per_ di invalidità vada determinato in € 400 mensili, attesa per la ancora giovane età essendo allo stato appena ventenne, somma che deve essere corrisposta entro il cinque di ogni mese al domicilio della e rivalutata Pt_1
Org_ Per_ annualmente secondo gli indici Assegno unico universale per deve essere percepito in via esclusiva dalla Pt_1
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Alghero in data 21 giugno 1998
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alghero di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 parte II serie A , n. 5 uff.2
CONDIZIONI : pone a carico di assegno di mantenimento in CP_1
Per_ favore dei figli e di € 400 da corrispondersi entro il cinque di Per_1
ogni mese al domicilio della e rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1
Org_ indici la rideterminazione ha decorrenza dal mese di maggio 2024 ; oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi in conformità al protocollo
CNF adottato dal tribunale,
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 09/04/2024
IL PRESIDENTE rel.
pagina3 di 4 G.Sanna
pagina4 di 4
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1413 / 2021 del R.G.A.C., rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to Parte_1
CABITZA MARIA PAOLA che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso l'Avv. ARCA CP_1
GAVINUCCIA , che lo rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di cessazione effetti civili del matrimonio;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/04/2021 conveniva in Parte_1
giudizio chiedendo che questo Tribunale CP_1
pagina1 di 4 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Alghero in data 21.6.1998 in quanto separata legalmente in virtù di
Decreto di Omologa del Tribunale di Sassari in data 10.8.2009 , in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Esponeva che dl matrimonio erano nati tre figli, tutti maggiorenni, Per_1
Per_ collocato presso la madre in condizione di disabilità e divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, maggiorenne autonomo Per_3
economicamente, chiedeva riguardo ai figli maggiorenni non autonomi economicamente la determinazione di un assegno di mantenimento.
Si costituiva non opponendosi alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ma opponendosi alla modifica delle condizioni di separazione come richieste in quanto impossibilità a corrispondere l'assegno di mantenimento come richiesto atteso lo scarso reddito da lavoro e la nascita di altre due figli.
Il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi ,assumeva i provvedimenti indefettibili ed urgenti in relazione all'affido del minore figlio/a e del suo mantenimento .
Trattata nel merito la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 9.4.2024 con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 10.8.2009 ;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015
, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in pagina2 di 4 Alghero in data 21.6.1998 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Le parti controvertono esclusivamente sull'assegno di mantenimento Per_ richiesto in favore dei figli entrambi maggiorenni. Per_1
Per_
Ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per i figli e peraltro afflitto da grave handicap per il quale ha ottenuto pensione Per_1
Per_ di invalidità vada determinato in € 400 mensili, attesa per la ancora giovane età essendo allo stato appena ventenne, somma che deve essere corrisposta entro il cinque di ogni mese al domicilio della e rivalutata Pt_1
Org_ Per_ annualmente secondo gli indici Assegno unico universale per deve essere percepito in via esclusiva dalla Pt_1
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con l'intervento del P.M., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Alghero in data 21 giugno 1998
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alghero di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 parte II serie A , n. 5 uff.2
CONDIZIONI : pone a carico di assegno di mantenimento in CP_1
Per_ favore dei figli e di € 400 da corrispondersi entro il cinque di Per_1
ogni mese al domicilio della e rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1
Org_ indici la rideterminazione ha decorrenza dal mese di maggio 2024 ; oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi in conformità al protocollo
CNF adottato dal tribunale,
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 09/04/2024
IL PRESIDENTE rel.
pagina3 di 4 G.Sanna
pagina4 di 4