TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/10/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 02/10/2025 nella causa n. 1818/2022 avente ad oggetto “Cessione dei crediti” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA GIOVANNI, CARDONA GIUSEPPE e DEL BENE MICHELE
- attore - e
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, col ministero/assistenza P.IVA_2 dell'avv. VELLI MASSIMO
- convenuto - All'udienza del 02/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deducendo di essere divenuta titolare di una serie di crediti vantanti nei confronti del , conveniva in giudizio Controparte_1 predetto Ente al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti Parte_1 crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
I. € 50.322,76 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate Parte_1 nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento
2 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per Parte_1
l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − Parte_1 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e ⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; • IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1 parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di
[...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive […].
Costituitosi in giudizio, il Controparte_1
contestava in fatto e in diritto la domanda attorea, articolando le
[...] seguenti eccezioni: in via preliminare, 1) Carenza di legittimazione sostanziale e processuale della per non aver depositato il contratto di cessione del credito;
2) Difetto di legittimazione attiva di per vizio di notificazione della cessione nonché per mancata espressa adesione da parte del Comune;
nel merito, 3) cessata materia del contendere, atteso l'integrale pagamento del credito preteso in data 13.10.2022; 4) Erroneo conteggio dei consumi e non corretta fatturazione, evidenziando la incongruenza rispetto ai reali consumi ascrivibili all'Ente.
3 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il rassegnava dunque le Controparte_1 seguenti conclusioni: […] 1. in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza e/o il difetto di legittimazione attiva di per tutti i motivi meglio esposti Pt_1 nel corpo del presente atto;
2 nel merito, dichiarare cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento da parte dell'Ente, nonché respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto […].
Instauratosi il contraddittorio, concessi i termini di rito, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, quantomeno con riferimento agli importi (a titolo di capitale) di cui la creditrice agente, uniformandosi a quanto sul punto eccepito, e richiesto, dal convenuto (v. comparsa di costituzione: il credito preteso è stato CP_1 pagato per intero in data 13/10/2022, giusta mandati di pagamento che si producono;
e successive conclusioni: nel merito, dichiarare cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento da parte dell'Ente), ha espressamente ammesso l'avvenuto versamento (v. memoria ex art. 183, n. 1, in cui, premesso l'esercizio dell'azione per € 50.322,76 per sorta capitale portata dalle fatture emesse dalle società fornitrici “AUDAX ENERGIA” e HERA COMM S.r.l., viene Pt_1 specificato nel paragrafo rubricato 1A) I CREDITI PER I QUALI BFF PROSEGUE IL GIUDIZIO che, a fronte dei parziali pagamenti del in relazione alla sorte CP_1 capitale, i crediti per i quali prosegue il giudizio per i seguenti ammontono crediti: - € 1.510,03 a titolo di sorte capitale residua di cui alle fatture riepilogate nel prospetto che si deposita ora sub doc. 05. Sono altresì dovute le somme richieste con citazione oltre interessi ed accessori, nonché importo reclamato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/1, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo).
Tale circostanza - riferibile a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, fa venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013) - appare idonea ad una declaratoria di (parziale) cessazione della materia del contendere, nonostante la persistente conflittualità tra le parti, anche in ordine alle spese di lite.
4 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Possono difatti ritenersi (seppure limitatamente agli indicati importi) comunque venute meno le ragioni di contrasto tra le stesse, come dimostrato dalla condotta processuale di parte attrice che, a fronte della richiesta di declaratoria di (totale) cessazione della materia del contendere avanzata dalla controparte (v. conclusioni di cui alla comparsa di costituzione), ha dichiarato di proseguire il giudizio esclusivamente per le somme (diverse ed ulteriori) supra meglio specificate (v. riportata memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.).
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006).
Già in base a tale principio, dunque, avrebbe dovuto comunque vagliarsi nel merito la vicenda oggetto del giudizio, il cui apprezzamento, a ben guardare, risultava in ogni caso imposto dalla riferita natura parziale del pagamento (reciprocamente) ammesso, essendo il giudizio destinato a proseguire, per espressa richiesta del creditore, in ordine alla residua parte del credito rimasta insoddisfatta (v. supra citata memoria ex art. 183, n, 1 c.p.c.: - € 1.510,03 a titolo di sorte capitale residua di cui alle fatture riepilogate nel prospetto che si deposita ora sub doc. 05. Sono altresì dovute le somme richieste con citazione oltre interessi ed accessori, nonché importo reclamato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/1, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo). Passando quindi all'esame del merito della controversia, giova innanzitutto precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Ebbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la causa, giungendo al rigetto (anche) di ogni altra (residua) domanda, così come proposta e/o proseguita, sulla base della questione - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - concernente l'insufficienza della prova della
5 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
pretesa creditoria così come azionata da parte attrice, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate. Non ci si può difatti esimere dal rilevare come la cessionaria del credito, odierna attrice, abbia omesso di produrre il contratto di fornitura con il Comune ceduto, sotteso alla cessione per cui è causa. È noto invero che i contratti della p.a. devono rivestire la forma scritta ad substantiam; in particolare, per i contratti della P.A., pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. La volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. 18.05.2011 n. 10910, nonché Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n. 6406 del 1998; Cass., n. 6966 del 1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n. 20340). Per altro verso, poiché i contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria, non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 06/02/2004). In sintesi, qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico (nella fattispecie al vaglio si tratta di un richiede la forma scritta ad CP_1 substantiam, atteso che, per consolidata giurisprudenza, i principi, derivanti dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 sulla contabilità dello Stato, già oggetto di richiamo da parte del R.D. n. 383 del 1934, art. 87, per quanto attiene agli enti territoriali minori, vanno per questi ultimi ritenuti ancora persistenti, alla stregua delle regole imponenti la predeterminazione delle forme negoziali, dettate dalla sopravvenuta L n. 142 del 1990, art. 56, comma 1 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 192, comma 1, a salvaguardia dell'evidenza pubblica dei contratti in questione e delle esigenze di controllo, funzionali all'imparzialità ed al buon andamento della P.A (v. Cass. 5179/1995, 1650/1996, 6908/1996,
6 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
15488/01, nonché in particolare 2067/03, 7962/03, 15570/04, 17703/05, 5782/2006). La disciplina speciale, in deroga a quella generale, prevista per i contratti della pubblica amministrazione, è valida - in difformità da quanto sostenuto da parte attrice (v. scritti difensivi) - anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali (v. in termini anche Trib. Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n. 1377). Più nel dettaglio, si è affermato che la regola della forma scritta ad substantiam costituisce strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dalla Carta costituzionale (Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 563/2023 pronunciata proprio in un caso analogo di subentro in regime di salvaguardia e Tribunale Patti, Sent., 15/06/2023). Difatti, i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e 17 del RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti, dunque, esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, per converso, un (mero) comportamento di fatto privo tuttavia di rilievi di sorta sul piano giuridico, stante l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (v., e.g, Cass., n. 20033/2016). Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della … né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015).
7 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
A soluzioni dissimili non potrebbe indurre, come sostenuto dalla creditrice, l'applicabilità del regime di salvaguardia e quindi la asserita non indispensabilità di un contratto scritto. Infatti, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Detto altrimenti, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla L. 3 agosto 2007, n. 125 - da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali - tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici. In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a, il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. Del resto, come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza, anche supra citata, nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii ed agevolando l'espletamento della funzione di controllo alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla carta costituzionale;
principi che rendono a ben vedere inconfigurabile…la possibilità di subentro per facta concludentia in un contratto già in corso (così Cass., 21477/2013). Invero, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita (Cass, 10432/2022). Senza contare che, pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018, e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. “impegno di spesa”) la cui assenza non può che riverberarsi in danno del creditore. È pacifico del resto che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su
8 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (così Cass., n. 2019; ma v. pure Cass., n. 15410/2018, secondo cui in materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto). E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile (cfr. ancora Tribunale di Patti, Sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024). Orbene, la necessaria forma scritta ad substantiam di cui si è detto, reca con sé, quale sua indefettibile conseguenza, la rituale e necessaria prova per iscritto anche del contratto medesimo. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Sez. 1, Sentenza n. 1452 del 18/01/2019). In applicazione dei suddetti principi, dunque, non può che rigettarsi la domanda, così come proposta in via principale, con il conseguente assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. A soluzioni dissimili, invero, non potrebbe indurre nemmeno l'apprezzamento delle risultanze sin qui ricostruite nella diversa prospettiva
9 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'azione azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata (v. scritti difensivi parte attrice, proprio in riferimento all'eventuale ritenuta insussistenza di un valido rapporto contrattuale), stante il richiamato difetto di prova circa l'avvenuta erogazione in favore dell'Ente delle prestazioni per cui è causa in presenza di un negozio valido ed impegnativo, o comunque concluso secondo le regole procedimentali previste dalla disciplina applicabile. In tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, difatti, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, a norma del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (convertito in L. n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 12608 del 2017; nonché le ivi citate, Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2013, n. 24478; 26 maggio 2010, n. 12880; 22 maggio 2007, n. 11854), con l'ulteriore, e più recente, precisazione secondo cui L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un Comune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese dall'impresa) (Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018). In termini, si è da ultimo nuovamente espressa la Suprema Corte, ribadendo che Il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni dalla l. n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituto dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta nel d.lg. n. 267 del 2000, art. 191 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass. S.U. n. 26657 del 18/12/2014). Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente
10 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Infatti al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del d.l. n. 66 del 1989 (conv. in l. n. 144 del 1989, riprodotta nel d.lg. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria (Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n. 7113). Ciò comporta, in applicazione dei principi giurisprudenziali sin qui citati, l'inaccoglibilità anche della domanda di ingiustificato arricchimento, così come proposta, per difetto del requisito di sussidiarietà, con il conseguente assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile sul punto in corso di causa. Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, dovrà dichiararsi in parte cessata la materia del contendere e contestualmente rigettarsi, per le assorbenti ragioni sin qui esposte - evidentemente basate su circostanze obiettive, emergenti dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste, non solo agevolmente riscontrabile, ma anche debitamente valutate (v. scritti difensivi parte attrice e conseguenza domanda subordinata) - ogni altra domanda, così come proposta e/o proseguita. Sulle spese Quanto alle spese, l'obiettiva controvertibilità della questione posta a fondamento della decisione, in uno all'assenza di orientamenti autenticamente univoci o consolidati sul punto al momento dell'insorgenza della lite, comunque connotata da un pagamento (seppur parziale) in corso di causa, ne consentono la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, nei confronti del , Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara
11 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
in parte cessata la materia del contendere;
rigetta ogni altra domanda, così come proposta e/o proseguita;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 02/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
12
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 02/10/2025 nella causa n. 1818/2022 avente ad oggetto “Cessione dei crediti” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA GIOVANNI, CARDONA GIUSEPPE e DEL BENE MICHELE
- attore - e
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del Sindaco pro tempore, col ministero/assistenza P.IVA_2 dell'avv. VELLI MASSIMO
- convenuto - All'udienza del 02/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 deducendo di essere divenuta titolare di una serie di crediti vantanti nei confronti del , conveniva in giudizio Controparte_1 predetto Ente al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti Parte_1 crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
I. € 50.322,76 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate Parte_1 nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento
2 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per Parte_1
l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − Parte_1 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e ⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; • IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1 parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di
[...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive […].
Costituitosi in giudizio, il Controparte_1
contestava in fatto e in diritto la domanda attorea, articolando le
[...] seguenti eccezioni: in via preliminare, 1) Carenza di legittimazione sostanziale e processuale della per non aver depositato il contratto di cessione del credito;
2) Difetto di legittimazione attiva di per vizio di notificazione della cessione nonché per mancata espressa adesione da parte del Comune;
nel merito, 3) cessata materia del contendere, atteso l'integrale pagamento del credito preteso in data 13.10.2022; 4) Erroneo conteggio dei consumi e non corretta fatturazione, evidenziando la incongruenza rispetto ai reali consumi ascrivibili all'Ente.
3 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il rassegnava dunque le Controparte_1 seguenti conclusioni: […] 1. in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza e/o il difetto di legittimazione attiva di per tutti i motivi meglio esposti Pt_1 nel corpo del presente atto;
2 nel merito, dichiarare cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento da parte dell'Ente, nonché respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto […].
Instauratosi il contraddittorio, concessi i termini di rito, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, quantomeno con riferimento agli importi (a titolo di capitale) di cui la creditrice agente, uniformandosi a quanto sul punto eccepito, e richiesto, dal convenuto (v. comparsa di costituzione: il credito preteso è stato CP_1 pagato per intero in data 13/10/2022, giusta mandati di pagamento che si producono;
e successive conclusioni: nel merito, dichiarare cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento da parte dell'Ente), ha espressamente ammesso l'avvenuto versamento (v. memoria ex art. 183, n. 1, in cui, premesso l'esercizio dell'azione per € 50.322,76 per sorta capitale portata dalle fatture emesse dalle società fornitrici “AUDAX ENERGIA” e HERA COMM S.r.l., viene Pt_1 specificato nel paragrafo rubricato 1A) I CREDITI PER I QUALI BFF PROSEGUE IL GIUDIZIO che, a fronte dei parziali pagamenti del in relazione alla sorte CP_1 capitale, i crediti per i quali prosegue il giudizio per i seguenti ammontono crediti: - € 1.510,03 a titolo di sorte capitale residua di cui alle fatture riepilogate nel prospetto che si deposita ora sub doc. 05. Sono altresì dovute le somme richieste con citazione oltre interessi ed accessori, nonché importo reclamato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/1, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo).
Tale circostanza - riferibile a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, fa venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013) - appare idonea ad una declaratoria di (parziale) cessazione della materia del contendere, nonostante la persistente conflittualità tra le parti, anche in ordine alle spese di lite.
4 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Possono difatti ritenersi (seppure limitatamente agli indicati importi) comunque venute meno le ragioni di contrasto tra le stesse, come dimostrato dalla condotta processuale di parte attrice che, a fronte della richiesta di declaratoria di (totale) cessazione della materia del contendere avanzata dalla controparte (v. conclusioni di cui alla comparsa di costituzione), ha dichiarato di proseguire il giudizio esclusivamente per le somme (diverse ed ulteriori) supra meglio specificate (v. riportata memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.).
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006).
Già in base a tale principio, dunque, avrebbe dovuto comunque vagliarsi nel merito la vicenda oggetto del giudizio, il cui apprezzamento, a ben guardare, risultava in ogni caso imposto dalla riferita natura parziale del pagamento (reciprocamente) ammesso, essendo il giudizio destinato a proseguire, per espressa richiesta del creditore, in ordine alla residua parte del credito rimasta insoddisfatta (v. supra citata memoria ex art. 183, n, 1 c.p.c.: - € 1.510,03 a titolo di sorte capitale residua di cui alle fatture riepilogate nel prospetto che si deposita ora sub doc. 05. Sono altresì dovute le somme richieste con citazione oltre interessi ed accessori, nonché importo reclamato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/1, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo). Passando quindi all'esame del merito della controversia, giova innanzitutto precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Ebbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la causa, giungendo al rigetto (anche) di ogni altra (residua) domanda, così come proposta e/o proseguita, sulla base della questione - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - concernente l'insufficienza della prova della
5 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
pretesa creditoria così come azionata da parte attrice, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate. Non ci si può difatti esimere dal rilevare come la cessionaria del credito, odierna attrice, abbia omesso di produrre il contratto di fornitura con il Comune ceduto, sotteso alla cessione per cui è causa. È noto invero che i contratti della p.a. devono rivestire la forma scritta ad substantiam; in particolare, per i contratti della P.A., pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. La volontà della pubblica amministrazione deve essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. 18.05.2011 n. 10910, nonché Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n. 6406 del 1998; Cass., n. 6966 del 1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n. 20340). Per altro verso, poiché i contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria, non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 06/02/2004). In sintesi, qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico (nella fattispecie al vaglio si tratta di un richiede la forma scritta ad CP_1 substantiam, atteso che, per consolidata giurisprudenza, i principi, derivanti dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 sulla contabilità dello Stato, già oggetto di richiamo da parte del R.D. n. 383 del 1934, art. 87, per quanto attiene agli enti territoriali minori, vanno per questi ultimi ritenuti ancora persistenti, alla stregua delle regole imponenti la predeterminazione delle forme negoziali, dettate dalla sopravvenuta L n. 142 del 1990, art. 56, comma 1 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 192, comma 1, a salvaguardia dell'evidenza pubblica dei contratti in questione e delle esigenze di controllo, funzionali all'imparzialità ed al buon andamento della P.A (v. Cass. 5179/1995, 1650/1996, 6908/1996,
6 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
15488/01, nonché in particolare 2067/03, 7962/03, 15570/04, 17703/05, 5782/2006). La disciplina speciale, in deroga a quella generale, prevista per i contratti della pubblica amministrazione, è valida - in difformità da quanto sostenuto da parte attrice (v. scritti difensivi) - anche con riguardo alle forniture in regime di salvaguardia/maggior tutela;
la circostanza che le prestazioni sono state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali (v. in termini anche Trib. Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n. 1377). Più nel dettaglio, si è affermato che la regola della forma scritta ad substantiam costituisce strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dalla Carta costituzionale (Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 563/2023 pronunciata proprio in un caso analogo di subentro in regime di salvaguardia e Tribunale Patti, Sent., 15/06/2023). Difatti, i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e 17 del RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti, dunque, esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, per converso, un (mero) comportamento di fatto privo tuttavia di rilievi di sorta sul piano giuridico, stante l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (v., e.g, Cass., n. 20033/2016). Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della … né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015).
7 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
A soluzioni dissimili non potrebbe indurre, come sostenuto dalla creditrice, l'applicabilità del regime di salvaguardia e quindi la asserita non indispensabilità di un contratto scritto. Infatti, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Detto altrimenti, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla L. 3 agosto 2007, n. 125 - da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali - tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici. In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la p.a, il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. Del resto, come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza, anche supra citata, nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii ed agevolando l'espletamento della funzione di controllo alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla carta costituzionale;
principi che rendono a ben vedere inconfigurabile…la possibilità di subentro per facta concludentia in un contratto già in corso (così Cass., 21477/2013). Invero, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita (Cass, 10432/2022). Senza contare che, pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018, e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. “impegno di spesa”) la cui assenza non può che riverberarsi in danno del creditore. È pacifico del resto che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su
8 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (così Cass., n. 2019; ma v. pure Cass., n. 15410/2018, secondo cui in materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto). E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile (cfr. ancora Tribunale di Patti, Sentenza n. 416/2024 del 03-04-2024). Orbene, la necessaria forma scritta ad substantiam di cui si è detto, reca con sé, quale sua indefettibile conseguenza, la rituale e necessaria prova per iscritto anche del contratto medesimo. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Sez. 1, Sentenza n. 1452 del 18/01/2019). In applicazione dei suddetti principi, dunque, non può che rigettarsi la domanda, così come proposta in via principale, con il conseguente assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. A soluzioni dissimili, invero, non potrebbe indurre nemmeno l'apprezzamento delle risultanze sin qui ricostruite nella diversa prospettiva
9 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'azione azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata (v. scritti difensivi parte attrice, proprio in riferimento all'eventuale ritenuta insussistenza di un valido rapporto contrattuale), stante il richiamato difetto di prova circa l'avvenuta erogazione in favore dell'Ente delle prestazioni per cui è causa in presenza di un negozio valido ed impegnativo, o comunque concluso secondo le regole procedimentali previste dalla disciplina applicabile. In tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, difatti, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, a norma del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (convertito in L. n. 144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 12608 del 2017; nonché le ivi citate, Cass., Sez. 1, 30 ottobre 2013, n. 24478; 26 maggio 2010, n. 12880; 22 maggio 2007, n. 11854), con l'ulteriore, e più recente, precisazione secondo cui L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un Comune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese dall'impresa) (Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018). In termini, si è da ultimo nuovamente espressa la Suprema Corte, ribadendo che Il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni dalla l. n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituto dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta nel d.lg. n. 267 del 2000, art. 191 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass. S.U. n. 26657 del 18/12/2014). Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente
10 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Infatti al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del d.l. n. 66 del 1989 (conv. in l. n. 144 del 1989, riprodotta nel d.lg. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria (Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n. 7113). Ciò comporta, in applicazione dei principi giurisprudenziali sin qui citati, l'inaccoglibilità anche della domanda di ingiustificato arricchimento, così come proposta, per difetto del requisito di sussidiarietà, con il conseguente assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile sul punto in corso di causa. Alla stregua di tutto quanto precede, dunque, dovrà dichiararsi in parte cessata la materia del contendere e contestualmente rigettarsi, per le assorbenti ragioni sin qui esposte - evidentemente basate su circostanze obiettive, emergenti dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste, non solo agevolmente riscontrabile, ma anche debitamente valutate (v. scritti difensivi parte attrice e conseguenza domanda subordinata) - ogni altra domanda, così come proposta e/o proseguita. Sulle spese Quanto alle spese, l'obiettiva controvertibilità della questione posta a fondamento della decisione, in uno all'assenza di orientamenti autenticamente univoci o consolidati sul punto al momento dell'insorgenza della lite, comunque connotata da un pagamento (seppur parziale) in corso di causa, ne consentono la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, nei confronti del , Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara
11 Tribunale di Avellino n. 1818/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
in parte cessata la materia del contendere;
rigetta ogni altra domanda, così come proposta e/o proseguita;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 02/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
12