Articolo 2 della Legge 22 maggio 1913, n. 486
Articolo 1
Versione
14 giugno 1913
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge a partire dal 1° gennaio 1914.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 14 giugno 1913