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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1882/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse CP_1 accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92, negati nella precedente fase amministrativa allorquando veniva giudicato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio-gravi (67%-99%) a svolgere i compiti e le funzioni della sua età e portatore di disabilità non grave.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. reputava che il ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge limitatamente al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, sufficientemente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma non risultano soddisfatti.
Nello specifico il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed aver Per_1 esaminato la documentazione agli atti, ha ritenuto in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici che, per le patologie riscontrate (poliartrosi a media ricaduta funzionale, cardiopatia ipertensiva, glaucoma, esiti di artroprotesi ginocchio dx, distiroidismo, esiti di frattura polso sin e intervento di tenolisi nervo mediano omolaterale), lo stesso non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Ed invero, come risulta dall'esame obiettivo effettuato, il paziente “…si presenta deambulando in sostanziale autonomia, senza appoggi, con incedere sufficientemente disinvolto e privo di anomalie nel passo e di deficit dell'equilibrio. Cambiamenti posturali autonomi. Accessibile al colloquio, mostra un umore moderatamente deflesso, con attenzione polarizzata sulle proprie condizioni di salute;
lucido e orientato;
memoria conservata;
risposte congrue nei contenuti e per tempi di formulazione;
capacità di calcolo e critica presente ed adeguata per età e scolarità”.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale non colgono nel segno, giacchè il ricorrente si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottovalutate dal consulente che avrebbe, altresì, omesso di inserire nella propria diagnosi il diabete mellito di tipo II e la nefropatia diabetica;
tuttavia, a ben vedere, anche se tali patologie fossero state menzionate, ciò non avrebbe alterato la valutazione resa in quanto il Dott. si ribadisce, ha riscontrato come la deambulazione ed i Per_1 passaggi posturali fossero effettuati in autonomia dall'istante e che le sue condizioni psichiche consentissero di evidenziare ideazione, senso-percezione ed orientamento nella norma, così da non inficiare quelle attività necessarie al mantenimento di autonomia della persona.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Senonchè, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa nella precedente fase, può essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto portatore di disabilità ex art. 3, comma 3, della Legge 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
per tali motivi le spese di lite possono essere compensate.
Le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, l.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
rigetta per il resto la domanda;
compensa le spese di lite;
pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 17/06/2025
Il giudice
ER TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1882/2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse CP_1 accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92, negati nella precedente fase amministrativa allorquando veniva giudicato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti medio-gravi (67%-99%) a svolgere i compiti e le funzioni della sua età e portatore di disabilità non grave.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. reputava che il ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge limitatamente al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, sufficientemente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma non risultano soddisfatti.
Nello specifico il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed aver Per_1 esaminato la documentazione agli atti, ha ritenuto in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici che, per le patologie riscontrate (poliartrosi a media ricaduta funzionale, cardiopatia ipertensiva, glaucoma, esiti di artroprotesi ginocchio dx, distiroidismo, esiti di frattura polso sin e intervento di tenolisi nervo mediano omolaterale), lo stesso non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Ed invero, come risulta dall'esame obiettivo effettuato, il paziente “…si presenta deambulando in sostanziale autonomia, senza appoggi, con incedere sufficientemente disinvolto e privo di anomalie nel passo e di deficit dell'equilibrio. Cambiamenti posturali autonomi. Accessibile al colloquio, mostra un umore moderatamente deflesso, con attenzione polarizzata sulle proprie condizioni di salute;
lucido e orientato;
memoria conservata;
risposte congrue nei contenuti e per tempi di formulazione;
capacità di calcolo e critica presente ed adeguata per età e scolarità”.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale non colgono nel segno, giacchè il ricorrente si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottovalutate dal consulente che avrebbe, altresì, omesso di inserire nella propria diagnosi il diabete mellito di tipo II e la nefropatia diabetica;
tuttavia, a ben vedere, anche se tali patologie fossero state menzionate, ciò non avrebbe alterato la valutazione resa in quanto il Dott. si ribadisce, ha riscontrato come la deambulazione ed i Per_1 passaggi posturali fossero effettuati in autonomia dall'istante e che le sue condizioni psichiche consentissero di evidenziare ideazione, senso-percezione ed orientamento nella norma, così da non inficiare quelle attività necessarie al mantenimento di autonomia della persona.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Senonchè, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa nella precedente fase, può essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto portatore di disabilità ex art. 3, comma 3, della Legge 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
per tali motivi le spese di lite possono essere compensate.
Le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, l.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
rigetta per il resto la domanda;
compensa le spese di lite;
pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 17/06/2025
Il giudice
ER TT