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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/10/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1926/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1926/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MONARDO US ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via Elio Vittorini snc presso lo studio del difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONARDO Parte_2 C.F._2
US elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via Elio Vittorini snc presso lo studio del difensore;
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio di Venezia-Mestre (rep. 44581; racc. Persona_1
16956), elettivamente domicilio in Verona, v. lo S. Bernardino 5° presso il difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto giuntivo 452/2017 (R.G. n. 1298/2017) del
Tribunale di Vibo Valentia depositato in data 16.08.2017;
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1
pagina 1 di 11 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
452/2017 (R.G. n. 1298/2017) e depositato in data 16.08.2017 di questo Tribunale con cui veniva loro ingiunto il pagamento in solido a favore di , in qualità di CP_1 cessionaria del credito, della somma di euro 32.001,60, oltre interessi come da domanda, oltre spese della procedura di ingiunzione per il mancato pagamento delle rate del contratto di credito al consumo finalizzato a prestito personale concesso da
Controparte_2
A fondamento della spiegata opposizione gli opponenti hanno dedotto il difetto dei requisiti ex art. 633 c.p.c. stante l'inadeguatezza dell'estratto conto prodotto a sostegno della richiesta monitoria, in quanto mancante dell'attestazione da parte di un funzionario dell'istituto di credito ex art. 50 TUB;
Hanno inoltre eccepito la nullità delle pattuizioni del contratto di prestito personale n. 35532937 stipulato in data 24/06/2009 per € 34.000,00 per usura nonché per erronea indicazione del TAEG e applicazione di interessi anatocistici. A tal fine gli opponenti si richiamavano ad una perizia econometrica redatta dal dott. Per_2
che aveva evidenziato nel mutuo usura moratoria, erronea indicazione del
[...]
TAEG e anatocismo derivante dalla previsione di un “piano di ammortamento alla francese”. Il contratto prevedeva la restituzione del capitale finanziato dell'importo di
€ 36.681,00 da restituire in 108 rate mensili di euro 496,00 ciascuna con un Tasso annuo contrattuale (TAN) ammortamento al 8,96% e un Tasso di mora contrattuale calcolato al 10,00%. ed un TAEG 9,67 %.
Lamentavano, pertanto, l'illegittima decadenza dal beneficio del termine ed l'inefficacia della risoluzione del contratto oltre la violazione dei principi di buona fede e correttezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Per tali ragioni, chiedevano di dichiarare, ex art. 1815 secondo comma del c.c., gratuito il contratto di mutuo suindicato o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale ovvero di rimodulare il piano d'ammortamento originario con il nuovo piano d'ammortamento stabilito dal nominando CTU per tutta la durata del rapporto e, per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto corrisposto ingiustamente dal mutuatario.
Si costituiva la Banca opposta contestando interamente quanto dedotto ed eccepito da parte avversa e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare -
pagina 2 di 11 Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In via principale - Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dall'attrice rigettarla integralmente e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alle domande restitutorie e risarcitorie formulate CP_1 dall'opponente; in subordine respingerle. In subordine - Accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice nei confronti di della somma di € Controparte_1
32.001,60, ovvero di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma, o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con CP_1 riferimento alle domande restitutorie e risarcitorie formulate dall'opponente; in subordine respingerle”
Nel corso del giudizio, il Giudice, concessa la provvisoria esecutività del decreto per le somme non contestate e relative al solo capitale ancora dovuto da parte opponente, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
Scambiate le memorie ex art. 183 cpc la causa, istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile, è stata rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 maggio 2021. Con ordinanza del 29.05.2025, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione dalla scrivente, subentrata nella titolarità del ruolo in data 22.01.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria sollevata dall'opponente solo in comparsa conclusionale, deve rilevarsi, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. UU., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), la ricorrenza della titolarità attiva del credito azionato rappresenta un profilo suscettibile di essere rilevato ex officio, in quanto elemento costitutivo del diritto oggetto della domanda giudiziale. Dunque, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto pagina 3 di 11 assumendo di esserne il titolare e la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, ovvero della posizione soggettiva vantata in giudizio, un profilo che invece attiene al merito della causa e che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Venendo alla fattispecie che viene in rilievo nel caso di specie, si rammenta che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali con cui si trasferisce la posizione creditoria che ne costituisce l'oggetto; rispetto a tale vicenda negoziale ed alla sua efficacia, la notifica al debitore ceduto della comunicazione del trasferimento, il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa opponibile al debitore ceduto, consentendo così anche di disciplinare l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Dal piano della prova della avvenuta notifica al debitore ceduto va distinto quello della prova dell'esistenza dell'evento traslativo. Si deve infatti ritenere che, in applicazione dei principi generali in tema di prova, la dimostrazione del verificarsi dell'evento traslativo del credito può essere affidato, in via principale, alla prova documentale e fra i documenti, senz'altro anche alla Gazzetta Ufficiale che, da sola o in compendio con gli altri elementi di prova in atti, può dimostrare il verificarsi della vicenda di cessione in blocco e l'inclusione del rapporto in questione nell'oggetto della cessione.
Orbene la documentazione in atti consente di ritenere provato l'evento traslativo, essendo stato allegato il contratto di cessione del 22 dicembre 2015, in cui sono riportati i criteri di inclusione dei rapporti nella cessione, l'allegato relativo all'elenco dei crediti ceduti comprensivo di quello oggetto di causa recante il n. 35532937, ma anche la lettera raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione ricevuta da entrambi i debitori per compiuta giacenza in data 03/02/2016 e non contestata
(doc.ti da 5 a 8 fascicolo monitorio). Tanto consente di ritenere perfezionata l'avvenuta cessione.
Ciò premesso, occorre esaminare nel merito le doglianze formulate nel corpo dell'atto di opposizione.
Quanto alla doglianza relativa all'inadeguatezza probatoria dell'estratto conto dimesso in fase monitoria in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB, giova precisare che, traendo origine il credito azionato non già da un'apertura di pagina 4 di 11 credito in conto corrente bensì da un mutuo, la non aveva alcun onere di CP_1 produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento secondo i1 disposto di cui agli artt. 633 e ss.
c.p.c.” (Trib. Bari, 22.03.2012, n. 1044).
Come è noto, comunque, il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena. La questione sollevata dagli opponenti non coglie, quindi, nel segno perché, nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, e non sulla base del mero estratto conto, poiché nella situazione all'esame del tribunale il credito deriva, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, sicché la CP_1 non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento. A ciò si aggiunga che la banca ha poi depositato in sede di costituzione anche il piano di ammortamento.
Ciò premesso, gli opponenti non hanno contestato di aver stipulato il contratto per cui l'opposto agisce né di essere inadempienti alle obbligazioni prevista dal medesimo ovvero di aver ricevuto e utilizzato le somme messe a disposizione.
Pertanto, in ossequio agli oneri probatori sullo stesso incombenti, l'Istituto ha provato la propria pretesa avendo prodotto il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento oltre ad avere allegato l'inadempimento.
Al contrario, l'opponente che assume, in questa sede, la veste di parte debitrice convenuta rispetto alla spiegata azione contrattuale di adempimento, a fronte della produzione del titolo contrattuale (la cui sottoscrizione apposta non ha formato oggetto di contestazione o disconoscimento alcuno) e della deduzione dell'inadempimento, non ha provato alcun fatto estintivo-impeditivo della pretesa fatta valere.
Né da altra parte colgono nel segno le ulteriori censure sollevate dall'opponente.
La doglianza relativa all'usura contrattuale è infondata.
Il tasso corrispettivo pattuito per il mutuo de quo (8.96%) risulta inferiore al tasso pagina 5 di 11 soglia per la categoria pari – all'epoca -al 15,87 % (TEGM rilevato dal DM per il periodo considerato = 10,58 aumentalo della metà).
Inoltre, dalla relazione peritale emerge una discrasia tra il TAEG contrattuale pari a
9,67 % e il tasso complessivo applicato pari a 11,634%; tuttavia, come rilevato dal
CTU, anche il quest'ultimo risulta evidentemente inferiore al tasso soglia usura.
Quanto al tasso di mora pattuito (10,00%) occorre considerare quanto stabilito dalla recente sentenza della Cassazione a S.S.U.U. n. 19597-2020 " La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. In tali ipotesi, la conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.
La valutazione di usura del tasso moratorio pattuito dovrà essere calibrata non già sul tasso soglia fondato sul TEG bensì sulla base di quest'ultimo con la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata dai decreti ministeriali a partire dal D.M. 25 marzo 2003 ( ove è stato precisato espressamente che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali).
Per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, invece, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo
2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la pagina 6 di 11 maggiorazione media degli interessi moratori.
Nella fattispecie, essendo il contratto stipulato nell'aprile del 2009, il tasso di mora
(pari al 10,00%) va confrontato con il tegm 10,58% maggiorato di 2,1 punti percentuali.
Conseguentemente, il tasso di mora convenzionalmente pattuito si pone al di sotto del tasso soglia.
Ciò chiarito, quanto alla deduzione di nullità per errata indicazione del TAEG, giova osservare che è principio costantemente affermato quello per cui l'indice sintetico di costo ISC previsto dalla normativa bancaria costituisca un indice approssimativo del costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Tale indice non è suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi dell' 117 TUB co.6 e 7 poiché tale norma fa esclusivamente riferimento ai "tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali" e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali. Di conseguenza, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, è di natura risarcitoria: l'erronea indicazione del TAEG, integrando una regola di condotta della finanziaria, non incide sulla validità del contratto e può, dunque, dare luogo soltanto ad una ipotesi di responsabilità
L'unica sanzione che può colpire il contratto in relazione ad una non corretta indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC) è rinvenibile, per la sola figura del contratto concluso dai consumatori, nell'articolo 125 bis VI comma del TUB laddove si prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Sul punto, tuttavia, appare dirimente la non invocabilità nella specie dell'art. 125 bis TUB entrato in vigore con D.Lgs 141 del 13 agosto 2010 che non è quindi applicabile ratione temporis al contratto di causa concluso in epoca precedente.
Pertanto, anche a ritenere provato – come dedotto dall'opponente e accertato dalla
CTU in atti – che l'inserimento, nel calcolo, della voce (pacificamente) mancante, rappresentata dai costi della polizza, ha prodotto indiscutibilmente un incremento pagina 7 di 11 rispetto al TAEG dichiarato, per quanto sopra esposto, l'erronea indicazione del
TAEG nella fattispecie in esame non incide sulla validità della relativa pattuizione.
Deve, altresì, ritenersi non dimostrato che il mancato inserimento, nel calcolo del
TAEG, delle spese di assicurazione abbia fatto scaturire un credito risarcitorio in favore dell'opponente. Difatti questi non ha adempiuto all'onere su di sé gravante di provare la sussistenza di un danno in capo a sé, ed ancor meno la sua entità.
L'attore avrebbe dovuto, infatti, allegare e quindi provare che, ove conosciuta l'effettiva misura del TAEG, avrebbe fatto ricorso ad una diversa e più conveniente opzione di credito al consumo presente sul mercato, e che, conseguentemente,
l'erronea indicazione avesse in qualche misura influito sulla sua scelta orientandola in maniera non rispondente alle aspettative ingenerate da quell'errata informazione.
Parimenti infondato il motivo con riferimento alla questione dell'ammortamento alla francese.
In conclusione, gli opponenti hanno dedotto che il mutuo de quo segue lo schema del piano di ammortamento alla “francese”, il quale determina la capitalizzazione composta degli interessi, vale a dire quella pratica volta ad aggiungere gli interessi del periodo precedente sulla base del calcolo dei nuovi interessi, generando, così interessi sugli interessi precedenti. Secondo prospettazione di parte attrice, tale metodo, in sostanza e per effetto della intrinseca natura anatocistica, determina un tasso d'interesse effettivo superiore a quello dichiarato nel contratto.
In ordine alla legittimità della previsione nel contratto di mutuo di un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, si è espressa di recente la Corte di legittimità, con la sentenza Sez. U, n. 15130 del 29/05/2024, chiarendo che il metodo di ammortamento 'alla francese' “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul pagina 8 di 11 quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”. Richiesta da parte del Giudice remittente (con ordinanza di rinvio pregiudiziale degli atti, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.) di verificare se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisse un prezzo ulteriore e occulto che rendesse il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, la Corte si è espressa osservando che “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si
è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”. Per tali condivisibili considerazioni deve quindi escludersi che l'ammortamento alla francese comporti l'applicazione di interessi in misura superiore a quelle prevista dal contratto;
come anche deve escludersi che implichi anatocismo.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio –di ammortamento all'italiana, deriva dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale quindi astrattamente gode per più tempo.
Come sopra evidenziato, la Cassazione ha definitivamente chiarito che tale pagina 9 di 11 meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici. Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti. Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti. Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese. L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori. Non avendo l'attrice nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, e risultando smentito tale fatto dall'esame del piano di ammortamento concordato tra le parti, deve ritenersi dimostrato che nel piano di rimborso concordato tra le parti non sia stata convenuta l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120.2
TUB. Né la previsione di tale forma di ammortamento è causa di indeterminabilità del costo del finanziamento, dato che, convenuti la somma mutuata, il tasso di interesse, la durata del prestito e la restituzione di esso in numero predefinito di rate costanti nell'entità e nella periodicità, la misura degli importi discende matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti. Come evidenziato sempre dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia richiamata, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel mutuo in esame e perciò “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità
pagina 10 di 11 parziale.
Per tali ragioni l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata con assorbimento di ogni ulteriore deduzioni ed eccezione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e di decisione e medi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto 452/2017 (R.G. n. 1298/2017) e depositato in data 16.08.2017, di questo Tribunale;
- Condanna gli opponenti a rimborsare le spese di lite a favore dell'opposta che liquida in complessivi euro 4.712 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Vibo Valentia 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
-
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1926/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MONARDO US ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via Elio Vittorini snc presso lo studio del difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONARDO Parte_2 C.F._2
US elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via Elio Vittorini snc presso lo studio del difensore;
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, in virtù di procura generale alle liti rilasciata a rogito notaio di Venezia-Mestre (rep. 44581; racc. Persona_1
16956), elettivamente domicilio in Verona, v. lo S. Bernardino 5° presso il difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto giuntivo 452/2017 (R.G. n. 1298/2017) del
Tribunale di Vibo Valentia depositato in data 16.08.2017;
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1
pagina 1 di 11 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
452/2017 (R.G. n. 1298/2017) e depositato in data 16.08.2017 di questo Tribunale con cui veniva loro ingiunto il pagamento in solido a favore di , in qualità di CP_1 cessionaria del credito, della somma di euro 32.001,60, oltre interessi come da domanda, oltre spese della procedura di ingiunzione per il mancato pagamento delle rate del contratto di credito al consumo finalizzato a prestito personale concesso da
Controparte_2
A fondamento della spiegata opposizione gli opponenti hanno dedotto il difetto dei requisiti ex art. 633 c.p.c. stante l'inadeguatezza dell'estratto conto prodotto a sostegno della richiesta monitoria, in quanto mancante dell'attestazione da parte di un funzionario dell'istituto di credito ex art. 50 TUB;
Hanno inoltre eccepito la nullità delle pattuizioni del contratto di prestito personale n. 35532937 stipulato in data 24/06/2009 per € 34.000,00 per usura nonché per erronea indicazione del TAEG e applicazione di interessi anatocistici. A tal fine gli opponenti si richiamavano ad una perizia econometrica redatta dal dott. Per_2
che aveva evidenziato nel mutuo usura moratoria, erronea indicazione del
[...]
TAEG e anatocismo derivante dalla previsione di un “piano di ammortamento alla francese”. Il contratto prevedeva la restituzione del capitale finanziato dell'importo di
€ 36.681,00 da restituire in 108 rate mensili di euro 496,00 ciascuna con un Tasso annuo contrattuale (TAN) ammortamento al 8,96% e un Tasso di mora contrattuale calcolato al 10,00%. ed un TAEG 9,67 %.
Lamentavano, pertanto, l'illegittima decadenza dal beneficio del termine ed l'inefficacia della risoluzione del contratto oltre la violazione dei principi di buona fede e correttezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Per tali ragioni, chiedevano di dichiarare, ex art. 1815 secondo comma del c.c., gratuito il contratto di mutuo suindicato o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale ovvero di rimodulare il piano d'ammortamento originario con il nuovo piano d'ammortamento stabilito dal nominando CTU per tutta la durata del rapporto e, per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto corrisposto ingiustamente dal mutuatario.
Si costituiva la Banca opposta contestando interamente quanto dedotto ed eccepito da parte avversa e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare -
pagina 2 di 11 Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto opposto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In via principale - Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dall'attrice rigettarla integralmente e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alle domande restitutorie e risarcitorie formulate CP_1 dall'opponente; in subordine respingerle. In subordine - Accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice nei confronti di della somma di € Controparte_1
32.001,60, ovvero di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma, o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con CP_1 riferimento alle domande restitutorie e risarcitorie formulate dall'opponente; in subordine respingerle”
Nel corso del giudizio, il Giudice, concessa la provvisoria esecutività del decreto per le somme non contestate e relative al solo capitale ancora dovuto da parte opponente, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co.6 c.p.c.
Scambiate le memorie ex art. 183 cpc la causa, istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile, è stata rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 maggio 2021. Con ordinanza del 29.05.2025, dopo diversi rinvii di ufficio sempre per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione dalla scrivente, subentrata nella titolarità del ruolo in data 22.01.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria sollevata dall'opponente solo in comparsa conclusionale, deve rilevarsi, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. UU., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), la ricorrenza della titolarità attiva del credito azionato rappresenta un profilo suscettibile di essere rilevato ex officio, in quanto elemento costitutivo del diritto oggetto della domanda giudiziale. Dunque, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto pagina 3 di 11 assumendo di esserne il titolare e la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, ovvero della posizione soggettiva vantata in giudizio, un profilo che invece attiene al merito della causa e che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Venendo alla fattispecie che viene in rilievo nel caso di specie, si rammenta che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali con cui si trasferisce la posizione creditoria che ne costituisce l'oggetto; rispetto a tale vicenda negoziale ed alla sua efficacia, la notifica al debitore ceduto della comunicazione del trasferimento, il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa opponibile al debitore ceduto, consentendo così anche di disciplinare l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Dal piano della prova della avvenuta notifica al debitore ceduto va distinto quello della prova dell'esistenza dell'evento traslativo. Si deve infatti ritenere che, in applicazione dei principi generali in tema di prova, la dimostrazione del verificarsi dell'evento traslativo del credito può essere affidato, in via principale, alla prova documentale e fra i documenti, senz'altro anche alla Gazzetta Ufficiale che, da sola o in compendio con gli altri elementi di prova in atti, può dimostrare il verificarsi della vicenda di cessione in blocco e l'inclusione del rapporto in questione nell'oggetto della cessione.
Orbene la documentazione in atti consente di ritenere provato l'evento traslativo, essendo stato allegato il contratto di cessione del 22 dicembre 2015, in cui sono riportati i criteri di inclusione dei rapporti nella cessione, l'allegato relativo all'elenco dei crediti ceduti comprensivo di quello oggetto di causa recante il n. 35532937, ma anche la lettera raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione ricevuta da entrambi i debitori per compiuta giacenza in data 03/02/2016 e non contestata
(doc.ti da 5 a 8 fascicolo monitorio). Tanto consente di ritenere perfezionata l'avvenuta cessione.
Ciò premesso, occorre esaminare nel merito le doglianze formulate nel corpo dell'atto di opposizione.
Quanto alla doglianza relativa all'inadeguatezza probatoria dell'estratto conto dimesso in fase monitoria in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB, giova precisare che, traendo origine il credito azionato non già da un'apertura di pagina 4 di 11 credito in conto corrente bensì da un mutuo, la non aveva alcun onere di CP_1 produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento secondo i1 disposto di cui agli artt. 633 e ss.
c.p.c.” (Trib. Bari, 22.03.2012, n. 1044).
Come è noto, comunque, il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena. La questione sollevata dagli opponenti non coglie, quindi, nel segno perché, nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, e non sulla base del mero estratto conto, poiché nella situazione all'esame del tribunale il credito deriva, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, sicché la CP_1 non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento. A ciò si aggiunga che la banca ha poi depositato in sede di costituzione anche il piano di ammortamento.
Ciò premesso, gli opponenti non hanno contestato di aver stipulato il contratto per cui l'opposto agisce né di essere inadempienti alle obbligazioni prevista dal medesimo ovvero di aver ricevuto e utilizzato le somme messe a disposizione.
Pertanto, in ossequio agli oneri probatori sullo stesso incombenti, l'Istituto ha provato la propria pretesa avendo prodotto il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento oltre ad avere allegato l'inadempimento.
Al contrario, l'opponente che assume, in questa sede, la veste di parte debitrice convenuta rispetto alla spiegata azione contrattuale di adempimento, a fronte della produzione del titolo contrattuale (la cui sottoscrizione apposta non ha formato oggetto di contestazione o disconoscimento alcuno) e della deduzione dell'inadempimento, non ha provato alcun fatto estintivo-impeditivo della pretesa fatta valere.
Né da altra parte colgono nel segno le ulteriori censure sollevate dall'opponente.
La doglianza relativa all'usura contrattuale è infondata.
Il tasso corrispettivo pattuito per il mutuo de quo (8.96%) risulta inferiore al tasso pagina 5 di 11 soglia per la categoria pari – all'epoca -al 15,87 % (TEGM rilevato dal DM per il periodo considerato = 10,58 aumentalo della metà).
Inoltre, dalla relazione peritale emerge una discrasia tra il TAEG contrattuale pari a
9,67 % e il tasso complessivo applicato pari a 11,634%; tuttavia, come rilevato dal
CTU, anche il quest'ultimo risulta evidentemente inferiore al tasso soglia usura.
Quanto al tasso di mora pattuito (10,00%) occorre considerare quanto stabilito dalla recente sentenza della Cassazione a S.S.U.U. n. 19597-2020 " La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. In tali ipotesi, la conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.
La valutazione di usura del tasso moratorio pattuito dovrà essere calibrata non già sul tasso soglia fondato sul TEG bensì sulla base di quest'ultimo con la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata dai decreti ministeriali a partire dal D.M. 25 marzo 2003 ( ove è stato precisato espressamente che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali).
Per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, invece, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo
2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la pagina 6 di 11 maggiorazione media degli interessi moratori.
Nella fattispecie, essendo il contratto stipulato nell'aprile del 2009, il tasso di mora
(pari al 10,00%) va confrontato con il tegm 10,58% maggiorato di 2,1 punti percentuali.
Conseguentemente, il tasso di mora convenzionalmente pattuito si pone al di sotto del tasso soglia.
Ciò chiarito, quanto alla deduzione di nullità per errata indicazione del TAEG, giova osservare che è principio costantemente affermato quello per cui l'indice sintetico di costo ISC previsto dalla normativa bancaria costituisca un indice approssimativo del costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Tale indice non è suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi dell' 117 TUB co.6 e 7 poiché tale norma fa esclusivamente riferimento ai "tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali" e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali. Di conseguenza, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, è di natura risarcitoria: l'erronea indicazione del TAEG, integrando una regola di condotta della finanziaria, non incide sulla validità del contratto e può, dunque, dare luogo soltanto ad una ipotesi di responsabilità
L'unica sanzione che può colpire il contratto in relazione ad una non corretta indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC) è rinvenibile, per la sola figura del contratto concluso dai consumatori, nell'articolo 125 bis VI comma del TUB laddove si prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Sul punto, tuttavia, appare dirimente la non invocabilità nella specie dell'art. 125 bis TUB entrato in vigore con D.Lgs 141 del 13 agosto 2010 che non è quindi applicabile ratione temporis al contratto di causa concluso in epoca precedente.
Pertanto, anche a ritenere provato – come dedotto dall'opponente e accertato dalla
CTU in atti – che l'inserimento, nel calcolo, della voce (pacificamente) mancante, rappresentata dai costi della polizza, ha prodotto indiscutibilmente un incremento pagina 7 di 11 rispetto al TAEG dichiarato, per quanto sopra esposto, l'erronea indicazione del
TAEG nella fattispecie in esame non incide sulla validità della relativa pattuizione.
Deve, altresì, ritenersi non dimostrato che il mancato inserimento, nel calcolo del
TAEG, delle spese di assicurazione abbia fatto scaturire un credito risarcitorio in favore dell'opponente. Difatti questi non ha adempiuto all'onere su di sé gravante di provare la sussistenza di un danno in capo a sé, ed ancor meno la sua entità.
L'attore avrebbe dovuto, infatti, allegare e quindi provare che, ove conosciuta l'effettiva misura del TAEG, avrebbe fatto ricorso ad una diversa e più conveniente opzione di credito al consumo presente sul mercato, e che, conseguentemente,
l'erronea indicazione avesse in qualche misura influito sulla sua scelta orientandola in maniera non rispondente alle aspettative ingenerate da quell'errata informazione.
Parimenti infondato il motivo con riferimento alla questione dell'ammortamento alla francese.
In conclusione, gli opponenti hanno dedotto che il mutuo de quo segue lo schema del piano di ammortamento alla “francese”, il quale determina la capitalizzazione composta degli interessi, vale a dire quella pratica volta ad aggiungere gli interessi del periodo precedente sulla base del calcolo dei nuovi interessi, generando, così interessi sugli interessi precedenti. Secondo prospettazione di parte attrice, tale metodo, in sostanza e per effetto della intrinseca natura anatocistica, determina un tasso d'interesse effettivo superiore a quello dichiarato nel contratto.
In ordine alla legittimità della previsione nel contratto di mutuo di un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, si è espressa di recente la Corte di legittimità, con la sentenza Sez. U, n. 15130 del 29/05/2024, chiarendo che il metodo di ammortamento 'alla francese' “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul pagina 8 di 11 quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”. Richiesta da parte del Giudice remittente (con ordinanza di rinvio pregiudiziale degli atti, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.) di verificare se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisse un prezzo ulteriore e occulto che rendesse il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, la Corte si è espressa osservando che “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si
è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”. Per tali condivisibili considerazioni deve quindi escludersi che l'ammortamento alla francese comporti l'applicazione di interessi in misura superiore a quelle prevista dal contratto;
come anche deve escludersi che implichi anatocismo.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio –di ammortamento all'italiana, deriva dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale quindi astrattamente gode per più tempo.
Come sopra evidenziato, la Cassazione ha definitivamente chiarito che tale pagina 9 di 11 meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici. Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti. Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti. Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese. L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori. Non avendo l'attrice nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, e risultando smentito tale fatto dall'esame del piano di ammortamento concordato tra le parti, deve ritenersi dimostrato che nel piano di rimborso concordato tra le parti non sia stata convenuta l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120.2
TUB. Né la previsione di tale forma di ammortamento è causa di indeterminabilità del costo del finanziamento, dato che, convenuti la somma mutuata, il tasso di interesse, la durata del prestito e la restituzione di esso in numero predefinito di rate costanti nell'entità e nella periodicità, la misura degli importi discende matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti. Come evidenziato sempre dalla Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia richiamata, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel mutuo in esame e perciò “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità
pagina 10 di 11 parziale.
Per tali ragioni l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata con assorbimento di ogni ulteriore deduzioni ed eccezione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e di decisione e medi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto 452/2017 (R.G. n. 1298/2017) e depositato in data 16.08.2017, di questo Tribunale;
- Condanna gli opponenti a rimborsare le spese di lite a favore dell'opposta che liquida in complessivi euro 4.712 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Vibo Valentia 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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